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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/04/2024, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 1342/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BIANCHI DANIELE e dell'avv. GAMBATESA SAVINO
( , C.F._2 appellante
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), CP_2 C.F._3 appellate contumaci (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. NIDIACI TOMMASO ( ), C.F._4 intervenuta
Conclusioni per «si riporta alle conclusioni già formulate e Parte_1 rassegnate in atti» ossia «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda originariamente proposta dalla nella causa iscritta Controparte_1 al numero di ruolo n. 3425/2018 presso il Tribunale di Firenze, con la condanna della appellata al pagamento delle spese e compensi di CP_1 causa del doppio grado del giudizio» (così nell'atto d'appello);
per «piaccia Controparte_3 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione respinta:
- IN VIA PRINCIPALE, respingere l'intero appello ex adverso presentato e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Firenze
n. 148/2021 - rg. 3425/2018 pubblicata in data 22.01.2021.
- Con ogni provvedimento consequenziale e con vittoria di spese e onorari».
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 148 del Parte_1
2021 del Tribunale di Firenze che, in accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria esercitata da Controparte_1
Contr (in prosieguo , ha dichiarato inefficace il contratto di
[...] compravendita intercorso tra lo stesso e il coniuge avente CP_2
a oggetto la nuda proprietà di 1/2 di un compendio immobiliare ubicato nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa.
pag. 2/8 Contr Ravvisando la qualità di creditore in capo a – in virtù di un mutuo ipotecario, nonché in ragione di fideiussione prestata dal Pt_1 nel limite di euro 185.000,00 a garanzia dei debiti di Organizzazione_1 frattanto fallita, verso la banca, che aveva ottenuto nei loro confronti decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – il pregiudizio arrecato alle sue ragioni dall'atto dispositivo e il consilium fraudis di debitore e coniuge, il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia della compravendita, condannandoli alla refusione delle spese di lite.
L'impugnazione è affidata ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi operata nell'atto introduttivo):
1. «Errata e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.»;
2. «Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c – violazione del principio della disponibilità e valutazione delle prove e dei fatti non specificamente contestati».
Contr e la non si sono costituiti in giudizio. CP_2
È intervenuta (in Controparte_3 prosieguo , assumendo di essere succeduta, in virtù di scissione, CP_3
Contr nella posizione creditoria di nei confronti del chiedendo la Pt_1 reiezione dell'appello.
All'esito dell'udienza del 9 gennaio 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12 gennaio 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
Contr
1. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di e della ritualmente evocati in giudizio e non costituitisi. CP_2
pag. 3/8 2. Con il primo motivo di gravame il lamenta che il Pt_1
Tribunale abbia accolto la domanda attorea sebbene i beni oggetto di Contr compravendita fossero oggetto di ipoteca a beneficio di a garanzia dei crediti da essa vantati. Difetterebbero, quindi, sia l'eventus damni, stante la possibilità per il creditore di soddisfarsi sul compendio immobiliare compravenduto, sia il consilium fraudis, non potendosi configurare alcuna consapevolezza in capo al debitore e alla consorte circa il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo, che ne sarebbe privo.
Il motivo è fondato.
Giova al riguardo rammentare quanto, ancora recentemente, affermato dalla Corte di cassazione: «Secondo quanto dispone l'art. 2808 c.c., […] l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. Essendo quindi l'ipoteca connotata dallo “ius sequalae” e di agire “in executivis” nei confronti del debitore, soddisfacendosi sul ricavato dalla procedura espropriativa con precedenza rispetto ai creditori chirografari, nonché rispetto ai chi vanta diritti trascritti o iscritti posteriormente, nel caso in cui ad agire a norma dell'art. 2901 c.c. sia colui che vede il suo credito assistito da ipoteca sul bene, anteriore all'atto denunciato come pregiudizievole, difetta uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda e cioè il pericolo di infruttuosità dell'esecuzione, nel quale si identifica l'eventus damni;
in tal caso la declaratoria di inefficacia dello stesso si palesa come mezzo eccedente lo scopo (Cass. 22/06/2020, n. 12121, cfr. anche Cass. 17/01/2007, n. 966; Cass. 09/03/2006, n. 5105). […] In sintesi, poiché l'art. 2901 c.c. consente di far dichiarare l'inefficacia degli atti con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del pag. 4/8 creditore, difetta tale requisito essenziale nel caso in cui il creditore sia garantito da una ipoteca anteriormente iscritta sul bene oggetto dell'atto per il quale si chiede la revocatoria;
ciò in quanto l'atto dispositivo successivo alla iscrizione di ipoteca non priva il creditore ipotecario del diritto di sequela, anche nei confronti dei terzi successivamente acquirenti, e quindi è comunque inefficace rispetto alle sue ragioni creditorie, sicché la dichiarazione ex art. 2901 c.c. costituirebbe una inutile superfetazione» (Cass. n. 7876 del 2023, in motivazione).
Nella fattispecie, secondo quanto emerge dallo stesso contratto di Contr compravendita denunciato (doc. 5 fasc. ed è riferito nello stesso atto di citazione in primo grado, i beni oggetto di alienazione – peraltro, limitata alla nuda proprietà di 1/2 degli stessi, di titolarità del – Pt_1 risultano gravati da due ipoteche iscritte anteriormente al contratto, risalente al 18 maggio 2017, proprio a garanzia dei crediti addotti da Contr a fondamento dell'azione revocatoria (uno da mutuo e l'altro da fideiussione, come si afferma nell'atto di citazione in primo grado, alle pagg. 2 e 3-4, e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., che, alle pagg.
3-4, lo richiama): la prima, volontaria, iscritta il 30 maggio 2014 per l'importo di euro 300.000,00 e gravante sui cespiti principali
(individuati al fg. 19, part. 29, subb. 5 e 6 del Catasto Fabbricati del
Comune di Tavarnelle Val di Pesa) – peraltro, nella loro interezza, grazie al consenso della comproprietaria terza datrice – a garanzia del CP_2
Contr mutuo contratto dal con con residuo credito di euro Pt_1
137.556,5; la seconda, giudiziale, iscritta il 2 agosto 2016 sulla sola quota di proprietà del a garanzia del credito portato dal decreto Pt_1
Contr ingiuntivo provvisoriamente esecutivo frattanto ottenuto da nei suoi confronti per euro 185.000,00, nel limite della fideiussione prestata Contr (doc. 2 fasc. .
pag. 5/8 Dunque, i crediti originariamente vantati dalla banca attrice in revocatoria sono entrambi garantiti da un'ipoteca anteriormente iscritta sul bene oggetto dell'atto per il quale si chiede la revocatoria.
Ne consegue che, al lume della giurisprudenza precedentemente richiamata, non si può configurare il pericolo d'infruttuosità dell'esecuzione, nel quale si identifica l'eventus damni, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure.
Né rileva la circostanza che l'atto dispositivo abbia riguardato la sola nuda proprietà, avendo mantenuto il il diritto vitalizio di Pt_1 abitazione e uso – diritto che, per l'esattezza, non è stato costituito, ma semplicemente non è stato ricompreso nell'alienazione – posto che l'atto dispositivo successivo all'iscrizione di ipoteca non priva il creditore ipotecario del diritto di sequela, anche nei confronti dei terzi successivamente acquirenti, e quindi è comunque inefficace rispetto alle sue ragioni creditorie – quelle dedotte in giudizio – a prescindere dal fatto che la compravendita abbia riguardato la proprietà piena o nuda del bene.
Alla luce della fondatezza, nei termini che precedono, del primo motivo d'impugnazione, la sentenza gravata dev'essere riformata, con reiezione dell'azione revocatoria.
3. Le ulteriori censure sono assorbite.
4. Quanto alle spese di lite, è utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere pag. 6/8 modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del
2022, in massima).
All'esito complessivo del giudizio, la soccombenza va ravvisata in Contr capo a e ne consegue che le spese di lite relative al giudizio CP_3 di primo grado e afferenti alla posizione del – la non ha Pt_1 CP_2 proposto appello avverso la sentenza, tantomeno in punto si spese, salvo beneficiare della pronuncia sul merito, in ragione del litisconsorzio necessario – vanno poste a carico della prima, l'unica che ne è stata parte, mentre quelle del giudizio d'appello a carico solidale di entrambe.
Esse vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti per le controversie di valore indeterminabile a bassa complessità, escludendo per il giudizio di secondo grado la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
e di
[...] CP_2
2. in accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 148 del 2021 del Tribunale di Firenze e in riforma della stessa, rigetta la domanda ex art. 2901 c.c. svolta da
Controparte_1
3. condanna a rifondere a Controparte_1 le spese di lite relative al giudizio di primo Parte_1 grado, liquidate in euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. condanna e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, a Controparte_3
pag. 7/8 rifondere a le spese di lite relative al giudizio Parte_1
d'appello, liquidate in euro 6.946,00, oltre euro 804,00 per esborsi, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 4 aprile 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BIANCHI DANIELE e dell'avv. GAMBATESA SAVINO
( , C.F._2 appellante
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), CP_2 C.F._3 appellate contumaci (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. NIDIACI TOMMASO ( ), C.F._4 intervenuta
Conclusioni per «si riporta alle conclusioni già formulate e Parte_1 rassegnate in atti» ossia «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda originariamente proposta dalla nella causa iscritta Controparte_1 al numero di ruolo n. 3425/2018 presso il Tribunale di Firenze, con la condanna della appellata al pagamento delle spese e compensi di CP_1 causa del doppio grado del giudizio» (così nell'atto d'appello);
per «piaccia Controparte_3 all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione respinta:
- IN VIA PRINCIPALE, respingere l'intero appello ex adverso presentato e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Firenze
n. 148/2021 - rg. 3425/2018 pubblicata in data 22.01.2021.
- Con ogni provvedimento consequenziale e con vittoria di spese e onorari».
Rilevato ha proposto appello avverso la sentenza n. 148 del Parte_1
2021 del Tribunale di Firenze che, in accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria esercitata da Controparte_1
Contr (in prosieguo , ha dichiarato inefficace il contratto di
[...] compravendita intercorso tra lo stesso e il coniuge avente CP_2
a oggetto la nuda proprietà di 1/2 di un compendio immobiliare ubicato nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa.
pag. 2/8 Contr Ravvisando la qualità di creditore in capo a – in virtù di un mutuo ipotecario, nonché in ragione di fideiussione prestata dal Pt_1 nel limite di euro 185.000,00 a garanzia dei debiti di Organizzazione_1 frattanto fallita, verso la banca, che aveva ottenuto nei loro confronti decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – il pregiudizio arrecato alle sue ragioni dall'atto dispositivo e il consilium fraudis di debitore e coniuge, il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia della compravendita, condannandoli alla refusione delle spese di lite.
L'impugnazione è affidata ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi operata nell'atto introduttivo):
1. «Errata e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.»;
2. «Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c – violazione del principio della disponibilità e valutazione delle prove e dei fatti non specificamente contestati».
Contr e la non si sono costituiti in giudizio. CP_2
È intervenuta (in Controparte_3 prosieguo , assumendo di essere succeduta, in virtù di scissione, CP_3
Contr nella posizione creditoria di nei confronti del chiedendo la Pt_1 reiezione dell'appello.
All'esito dell'udienza del 9 gennaio 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12 gennaio 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
Contr
1. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di e della ritualmente evocati in giudizio e non costituitisi. CP_2
pag. 3/8 2. Con il primo motivo di gravame il lamenta che il Pt_1
Tribunale abbia accolto la domanda attorea sebbene i beni oggetto di Contr compravendita fossero oggetto di ipoteca a beneficio di a garanzia dei crediti da essa vantati. Difetterebbero, quindi, sia l'eventus damni, stante la possibilità per il creditore di soddisfarsi sul compendio immobiliare compravenduto, sia il consilium fraudis, non potendosi configurare alcuna consapevolezza in capo al debitore e alla consorte circa il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo, che ne sarebbe privo.
Il motivo è fondato.
Giova al riguardo rammentare quanto, ancora recentemente, affermato dalla Corte di cassazione: «Secondo quanto dispone l'art. 2808 c.c., […] l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. Essendo quindi l'ipoteca connotata dallo “ius sequalae” e di agire “in executivis” nei confronti del debitore, soddisfacendosi sul ricavato dalla procedura espropriativa con precedenza rispetto ai creditori chirografari, nonché rispetto ai chi vanta diritti trascritti o iscritti posteriormente, nel caso in cui ad agire a norma dell'art. 2901 c.c. sia colui che vede il suo credito assistito da ipoteca sul bene, anteriore all'atto denunciato come pregiudizievole, difetta uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda e cioè il pericolo di infruttuosità dell'esecuzione, nel quale si identifica l'eventus damni;
in tal caso la declaratoria di inefficacia dello stesso si palesa come mezzo eccedente lo scopo (Cass. 22/06/2020, n. 12121, cfr. anche Cass. 17/01/2007, n. 966; Cass. 09/03/2006, n. 5105). […] In sintesi, poiché l'art. 2901 c.c. consente di far dichiarare l'inefficacia degli atti con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del pag. 4/8 creditore, difetta tale requisito essenziale nel caso in cui il creditore sia garantito da una ipoteca anteriormente iscritta sul bene oggetto dell'atto per il quale si chiede la revocatoria;
ciò in quanto l'atto dispositivo successivo alla iscrizione di ipoteca non priva il creditore ipotecario del diritto di sequela, anche nei confronti dei terzi successivamente acquirenti, e quindi è comunque inefficace rispetto alle sue ragioni creditorie, sicché la dichiarazione ex art. 2901 c.c. costituirebbe una inutile superfetazione» (Cass. n. 7876 del 2023, in motivazione).
Nella fattispecie, secondo quanto emerge dallo stesso contratto di Contr compravendita denunciato (doc. 5 fasc. ed è riferito nello stesso atto di citazione in primo grado, i beni oggetto di alienazione – peraltro, limitata alla nuda proprietà di 1/2 degli stessi, di titolarità del – Pt_1 risultano gravati da due ipoteche iscritte anteriormente al contratto, risalente al 18 maggio 2017, proprio a garanzia dei crediti addotti da Contr a fondamento dell'azione revocatoria (uno da mutuo e l'altro da fideiussione, come si afferma nell'atto di citazione in primo grado, alle pagg. 2 e 3-4, e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., che, alle pagg.
3-4, lo richiama): la prima, volontaria, iscritta il 30 maggio 2014 per l'importo di euro 300.000,00 e gravante sui cespiti principali
(individuati al fg. 19, part. 29, subb. 5 e 6 del Catasto Fabbricati del
Comune di Tavarnelle Val di Pesa) – peraltro, nella loro interezza, grazie al consenso della comproprietaria terza datrice – a garanzia del CP_2
Contr mutuo contratto dal con con residuo credito di euro Pt_1
137.556,5; la seconda, giudiziale, iscritta il 2 agosto 2016 sulla sola quota di proprietà del a garanzia del credito portato dal decreto Pt_1
Contr ingiuntivo provvisoriamente esecutivo frattanto ottenuto da nei suoi confronti per euro 185.000,00, nel limite della fideiussione prestata Contr (doc. 2 fasc. .
pag. 5/8 Dunque, i crediti originariamente vantati dalla banca attrice in revocatoria sono entrambi garantiti da un'ipoteca anteriormente iscritta sul bene oggetto dell'atto per il quale si chiede la revocatoria.
Ne consegue che, al lume della giurisprudenza precedentemente richiamata, non si può configurare il pericolo d'infruttuosità dell'esecuzione, nel quale si identifica l'eventus damni, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure.
Né rileva la circostanza che l'atto dispositivo abbia riguardato la sola nuda proprietà, avendo mantenuto il il diritto vitalizio di Pt_1 abitazione e uso – diritto che, per l'esattezza, non è stato costituito, ma semplicemente non è stato ricompreso nell'alienazione – posto che l'atto dispositivo successivo all'iscrizione di ipoteca non priva il creditore ipotecario del diritto di sequela, anche nei confronti dei terzi successivamente acquirenti, e quindi è comunque inefficace rispetto alle sue ragioni creditorie – quelle dedotte in giudizio – a prescindere dal fatto che la compravendita abbia riguardato la proprietà piena o nuda del bene.
Alla luce della fondatezza, nei termini che precedono, del primo motivo d'impugnazione, la sentenza gravata dev'essere riformata, con reiezione dell'azione revocatoria.
3. Le ulteriori censure sono assorbite.
4. Quanto alle spese di lite, è utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere pag. 6/8 modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del
2022, in massima).
All'esito complessivo del giudizio, la soccombenza va ravvisata in Contr capo a e ne consegue che le spese di lite relative al giudizio CP_3 di primo grado e afferenti alla posizione del – la non ha Pt_1 CP_2 proposto appello avverso la sentenza, tantomeno in punto si spese, salvo beneficiare della pronuncia sul merito, in ragione del litisconsorzio necessario – vanno poste a carico della prima, l'unica che ne è stata parte, mentre quelle del giudizio d'appello a carico solidale di entrambe.
Esse vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti per le controversie di valore indeterminabile a bassa complessità, escludendo per il giudizio di secondo grado la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
e di
[...] CP_2
2. in accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 148 del 2021 del Tribunale di Firenze e in riforma della stessa, rigetta la domanda ex art. 2901 c.c. svolta da
Controparte_1
3. condanna a rifondere a Controparte_1 le spese di lite relative al giudizio di primo Parte_1 grado, liquidate in euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. condanna e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, a Controparte_3
pag. 7/8 rifondere a le spese di lite relative al giudizio Parte_1
d'appello, liquidate in euro 6.946,00, oltre euro 804,00 per esborsi, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 4 aprile 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 8/8