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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1080/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1774/2023 depositato il 30/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2511 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 2511 del 01/03/2022 relativo all'anno d'imposta 2017, con cui il Comune di Palermo richiedeva il pagamento della somma di € 131,00 a titolo di differenza d'imposta IMU.
Il contribuente sostiene che, applicando la riduzione prevista per immobili locati, il dovuto sarebbe pari a
€ 129,33 e che, pertanto, la pretesa del Comune sarebbe infondata.
Il Comune non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Dagli atti emerge che:
1. l'imposta dovuta per l'anno 2017, secondo la liquidazione del Comune, ammonta a € 131,00 come differenza tra imposta dovuta (€ 8.559,00) e imposta versata (€ 8.428,00);
2. il ricorrente non contesta la base imponibile, ma propone un calcolo alternativo che porta a € 129,33, cioè una differenza di € 1,67 rispetto all'importo richiesto.
La pretesa differenza è priva di incidenza sostanziale e non incide minimamente sulla legittimità dell'atto impositivo, che risulta correttamente motivato e basato su dati catastali e versamenti effettivi.
Non emergono vizi di legittimità, né errori materiali o di calcolo imputabili all'Amministrazione. Il ricorso — fondato su una lieve divergenza matematica del tutto ininfluente — risulta meramente oppositivo e privo di reale sostanza.
Nulal per le spese stante la contumacia del Comune di Palermo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1. Nulla sulle spese
Così deciso in Palermo, lì 25.2.26
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1774/2023 depositato il 30/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2511 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 2511 del 01/03/2022 relativo all'anno d'imposta 2017, con cui il Comune di Palermo richiedeva il pagamento della somma di € 131,00 a titolo di differenza d'imposta IMU.
Il contribuente sostiene che, applicando la riduzione prevista per immobili locati, il dovuto sarebbe pari a
€ 129,33 e che, pertanto, la pretesa del Comune sarebbe infondata.
Il Comune non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Dagli atti emerge che:
1. l'imposta dovuta per l'anno 2017, secondo la liquidazione del Comune, ammonta a € 131,00 come differenza tra imposta dovuta (€ 8.559,00) e imposta versata (€ 8.428,00);
2. il ricorrente non contesta la base imponibile, ma propone un calcolo alternativo che porta a € 129,33, cioè una differenza di € 1,67 rispetto all'importo richiesto.
La pretesa differenza è priva di incidenza sostanziale e non incide minimamente sulla legittimità dell'atto impositivo, che risulta correttamente motivato e basato su dati catastali e versamenti effettivi.
Non emergono vizi di legittimità, né errori materiali o di calcolo imputabili all'Amministrazione. Il ricorso — fondato su una lieve divergenza matematica del tutto ininfluente — risulta meramente oppositivo e privo di reale sostanza.
Nulal per le spese stante la contumacia del Comune di Palermo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1. Nulla sulle spese
Così deciso in Palermo, lì 25.2.26
Il Relatore Il Presidente