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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1161/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZZ IU, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6060/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Taurianova - Piazza Liberta',2 89029 Taurianova RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020250000885000 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020250000885000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020250000885000 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 248/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato in data 31.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate
Riscossione, limitatamente a n. 3 avvisi di accertamento del Comune di Taurianova, ivi indicati, relativi a
IMU per varie annualità, per un valore di causa di €. 857,22.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica dei suddetti atti impositivi e la conseguente prescrizione dei relativi debiti, dato il tempo trascorso dall'insorgenza di essi.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che si dichiarava estranea alla controversia, sostenendo che essa pertiene solo alla fase dell'imposizione e non alla fase della riscossione.
Il Comune di Taurianova non si costituiva, sebbene ritualmente citato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Comune di Taurianova non si è costituito, pertanto non vi è prova alcuna della notifica degli atti impositivi ai quali il preavviso di fermo amministrativo impugnato fa riferimento e indicati in ricorso.
Difettando detta prova, il provvedimento impugnato risulta, per tale parte, illegittimamente emesso.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del solo ente impositore, risultando
Agenzia Entrate Riscossione estranea alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a n. 3 avvisi di accertamento del Comune di Taurianova, ivi indicati, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla per tale parte l'atto impugnato. Condanna il Comune di Taurianova alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 190,00 più accessori come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con Agenzia Entrate Riscossione.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZZ IU, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6060/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Taurianova - Piazza Liberta',2 89029 Taurianova RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020250000885000 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020250000885000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948020250000885000 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 248/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato in data 31.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate
Riscossione, limitatamente a n. 3 avvisi di accertamento del Comune di Taurianova, ivi indicati, relativi a
IMU per varie annualità, per un valore di causa di €. 857,22.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica dei suddetti atti impositivi e la conseguente prescrizione dei relativi debiti, dato il tempo trascorso dall'insorgenza di essi.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che si dichiarava estranea alla controversia, sostenendo che essa pertiene solo alla fase dell'imposizione e non alla fase della riscossione.
Il Comune di Taurianova non si costituiva, sebbene ritualmente citato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Comune di Taurianova non si è costituito, pertanto non vi è prova alcuna della notifica degli atti impositivi ai quali il preavviso di fermo amministrativo impugnato fa riferimento e indicati in ricorso.
Difettando detta prova, il provvedimento impugnato risulta, per tale parte, illegittimamente emesso.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento e l'atto impugnato deve essere annullato
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del solo ente impositore, risultando
Agenzia Entrate Riscossione estranea alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a n. 3 avvisi di accertamento del Comune di Taurianova, ivi indicati, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla per tale parte l'atto impugnato. Condanna il Comune di Taurianova alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 190,00 più accessori come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con Agenzia Entrate Riscossione.