Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/1998, n. 5116
CASS
Sentenza 19 gennaio 1998

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In tema di appello incidentale, pur dovendo tale forma di impugnazione rimanere confinata nell'ambito dei capi della sentenza investiti dall'appello principale, può ammettersi una diversità di oggetto tra i due gravami, nel senso che l'appello incidentale può riguardare anche punti della decisione rientranti nel medesimo capo oggetto della impugnazione principale ma da quest'ultimo non investiti. Ed infatti, ove l'appello incidentale dovesse limitarsi, oltre che ai capi, anche ai punti della decisioni toccati dall'appello principale, esso finirebbe per non svolgere alcuna reale funzione, essendo le parti comunque legittimate a contrastare le iniziative processuali avversarie e a prospettare in ogni fase del processo le ragioni rispettive.

Rivestono la qualità di pubblici ufficiali il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore dei lavori di una società concessionaria dell'A.N.A.S. per la cura della viabilità autostradale (s.p.a. "Autostrada del Brennero") in relazione all'attività connessa alla procedura per l'assegnazione degli appalti, alle procedure espropriative e ai controlli circa l'esecuzione dei lavori. Infatti, a seguito di detto rapporto di concessione, l'A.N.A.S. - che è un ente istituito e disciplinato con leggi dello Stato dirette al mantenimento e allo sviluppo della rete di pubblica viabilità, soggetto alla direzione e al controllo del Ministero dei lavori pubblici e ai conseguenti atti autoritativi - ha trasferito a detta società alcune sue attribuzioni di rilevanza pubblica, quali la programmazione e la esecuzione dei necessari lavori e delle connesse attività. (Vedi Cass., Sez. Un. civili, 29 dicembre 1990, n. 12221, rv. 470331).

In tema di distinzione tra i reati di corruzione e concussione, elemento determinante è l'atteggiamento delle volontà rispettive del pubblico ufficiale e del privato e conseguentemente del tipo di rapporto che si instaura tra i due soggetti. Nella corruzione le due volontà si incontrano su un piano pressoché paritario, ciascuna perseguendo - in modo deviato ma libero - il risultato cui il soggetto tende. Nella concussione, invece, il pubblico ufficiale strumentalizza la propria autorità e il proprio potere per coartare la volontà del soggetto, facendogli comprendere che non ha alternative rispetto all'aderire alla ingiusta richiesta sicché la stato d'animo del privato è caratterizzato da senso di soggezione rispetto alla volontà percepita come dominante. Tale ultimo schema è rinvenibile anche nella c.d. concussione ambientale, situazione che è caratterizzata dall'esistenza di una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta da entrambe le parti, che il pubblico ufficiale fa valere e che il privato subisce, nel contesto di una "comunicazione" resa più semplice nella sostanza e più sfumata nelle forme per il fatto di richiamarsi a condotte già "codificate". Peraltro, perché sia integrata tale particolare figura di concussione, occorre pur sempre che una siffatta comunicazione esista, dal momento che, diversamente, il privato non potrebbe percepire l'esistenza del riferimento a prassi illecite diffusamente seguite e non resterebbe di conseguenza condizionato nelle sue scelte. (Fattispecie in cui è stata esclusa la concussione ambientale, e ritenuta invece la ipotesi della corruzione, in una situazione di sistematico pagamento di tangenti da parte di imprenditori appaltatori di opere pubbliche, nella quale, in un contesto di un sempre crescente flusso delle commesse, venivano privilegiati gli imprenditori disposti a pagare le tangenti con conseguente disattivazione dei meccanismi della libera concorrenza).

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  • 1Distanze minime recinzioni metalliche e riconfinamento fondi contigui
    Studio Legale Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 29 giugno 2017

    Si ponga il caso di due proprietari confinanti che decidano di rinnovare la rete di confine ma, anzichè installarne una sola, decidano di mettere ciascuno la propria. Le due reti si troveranno a distanza di pochi centimetri l'una dall'altra, creando un'intercapedine impossibile da ripulire da tutto ciò che vi crescerà all'interno. Il questito cui si tenterà di dare risposta è il seguente: il vicino che ha innalzato in un secondo tempo la nuova rete avrebbe dovuto mantenersi ad una distanza minima da quella già esistente? * * * * * La norma di riferimento, per quanto riguarda le distanze minime tra le costruzioni, è l'art. 873 C.C., il quale recita: “Le costruzioni su fondi finitimi, se …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/1998, n. 5116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5116
Data del deposito : 19 gennaio 1998

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