Sentenza 19 gennaio 1998
Massime • 3
In tema di appello incidentale, pur dovendo tale forma di impugnazione rimanere confinata nell'ambito dei capi della sentenza investiti dall'appello principale, può ammettersi una diversità di oggetto tra i due gravami, nel senso che l'appello incidentale può riguardare anche punti della decisione rientranti nel medesimo capo oggetto della impugnazione principale ma da quest'ultimo non investiti. Ed infatti, ove l'appello incidentale dovesse limitarsi, oltre che ai capi, anche ai punti della decisioni toccati dall'appello principale, esso finirebbe per non svolgere alcuna reale funzione, essendo le parti comunque legittimate a contrastare le iniziative processuali avversarie e a prospettare in ogni fase del processo le ragioni rispettive.
Rivestono la qualità di pubblici ufficiali il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore dei lavori di una società concessionaria dell'A.N.A.S. per la cura della viabilità autostradale (s.p.a. "Autostrada del Brennero") in relazione all'attività connessa alla procedura per l'assegnazione degli appalti, alle procedure espropriative e ai controlli circa l'esecuzione dei lavori. Infatti, a seguito di detto rapporto di concessione, l'A.N.A.S. - che è un ente istituito e disciplinato con leggi dello Stato dirette al mantenimento e allo sviluppo della rete di pubblica viabilità, soggetto alla direzione e al controllo del Ministero dei lavori pubblici e ai conseguenti atti autoritativi - ha trasferito a detta società alcune sue attribuzioni di rilevanza pubblica, quali la programmazione e la esecuzione dei necessari lavori e delle connesse attività. (Vedi Cass., Sez. Un. civili, 29 dicembre 1990, n. 12221, rv. 470331).
In tema di distinzione tra i reati di corruzione e concussione, elemento determinante è l'atteggiamento delle volontà rispettive del pubblico ufficiale e del privato e conseguentemente del tipo di rapporto che si instaura tra i due soggetti. Nella corruzione le due volontà si incontrano su un piano pressoché paritario, ciascuna perseguendo - in modo deviato ma libero - il risultato cui il soggetto tende. Nella concussione, invece, il pubblico ufficiale strumentalizza la propria autorità e il proprio potere per coartare la volontà del soggetto, facendogli comprendere che non ha alternative rispetto all'aderire alla ingiusta richiesta sicché la stato d'animo del privato è caratterizzato da senso di soggezione rispetto alla volontà percepita come dominante. Tale ultimo schema è rinvenibile anche nella c.d. concussione ambientale, situazione che è caratterizzata dall'esistenza di una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta da entrambe le parti, che il pubblico ufficiale fa valere e che il privato subisce, nel contesto di una "comunicazione" resa più semplice nella sostanza e più sfumata nelle forme per il fatto di richiamarsi a condotte già "codificate". Peraltro, perché sia integrata tale particolare figura di concussione, occorre pur sempre che una siffatta comunicazione esista, dal momento che, diversamente, il privato non potrebbe percepire l'esistenza del riferimento a prassi illecite diffusamente seguite e non resterebbe di conseguenza condizionato nelle sue scelte. (Fattispecie in cui è stata esclusa la concussione ambientale, e ritenuta invece la ipotesi della corruzione, in una situazione di sistematico pagamento di tangenti da parte di imprenditori appaltatori di opere pubbliche, nella quale, in un contesto di un sempre crescente flusso delle commesse, venivano privilegiati gli imprenditori disposti a pagare le tangenti con conseguente disattivazione dei meccanismi della libera concorrenza).
Commentari • 2
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Si ponga il caso di due proprietari confinanti che decidano di rinnovare la rete di confine ma, anzichè installarne una sola, decidano di mettere ciascuno la propria. Le due reti si troveranno a distanza di pochi centimetri l'una dall'altra, creando un'intercapedine impossibile da ripulire da tutto ciò che vi crescerà all'interno. Il questito cui si tenterà di dare risposta è il seguente: il vicino che ha innalzato in un secondo tempo la nuova rete avrebbe dovuto mantenersi ad una distanza minima da quella già esistente? * * * * * La norma di riferimento, per quanto riguarda le distanze minime tra le costruzioni, è l'art. 873 C.C., il quale recita: “Le costruzioni su fondi finitimi, se …
Leggi di più… - 2. I delitti contro la pubblica amministrazionePerrotta Giulio · https://www.diritto.it/ · 10 maggio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/1998, n. 5116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5116 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato FULGENZI Presidente del 19/01/98
l. Dott. Tito GARRIBBA Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe LA GRECA " N.36
3. " Eugenio AMARI " REGISTRO GENERALE
4. " UR RT " N.17642/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: 1) NC IC;
2)EN AN;
3) OS RI;
4) ET SA;
5) RE MO;
6) LI NI;
7) LA NI MI;
ME JU;
9) LD CA;
10) OS NO;
11) TI ZO,
avverso la sentenza in data 8 novembre 1996 della Corte d'appello di Trento. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Giuseppe LA GRECA,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Fulvio UCCELLA, che così concluso: nei confronti di AP annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;
nei confronti di OS, RA, RR e OL, annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine alla contravvenzione di incauto acquisto, così modificata l'originaria imputazione, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;
nei confronti dell'OB, annullamento con rinvio della sentenza sul punto del beneficio ex art. 163 c.p.; rigetto degli altri ricorsi.
Udito, per la parte civile, l'Avv. UI de Finis, il quale ha concluso per la conferma della sentenza, Uditi i difensori: avv. UI Stortoni per il RR;
avv. Umberto de Luca per il OS;
avv. Giuseppe Frigo e avv. Beniamino Migliucci per il OL;
avv. Marco Stefenelli per il OS, il ET e il PE;
avv. Massimo Nobili per il NC;
avv. Luca Pontalti per il AP e il NC;
avv. Flavio Moccia per il La ON;
avv. UI Marastoni per la ER;
avv. Paolo Fava e avv. Vincenzo Siniscalchi per la ER e l'OB, i quali difensori hanno tutti concluso per l'accoglimento dei ricorsi di rispettivo interesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. NC IC ricorre avverso: a)l'ordinanza 23.10.1996, con cui la Corte di appello di Trento ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dal medesimo imputato, per intervenuta rinunzia all'appello principale del pubblico ministero;
b) la sentenza della Corte di appello 8.11.1996, confermativa della sentenza 26.10.1995 del G.i.p. presso il Tribunale di Milano, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di corruzione continuata (capi 1, 2 e 3), così modificata la rubrica quanto ai capi 1 e 2, commesso quale presidente dell'Autostrada del Brennero S.p.a. dal 1986 al 1992. OL NI ricorre avverso: a) l'ordinanza 23.10.1996, con cui la Corte di appello ha disposto la separazione dal procedimento della posizione concernente l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza del G. i. p. di assoluzione del OL dal reato di finanziamento illecito ai partiti politici;
b) la ulteriore ordinanza 23.10.1996 con cui la Corte ha rigettato la richiesta della difesa di separare dal procedimento l'intera posizione del OL e, quindi, anche la parte avente ad oggetto l'appello dell'imputato; c) la sentenza 8.11.1996, con cui la Corte ha confermato la sentenza 26.10.1995 del locale G.i.p., che aveva ritenuto il OL, già membro del Parlamento nazionale e segretario della D.C. internazionale, responsabile del reato di ricettazione continuata dal 1986 al 1992.
AP AN, OS RI, RA SA, RR MO, La ON MI ER JU, ER CA, OB NO, PE ZO ricorrono avverso la sentenza 8.11.1996 della Corte di appello di Trento che, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. presso il locale Tribunale, ha ritenuto responsabili:
- il AP del reato di corruzione continuata, commesso in concorso col NC, presidente dell'Autostrada del Brennero S.p.a. di Trento e con TI LI, direttore dei lavori della stessa società, nel gennaio 1990;
- il OS, già consigliere regionale del Trentino Alto Adige, responsabile del reato di ricettazione continuata dal 1987 al 1991;
- il RA, già consigliere comunale di Trento e segretario provinciale del Partito Socialdemocratico Italiano, responsabile del reato di ricettazione continuata dal 1990 al 1992;
- il RR, già consigliere regionale del Trentino Alto Adige ed esponente della D.C. di Bolzano, responsabile del reato di ricettazione continuata dal 1988 al 1992;
- il La ON del reato di corruzione continuata, commesso in concorso con il titolare dell'impresa OB, della quale era direttore tecnico, dal 1990 al 1992;
- l'OB del reato di corruzione continuata, commesso quale titolare dell'omonima impresa, dal 1990 al 1992;
- la ER del reato di corruzione continuata, commesso quale amministratrice dell'impresa Wipptaler Bau S.p.a. dal 1988 al 1992;
- la ER del reato di corruzione continuata, commesso quale amministratore unico dell'impresa Schiavo S.r.l., dal 1989 al 1992;
- il PE del delitto di corruzione continuata, commesso quale titolare dell'impresa PE Asfalti, dal 1983 al 1991. Secondo la sentenza impugnata, negli anni intercorsi tra il 1983 e il 1992 alcune imprese assegnatarie di lavori da parte dell'Autostrada del Brennero S.p.a., concessionaria dell'ANAS, d'intesa con i dirigenti della concedente, hanno corrisposto somme di denaro determinate con riferimento al valore delle opere, per garantirne la tranquilla esecuzione e per assicurarsi ulteriori inviti e nuove aggiudicazioni.
Tali somme erano state destinate al finanziamento illecito di partiti politici.
2. Il NC deduce:
a) violazione dell'art. 595, commi 1 e 4 c.p.p., e mancanza di motivazione con riguardo alla ordinanza 23.10.1996, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla difesa a seguito della rinuncia alla impugnazione da parte del pubblico ministero. Detta rinuncia concerneva infatti soltanto la derubricazione della contestata concussione in corruzione;
non concerneva invece il reato di finanziamento illecito a partiti politici, riguardo al quale il pubblico ministero aveva mantenuto l'appello avverso la decisione assolutoria. L'appello incidentale non poteva quindi essere dichiarato inammissibile, ne' ad esso poteva essere posto il limite della correlazione con il capo della decisione impugnato con l'appello principale, tanto più che il pubblico ministero aveva richiesto anche ì aumento della pena inflitta: ciò che rende indubbiamente ammissibili i motivi dedotti pur sempre a sostegno di una riduzione di pena. Su tali questioni, pur dedotte dalla difesa, nulla è dato leggere nella ordinanza;
b) erronea applicazione dell'art. 357 c.p. e della legge 24.12.1993, n. 537, nel ritenere la qualifica di pubblico ufficiale, anziché di incaricato di pubblico servizio, del presidente dell'Autostrada del Brennero. La sentenza impugnata, dopo aver svolto argomenti che preluderebbero alla conclusione nel senso della natura di incaricato di pubblico servizio, opta per la natura di pubblico ufficiale, recependo acriticamente la definizione data da Cass., sez. feriale, 19.8.1993, NC, che pur essendo stata pronunciata nella medesima vicenda non è in alcun modo vincolante, riferendosi a misura cautelare;
c) erronea qualificazione del fatto. In ogni caso, si sarebbe dovuto far applicazione dell'art. 318 c.p., potendo al più sussistere il reato di corruzione per fatto conforme al dovere di ufficio.
3. Il AP deduce:
a) motivi analoghi a quelli dedotti dal NC in ordine all'erronea qualificazione del Presidente dell'Autostrada del Brennero quale pubblico ufficiale, anziché quale incaricato di pubblico servizio, e alla mancata applicazione dell'art. 318 c.p.;
b) con l'appello il AP si era doluto di essere rimasto vittima di attività concussiva posta in essere contro l'impresa Tecnoviadotti s.n.c., della quale egli era il legale rappresentante. Si era trovato cioè nella medesima posizione degli ingegneri Fabio e RU NNni della soc. GE.CO., ritenuti non responsabile di alcun reato. Sul punto la sentenza della Corte ha omesso di motivare;
c) intervenuta prescrizione, essendosi i fatti esauriti, al più tardi, nel gennaio 1990 (motivo dedotto con atto depositato il 31.12.1997).
4. Il OS deduce:
a) difetto, manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del delitto di ricettazione. La Corte non ha in alcun modo dimostrato che le somme di denaro percepite dal OS provenissero dai delitti di corruzione e concussione piuttosto che da altre disponibilità del NC, l'esistenza delle quali non è contestata. Analogamente, con riguardo all'elemento psicologico del reato essa non ha dato conto adeguato delle ragioni che giustificano la diversità di trattamento del OS rispetto al EL TT, al ME e al Grigolli, ritenuti responsabili di incauto acquisto invece che di ricettazione (punto 11 della sentenza);
b) difetto e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di episodi di ricezione, di somme di denaro da parte del OS nel periodo successivo al maggio 1989, nonché violazione o erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. Diversamente da quello che si afferma in sentenza, il NC ha più volte precisato di aver elargito contributi al OS negli anni tra il 1987 e il 1989. Il diverso elemento utilizzato dai giudici è frutto di una infelice verbalizzazione, perché in realtà il riferimento al 1991 era contenuto nella domanda rivolta all'imputato. Inoltre soccorre l'argomento logico relativo alla mancanza di interesse del NC ad aiutare finanziariamente il OS dopo il 1989. In ogni caso, il dubbio sulla data dovrebbe essere risolto secondo il principio del favor rei;
c) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 443, comma 3, c.p.p. in relazione all'art. 591 c.p.p. Con l'ordinanza 23.10.1996, la Corte ha ammesso l'appello del P.M. avverso la decisione implicita di assoluzione del OS da ipotizzati fatti di ricettazione compiuti tra il maggio 1989 e il 1991. In realtà si è trattato di un espediente dialettico per impugnare una diversa definizione temporale dei fatti, cosa che il pubblico ministero non poteva chiedere, avendo accettato il giudizio abbreviato (art. 443, comma 3, c.p.p.).
5. Il RA deduce censure analoghe a quelle prospettate dal OS in ordine alla sussistenza del presupposto materiale e dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione.
6. Il RR deduce:
a) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 43, 648, 712 c.p., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta compatibilità del "dolo diretto non intenzionale" con il delitto di ricettazione. La Corte, che ha affermato l'incompatibilità con il delitto di ricettazione del dolo eventuale, non ha considerato che il dolo diretto non intenzionale ha la medesima struttura del dolo eventuale, dal quale si differenzia soltanto per il grado di probabilità della realizzazione dell'evento. Ma nel delitto di ricettazione la provenienza illecita dell'oggetto materiale è mero presupposto della condotta illecita. Essa può dunque essere oggetto solo di rappresentazione, cioè di conoscenza. E non può dirsi conosciuto un evento la cui alta possibilità di realizzazione lascia pur sempre aperta la possibilità di un diverso accadimento;
b) illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto concernente la valutazione dei pretesi indizi di colpevolezza. La Corte ha ritenuto la consapevolezza della provenienza illecita del denaro sulla base dell'avvenuto pagamento in contanti e senza formalità, della provenienza del denaro da persone estranee all'apparato istituzionale della D.C., ancorché interne all'A22, dall'annotazione autografa del RR "dire che da A22 non c'è altro" e dal fatto che il RR dispose liberamente di quelle somme. Senonché questi elementi, presi singolarmente, non sono univoci mentre, presi nel complesso, non sono concordanti;
possono quindi deporre per il dolo eventuale, non certo per il dolo diretto. Altri elementi di contraddittorietà e illogicità presenti nella sentenza sono: l'aver ritenuto che il RR, pur essendo esponente di spicco della D.C. bolzanina, doveva avere conoscenza degli illeciti perpetrati in ambito trentino;
l'aver affermato, senza indicare le fonti del convincimento, che il RR aveva partecipato a riunioni politiche ufficiose tenutesi all'interno di una logica spartitoria su base territoriale ed esponenziale;
l'artificiosità della distinzione delle posizioni degli enti ecclesiastici, neppure indagati, nonché degli imputati ME e EL TT rispetto al RR;
c) motivazione solo apparente in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 712 c.p.
7. Il OL deduce:
a) quanto alle ordinanze: a/1 la separazione del processo concernente solo l'appello del P.M. sulla assoluzione dall'addebito di illecito finanziamento di partiti è stata disposta senza valutare ne' motivare la necessità della riunione (art. 18.1 c.p.p.), al di fuori delle ipotesi tassative (art. 18, comma 1, lett. da a) a e) , e comma 2 c.p.p.) e senza sentire previamente le parti (art. 19), quindi con violazioni comportanti nullità (art. 178, comma 1, lett. b) e c) ;
a/2 la richiesta di separare integralmente la posizione del OL è stata respinta senza considerare l'identità del fatto oggetto dei due capi d'imputazione, con violazione quindi dell'art. 18, comma 1, c.p.p.;
b) quanto alla sentenza: b/1 la responsabilità del OL è stata affermata sulla base soltanto delle dichiarazioni di un coimputato (il NC) , non accompagnate da altri elementi di prova idonei a confermarne l'attendibilità e senza tener conto di dati di inattendibilità intrinseca ed estrinseca;
b/2 nel fatto è stato ravvisato l'elemento oggettivo del delitto di ricettazione, anziché quello di cui all'art. 712 c.p., con inosservanza o erronea applicazione della legge penale e omettendo di motivare o motivando con manifesta illogicità; b/3 è stato ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, con inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e omettendo di motivare o motivando con manifesta illogicità.
8. Il La ON deduce:
a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di corruzione anziché di concussione "ambientale". Si sarebbe dovuto tener conto della posizione del La ON, soltanto dipendente della ditta "OB" e non beneficiario di alcun vantaggio, mai stato in diretto contatto con la presidenza dell'Autobrennero S.p.a. e inesperto nel campo gestionale, cosi come della assenza di vantaggi per la società "OB" e delle difficoltà della stessa a seguito della scomparsa del titolare PI OB;
b) manifesta illogicità della motivazione e comunque errata applicazione delle norme penali in ordine alla ritenuta qualità di pubblico ufficiale del presidente dell'Autobrennero S.p.a. e comunque per il fatto che il La ON intrattenne rapporti soltanto con IG NN e TI LI.
9. La ER deduce:
a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di corruzione. La ER una sola volta corrispose un contributo al NC a seguito di sollecitazione dello stesso e quindi non più volte come affermato nel capo d'imputazione. La questione venne sollevata nel giudizio di secondo grado, ma la Corte ha del tutto omesso di motivare sul punto. Inoltre la richiesta di contributo non è stata fatta in relazione a gare e la somma non è stata definita con riguardo al valore dei lavori aggiudicati o aggiudicabili alla società Wipptaler;
b) inosservanza ed erronea applicazione della legge nel ritenere sussistente nella specie il delitto di corruzione invece di quello di concussione, che doveva ritenersi perché l'iniziativa della richiesta di denaro fu presa dal NC, il pagamento fu prospettato come assolutamente dovuto, la ER provò a rifiutare ma poi dovette cedere, il pagamento fu unico;
c) inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale, nonché mancata o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Sul punto la Corte non ha affatto motivato, pur in presenza delle particolarità della specie già evocate;
d) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza della qualità di pubblico ufficiale. In particolare, si sarebbe dovuto tener conto della legge 24.12.1993, n. 357, il cui art. 10, comma 8, ha espressamente definito di natura privata l'attività svolta dalle società concessionarie di autostrade;
e) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nella ritenuta sussistenza del delitto di corruzione propria, anziché di corruzione impropria, eventualmente susseguente. 10. La ER deduce:
a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al primo motivo di appello, con cui ella aveva chiesto che fosse riconosciuta la penale irrilevanza del fatto a lei addebitato, sulla premessa che aveva fatto un unico versamento e che lo stesso non era stato eseguito ne' dopo ne' in vista di una gara e che la quantificazione della somma (L. 30-40 milioni) era stata fatta senza riferimento alla entità dei compensi percepiti dalla impresa Schiavo. I giudici di merito hanno riconosciuto tutto ciò, come pure il fatto che la ER aveva ritenuto di non potersi sottrarre alla richiesta, ma non hanno poi dato adeguata motivazione delle ragioni del loro convincimento;
b) mancanza e illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione delle legge penale, per aver ritenuto il delitto di corruzione invece che quello di concussione. I giudici di appello non hanno preso in considerazione gli elementi che la ER aveva esposti per sottolineare la differenza della sua posizione da quella degli altri imprenditori;
c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione della legge penale, per l'attribuzione al NC della qualifica di pubblico ufficiale. In particolare i giudici di appello, pur dando atto che la ER aveva richiamato, oltre alla legge n. 537/1993, anche l'art. 5/9 della convenzione ANAS Autobrennero, ove si dice che l'A22, nel momento in cui affida a terzi lavori in appalto, non manifesta alcuna volontà dell'ente pubblico concedente, omette poi di tener conto di dette risultanze;
d) mancanza di motivazione per non aver preso in considerazione la scriminante dell'errore scusabile sul non aver ravvisato nell'agente la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
e) erronea applicazione della legge penale per aver ritenuto la ricorrente responsabile di una pluralità di azioni delittuose collegate dal vincolo della continuazione, quando invece vi fu una sola richiesta da parte del NC, alla quale la ER corrispose con un versamento in due rate;
f) illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere i giudici ritenuto il reato di cui all'art. 319 c.p. in luogo di quello di cui all'art. 318 c.p.;
g) totale assenza di motivazione in ordine alla esclusione della qualifica del NC di incaricato di pubblico servizio. 11. L'OB deduce:
a) insussistenza della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche a seguito di legge ricognitiva della natura privata dell'attività di gestione di autostrade. I giudici di merito non hanno risolto il problema della qualificazione soggettiva del TI e del IG, ossia di coloro che materialmente chiesero e ottennero il denaro dal La ON;
b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sulla qualificazione del fatto come corruzione invece che come concussione, emergendo da tutte le risultanze il quadro tipico della concussione "ambientale";
e) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di corruzione, mentre le risultanze sono nel senso della convinzione di ineluttabilità del pagamento da parte dei responsabili delle imprese;
d) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 357 e 358 c.p., nonché della legge n. 357 del 1993, dovendosi ritenere insussistente la qualità sia di pubblico ufficiale che di incaricato di pubblico servizio;
e) mancata consapevolezza della destinazione della somma a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
f) sussistenza del reato di corruzione impropria, eventualmente susseguente, e non di corruzione propria;
h) mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione;
violazione di legge e mancanza di motivazione. La Corte non ha concesso la sospensione condizionale della pena all'OB, pur condannato ad otto mesi di reclusione come altri imputati che invece hanno avuto il beneficio, e non dà alcuna spiegazione della decisione (motivo dedotto con atto in data 19.12.1997).
12. Il PE deduce:
a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. Il ricorrente, riportando brani delle dichiarazioni rese dal NC, dal coimputato VE UI e da NNni RU, sostiene che la sentenza ha sopravvalutato alcuni indizi a carico dell'imputato, sottovalutando invece una lunga serie di elementi che avrebbero comportato una decisione assolutoria;
b) violazione ed erronea applicazione degli artt. 318 e 319 c.p. Nella peggiore delle ipotesi la condotta dell'imputato potrebbe integrare l'ipotesi prevista dall'art. 318, mai invece quella dell'art. 319 c.p.;
c) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento del danno. Non è dato comprendere a quale titolo il PE dovrebbe pagare il danno asseritamente subito dall'Autobrennero S.p.a. e per quale motivo il giudice ha valutato la cifra da corrispondere in L. 30 milioni. Sul punto la sentenza contiene una motivazione soltanto apparente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare devono esaminarsi alcune questioni processuali.
1.1. Il NC impugna l'ordinanza 23.10.1996, con cui la Corte di appello di Trento, a seguito della rinunzia all'appello principale da parte del pubblico ministero, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dal medesimo imputato.
Deve ricordarsi che l'appello del pubblico ministero concerneva originariamente sia la qualificazione della contestata concussione come corruzione, sia l'assoluzione del NC dal reato di finanziamento illecito a partiti politici. L'appello incidentale dell'imputato, a sua volta, fu limitato al delitto di corruzione;
ne' poteva essere diversamente, dato che con riguardo al reato di finanziamento illecito a partiti politici la pronuncia del G.i.p. era stata pienamente assolutoria. La rinunzia del pubblico ministero, infine, ebbe carattere parziale, avendo riguardato soltanto il delitto di corruzione.
Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito ha errato, dovendo ritenersi che l'appello incidentale possa avere un oggetto più ampio rispetto a quello della impugnazione principale.
Ai fini della decisione si deve in primo luogo avere riguardo all'importanza determinante dell'art. 595, comma 4, c.p.p., che sancisce la perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso. La norma richiamata stabilisce infatti un rapporto di costante accessorietà tra l'impugnazione principale e quella incidentale. La conseguenza ineluttabile è che la seconda perde la sua efficacia ogni volta che la prima cessi nella sua interezza.
La questione si pone in termini meno semplici quando l'appello principale abbia una sopravvivenza parziale. In tal caso vengono infatti in rilievo i limiti oggettivi dell'appello incidentale, non definiti espressamente dalla disciplina legislativa. Nell'affrontare il problema due riferimenti devono essere tenuti presente. Il primo è che il codice di rito consente la restituzione nel termine anche ai fini della impugnazione, subordinandola però a tassativi e rigorosi presupposti. Ricorrendo gli stessi, la parte può esercitare in modo pieno il proprio diritto di gravame;
ciò è del tutto logico, posto che l'istituto è diretto a consentire l'esercizio di un diritto non esercitato tempestivamente per una impossibilità derivante da causa non dipendente dal soggetto. La natura dell'istituto e i suoi presupposti rendono evidente che non può parificarsi all'ipotesi considerata il caso della persona che non abbia tempestivamente impugnato per volontaria scelta. A questa persona l'ordinamento consente, nell'ottica della pari condizione processuale, soltanto una possibilità di tutela diretta a contrastare l'iniziativa della parte avversa e perciò strettamente connessa con la medesima.
La lettura sistematica e teleologica delle norme induce quindi a ritenere che l'appello incidentale non possa avere una estensione anche superiore a quella dell'appello principale, dovendo necessariamente trovare il proprio costante limite nei capi della sentenza compresi nella impugnazione.
Tuttavia una diversità di oggetto tra i due gravami può ammettersi: essa riguarda i punti della decisione fatti oggetto della impugnazione. Anche tale precisazione trae origine dall'analisi della natura e della ratio dell'istituto.
Se l'appello incidentale dovesse necessariamente limitarsi, oltre che ai capi, anche ai punti della decisione investiti dalla impugnazione principale, esso a ben vedere non avrebbe una reale funzione: tanto il pubblico ministero quanto l'imputato sono già legittimati aliunde a contrastare le contrapposte iniziative processuali e a prospettare in ogni fase del processo le ragioni rispettive dell'accusa e della difesa.
Aggiunge invece un quid novum la previsione che consente di investire il giudice della cognizione di punti che siano diversi da quelli dedotti con l'appello principale e possano quindi comportare un esame completo - o almeno più completo - delle questioni relative ad un determinato capo della sentenza.
Nella specie, peraltro, la rinunzia del pubblico ministero fece cadere l'impugnazione con riguardo ad un intero capo della sentenza, riguardante il reato di corruzione. Rettamente quindi la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale, che verteva sulla medesima imputazione.
1.2. Il OL muove censura alle decisioni della Corte di appello, con cui per un verso è stata disposta la separazione del processo limitatamente all'appello del pubblico ministero in ordine alla assoluzione dall'addebito di illecito finanziamento di partiti politici e per l'altro è stata negata la separazione, dell'intera posizione dell'imputato.
Tali doglianze non possono comunque trovare ascolto, dato che il vigente codice di procedura penale, nel mantenere il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, nessuna forma di gravame ha previsto avverso i provvedimenti di separazione e riunione dei processi.
1.3. Il OS deduce che con l'ordinanza in data 23.10.1996 la Corte di appello ha violato il disposto dell'art. 443.3 c.p.p., in relazione all'art. 591 c.p.p., avendo ammesso l'appello del pubblico ministero avverso la "decisione implicita di assoluzione" dell'imputato da una parte degli ipotizzati fatti di ricettazione. La doglianza è fondata. Il OS era stato originariamente imputato di una serie di episodi di ricettazione verificatisi dal 1987 al 1991. Con la sentenza del 26.10.1995, il G.i.p. presso il Tribunale di Milano ritenne che l'attività contestata dovesse riferirsi ad un ambito temporale più breve, compreso tra il 1987 e il maggio 1989, e pronunciò condanna in riferimento ai fatti come sopra delimitati. Con tale decisione il giudice si limitò a dare una diversa definizione temporale dei fatti, motivatamente affermando che l'attività delittuosa continuata era terminata a seguito dell'assunzione da parte del OS dell'incarico di presidente della Giunta provinciale di Trento. Una simile decisione non può dunque qualificarsi come assoluzione: certamente non esplicita, ma altrettanto certamente neppure implicita.
L'appello del pubblico ministero, proposto - in contrasto col disposto dell'art. 443.3 c.p.p. - avverso sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, va dunque dichiarato inammissibile. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al disposto relativo alla data del reato.
2. Nel merito, i ricorrenti propongono una serie di questioni, che saranno esaminate nel loro ordine di successione logica.
2.1. Con riferimento al reato di corruzione, viene contestata anzitutto la natura pubblica della "Autostrada del Brennero" S.p.a. Si fa richiamo in particolare all'art. 10.8 della l. 24.12.1993, n. 537, il quale dispone che con il rinnovo delle convenzioni revisionate in applicazione dell'art. 11 della legge 23.12.1992, n. 498, si definisce la natura privata dell'attività svolta dalle società concessionarie di autostrade. Si contesta inoltre che il NC (presidente del consiglio ai amministrazione della società) e il TI (direttore dei lavori) avessero qualità di pubblici ufficiali.
Le censure non hanno fondamento. Sul punto la sentenza impugnata ha esattamente osservato che, poiché per la società "Autostrada del Brennero" il rinnovo della convenzione avverrà l'1.1.2005, parrebbe confermata per legge la natura pubblica dell'attività svolta finora dalla medesima.
Rilievo anche maggiore assume peraltro l'esame della questione in termini generali. A seguito delle modifiche apportate nel 1990 agli artt. 357 e 358 c.p., per accertare se si sia avuto svolgimento di pubblica funzione o di pubblico servizio devono applicarsi criteri oggettivo-funzionali. Sulla base di questi, si deve in primo luogo valutare se si sia in presenza di un'attività amministrativa pubblica, in secondo luogo se detta attività si qualifichi come pubblica funzione ovvero come pubblico servizio. Nel raffrontare le norme richiamate, risulta infatti che esiste anzitutto una parte comune alle due forme di attività considerate, laddove si prevede che le stesse siano disciplinate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi;
esiste poi una parte differenziale, riguardante l'esercizio o non dei poteri tipici definiti dall'ultima parte del secondo comma dell'art. 357 c.p. (formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero uso di poteri autoritativi o certificativi).
Nella specie, deve considerarsi anzitutto che la società "Autostrade del Brennero" è una concessionaria dell'A.N.A.S. Quest'ultima è a sua volta un ente istituito e disciplinato con leggi dello Stato, dirette al mantenimento e allo sviluppo della rete di pubblica viabilità, aventi quindi carattere di norme di diritto pubblico. Essa è soggetta inoltre alla direzione e al controllo da parte del Ministero dei lavori pubblici e ai conseguenti atti autoritativi.
L'A.N.A.S., che per le ragioni dette svolge dunque un'attività amministrativa di carattere pubblico, mediante lo strumento della concessione traslativa ha trasferito alla società "Autostrada del Brennero" alcune sue attribuzioni, concernenti la cura della viabilità autostradale nella zona considerata, ed esplicantisi nella programmazione e nella esecuzione dei necessari lavori e delle connesse attività: appalti di opere pubbliche, procedure espropriative, occupazioni di urgenza, controlli, tutte attività tipicamente caratterizzate in senso pubblicistico. In un simile contesto organizzativo funzionale, convivono certamente attribuzioni aventi natura di funzione con attribuzioni aventi natura di servizio. Questa Corte, che già aveva qualificato pubblico ufficiale il direttore dei lavori di una società concessionaria di autostrade (Cass., sez. fer., 10.10.1992, Furlan), altrettanto ha fatto - proprio in relazione alla impugnazione di provvedimento cautelare nella stessa vicenda oggi all'esame di legittimità - con riguardo tanto al direttore dei lavori TI quanto al NC, presidente del consiglio di amministrazione della società "Autostrade del Brennero" (Cass., sez. VI, 19.8.1993, NC e altro). Dell'esattezza in particolare di questa decisione non può dubitarsi, se si pensa che i reati sono stati commessi percependo "tangenti" nella scelta dei soggetti a cui affidare l'esecuzione di progetti di costruzione di tronchi autostradali e di altre opere inerenti l'autostrada, nonché l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle stesse vie di comunicazione;
quindi nell'esercizio delle pubbliche funzioni trasferite dal concedente al concessionario, quali sono quelle che riguardano la procedura per l'assegnazione degli appalti, tipica funzione dell'ente pubblico competente per la realizzazione delle opere pubbliche considerate (Cass., SS.UU. civili, 29 dicembre 1990, n. 12221, in Foro it., 1991, I, 3410).
2.2. Alcuni imputati (NC, OB, ER, Kasswalder) deducono erronea qualificazione del fatto, sulla base del rilievo che al più si sarebbe potuto ritenere la sussistenza del reato di corruzione impropria, eventualmente susseguente, ai sensi dell'art.318 C.P. La doglianza è infondata. La corruzione impropria e quella propria sono nettamente differenziate dalla natura dell'atto che costituisce oggetto della prestazione del soggetto pubblico: detto atto è infatti conforme ai doveri del pubblico ufficiale nella prima ipotesi, contrario nella seconda.
Nel caso di specie, la condotta che i giudici di merito hanno, con motivazione esente da censure, ritenuto accertata consiste nell'avere i pubblici ufficiali compiuto atti, in particolare quelli relativi alla scelta dei concessionari delle opere, illeciti e contrari ai doveri di ufficio, in quanto ispirati, invece che al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico, a convenienze e utilità di natura privata, consistenti nell'ottenere per se stessi e per altri la corresponsione di cospicue somme di danaro.
2.3. Vari ricorrenti (AP, La ON, ER, Kasswalder, OB) lamentano erronea qualificazione del fatto e/o mancanza di motivazione, sostenendo che nella specie non doveva ritenersi il reato di corruzione, ma semmai la concussione, nella sua specie della c.d. concussione "ambientale".
La tesi è in contrasto con le risultanze processuali, per ciò che concerne sia la qualificazione dei fatti sia la relativa motivazione.
L'elemento determinante della distinzione tra le due ipotesi di reato è costituito dall'atteggiamento delle volontà rispettive del pubblico ufficiale e del privato e di conseguenza dal tipo di rapporto che si instaura tra i due soggetti. Si ha infatti concussione quando il pubblico ufficiale strumentalizza la propria autorità e il proprio potere per coartare la volontà del soggetto, facendogli comprendere che non ha alternative rispetto all'aderire all'ingiusta richiesta. Corrispondentemente, lo stato d'animo del privato è caratterizzato da senso di soggezione rispetto alla volontà percepita come dominante.
Lo schema, per quanto concerne la caratterizzazione delle volontà, è del tutto analogo anche nella c.d. concussione "ambientale"; il dato distintivo è che qui opera da entrambe le parti il riferimento ad una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, che il pubblico ufficiale fa valere e che il privato subisce, nel contesto di una comunicazione resa più semplice nella sostanza e più sfumata nelle forme per il fatto di richiamarsi a condotte già "codificate". È evidente, tuttavia, che una tale comunicazione sia pure con le caratteristiche appena ricordate deve comunque esistere, perché diversamente il privato non potrebbe percepire l'esistenza del riferimento a prassi illecite diffusamente seguite e non resterebbe di conseguenza condizionato nelle sue scelte.
Per contro si ha corruzione quando le volontà si incontrano su un piano pressocché paritario, ciascuna perseguendo - in modo deviato ma libero - il risultato a cui il soggetto tiene. La distinzione tra i due reati - chiara sul piano concettuale - non sempre è agevole nella realtà dei comportamenti. Soccorrono tuttavia una serie di elementi indizianti che la giurisprudenza ha via via individuati, tra i quali di particolare rilievo sono l'esistenza di un concreto vantaggio perseguito dal soggetto privato e la perpetuazione dei rapporti tra soggetto privato e pubblico ufficiale.
Nella specie, i giudici di merito - dopo aver formulato premesse di principio conformi a quelle sopra enunciate e dopo aver esaminato dettagliatamente ciascuna posizione individuale hanno motivatamente e correttamente concluso per la sussistenza dell'ipotesi della corruzione, rinvenendo con riguardo a tutti gli imputati il medesimo modello di rapporto, caratterizzato come segue. In relazione ad ogni commessa, l'erogatore poteva contare sull'illecito "ritorno" di rilevanti somme di denaro;
il soggetto "obbligato" conseguiva con il pagamento della "tangente" la "garanzia" di poter continuare ad operare in un contesto definito come "bulgaro", in cui cioè erano disattivati i meccanismi della concorrenza;
il soggetto erogatore era stimolato a spendere una quantità sempre maggiore di denaro pubblico, privilegiando l'imprenditore che pagava e taceva rispetto a quello che non offriva rigorose "garanzie" di riservatezza o mostrava di non voler aderire al pagamento della tangente;
il privato, liberato dalla preoccupazione della concorrenza, poteva avere comunque la propria convenienza, ottenendo un maggiore introito a parità di prestazioni ovvero provvedendo a prestazioni minori a parità di compenso.
Il quadro era dunque caratterizzato, nella sostanza economica e nel meccanismo operativo, da quell'incontro di convenienze che è caratteristico del reato di corruzione e che trova lampante conferma nel protrarsi nel tempo dei rapporti tra l'"Autobrennero" s.p.a. e un selezionato gruppo di imprenditori.
La conclusione non può non riguardare, sul piano materiale come su quello psicologico, anche quegli imputati che hanno insistito sulla particolarità della loro posizione. si fa riferimento a OB, La ON, ER e ER, le cui deduzioni sono state oggetto da parte della Corte di appello di specifico esame e di valutazioni che non si prestano a censura.
2.4. Merita accoglimento il terzo motivo di ricorso dedotto dal AP. In effetti ì reati addebitati a detto ricorrente risultano commessi nel gennaio 1990 e si sono di conseguenza estinti per prescrizione nel luglio del 1997.
3. Annullata con rinvio la sentenza della Corte di appello relativamente all'imputato OS, per quanto concerne il delitto di ricettazione restano da esaminare le posizioni del RR, del OL e del RA.
3. 1. Il solo RA lamenta che la motivazione della sentenza impugnata non ha dimostrato che le somme percepite provenivano proprio dai delitti di corruzione piuttosto che disponibilità personali del NC. Sul punto il ricorso non dice altro e non deduce neppure che la questione sia stata sollevata già nel giudizio di secondo grado.
Date tali premesse, non risulta censurabile la sentenza della Corte di appello. Di fronte alle cospicue somme corrisposte dagli imprenditori al NC, alle consistenti contribuzioni da questi date alle persone successivamente imputate di ricettazione e alla mancanza di precise contestazioni sul punto da parte dell'imputato, difettavano le premesse perché i giudici di merito fossero tenuti ad argomentare al fine di escludere una eventualità del tutto ipotetica e priva di definiti riferimenti fattuali.
3.2. Il OL contesta la prova del fatto materiale, affermando che la sua responsabilità è stata ritenuta unicamente sulla base delle dichiarazioni del coimputato NC. In realtà la sentenza impugnata richiama, in aggiunta alle dichiarazioni del NC, quelle del TI, sottolineando che le due fonti sono del tutto autonome, offrono reciproco riscontro e hanno per di più trovato conferma nelle testimonianze del LO e del TR. La situazione probatoria è quindi diversa da quella prospettata con l'impugnazione.
3.3. È comune ai tre ricorrenti la doglianza relativa alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Si nega che possa ravvisarsi negli imputati la consapevolezza della provenienza illecita del denaro ricevuto e si sostiene che la situazione probatoria avrebbe potuto al più giustificare la sussistenza dell'elemento psicologico della contravvenzione di incauto acquisto. Con riguardo a questo punto della decisione, entrambe le sentenze di merito hanno preso posizione, in termini negativi, sulla controversa questione della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione a titolo di dolo eventuale. Detta tematica peraltro potrebbe porsi all'attenzione di questa Corte soltanto in via subordinata, ove si giungesse a ritenere erronea la soluzione adottata dai giudici di merito, i quali hanno affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo a titolo di dolo diretto. Tale conclusione deve invece essere condivisa. Va ricordato che secondo dottrina e giurisprudenza il dolo è diretto (o di secondo grado) quando l'agente si rappresenta con certezza gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, rendendosi conto che la propria condotta sicuramente la integrerà. Il dato caratterizzante è che la realizzazione del fatto illecito non costituisce lo scopo per il quale il soggetto agisce (atteggiamento psicologico che realizza invece l'ipotesi del dolo c.d. intenzionale) ma consiste soltanto in uno strumento necessario perché l'agente raggiunga il diverso obiettivo perseguito. Il dolo diretto, caratterizzato dalla chiara e sicura rappresentazione delle conseguenze della condotta, si distingue dunque nettamente anche dal dolo eventuale, che è connotato a sua volta dalla rappresentazione in termini di mera possibilità di un determinato risultato quale conseguenza di una determinata condotta. La sentenza impugnata, dopo aver enunciato in modo chiaro e condivisibile questa premessa concettuale, altrettanto chiaramente e condivisibilmente afferma che l'atteggiamento psicologico dei soggetti perseguiti va ricostruito secondo i consueti metodi di individuazione dell'atteggiamento della volontà colpevole. L'indagine deve essere diretta a verificare se, dal contesto fattuale in cui la condotta viene posta in essere, emergano elementi tali da far ritenere che qualsiasi persona di media levatura, ragionando secondo la comune esperienza, avrebbe maturato la certezza nessuna diversa spiegazione essendo plausibile che la cosa ricevuta fosse illecitamente posseduta da colui che la consegnava. Alla luce di questa premessa, deve osservarsi che la responsabilità dei tre imputati di ricettazione è stata ritenuta sulla base di elementi obiettivi che hanno una grave, precisa e concordante efficacia indiziaria. In riferimento a tutti i tre imputati emergono infatti: la rilevante entità delle somme consegnate;
la ricezione delle stesse per contanti e senza alcuna formalità concernente la loro provenienza;
le modalità "riservate" della consegna del danaro;
l'incontrollata libertà con cui i riceventi potevano provvedere alla destinazione delle risorse economiche ottenute;
la comprovata conoscenza di un sistema di finanziamento illecito, oggetto addirittura di riunioni politiche "ufficiose" di vertice, all'interno di una logica spartitoria su base territoriale ed esponenziale;
l'eloquente collegamento tra la persona che disponeva le contribuzioni (presidente dell'Autostrada del Brennero S.p.a.) e la persona che provvedeva ai pagamenti (direttore dei lavori della stessa società); l'assunzione di consistenti oneri finanziari da parte di entità palesemente non tenute a tali contribuzioni.
Per quanto concerne l'idoneità delle persone ricorrenti a valutare nel loro reale significato le ricordate circostanze di fatto e il grado della rispettiva consapevolezza, non impropriamente la sentenza impugnata ricorda che: il OL svolgeva da anni un ruolo politico di primo piano nel Trentino, nel quale aveva la base del proprio consenso elettorale;
dal RR proviene il significativo appunto autografo " ... dire che da A22 non c'è altro ... "; il RA era addirittura componente del consiglio di amministrazione dell'"Autobrennero".
Le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte contestate a titolo di ricettazione non meritano conseguentemente alcuna censura.
5. Due questioni riguardano esclusivamente il PE. La prima concerne l'asserita mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di corruzione. La doglianza è infondata, dal momento che la sentenza contiene un'ampia e circostanziata analisi degli elementi probatori a carico del ricorrente. In tale analisi, che concerne la chiamata in correità del NC, i molteplici riscontri che la corroborano, l'inattendibilità della tesi difensiva, non è dato rilevare alcun errore, ne' logico ne' giuridico.
Ad analoga conclusione deve giungersi per quanto concerne le dedotte violazione di legge e mancanza di motivazione circa la condanna al risarcimento del danno. Sia le ragioni della condanna sia i criteri seguiti nella determinazione dell'ammontare del danno sono esaurientemente e correttamente illustrati, pur se con argomentazione sintetica, a pag. 71 della sentenza impugnata.
5. Il ricorso dell'OB è fondato per quanto concerne la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. Nella motivazione della sentenza nulla è dato infatti leggere circa le ragioni della mancata concessione di tali benefici. Ne consegue l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AP
perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Dichiara inammissibile l'appello proposto dal P.M. nei confronti di OS e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla data del commesso reato.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OB limitatamente al punto concernente la mancata concessione dei benefici di legge e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia.
Rigetta nel resto i ricorsi di AP, OS e OB. Rigetta i ricorsi di NC, RA, RR, OL, La ON, ER, ER e PE, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Condanna inoltre il PE alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessive lire 3.160.000, di cui lire 660.000 per spese, oltre a IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1998