Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 1
Ai fini dell'utilizzabilità del contenuto delle nuove indagini disposte dal P.M. in seguito a richiesta dell'indagato formulata a norma dell'art. 415-bis, comma quarto, cod. proc. pen., non è necessario che l'istanza sia esplicita, ma è sufficiente che essa emerga implicitamente dal contesto delle altre difese dispiegate dallo stesso indagato in esito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. (Nella specie, essendo stata contestata dall'indagato, anche mediante la produzione di documentazione, la natura demaniale dei beni sequestrati, la Corte ha ritenuto che correttamente il P.M. avesse disposto consulenza tecnica per verificare la fondatezza della tesi difensiva, anche in assenza dell'esplicita richiesta di tale accertamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2004, n. 8131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8131 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 14/01/2004
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 7
3. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 037945/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
nei confronti di:
SA AN N. IL 19/12/1957;
avverso ORDINANZA del 13/06/2003 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi: rigetto del ricorso del P.M.;
Udito il difensore avv. FURGIUELE Alfonso (Napoli), avv. TRONCONE Pasquale (Napoli);
MOTIVAZIONE
Con decreto in data 5.5.2003 il GIP del Tribunale di Torre Annunziata dispose il sequestro preventivo di un'area di mq. 309 in località Calcare del comune di Vico Equense (NA), con relativo fabbricato rurale a due piani, manufatto adibito a deposito, porzione lato est dell'albergo Le Axidie e piattaforma in cemento, ravvisando nei confronti di VA TO, legale rappresentante della SAME srl, il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.. Avverso tale provvedimento la difesa dell'indagato propose istanza di riesame, in accoglimento della quale il Tribunale di Napoli, sezione Riesame, con ordinanza del 13.6.2003 annullò il decreto di sequestro e dispose la restituzione al VA di quanto in sequestro, ritenendo non ravvisabile il fumus del reato ipotizzato in conseguenza dell'inutilizzabilità di alcuni atti sui quali la misura era stata fondata.
Tale ordinanza è stata impugnata con ricorso per Cassazione dal Proc. della Repubb. presso il Tribunale di Napoli, il quale deduce, con il primo motivo, che il Tribunale avrebbe fatto, in violazione dell'art. 321 c.p.p., riferimento alla categoria degli indizi di colpevolezza, "applicando implicitamente l'art. 273 c.p.p., che non è dettato per le misure cautelari reali ma soltanto per quelle personali"; il ricorrente lamenta, in particolare, che il Tribunale, "nel premettere alla decisione l'affermazione della sussistenza del fumus, ha affermato... che il fatto reato ipotizzato non poteva, nella sostanza, ascriversi all'istante" e sostiene che tale ragionamento sarebbe errato, non tenendo conto del dato essenziale che "la cautela reale non è in funzione di un profilo personale di responsabilità (che non si può pretendere sia addebitabile con certezza a un soggetto individuato già nella fase delle indagini preliminari), ma è in funzione del reato stesso le cui conseguenze non devono essere protratte o aggravate". Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e perché, comunque, irrilevante. Infatti, il Tribunale ha annullato il decreto di sequestro essenzialmente perché, come sarà meglio precisato in seguito, non ha ritenuto provata la natura demaniale dell'area sottoposta a sequestro:
infatti, l'ordinanza impugnata afferma esplicitamente che "il punto nodale della vicenda è dunque dato dalla individuazione della linea di confine tra la proprietà SAME e il demanio marittimo"; su tale punto, è incentrata (alle pagg. 3-4) l'intera dissertazione successiva, che poi conduce alla conclusione che, in presenza di elementi "contraddittori ed equivoci" doveva ritenersi "la latitanza di elementi univoci per il riconoscimento dell'occupazione contestata".
Il secondo motivo è relativo all'inutillizzabilità, ritenuta dal Tribunale, dello della C.T. sulla natura demaniale dei beni sequestrati disposta dal P.M. dopo l'interrogatorio ex 415 bis dell'indagato. Il ricorrente denuncia che l'ordinanza impugnata "viola l'art. 415 bis c.p.p. in relazione all'art. 378 c.p.p., laddove afferma che il conferimento da parte del P.M. di una consulenza tecnica per valutare documentazione depositata dall'indagato in sede di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p., deve considerarsi atto di iniziativa dello stesso P.M. e come tale non utilizzabile in assenza di una esplicita richiesta di compimento dell'atto da parte dell'indagato"; su tale punto, inoltre, sempre secondo il ricorrente, "gli elementi dell'antigiuridicità dei fatti in contestazione si desumono... già dalla informativa 9.7.2002 della P.G.", dalla quale risulta che le aree e gli immobili ivi esistenti ricadono in territorio demaniale non sussistendo dubbi con riferimento ad alcuni punti e specificamente quelli descritti con le lettere A, C e D"; il ricorrente lamenta, ancora, che il Collegio aveva ritenuto inutilizzabili anche la C.T. conferita dal P.M. in data 14.10.2002 (e, quindi, certamente prima della scadenza dei termini delle indagini preliminari). Tale motivo è fondato, essendo l'affermazione di inutilizzabilità della consulenza tecnica in questione (così come astrattamente formulata) in aperto contrasto con il disposto del co. 4 dell'art. 415 bis c.p.p. (in base al quale "quando il Pubblico Ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta"). È vero che nel caso in esame non esiste una richiesta esplicita dell'indagato, ma la formulazione letterale e una interpretazione anche logico-sistematica della norma inducono a ritenere che la richiesta, sulla cui base il P.M. può disporre ulteriori indagini, può essere anche implicita. Deve, cioè, ritenersi che il P.M. può avvalersi dalla facoltà riconosciutagli dalla norma anche quando l'indagato, pur non avendo formulato una richiesta esplicita di nuove indagini, abbia addotto a sua discolpa delle circostanze o degli elementi il cui accertamento comporti la necessità di ulteriore verifica. È, infatti, evidente, in una tale ipotesi, che solo la difesa dell'indagato (e, nel caso specifico, la sua vasta produzione documentale) hanno determinato la necessità di ulteriori indagini (che, altrimenti, il P.M. aveva ritenuto ormai definite). Ciò significa che, tra l'attività difensiva indicata dal co. 3 dell'art. 415 bis c.p.p. e le nuove indagini di cui al successivo co. 4, deve esistere un rapporto, per così dire, sinallagmatico o di parallelismo, che determina l'automatica inutilizzabilità delle indagini che da quell'indicato rigido schema si discostino. La diversa opinione della necessità di una richiesta esplicita da parte dell'indagato comporterebbe che la sua difesa - espressa, per quanto qui interessa, in sede di interrogatorio o, più in genere, nell'esercizio dell'attività difensiva ex co. 3 art. 415 bis - rimarrebbe un flatus vocis;
è, per contro, evidente che il potere di cui al co. 4 è riconosciuto al P.M. anche nell'interesse dell'indagato, dovendo le ulteriori indagini essere, per quanto sopra detto, funzionali alla verifica degli elementi addotti dall'indagato o, quanto meno, essere rese necessarie dalla sua difesa ex co. 3 art. 415 bis. In questo senso, risulta pertinente ed esatto il richiamo fatto dal ricorrente al disposto dell'art. 358 c.p.p., che prevede che il P.M. "svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini". È ben vero che gli ulteriori accertamenti di cui si parla potrebbero dare esito sfavorevole all'indagato (come sembrerebbe avvenuto nella specie), ma una tale eventualità rientrerebbe nel normale dispiegarsi della dialettica procedimentale, nel senso che l'indagato, che ha addotto a sua discolpa determinate circostanze, imputet sibi se la relativa verifica avrà dato esito sfavorevole.
Nel delineato paradigma normativo deve, quindi, ritenersi rientrare il caso in esame, in cui, avendo l'indagato contestato la demanialità del beni sequestrati, esattamente il P.M. ha rilevato che "solo con una nuova consulenza tecnica era possibile verificare la fondatezza delle tesi difensive basate su documenti risalenti nel tempo, cui erano allegate planimetrie dello stato dei luoghi". Nè, in contrario, possono valere le argomentazioni svolte dalla difesa in sede di discussione orale, secondo cui la norma così interpretata consentirebbe al P.M. di aggirare la disciplina sui termini delle indagini preliminari e sulla necessità del provvedimento di proroga. Ed invero, l'inconveniente lamentato è insussistente, sol che si pensi al carattere eccezionale - e come tale di stretta e rigorosa interpretazione - della norma del co. 4 dell'art. 415 bis: ciò significa che la correttezza dell'uso del potere del P.M. è sindacabile dal Giudice, ai fini della concreta utilizzabilità delle nuove indagini, con riferimento specifico ai limiti sia temporali che contenutistici delle stesse (necessariamente rapportati alla concreta entità della difesa prospettata); deriva da ciò la necessità del prescritto provvedimento di proroga in ipotesi di indagini particolarmente complesse o che, comunque, travalichino i limiti qui definiti.
Neppure condivisibile è quanto sostenuto, sempre in punto demanialità, dal ricorrente, che sostiene che "gli elementi dell'antigiuridicità dei fatti in contestazione si desumono... già dalla informativa di reato della P.G. del 9.7.2002", perché l'indagine sulla demanialità dei beni dovrà, a questo punto, essere ripetuta ex novo, in una valutazione globale degli elementi acquisiti. Ne deriva, in conclusione, che l'ordinanza impugnata, in quanto inficiata dalla denunciata violazione del co. 4 dell'art. 415 bis per aver ritenuto non utilizzabile la più volte richiamata consulenza del P.M., va annullata con rinvio allo stesso Tribunale;
questo, tenuto nel conseguente giudizio ex art. 627 co. 3 c.p.p. ad uniformarsi a quanto qui deciso, accerterà la natura demaniale dell'area e dei manufatti già in sequestro sulla base - come si diceva - degli elementi acquisiti che riterrà utilizzabili (tra i quali, in particolare, anche la consulenza espletata a seguito dell'interrogatorio dell'indagato).
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004