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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/09/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 7583 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 18/09/2025 ; tenuto conto che con decreto del 6.6.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7583/2023 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del
Giudice di Pace n. 1427/2023 – lesione personale vertente tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Falco (C.F. ), ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Carinola (CE) alla Via del Littorio nr. 3 (FAX: 0823/939716; PEC:
) Email_1
Appellante
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Enrica Laudato (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli (NA) Via Gianbattista Ruoppolo n. 59 (PEC:
) Email_2
Appellato nonché
; Controparte_2
Controparte_3 Contr appellati dominciliati presso l'
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n.
69.
2. Con atto di appello notificato in data 31.11.2023, ha proposto gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 1427/2023 emessa dal Giudice di Pace di Carinola, con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno, presentata in seguito ad un sinistro occorso il giorno 23.05.2018. Nello specifico, parte appellante censurava la sentenza n. 1427/2023 del Giudice di Pace di Carinola in punto di non corretta valutazione delle risultanze istruttorie. Lamentava che il primo giudice avesse rigettato la domanda erroneamente escludendo la compatibilità delle lesioni refertate con la dinamica allegata, senza tenere in adeguata considerazione le risultanze della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio da lui stesso disposta. In particolare, l'appellante sosteneva che il veicolo Kia Sorento targa RP60242, condotto dal sig. , invadendo parzialmente il marciapiede, investiva Controparte_3
l'istante sul piede sinistro, cagionandogli la frattura della falange ungueale del primo dito. Richiamava a tal fine le leggi fisiche sulla traiettoria degli pneumatici in caso di sterzata improvvisa, allegando altresì fotografie del modello di autovettura per dimostrare che la ruota non fosse, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, più internata rispetto a parafango e paraurti. Rimarcava che tale ricostruzione era stata confermata dal teste escusso, il quale aveva dichiarato di aver visto il SUV urtare con la ruota il piede del che cadde a terra lamentando dolore. Contestava quindi la superficialità con cui il Parte_1 primo giudice aveva liquidato tali elementi, accusandolo di avere sostituito al dato probatorio un convincimento personale.
Lamentava infine che la decisione fosse contraria alle risultanze della stessa consulenza nominata dal giudice.
Sul piano risarcitorio, l'appellante ribadiva le conclusioni già formulate in prime cure, richiamando la quantificazione operata dal CTU, che aveva riconosciuto un danno biologico pari al 2% oltre a periodi di invalidità temporanea parziale. In applicazione delle tabelle in uso, stimava il danno complessivo in €
7.533,83, cui andavano aggiunti € 2.500,00 per mancato guadagno lavorativo nel periodo di malattia, oltre interessi e rivalutazione, fino al limite di valore della competenza del giudice adito pari a € 20.000,00.
Concludeva quindi per la riforma integrale della sentenza e per l'accoglimento della domanda originaria, con condanna delle controparti.
Pertanto, l'istante chiedeva il riconoscimento della responsabilità, circa la causazione del sinistro per cui
è causa, del conducente del veicolo, nonché la condanna della convenuta compagnia di assicurazioni al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore, inerenti alle lesioni riportate alla propria persona.
Si costituiva in giudizio l' , la quale contestava le deduzioni Controparte_1 dell'appellante. In primo luogo, eccepiva l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., ritenendo l'atto privo di una chiara individuazione dei capi impugnati, delle norme asseritamente violate e delle specifiche censure. Inoltre, invocava l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda nuova avente ad oggetto il lucro cessante di € 2.500,00, mai proposta in primo grado.
Nel merito, l' difendeva la correttezza e la congruità della sentenza impugnata, sostenendo che CP_1
l'appellante non avesse assolto all'onere della prova in ordine alla dinamica del sinistro e al nesso causale con le lesioni. Contestava l'attendibilità della testimonianza e ribadiva l'inidoneità della consulenza tecnica a fornire certezza, evidenziando come il CTU si fosse basato unicamente su dichiarazioni soggettive e non avesse considerato che l'accesso in pronto soccorso era avvenuto il giorno successivo all'incidente, interrompendo il nesso cronologico richiesto in medicina legale. Sottolineava, inoltre, che la compatibilità fisica della frattura con l'urto della ruota di un SUV fosse quantomeno dubbia, non essendo stati riscontrati ematomi, escoriazioni o lesioni accessorie, che necessariamente avrebbero dovuto verificarsi in un investimento di quel tipo.
Contestava infine la stessa legittimazione passiva, rilevando l'inidoneità e l'inammissibilità della documentazione prodotta dall'attore per provare la proprietà e l'assicurazione del veicolo, trattandosi di fotocopie in lingua straniera prive di traduzione e di attestazione di conformità.
Quanto al quantum, l censurava la quantificazione pretesa dall'appellante, osservando che, anche CP_1 prendendo a base la CTU (pur contestata), l'importo dovuto sarebbe stato inferiore a € 3.400,00, e che la richiesta di danno morale e lucro cessante integrava una duplicazione indebita di voci già comprese nel danno non patrimoniale, secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite del 2008 e delle tabelle milanesi.
Concludeva pertanto per la declaratoria di inammissibilità dell'appello o, in subordine, per il suo rigetto nel merito, con conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, all'udienza del 06.06.2024 svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice alla successiva udienza del 18.9.225 decideva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
3. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante
(c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
In diritto
4. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 commi 1 e 2 e art. 348 bis c.p.c. sollevata da parte appellata, posto che dal tenore dell'atto risultano chiaramente individuati i punti contestati della sentenza impugnata e, in relazione ad essi, i presupposti fattuali e giuridici alla base delle doglianze sollevate;
pertanto, la relativa eccezione va sicuramente disattesa. Diversamente, fondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. in relazione alla domanda di risarcimento per € 2.500,00 a titolo di lucro cessante e mancato guadagno: trattasi infatti di domanda nuova, mai proposta in primo grado, che deve essere dichiarata inammissibile.
Nel merito
5. Reputa l'intestato Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per le motivazioni di seguito riportate.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto non sufficientemente provato, nel suo concreto ed effettivo svolgimento, il fatto storico posto a fondamento della domanda, a causa delle lacune e dell'indeterminatezza che caratterizzano la deposizione testimoniale raccolta.
La deposizione del teste , unico teste escusso, si è rivelata generica e priva di elementi Testimone_1 concreti: non ha indicato con precisione la posizione dei soggetti, la velocità del veicolo, né altri dati obiettivi idonei a rendere certa la dinamica prospettata. La stessa individuazione del veicolo è rimasta incerta.
La consulenza medico-legale espletata in primo grado non ha fornito riscontri oggettivi. Il CTU si è basato sulle dichiarazioni soggettive del periziando, senza disporre accertamenti strumentali, ed ha inoltre commesso errori rilevanti (indicando l'età del danneggiato in 35 anni, mentre era 49), tali da inficiare l'attendibilità complessiva della valutazione. Rilevante appare la circostanza per cui l'accesso al
Pronto Soccorso avvennne non già nell'immediatezza, bensì il giorno successivo al presunto sinistro, in tal modo impedendo di escludere un diverso decorso causale.
Ancora, come rilevato dal primo giudice, la frattura di una sola falange dell'alluce, in assenza di ematomi o lesioni accessorie, non è verosimilmente compatibile con l'impatto della ruota anteriore di un SUV di grosse dimensioni, la quale, se realmente avesse investito il piede, avrebbe determinato conseguenze traumatiche ben più estese. Tali conclusioni corrispondono a criteri di comune esperienza che il giudice può porre a fondamento della decisione ex art. 115, co. 2, c.p.c.
L'onere probatorio, posto dall'art. 2697 c.c. a carico dell'attore, pertanto non è stato assolto.
Pertanto, alla luce della complessiva valutazione degli elementi raccolti e dei principi di diritto enunciati e della giurisprudenza su citata, nell'impossibilità di valorizzare elementi istruttori diversi e maggiormente affidabili, non può che concludersi, in linea con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che non risulta raggiunta la prova, rigorosa ed inequivoca, che l'infortunio sia attribuibile alla colpa esclusiva del conducente di un veicolo soggetto all'assicurazione.
L'appello pertanto deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado n.
1427/2023 emessa dal Giudice di Pace di Carinola.
Le spese
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 147/2022 tenendo conto dell'attività processuale svolta.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass.
SS.UU. n. 9938/14 e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1.rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado sentenza n. 1427/2023, resa dal
Giudice di Pace di Carinola;
2.condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali per presente giudizio in favore di parte appellata, che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale ex D.M. 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
3.manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 18 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Renata Russo
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 7583 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 18/09/2025 ; tenuto conto che con decreto del 6.6.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7583/2023 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del
Giudice di Pace n. 1427/2023 – lesione personale vertente tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Falco (C.F. ), ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Carinola (CE) alla Via del Littorio nr. 3 (FAX: 0823/939716; PEC:
) Email_1
Appellante
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Enrica Laudato (C.F. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli (NA) Via Gianbattista Ruoppolo n. 59 (PEC:
) Email_2
Appellato nonché
; Controparte_2
Controparte_3 Contr appellati dominciliati presso l'
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n.
69.
2. Con atto di appello notificato in data 31.11.2023, ha proposto gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 1427/2023 emessa dal Giudice di Pace di Carinola, con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno, presentata in seguito ad un sinistro occorso il giorno 23.05.2018. Nello specifico, parte appellante censurava la sentenza n. 1427/2023 del Giudice di Pace di Carinola in punto di non corretta valutazione delle risultanze istruttorie. Lamentava che il primo giudice avesse rigettato la domanda erroneamente escludendo la compatibilità delle lesioni refertate con la dinamica allegata, senza tenere in adeguata considerazione le risultanze della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio da lui stesso disposta. In particolare, l'appellante sosteneva che il veicolo Kia Sorento targa RP60242, condotto dal sig. , invadendo parzialmente il marciapiede, investiva Controparte_3
l'istante sul piede sinistro, cagionandogli la frattura della falange ungueale del primo dito. Richiamava a tal fine le leggi fisiche sulla traiettoria degli pneumatici in caso di sterzata improvvisa, allegando altresì fotografie del modello di autovettura per dimostrare che la ruota non fosse, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, più internata rispetto a parafango e paraurti. Rimarcava che tale ricostruzione era stata confermata dal teste escusso, il quale aveva dichiarato di aver visto il SUV urtare con la ruota il piede del che cadde a terra lamentando dolore. Contestava quindi la superficialità con cui il Parte_1 primo giudice aveva liquidato tali elementi, accusandolo di avere sostituito al dato probatorio un convincimento personale.
Lamentava infine che la decisione fosse contraria alle risultanze della stessa consulenza nominata dal giudice.
Sul piano risarcitorio, l'appellante ribadiva le conclusioni già formulate in prime cure, richiamando la quantificazione operata dal CTU, che aveva riconosciuto un danno biologico pari al 2% oltre a periodi di invalidità temporanea parziale. In applicazione delle tabelle in uso, stimava il danno complessivo in €
7.533,83, cui andavano aggiunti € 2.500,00 per mancato guadagno lavorativo nel periodo di malattia, oltre interessi e rivalutazione, fino al limite di valore della competenza del giudice adito pari a € 20.000,00.
Concludeva quindi per la riforma integrale della sentenza e per l'accoglimento della domanda originaria, con condanna delle controparti.
Pertanto, l'istante chiedeva il riconoscimento della responsabilità, circa la causazione del sinistro per cui
è causa, del conducente del veicolo, nonché la condanna della convenuta compagnia di assicurazioni al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore, inerenti alle lesioni riportate alla propria persona.
Si costituiva in giudizio l' , la quale contestava le deduzioni Controparte_1 dell'appellante. In primo luogo, eccepiva l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., ritenendo l'atto privo di una chiara individuazione dei capi impugnati, delle norme asseritamente violate e delle specifiche censure. Inoltre, invocava l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda nuova avente ad oggetto il lucro cessante di € 2.500,00, mai proposta in primo grado.
Nel merito, l' difendeva la correttezza e la congruità della sentenza impugnata, sostenendo che CP_1
l'appellante non avesse assolto all'onere della prova in ordine alla dinamica del sinistro e al nesso causale con le lesioni. Contestava l'attendibilità della testimonianza e ribadiva l'inidoneità della consulenza tecnica a fornire certezza, evidenziando come il CTU si fosse basato unicamente su dichiarazioni soggettive e non avesse considerato che l'accesso in pronto soccorso era avvenuto il giorno successivo all'incidente, interrompendo il nesso cronologico richiesto in medicina legale. Sottolineava, inoltre, che la compatibilità fisica della frattura con l'urto della ruota di un SUV fosse quantomeno dubbia, non essendo stati riscontrati ematomi, escoriazioni o lesioni accessorie, che necessariamente avrebbero dovuto verificarsi in un investimento di quel tipo.
Contestava infine la stessa legittimazione passiva, rilevando l'inidoneità e l'inammissibilità della documentazione prodotta dall'attore per provare la proprietà e l'assicurazione del veicolo, trattandosi di fotocopie in lingua straniera prive di traduzione e di attestazione di conformità.
Quanto al quantum, l censurava la quantificazione pretesa dall'appellante, osservando che, anche CP_1 prendendo a base la CTU (pur contestata), l'importo dovuto sarebbe stato inferiore a € 3.400,00, e che la richiesta di danno morale e lucro cessante integrava una duplicazione indebita di voci già comprese nel danno non patrimoniale, secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite del 2008 e delle tabelle milanesi.
Concludeva pertanto per la declaratoria di inammissibilità dell'appello o, in subordine, per il suo rigetto nel merito, con conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, all'udienza del 06.06.2024 svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice alla successiva udienza del 18.9.225 decideva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
3. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante
(c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
In diritto
4. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 commi 1 e 2 e art. 348 bis c.p.c. sollevata da parte appellata, posto che dal tenore dell'atto risultano chiaramente individuati i punti contestati della sentenza impugnata e, in relazione ad essi, i presupposti fattuali e giuridici alla base delle doglianze sollevate;
pertanto, la relativa eccezione va sicuramente disattesa. Diversamente, fondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. in relazione alla domanda di risarcimento per € 2.500,00 a titolo di lucro cessante e mancato guadagno: trattasi infatti di domanda nuova, mai proposta in primo grado, che deve essere dichiarata inammissibile.
Nel merito
5. Reputa l'intestato Tribunale che l'appello sia infondato e vada rigettato per le motivazioni di seguito riportate.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto non sufficientemente provato, nel suo concreto ed effettivo svolgimento, il fatto storico posto a fondamento della domanda, a causa delle lacune e dell'indeterminatezza che caratterizzano la deposizione testimoniale raccolta.
La deposizione del teste , unico teste escusso, si è rivelata generica e priva di elementi Testimone_1 concreti: non ha indicato con precisione la posizione dei soggetti, la velocità del veicolo, né altri dati obiettivi idonei a rendere certa la dinamica prospettata. La stessa individuazione del veicolo è rimasta incerta.
La consulenza medico-legale espletata in primo grado non ha fornito riscontri oggettivi. Il CTU si è basato sulle dichiarazioni soggettive del periziando, senza disporre accertamenti strumentali, ed ha inoltre commesso errori rilevanti (indicando l'età del danneggiato in 35 anni, mentre era 49), tali da inficiare l'attendibilità complessiva della valutazione. Rilevante appare la circostanza per cui l'accesso al
Pronto Soccorso avvennne non già nell'immediatezza, bensì il giorno successivo al presunto sinistro, in tal modo impedendo di escludere un diverso decorso causale.
Ancora, come rilevato dal primo giudice, la frattura di una sola falange dell'alluce, in assenza di ematomi o lesioni accessorie, non è verosimilmente compatibile con l'impatto della ruota anteriore di un SUV di grosse dimensioni, la quale, se realmente avesse investito il piede, avrebbe determinato conseguenze traumatiche ben più estese. Tali conclusioni corrispondono a criteri di comune esperienza che il giudice può porre a fondamento della decisione ex art. 115, co. 2, c.p.c.
L'onere probatorio, posto dall'art. 2697 c.c. a carico dell'attore, pertanto non è stato assolto.
Pertanto, alla luce della complessiva valutazione degli elementi raccolti e dei principi di diritto enunciati e della giurisprudenza su citata, nell'impossibilità di valorizzare elementi istruttori diversi e maggiormente affidabili, non può che concludersi, in linea con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che non risulta raggiunta la prova, rigorosa ed inequivoca, che l'infortunio sia attribuibile alla colpa esclusiva del conducente di un veicolo soggetto all'assicurazione.
L'appello pertanto deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado n.
1427/2023 emessa dal Giudice di Pace di Carinola.
Le spese
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 147/2022 tenendo conto dell'attività processuale svolta.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass.
SS.UU. n. 9938/14 e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1.rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado sentenza n. 1427/2023, resa dal
Giudice di Pace di Carinola;
2.condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali per presente giudizio in favore di parte appellata, che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale ex D.M. 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
3.manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 18 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Renata Russo