Sentenza 20 giugno 2023
Massime • 1
In tema di "status" giuridico dei minori ucraini sfollati in Italia a causa dell'emergenza bellica, in forza dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 1996 e in conformità alle Convenzioni in materia consolare (Convenzione di Vienna del 19 ottobre 1996 e Convenzione consolare tra Italia e Ucraina del 26 dicembre 2016), deve essere cassato il provvedimento di nomina del tutore italiano da parte del Tribunale per i minorenni e dichiarata l'efficacia del provvedimento di nomina del tutore internazionale da parte del Console generale per l'Ucraina in Italia, non trovando applicazione la l. n. 47 del 1997 per la protezione dei minori giunti in Italia privi di assistenza e rappresentanza legale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/06/2023, n. 17603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17603 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
il Presidente del Tribunale aveva quindi richiesto «al Console Generale dell'RA di fornire più dettagliate informazioni in ordine al minore ed alle attività svolte in favore del minore» dalla 8/3/22, dal Comune dil omissis I, distretto regione di omissis . Ad avviso del Tribunale, la normativa applicabile, trattandosi di cittadino extraeuropeo (con conseguente non applicabilità del Reg. CE 2201/2003, c.d. Bruxelles II bis), era la Convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che ha sostituito la Convenzione dell'Aja del 1961, entrata in vigore in RA nel 1980 ed eseguita in Italia con legge n. 101/2015, relativa a «competenza e legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione di minori», il cui art.6 contempla il caso di «minori rifugiati e minori che a seguito di gravi disordini nel proprio paese siano trasferiti a livello internazionale», essendo la minore, cittadina ucraina, con residenza abituale nella omissis I 3 di 31 D.Y. I. Il Tribunale per i minorenni, con il provvedimento in questa sede di legittimità impugnato, ha ritenuto, anzitutto, erroneo il richiamo alla legge 64/1994, di ratifica ed esecuzione in Italia LA Convenzione di Lussemburgo del 20/5/1980 e LA Convenzione dell'Aja del 25/10/1980, in difetto di violazione dei diritti di custodia assegnati a persona, istituzione o ente, titolare del diritto in base alla legislazione dello stato di residenza abituale LA minore prima del suo trasferimento o trattenimento in Italia, considerato che doveva ritenersi lecito il trasferimento LA minore dall'orfanotrofio in cui viveva in Italia, perché autorizzato, in data LA omissis Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale -16703,2022 Numero sezionale 3155,2023 N d e temporaneamente trasferita in Italia a seguito de urnero u i raccolta illierale 17603f2023 ila ggrra uat a p ubb ica9one 20,1116,2023 affligge dal 24/2/2922 l'RA, e richiama l'art.5 • a norma del quale la competenza a provvedere sulle misure di protezione spetta all'Autorità giudiziaria dove il minore è stato temporaneamente trasferito e, quindi, in concreto al Tribunale per i minorenni di Catania, ove la minore ed altri minori ucraini temporaneamente dimorano. In ordine allo status giuridico dei minori ucraini temporaneamente trasferiti in Italia, il Tribunale ha ritenuto che: a) i minori ucraini giunti in Italia ed a Catania sono privi di legami di parentela o di pregressa conoscenza con la I D.Y. L. presidente dell'associazione « omissis », la quale non risulta essere stata nominata tutore del minore per effetto di un provvedimento dell'Autorità giurisdizionale competente LA regione ucraina di residenza abituale del minore;
b) invero, è stato prodotto un documento, proveniente dall'RA e corredato da traduzione in lingua italiana, relativo a ordinanza amministrativa dell'8/3/2022, firmata dal direttore s.s. per conto del Comune di omissis del distretto I omissis 'LA regione di I omissis I, con la quale si autorizzava il viaggio dei minori dall'orfanotrofio in Italia e si nominava come responsabile M.P. — persona diversa dalla ricorrente - «educatrice dell'orfanotrofio», la quale, trovandosi già in Italia, avrebbe dovuto iscrivere i minori negli elenchi di presenza temporanea presso il Consolato Ucraino in Italia, provvedendo al loro rientro nel territorio ucraino, al termine dell'emergenza LA guerra;
c) è stato altresì prodotto un atto del Console Generale dell'RA a Napoli, in data 6/4/22, nel quale si attesta, visionata la documentazione prodotta da parte LA D.Y. « soggetto conosciuto dal Consolato ucraino a Napoli come presidente dell'associazione « omissis l», precisamente «atti notarili, autenticati in territorio ucraino nn. 769, 529, 531 e 153/154, 4 di 31 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 16703,2022 Numero sezionale 3155,2023 Nurnero iji raccolta nerale 17603f2023 ordinanza del Ministero dell'Istruzione e Scienze, Infanzia e Spo,, uata 'p uhObil ca lione 20,1116,2023 l'autenticità dei suddetti documenti con i quali si consentiva la permanenza dei minori, di cui ad elenco allegato, in territorio italiano, inizialmente dall'8/3/2022 e sino all'8/6/2022 (con successiva proroga, sempre disposta, il 10/6/2022, dal Console Generale dello Stato Ucraino «sino al termine del conflitto»), accompagnati dal suddetto nominato «responsabile», autorizzato a provvedere a tutte le necessità nascenti in capo ad ogni minore, con esercizio di tutte le funzioni «inerenti alla figura di tutore che da questo Consolato viene altresì delegata e riconosciuta». Di conseguenza, ad avviso del Tribunale, la ricorrente non può essere qualificata come rappresentante LA minore, con delega di responsabilità genitoriale, in forza di «meri atti privati» quali quelli notarili (Cass. 41930/2021 e Cass. 9199/2019, in punto di qualità di minore straniero non accompagnato del minore affidato di fatto dai genitori residenti all'estero ad un parente nominato con atto notarile, presente in Italia;
cfr. anche Cass. 19058/2011, in punto di impossibilità per il Console di attestare, oltre all'identità personale delle parti, anche la veridicità delle qualifiche che le parti ritengono di attribuire a sé medesime), anche tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. n. 71/2011, sull'Ordinamento e funzioni degli uffici consolari (art.33, in particolare), non essendo il Console Generale a Napoli neppure legittimato a nominare tutori di minori comunque «non residenti a [...]», al di fuori dei casi di urgenza, cosicché il minore oggetto dell'istanza deve ritenersi rientrante nella categoria dei minori stranieri «non accompagnati» (MSNA, acronimo), come correttamente ritenuto dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, il quale ha, nell'aprile 2022, provveduto a nominare un tutore italiano, nella persona dell'avvocato G.M. ; si deve, al riguardo, anche richiamare la Circolare ministeriale del 10/3/2022, dal titolo «Misure di protezione temporanea in favore delle persone sfollate 5 di 31 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 D.Y. L. in qualità di tutore internazionale del minore , propone ricorso per cassazione, notificato il A.A. 4/7/2022, affidato a due motivi, nei confronti dell' Avv.to G.M. Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 16703,2022 Numero sezionale 3155,2023 Numero di raccolta generale 17603f2023 dall'ucraina a seguito dell'invasione militare delle /orze armate uata puomicazione 20,1116,2023 russe» (pag.2), e il Piano Minori Stranieri non accompagnati, contenuto nella Circolare del 5/5/22 del Commissario delegato per il «Coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'RA a seguito del conflitto in atto» (pa r. 5.2, dedicato alla tutela e nomina del tutore). Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 6/6/22022, 1, in qualità di tutore LA minore, (che resiste con controricorso, notificato 1'11/9/22) e del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e del Procuratore distrettuale presso il Tribunale per i minorenni di Catania. La causa è stata rimessa all'udienza pubblica del 13/6/23, con istanze di discussione orale delle parti. Il P.G. ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. All'udienza pubblica del 13 giugno 2023, la causa, sentite le parti ed il P.G., è stata trattenuta in decisione. RAGIONI DEL DECISIONE 1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., di norme di diritto in punto di qualificazione dell' «istanza» e LA normativa applicabile ai sensi dell'art.4 1.64/1994, di ratifica LA Convenzione dell'Aja del 1980, nonché delle regole del contraddittorio, dell'art.101 c.p.c., stante la mancata audizione LA ricorrente;
con il secondo motivo, si denuncia la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., di norme di diritto in punto di qualificazione del minore come «minore straniero non accompagnato» e degli artt.
2-11 d.lgs. 4772017, in punto di ritenuta mancanza di un legame di parentela 6 ci i 3 1 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 16703,2022 Numero sezionale 3155,2023 . , Numero .di raccolta generale 17603f2023 e LA nomina di un tutore da parte dell'autorita giurisdizionale Data pubblicazione 211E6,2023 dello Stato ucraino. La ricorrente deduce, anzitutto, di avere correttamente presentato, quale tutore nominato dal Console Ucraino a Napoli (essendo stati tutti i minori al loro ingresso in Italia registrati presso detto Consolato per la loro identificazione e tutela), un ricorso, degradato erroneamente ad «istanza» dal Tribunale, ai sensi LA 1.64/1994, di ratifica ed esecuzione in Italia LA Convenzione dell'Aja del 1961, sostituita da quella del 19/10/1996, resa esecutiva in Italia con L.101/2015, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori, in relazione ai provvedimenti emessi dall'autorità ucraina di affidamento dei minori all'orfanotrofio di I omissis in RA, al direttore' S.S I, la quale aveva nominato il tutore M.P. L che si trovava in Italia, e di nomina temporanea operata (essendo sorta la necessità di nominare altri tutori dato il numero dei minori accolti in varie parti d'Italia) dal Console ucraino a Napoli, competente anche per la Sicilia, LA D.Y. in data 6/4/2022, prorogata il 10/6/22 «sino al termine del conflitto», cui erano stati anche affidati i minori, al fine di sentire riconoscere l'efficacia in Italia LA nomina a rappresentante legale dei minori;
la stessa lamenta che, con decreto inaudita altera parte, non notificato ad essa D.Y. (malgrado la stessa si fosse immediatamente rivolta al questore LA Provincia di Catania ed al Tribunale per i minorenni), il Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania aveva provveduto a nominare un tutore italiano perls minore. Aggiunge la ricorrente che avrebbe dovuto essere applicata la Direttiva 2001/55CE, che, all'art.2 lett. f), definisce la categoria dei «minori non accompagnati» («i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta 7 di 31 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 18703,2022 ,Nurnero sezionale 3155,2023 responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finche non ne Numero di raccoita generale 17E03,2023 assuma effettivamente la custodia una persona per p ubeSSion e 20/08,2023 responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri»), direttiva «trasfusa nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022», con il quale sono state dettate le misure temporanee di protezione delle persone provenienti dall'RA in conseguenza degli eventi bellici in corso, e che la minore non poteva essere definita come «minore non accompagnata», ai sensi LA L.47/2017, essendo giunta in Italia accompagnata dal suo rappresentante legale, nominato dallo Stato Ucraino, e dal tutore, in Italia, nominato dal Console ucraino. Ad avviso LA ricorrente, la tutela sulla minore cittadina ucraina, residente all'estero (continuando la stessa ad avere residenza abituale in RA, e trovandosi solo temporaneamente in Italia), ovvero sul bambino straniero residente in [...]si deve intendere regolata dalla legge ucraina e secondo tale legge non occorre che a nominare un soggetto tutore sia esclusivamente un'autorità giurisdizionale, poiché il codice LA famiglia ucraino attribuisce anche il potere di nomina agli «organi di tutela», tra i quali vi è l'autorità amministrativa, giudiziaria e consolare. Il caso trattato dal precedente di questa Corte (Cass. 41930/2021), citato nel provvedimento impugnato, risulta, ad avviso LA D.Y. L del tutto diverso, in quanto il minore, nel presente giudizio, non è entrato in Italia «affidato di fatto dai genitori ad un parente» ma è entrato in Italia affidato alle cure LA sig.ra M.P. L nominata tutore da un'autorità amministrativa, e quindi è stato affidato alla' D.Y. I, nominata dal Console Generale dello Stato ucraino a Napoli, con competenza sulla circoscrizione territoriale delle Regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, da ultimo con nuova attestazione del 10/6/2022, pienamente efficace in Italia anche ai sensi dell'art.50 n. 2 LA Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale -16703,2022 Numero sezionale 3155,2023 Convenzione Consolare RA-Italia del 261121201 Néprn. e p gilAcictoiltA g e %rale 17603f2023 IÒlata p unlicazione 20,1116,2023 D.Y. rappresenta per la minore una «figura amica», condividendo con lo stesso la lingua, usi e costumi. In sede di udienza pubblica, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, rilevando, peraltro, che il Console ucraino ha fatto successivamente richiesta all'Autorità centrale e al Tribunale per i minorenni di rimpatrio di tutti i minori ucraini presenti in Sicilia per trasferirli, con l'accompagnatrice designata nella persona LA ricorrente, in zona sicura dell'RA, su disposizione del Ministero competente ucraino, ma che il tribunale di Catania non ha ancora autorizzato il suddetto rientro dei minori. 2. Il P.G., esclusa anzitutto una lesione nel procedimento in oggetto del principio del contraddittorio, ha ritenuto, sulla base degli atti, del tutto corretta la qualificazione operata nel provvedimento impugnato del minore come minore straniero non accompagnato, rilevando che: a) ai sensi dell'art.6 LA Convenzione dell'Aja del 1996, in ipotesi di «minori rifugiati e minori che a seguito di gravi disordini nel proprio paese si siano trasferiti a livello internazionale», le autorità giudiziarie dello stato in cui il minore è stato temporaneamente trasferito sono competenti ad adottare le misure finalizzate alla protezione del minore e dei suoi beni;
b) ai sensi dell'art.2 Legge n. 47/2017 ( ed il DPCM 28/3/2022, emesso per l'adozione di misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'RA, richiama espressamente tale normativa), la definizione di «minore straniero non accompagnato» riguarda il minore «privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano», con necessaria concorrenza di entrambe le condizioni, e la Direttiva 2013/33/UE pone l'accento sulla necessità che il minore straniero sia accompagnato da un adulto «che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 18703,2022 Nyprél zionale 3155,2023 quando non sia effettivamente affidato a un tale adul to» k i Numlero di raccoita .genirale 17E03,2023 lett. e); c) l'unico documento prodotto è un «atto ammiri iste~on e 20,1118f2023 l'ordinanza de11 18/3/22 LA Direttrice dell'orfanotrofio, per conto del Comune ucraino, per autorizzare il viaggio di alcuni minori, e non è dato conoscere l'iter in base al quale i bambini sono poi passati alla responsabilità LA I M.P. educatrice dell'Istituto, alla M.P. e poi alla D.Y. , la quale comunque, pur condividendo con i minori ucraini la lingua e la cultura, non risulta avere «rapporti qualificati con i bambini, non conoscendoli prima del loro arrivo in Italia» (cosicché la fattispecie in esame risulta diversa da quella oggetto di altre decisioni adottate dal Tribunale di Bolzano e dal Tribunale di Lecce, allegate dalla ricorrente, risultando, in quei casi, che i bambini erano stati accompagnati personalmente dai responsabili dell'orfanotrofio in cui si trovavano o da persona che si qualificava come madre affidataria); d) è fondamentale, nell'ambito di minori che giungono in Italia da paesi esteri, in una situazione di estrema vulnerabilità non avendo con sé né i genitori né i tutori, che sia l'autorità giudiziaria competente - nella specie il tribunale per i minorenni — a designare i tutori. 3. Risulta utile una ricostruzione del quadro normativo. 3.1. Ai sensi dell'art. 42 LA I. n. 218 del 1995, la giurisdizione e la legge applicabile in materia di protezione dei minori sono regolate dalla Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, che ha sostituito la Convenzione del 5/10/1961, resa esecutiva in Italia con legge 24 ottobre 1980, n. 742. La Convenzione dell'Aja del 19/10/1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101, entrata in Italia in vigore dal 1°/1/2016, che vede tra gli Stati contraenti 10 di 31 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale -16703,2022 Numero sezionale 3155,2023 anche l'RA (Paese al di fuori dell'UE), essendo entVgi oad 9.4.? triga I e 17603f2023 data p uecazione 20,1116,2023 in tale Paese nel 2008, si applica invero alla fattispecie in esame. L'art.5 stabilisce che le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di «residenza abituale» del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione LA sua persona o dei suoi beni, mentre, salvo quanto disciplinato dall'art. 7 (per i casi di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore), in caso di trasferimento LA residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato LA nuova residenza. L'art.6, al primo comma, prevede che «Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del foro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell'art. 5». Quindi si è scelto di attribuire, in queste situazioni, alle autorità dello Stato in cui i minori si siano trasferiti e si trovano la competenza generale, normalmente spettante alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore. Per i casi di urgenza, l'art.11 prevede poi che «In tutti i casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti.
2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dalla situazione». Sotto il profilo dei conflitti che possano sorgere tra le autorità competenti, l'art.13 così recita: «1. Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 ad adottare misure di protezione LA persona o dei beni del minore 11 di 31 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 16703,2022 Numero sezionale 3155,2023 , Numero,di raccolta lefierale 17603,2023 devono astenersi dal decidere se, all'atto dell'introduznne de/la uata p uobiicazione 20,1116,2023 procedura, misure analoghe siano state richieste alle autorità di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 e siano ancora in corso di esame.
2. La disposizione del paragrafo precedente non si applica qualora le autorità alle quali sia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbiano declinato la propria competenza». La regola di risoluzione dei conflitti è formulata in termini simili a quelli utilizzati in materia di litispendenza: l'autorità competente, a norma degli artt. da 5 a 10, dovrebbe astenersi dal pronunciarsi sulla richiesta di misure, se le misure corrispondenti siano state richieste alle autorità di un altro Stato contraente, anch'esso competente a norma degli stessi articoli, e siano ancora in fase di esame. Invece, se l'autorità originariamente adita abbia già adottato la misura richiesta, non si tratterà più di affrontare una situazione di litispendenza, ma di occuparsi dell'efficacia in uno Stato contraente LA misura adottata in un altro Stato, ai sensi dei successivi artt. 14 e 23. Ai sensi dell'art.14, le misure adottate in applicazione degli articoli da 5 a 10 «restano in vigore nei (imiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi LA convenzione non (e avranno modificate, sostituite o abolite». Gli artt.15 e 16 disciplinano la legge applicabile, prevedendo: a) all'articolo 15, che «1. Nell'esercizio LA competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, fe autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.
2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione LA persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame.
3. In caso di trasferimento LA residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire 12 di 31 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Numero registro generale 16703,2022 Numero sezionale 3155,2023 sopravvenuto il cambio e la eqqe Numero dl accolta ge negre 17603f2023 ata ruoolicazione 20,1116,2023 quest'altro Stato che regola le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza»; b) all'articolo 16, che «1. L'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
2. L'attribuzione o ('estinzione di una responsabilità genitoriale tramite accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituate del minore nel momento in cui l'accordo o l'atto unilaterale entra in vigore.
3. La responsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato.
4. In caso di trasferimento LA residenza abituale del minore, l'attribuzione di pieno diritto LA responsabilità genitoriale ad una persona cui tale responsabilità non fosse già stata attribuita è regolata dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale». In definitiva, si è mantenuto il principio posto dalla Convenzione del 1961 secondo cui «nell'esercizio LA competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge», al fine di agevolare il compito dell'autorità competente. L'art.23 (Riconoscimento ed Esecuzione), recita: « 1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.
2. Tuttavia, il riconoscimento può essere negato: a) qualora la misura sia stata adottata da un'autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II;
b) qualora fa misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la Oscuramento d'Ufficio dal momento in cui è Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale -16703,2022 Numero sezionale 3155,2023 „ f•urnero d raccolta grerale 17603f2023 possibilità di essere sentito, in violazione dei principi tonaamen all _lata puoi° icazione 20,1116,2023 di procedura dello Stato richiesto...». I successivi artt. 24 e 25 disciplinano, invece, l'ipotesi in cui si chieda, al fine di dirimere, senza indugio, ogni dubbio, l'accertamento dell'efficacia di provvedimenti adottati da uno Stato contraente (art.24: «Senza pregiudizio dell'art. 23, paragrafo primo, ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla legge dello Stato richiesto»; a rt. 25 «L'autorità dello Stato richiesto è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l'autorità dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza»). L'art.33 stabilisce che «1•Quando l'autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza deve avvenire in un altro Stato contraente, essa consulta preliminarmente l'Autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunica un rapporto sul minore e i motivi LA sua proposta di collocamento o assistenza.
2. La decisione sul collocamento o l'assistenza può essere presa nello Stato richiedente solo se l'Autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore» e l'art. 34 stabilisce che «1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorità competenti ai sensi LA convenzione possono domandare ad ogni autorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele...». Infine, l'art. 40, nel Capitolo VI, Disposizioni di carattere generale, detta «1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale 14 di 31 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 18703,2022 Nurnero sezionale 3155,2023 del minore o dello Stato contraente in cui sia stata, adottata una Numero di raccoita generale 17E03,2023 misura di protezione potranno rilasciare al detentom p data on e 20,1118f2023 responsabilità genitoriale o a ogni persona alla quale sia affidata la protezione LA persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti. 2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati efficaci, fino a prova contraria.
3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato». All'art. 43 si prevede poi che «I documenti trasmessi o rilasciati in applicazione LA Convenzione sono esentati dall'obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analoga formalità». 3.2. Tanto premesso, la ricorrente aveva chiesto al Tribunale per i minorenni il riconoscimento e l'esecuzione in Italia del provvedimento di nomina a tutore del minore, «giusta provvedimenti emessi dall'autorità ucraina in data 08/03/2022 e 06/04/2022, con conseguente revoca del tutore locale nominato». In effetti, la Legge invocata n. 64 del 15/1/1994, di ratifica ed esecuzione LA convenzione europea di Lussemburgo sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980, e LA convenzione dell'Aja sugli aspetti civili LA sottrazione internazionale di minori, del 25 ottobre 1980, contiene anche «norme di attuazione» non soltanto delle predette convenzioni, ma anche «LA convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e LA convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Afa 1128 maggio 1970». La Convenzione dell'Aja del 5/10/1961 stata poi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19/10/1996, ritenuta applicabile, nel provvedimento impugnato, alla fattispecie dal Tribunale. All'art.4 LA 1.64/1994 si prevedeva infatti una procedura per «il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei 15 di 31 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 16703,2022 Numero sezionale 3155,2023 Numero di raccolta gerierale 17603f2023 provvedimenti adottati dalle autorità strantere _per la Lima pubblicazione 20,1116,2023 protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 LA convenzione de L'Afa del 5 ottobre 1961», dinanzi al tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi dovevano avere attuazione, con decisione assunta con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trovavano, su ricorso degli interessati, decreto impugna bile con ricorso per cassazione. La Convenzione dell'Aja del 1996, resa esecutiva in Italia dal 2016, ha, invece, stabilito, all'art.23, che gli Stati attribuiscano efficacia al provvedimento adottato dall'autorità dello Stato contraente per la protezione del minore in questione, in modo «automatico», cioè senza che si renda necessario alcun provvedimento, in quanto, nella logica LA cooperazione e fiducia tra gli Stati che impronta il nuovo testo normativo internazionale, gli Stati contraenti, in comunicazione fra loro, debbono assicurare la continuità LA protezione del minore attraverso le frontiere, quando la vita del medesimo presenti aspetti di internazionalità, toccando più paesi. La Convenzione del 1996 non preclude, tuttavia, una procedura preventiva di accertamento - positivo o negativo - LA riconoscibilità LA misura, in quanto l'art. 24 LA Convenzione, sopra richiamato, ammette che ogni parte interessata possa chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente di pronunciarsi sia sulla riconoscibilità sia sulla non riconoscibilità di una misura adottata in un altro Stato contraente. E, nella specie, la ricorrente, sia pure facendo richiamo alla 1.64/1994, di attuazione LA vecchia Convenzione sulla protezione dei minori del 5/10/1961, ha inteso chiedere, conformemente a quanto disposto dall'art.24 LA Convenzione vigente del 19/10/1996, applicabile alla fattispecie, il riconoscimento LA piena efficacia in Italia LA nomina a tutore operata dall'autorità consolare ucraina il 6/4/2022. Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 18703,2022 mero sezionale 3155,2023 3.3. La competenza del Nostro Paese sussiste, pertanto ne caso in Numbro rl'alueCcoita generale 17E03,2023 esame: sia ai sensi dell'art. 6, che, rispetto all'art.5 (nararn rabeheon e 20,1118f2023 prevede quale principio generale, la competenza in materia di protezione dei minori dell' autorità dello Stato contraente nel quale il minore ha la «residenza abituale»), previsione che contempla la competenza dello Stato in cui si trova il minore «che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, sia trasferito a livello internazionale», trattandosi di un trasferimento «temporaneo», in quanto destinato a protrarsi fino alla fine del conflitto Russia/RA; sia ai sensi dell'art.11, in virtù del quale «In tutti casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovano il minore o dei beni ad esso appartenenti», sempre ove si ritenga che la condizione del minore, presente in Italia senza gli esercenti la responsabilità genitoriafe, renda necessario un intervento urgente. Ai sensi dell'art. 15 LA stessa Convenzione, in entrambi i casi, la legge applicabile è la lex fori, pur essendo consentito, in virtù del paragrafo 2, l'applicazione in via eccezionale, LA legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame, «nella misura in cui la protezione LA persona o dei beni del minore lo richieda». 3.4. In relazione alla disciplina specifica sui MSNA (acronimo per Minori Stranieri Non Accompagnati), una tra le prime definizioni si rinviene nel d.p.c.m. n. 535 del 1999, recante il «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri a norma dell'art. 33 commi 2 e 2 bis, del d. igs. n. 286 del 1998», che all'art. 1, comma 2 definisce il «minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato... il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza 17 di 31 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 18703,2022 da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente re,r1:31grgoasei.tifin a le 3155,2023 humero .Waccol?a generale 17E03,2023 in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano». Data pubblicazione 20,1118f2023 Il d. Igs. n. 142 del 2015 c.d. «decreto accoglienza», che ha dato attuazione alla Direttiva 2013/33/UE, ha ricalcato, in parte, la definizione contenuta nel d.p.c.m., definendo all'art. 2, comma 1, lett. e), il minore straniero non accompagnato come «lo straniero di età inferiore ai diciotto anni, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale». La disposizione si inserisce all'interno di una disciplina organica al regime giuridico dei minori stranieri non accompagnati, con l'intento di disegnare un sistema unico di accoglienza in grado di superare, almeno tendenzialmente, la distinzione tra minori stranieri non accompagnati e minori richiedenti protezione, esprimendo in modo assoluto il divieto che i minori possano essere accolti presso strutture non specializzate. Quanto all'apertura LA tutela per tali minori, l'art. 19, comma 5, dopo le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1 lett. b) del d. Igs. n. 220 del 2017 ( c.d. correttivo del d.lgs. 142), ha stabilito che la relativa competenza, prima attribuita al giudice tutelare, sia ora di competenza del tribunale per i minorenni, al quale «l'autorità di pubblica sicurezza da' immediata comunicazione LA presenza di un minore non accompagnato,..per l'apertura LA tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio LA presenza dei minori non accompagnati». La successiva I. n. 47 del 2017, c.d. «Legge Zampa», in parte ricalcando la previgente disciplina di cui all'art. 1, comma 2, d.p.c.m. 13.4.1999, n. 535, definisce il MSNIA come «minorenne 18 di 31 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 18703,2022 Numero sezionale 3155,2023 non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova MI ero di raccolta generale 17E03,2023 per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che 01 arifffimentio n e 20,111812023 sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano». Tale legge prevede, procedure certe per l'identificazione dei minori (art. 5 che introduce nel d. Igs. n. 142 del 2015 il nuovo art. 19-bis), attribuendone, dopo le modifiche introdotte dal d. Igs. n. 220 del 2017, la competenza al tribunale per i minorenni. Si è lasciato aperto il problema dei minori «affidati di fatto», non formalmente, ai parenti entro il quarto grado e a maggior ragione a coloro che non siano parenti entro il quarto grado (c.d. MISA) La L. n. 183 del 1984, in materia di adozione, all'art. 9, comma 4 stabilisce che «chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore LA Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione LA segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare». Il comma 5 LA stessa norma prosegue poi affermando che «nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione LA segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a norma dell'art. 330 c. c. e l'apertura LA procedura di adottabilità». Da tali disposizioni, a contrario, si è dedotta l'esistenza LA categoria dei minori «affidati di fatto», cioè di quei minori che sono stati affidati a parenti entro il quarto grado dai genitori, esonerati da qualunque obbligo di segnalazione che è previsto solo per gli affidamenti a parenti oltre il quarto grado. Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 18703,2022 Nurnero s?zn;Inale 3155,2023 3.5. Nello specifico dell'emergenza relativa agli sfollat ucraini Numero di i raccoita generale 17E03,2023 sfuggiti al conflitto bellico con la Russia, il Decreto del ppes Ideinteon e 20,1118f2023 del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 , intitolato «Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'RA in conseguenza degli eventi bellici in corso», a partire dal 24/2/2022, richiama - nella premessa - anche la Legge n. 47/2017, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nel quadro LA situazione di emergenza legata agli eventi bellici in corso in RA, il Capo Dipartimento LA Protezione civile ha adottato l'ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022, recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'RA, e sulla base dell'art. 2 dell'ordinanza, il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione è stato nominato Commissario delegato, al fine di assicurare il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati. Quindi, è stato adottato un «Piano» che definisce le attività svolte dagli Enti istituzionali a vario titolo coinvolti, ferme le competenze istituzionali previste dalle normative vigenti, in particolare dalla Convenzione dell'Aja del 1996 sopra citata e le disposizioni LA legge n. 101/2015 di ratifica. Nel suddetto «Piano», nell'ultimo aggiornamento del 5/5/22, si richiama la definizione (contenuta nell'art.2 1.47/2017) del minore straniero non accompagnato e si prevede che «I minori accompagnati da adulti diversi dai genitori, che si prendono cura LA foro assistenza ma non sono riconosciuti formalmente come loro tutori secondo la legge italiana, rientrano nella definizione di "'minori stranieri non accompagnati "» e che ad es. «è MSNA un minore straniero semplicemente accompagnato da una zia, da una nonna o dal direttore dell'istituto ove erano accolti Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 18703,2022 Numero sezionale 3155,2023 in RA che NON possano dimostrare di esserne lega/mente Numero orrraccolta generale 17E03,2023 responsabili ». Data pubblicazione 20,1118f2023 3.6. Le funzioni dei Consoli stranieri in Italia sono regolate dalla Convenzione di Vienna del 1963, entrata internazionalmente in vigore il 19 marzo,1967 e ratificata dall'Italia con Legge n. 804 del 9 agosto 1967. Tra le funzioni consolari, che possono essere esercitate anche dalle Missioni diplomatiche, riassunte dall'art. 5 , vi sono quelle « di notaio e ufficiale di stato civile nonché altre a carattere amministrativo dello Stato d'invio, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza» La legge 71/2011 disciplina, invece, la funzione dei nostri Uffici consolari , prevedendo (art.28) che essi esercitino anche funzioni notarili e di volontaria giurisdizione «nei confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale». All'art.33, la legge n. 71 così recita: «Tutela, curatela, amministrazione di sostegno 1. Il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare,.. Essi cessano dall'ufficio dal giorno in cui é loro notificata la nomina, rispettivamente, di un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, amministratore di sostegno, tanto se la sostituzione è decisa dal capo dell'ufficio consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa è decisa dalla competente autorità nazionale. A tale fine, è considerata competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza del minore o dell' incapace». La Convenzione consolare tra Italia e RA, pubblicata nel dicembre 2016, che qui interessa, prevede: a) all'art.42 (Atti notarili e legalizzazione consolare), che i funzionari consolari possono redigere «in forma notarile» una serie di atti (tra cui 21 di 31 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 16703,2022 Numero sezionale 3155,2023 testamenti e atti e contratti relativi al matrimonio ili rneurcrii d i giúclt aAier liga I e 17603f2023 Data p Adicazione 20,1116,2023 dello Stato di invio), nonché «2. autenticare le copie dei documenti ed estratti, autenticare le firme apposte sui documenti, certificare la traduzione dei documenti o tradurli;
3. esercitare qualunque altra funzione notarile prevista dalla legislazione dello Stato d'invio purché le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non lo impediscano»; all'a rt.43 (Efficacia degli atti e dei documenti consolari), che «Gli atti ed i documenti formati, certificati, autenticati nonché la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o tradotti dalle Autorità competenti dello Stato di residenza, purché siano state rispettate le formalità richieste in materia da detto Stato»; c) all'art.50 (Protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci), che «2. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere qualsiasi dichiarazione sulle adozioni e sulla tutela dei diritti e degli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, ed a tale fine, qualora necessario, possono, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza e agli accordi internazionali in vigore per le Parti contraenti LA presente Convenzione, adottare provvedimenti per nominare i curatori o tutori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato». 4. Questa Corte, in materia di efficacia delle attività svolte dal Console nell'ambito delle funzioni notarili o certificative pure affidategli, ha precisato (Cass. 19058/2011) che «Nell'esercizio delle funzioni notarili a lui spettanti, il console, ai sensi dell'art. 49 LA legge 16 febbraio 1913, n. 89, attesta l'identità personale delle parti ma non anche la veridicità delle qualifiche che le stesse ritengano di attribuirsi;
ne consegue che, qualora un soggetto si dichiari legale rappresentante di una società, l'atto pubblico redatto dal console (nella specie autentica di procura) fa fede LA Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 16703,2022 Numero sezionale 3155,2023 Nurnero di raccolta enerale 17603f2023 circostanza che il comparente si è dichiarato tale, ma non an , he uata p ubb icazione 20,1116,2023 dell'effettiva titolarità dei poteri rappresentativi enunciati». Nella specie, si discuteva LA validità ed efficacia dell'attestazione circa la qualità di legale rappresentante di una società ad opera del capo dell'ufficio consolare italiano nella capitale yemenita, in un'autentica LA procura medesima vergata in base ai poteri notarili di cui all'art. 19 del d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200, con rinvio all'art.49 LA legge notarile n. 89/1913. In generale, invero, sulla efficacia dell'atto pubblico, si è chiarito che «la indicazione in un atto pubblico di dati desunti da altre risultanze documentali può fare fede fino a querela di falso relativamente al compimento dell'operazione eseguita, ma non in ordine alla veridicità del dato richiamato» (Cass. 9380/2011) e che «l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti» (Cass. 11012/2013; Cass. 22903/2017). Così (Cass. 20214/2019), si è ribadito che «L'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. E' pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti» (nella specie, si è escluso che fossero munite di fede privilegiata le dichiarazioni dei contraenti, riportate nell'atto pubblico di «finanziamento ipotecario», relative all'esigibilità del credito garantito). 5. Sempre questo giudice di legittimità, in relazione alla tutela da apprestare ai minori stranieri non accompagnati ed alla relativa qualifica del soggetto meritevole di protezione, con specifico Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 18703,2022 Nurnero 9emp,nale 3155,2023 riguardo ai MISA (acronimo per «Minori Stranieri Acffugwgnap con ge nerale 17E03,2023 Fatto»), ha già chiarito che « ai sensi dell'art. 2 LA l. mta417bid &une 20,1118f2023 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Ne consegue che è competente il tribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione di giudice tutelare all'apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale forma di delega LA responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento ». Questa Corte - che era stata investita del regolamento di competenza da parte del tribunale per i minorenni di Torino, che riteneva non potesse essere considerato MSNA un minore che si trovata in Italia con il fratello, al quale era stato affidato dai genitori — ha affermato che la dizione dell'art. 2 LA I. n. 47 del 2017 richiede, perché possa escludersi la riconducibilità alla categoria dei MSNA, che, essi si trovino sul territorio nazionale, non solo debitamente assistiti da persone che se ne prendano cura sotto tutti i profili, ma anche che sul territorio nazionale siano presenti persone che possano legittimamente esercitare la responsabilità genitoriale su di loro. Diversamente, mancando anche uno solo dei predetti requisiti (come nella specie, ove il fratello del minore pur provvedendo alla sua assistenza, non era tuttavia in grado di rappresentarlo legalmente), il minore deve considerarsi come «non accompagnato». Confermerebbe tale interpretazione l'uso da parte del legislatore nella formulazione dell'art. 2 LA congiunzione «e» tra l'espressione «assistenza» e 24 di 31 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 18703,2022 NurnerQ se.zionale 3155,2023 «rappresentanza». Né l'atto notarile con il quale il minore era stato Numero di raccolta generale 17E03,2023 affidato al fratello avrebbe valore nel nostro ordinamentopubnonone 20106,2023 essendo consentita alcuna delega LA responsabilità genitoriale. E' stato successivamente ribadito che: - « Ai sensi dell'art. 2 LA I. n. 47 del 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Nella categoria dei minori stranieri non accompagnati, in particolare, rientra anche quella dei minori affidati di fatto dai loro genitori residenti all'estero ad un parente che sia in grado di prendersene cura in Italia (in giudizio, per regolamento di competenza, in cui si è dichiarata la competenza del Tribunale per i minorenni e non del Tribunale ordinario, all'apertura di una tutela in favore di un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma, da essi stessi, affidato, con atto notarile - nel quale «il Notaio aveva attestato semplicemente che, effettivamente, genitori del minore hanno dichiarato, in sua presenza, quanto riportato nell'atto, sottoscrivendolo» - , alle cure ed alla rappresentanza legale LA sorella dimorante in Italia, così escludendo la validità nel nostro ordinamento di tale forma di delega LA responsabilità genitoriale (Cass. 41930/2021); - «Ai sensi dell'art. 2 LA L n. 47 del 2017 si qualifica come "minore straniero non accompagnato", ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, in base ad un rapporto di affidamento intrafamiliam goda in Italia di assistenza materiale ma sia, nello stesso tempo, privo di rappresentanza legate per l'impossibilità di riconoscere la validità in Italia di un atto di delega dell'affidamento del minore non 25 di 31 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale -16703,2022 Numero sezionale 3155,2023 Nurngo di Laccoltarerale 17603f2023 riconosciuto nell'ordinamento di provenienza come attributívo d lia uata p uob icazione 20,1116,2023 rappresentanza legale del minore. La condizione di minore straniero non accompagnato non può ritenersi esclusa per il fatto che il minore si trovi in Italia per motivi familiari o di studio o formazione professionale, non potendo ritenere tale categoria ristretta ai minori che accedono al territorio dello Stato italiano allo scopo di presentare domanda di asilo», in fattispecie in cui i genitori albanesi avevano con dichiarazione notarile acconsentito che una minore potesse restare in Italia presso la zia, la quale aveva chiesto di essere nominata tutore) (Cass. 9648/2022). In conclusione, i MISA devono tendenzialmente essere riconducibili alla categoria dei MSNA, poiché la responsabilità genitoriale non è delegabile con pattuizione privata, in base alla legge italiana, nemmeno con procura notarile. 6. Nella fattispecie in esame nel presente giudizio, tuttavia, assume rilievo centrale l'atto, prodotto dalla ricorrente, corredato da traduzione in lingua italiana, con il quale il Console ucraino a Napoli in data 6/4/2022 ha provveduto a rilasciare «Attestazione consolare» alla ricorrente, nella quale, visionata la documentazione prodotta da parte LA D.Y. soggetto «conosciuto dal Consolato ucraino a Napoli» come presidente dell'associazione «I omissis I» (precisamente gli «atti notarili, autenticati in temtorio ucraino nn. 769, 529, 531 e 153/154, ordinanza del Ministero dell'Istruzione e Scienze, Infanzia e Sport»), si attesta l'autenticità dei suddetti documenti dai quali «emerge» che si consente la permanenza dei minori, di cui ad elenco allegato, in territorio italiano, inizialmente da11 18/3/2022 e sino all'8/6/2022 (e, con successiva proroga, sempre disposta, con atto del 10/6/2022, dal Console Generale dello Stato Ucraino, «sino al termine del conflitto»), accompagnati dal suddetto nominato «responsabile», autorizzato a provvedere a tutte le necessità nascenti in capo ad ogni minore, con esercizio di tutte le funzioni Oscuramento d'Ufficio Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Numero registro generale -16703,2022 Numero sezionale 3155,2023 m---- ---"- ---)17603f2023 OMISSIS 1 20,1116,2023 La I D.Y. L in effetti, è stata nominata tutore direttamente dal Console ucraino, in quanto la nomina a tutore, da parte dell'Amministrazione comunale ucraina e del nominato affidatario dei minori, la Direttrice dell'orfanotrofio I S.S aveva riguardato altra persona, la I M.P. l, che aveva avuto il compito, per quanto esposto in ricorso, di accompagnare i minori in Italia, iscriverli nell'elenco del consolato, rappresentarli fuori dal territorio ucraino. Entra quindi direttamente in gioco il giusto rilievo da dare alla suddetta attestazione e nomina del tutore da parte di quel Console ucraino, competente per territorio (e non come erroneamente opinato dal giudice a quo), in Italia. Non si tratta tanto di un atto compiuto nell'esercizio di funzioni propriamente notarili, espletate dal Console straniero, nel nostro Paese, in relazione alla documentazione amministrativa formatasi in RA, quanto di un atto di esercizio del potere di effettiva «nomina» a tutore LA ricorrente da parte del Console ucraino a Napoli, di cui occorre vagliare l'efficacia nel nostro ordinamento, anche in relazione alla domanda giudiziale svolta dalla ricorrente. Il caso diverge da quelli già esaminati da questa Corte nei precedenti sopra richiamati, in quanto, in quelli, vi era una semplice dichiarazione raccolta dal Notaio estero da parte dei genitori del minore circa il suo affidamento e la nomina a tutore di un famigliare presente in Italia. 7.0rbene, attraverso l'istituzione consolare, alcuni organi statali sono ammessi nel territorio di un altro Stato per svolgervi una serie di funzioni. Secondo una dottrina, «i! console è all'estero, rispetto ai suoi connazionali, ciò che all'interno sono contemporaneamente il Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale -16703,2022 Numero sezionale 3155,2023 raccoltahenerale prefetto e il questore, Nkmero 17603f2023 notaio e l'ufficiale di stato civile., il capit no Data p uo icazione 20,1116,2023 di porto e il provveditore agli studi». Indipendentemente dalla fonte normativa che le prevede e ne disciplina l'esercizio, convenzionale o consuetudinaria, le funzioni consolari sono riconducibili quindi a due grandi categorie: quelle attinenti alla protezione dei diritti e degli interessi dei connazionali, nonché alla protezione degli interessi e diritti dello Stato di invio;
e quelle di natura amministrativa o giurisdizionale che il console esercita in qualità di organo interno dello Stato di invio, nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche legate allo Stato dal vincolo LA cittadinanza o LA nazionalità (e nei confronti degli stranieri per ciò che riguarda i loro interessi e le loro attività rilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato di invio) Con il consenso dello Stato territoriale, i consoli possono svolgere attività giurisdizionali, anziché di risoluzione di controversie, di collaborazione all'esercizio LA funzione giurisdizionale dello Stato di invio, partecipando o provvedendo direttamente alla formazione di atti da utilizzare nei procedimenti che si svolgono nello Stato di invio. Le attribuzioni consolari in materia di volontaria giurisdizione non seguono, di regola, il sistema dell'esercizio diretto dei poteri ma sono generalmente limitate alla semplice funzione di «intervento e sollecitazione» presso le autorità locali perché adottino certi provvedimenti in favore dei connazionali, cioè a quella funzione comunemente riconosciuta al console allo scopo di attuare la protezione dei connazionali Cosi, ai fini LA protezione dei minori e degli incapaci, il console non ha normalmente il potere di provvedere, se del caso direttamente, alla nomina del tutore o del curatore ma ha soltanto il potere di richiedere l'intervento delle autorità locali competenti, eventualmente proponendo la persona da nominare, e salva, in ogni caso, la possibilità di adottare le misure necessarie ed urgenti Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale -16703,2022 Numero sezionale 3155,2023 per la conservazione del patrimonio degli inter raccf itra. gu,,rale 17603f2023 [fata p unicazione 20,1116,2023 permane l'inerzia delle autorità locali. La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari [artt. 5 lett. h), mira a « salvaguardare, nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi nei minori e degli incapaci, dipendenti dallo Stato d'invio particolarmente quando è richiesta a loro riguardo la istituzione di una tutela o di una curatela», e ex 37 lett. b) «Se le autorità competenti dello Stato di residenza posseggono le informazioni corrispondenti, esse sono tenute...a notificare senza ritardo al posto consolare competente tutti i casi in cui ci sarebbe da provvedere alla nomina d'un tutore o di un curatore per un dipendente dallo Stato d'invio, minore o incapace. Resta tuttavia riservata l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza per ciò che concerne la nomina di questo tutore o di questo curatore»] subordina la competenza del console all'atteggiamento LA legislazione locale. Nella specie, all'art.50 (Protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci), LA Convenzione consolare tra Italia e RA del 2016, è stabilito espressamente che «i funzionari consolari hanno il diritto di ricevere qualsiasi dichiarazione sulle adozioni e sulla tutela dei diritti e degli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, ed a tale fine, qualora necessario, possono, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza e agli accordi internazionali in vigore per le Parti contraenti LA presente Convenzione, adottare provvedimenti per nominare curatori o tutori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato». Utile è a questo punto il richiamo sia all'art. 23 LA convenzione dell'Aja del 1996, sulla competenza in materia di protezione dei minori, che stabilisce la regola secondo cui «le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti», sia allrart.24, che regolamenta Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emeo Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b FirmEito Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Serial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale -16703,2022 Numero sezionale 3155,2023 l'azione di accertamento negativo o positivo intraprerluamecioadir ,:lscolt agiiiie:r) a I e 17603f2023 Dàtag ghtli ca mon e 20,1116,2023 portatore di interesse. E l'art. 43 LA stessa convenzione chiarisce che «i documenti trasmessi o rilasciati in applicazione LA convenzione sono esentati dall'obbligo di legalizzazione o di ogni analoga formalità». Orbene, nella specie, l'autorità consolare ucraina, oltre ad avere svolto funzioni di certificazione LA documentazione amministrativa proveniente dall'RA, ha altresì «conferito e riconosciuto» la funzione di tutore alla ricorrente e a tale atto, adottato dall'autorità consolare dell'RA, Paese ove i minori hanno conservato la loro residenza abituale, deve essere il necessario riconoscimento nel nostro ordinamento. Vero che l'attestato consolare circa la delega e il riconoscimento LA funzione di tutore alla D.Y. reca la data del 6/4/2022, successiva a quello adottato, in via però soltanto di urgenza, dall'autorità giurisdizionale italiana, con decreto del Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania di nomina a tutore LA minore ucraina, in data 4/4/2022, dell'avv. I G.M. I. nel presupposto che la stessa minore fosse, insieme agli altri sedici, provenienti tutti da un istituto per minori ucraino, priva di un rappresentante legale. Il che si è rivelato non corretto, in quanto il Console ucraino, oltre ad attestare la piena regolarità LA documentazione amministrativa prodotta dalla ricorrente, ha provveduto ad esercitare, conformemente alle disposizioni consolari ed alla Convenzione di Vienna del 19/10/1996, il potere diretto di nomina LA D.Y. a tutore dei minori ucraini, tra cui quella LA cui protezione ed affidamento si discute nel presente ricorso, temporaneamente trasferiti in Italia, nell'emergenza legata al conflitto armato in corso nel Paese, attraverso l'intervento di una macchina organizzativa che ha visto direttamente coinvolta l'amministrazione Centrale dell'RA. 30 di 31 Da: CA DI FIRrsiA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial 2e945d6a b38cf32b ial: c1edba d189059a76e7a52ea8c738b3c - FirmEito Da: DECANDIANIARIACRISTINA Emeo Da: ARUBAPEC S.P .A. NO CA 3 Serial*: 22f967d48442ab419c9502c38233aac9 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 18703,2022 Non si è trattato dunque di minori giunti in Italia priy liSimadsii rffinza sezionale 3155,2023 generale 17E03,2023 e rappresentanza legale e dunque meritevoli di protezione,osepondeone 20106,2023 la disciplina dettata dalla Legge n. 47/2017. 8. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali e risultando urgente la decisione per la materia trattata, va dichiarata l'efficacia in Italia LA nomina LA sig.ra D.Y. quale tutore LA minore A.A. ad opera del Console Generale dell'RA a Napoli, con atti in data 6/4/2022 e 10/6/2022. In considerazione LA novità delle questioni di diritto trattate, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, dichiara l'efficacia in Italia LA nomina LA sig.ra D.Y. quale tutore LA minore A.A. ad opera del Console Generale dell'RA a Napoli, con atti in data 6/4/2022 e 10/6/2022; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio . Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Cosi deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno