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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/05/2024, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 16.05.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3541 / 2019
promossa da
Parte 1 C.F. C.F. 1 rappresentata e difeso dall'avv. '
BALDASSARE SAETTA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro in persona del legale Controparte 1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
mediante lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e diritto della decisione
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;
condanna l'CP_2 a corrispondere la prestazione del c.d. reddito di cittadinanza dal maggio condanna l'CP_2 al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in euro 1.865,00 oltre iva e cpa come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2022 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui l'ente previdenziale le ha revocato il reddito di cittadinanza, per il periodo che va dal settembre 2020 al maggio 2021, per un importo pari ad € 7.069,81 contestando la contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato nonché deducendo la sussistenza dei requisiti. Con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale rilevando di avere revocato il beneficio per mancanza del requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda;
chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti concludevano come da separato verbale;
la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'erogazione del reddito di cittadinanza e la legittimità del provvedimento di revoca disposto dall' CP_2 del suddetto sussidio economico.
Giova anzitutto precisare che il reddito di cittadinanza, introdotto con D.L. n. 4 del 28
gennaio 2019, convertito con Legge n. 26 del 28 marzo 2019, è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Si tratta di un sostegno il quale “E' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio" di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltre che di peculiari requisiti economici e patrimoniali.
Nel caso di specie l'ente contesta che parte ricorrente sia in possesso del requisito della residenza nel territorio italiano da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, in ragione del fatto che con verbale del 21 luglio 2021 la Guardia Di Finanza di Canicattì ha accertato che il primo domicilio certo in Italia della ricorrente è quello del
10/09/2015 presso il Comune di Montecalvo Irpino (Av).
Invero, l'art. 2 del D.L. del 28.01.2019, n. 4, prevede che “1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo".
L'ente, dunque, ritiene non provata la residenza in Italia della ricorrente nel decennio anteriore alla data di proposizione della domanda, effettuata il 27 agosto 2020.
A parere del Giudicante, il ricorso può trovare accoglimento, in quanto vi sono riscontri oggettivi sufficientemente attendibili della presenza in Italia della ricorrente nel territorio italiano peralmeno un decennio, prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due in maniera continuativa, essendo condivisibili le argomentazioni espresse dall'ufficio legislativo del Ministero del lavoro, nelle note del 19.2.20 e del 14.4.20, secondo cui il requisito della residenza in questione va inteso in senso sostanziale, consentendo agli interessati di fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l'effettività di tale residenza anche se non risultante dai registri anagrafici.
Invero, la nozione di residenza è fissata dall'art. 43, comma 2, c.c., che la identifica con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Essa si individua attraverso un duplice dato oggettivo e soggettivo: il dato oggettivo è la permanenza in un determinato luogo ed il dato soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali. Di contro, le risultanze anagrafiche ne offrono una mera presunzione.
Anche la Circolare del 14 aprile 2020 n. 3803 2 del Ministero del lavoro e delle Politiche
sociali precisa che "il requisito della residenza protratta per 10 anni debba intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione".
Passando all'analisi delle evidenze in atti, non è contestato che il primo domicilio certo in
Italia della ricorrente è quello del 10/09/2015 presso il Comune di Montecalvo Irpino (Av); pertanto sussiste il requisito della continuità certamente per i due anni antecedenti la proposizione della domanda peraltro suffragato dalla documentazione fiscale prodotta con cui si attesta la presenza in Italia per gli anni a partire dal 2018.
Inoltre, la parte ha depositato al fascicolo telematico il libretto della Org_1 di
VO del 6.02.2006 che attesta che la stessa fosse già presente in Italia seppur col nome di
PE 1 ; nel libretto in oggetto, sotto la dicitura "residenza", è indicata la città di
VO (la ricorrente in costanza di matrimonio con aveva acquisito il PE 2
cognome del marito a mente della legislazione Romena, riacquistando il proprio a seguito di intervenuta sentenza di scioglimento del matrimonio, come attestato con dichiarazione consolare allegata). Inoltre, vi è agli atti anche documentazione medica a partire dall'agosto
2006 che dimostra l'accesso già a quella data alla sanità italiana.
I riscontri documentali, in tal modo riepilogati, depongono per la effettiva presenza sul territorio italiano della ricorrente per un decennio a ritroso rispetto alla domanda e in maniera continuativa negli ultimi due anni. Conseguentemente, va annullato il provvedimento impugnato e disposta la condanna dell' CP_2 a corrispondere quanto dovuto alla ricorrente dal maggio 2021 sino alla permanenza degli ulteriori requisiti di legge, il cui possesso non è stato contestato dall'ente previdenziale in memoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Agrigento, il 16/05/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 sino alla permanenza degli ulteriori requisiti di legge;
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 16.05.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3541 / 2019
promossa da
Parte 1 C.F. C.F. 1 rappresentata e difeso dall'avv. '
BALDASSARE SAETTA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro in persona del legale Controparte 1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
mediante lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e diritto della decisione
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;
condanna l'CP_2 a corrispondere la prestazione del c.d. reddito di cittadinanza dal maggio condanna l'CP_2 al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in euro 1.865,00 oltre iva e cpa come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2022 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui l'ente previdenziale le ha revocato il reddito di cittadinanza, per il periodo che va dal settembre 2020 al maggio 2021, per un importo pari ad € 7.069,81 contestando la contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato nonché deducendo la sussistenza dei requisiti. Con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale rilevando di avere revocato il beneficio per mancanza del requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda;
chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti concludevano come da separato verbale;
la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'erogazione del reddito di cittadinanza e la legittimità del provvedimento di revoca disposto dall' CP_2 del suddetto sussidio economico.
Giova anzitutto precisare che il reddito di cittadinanza, introdotto con D.L. n. 4 del 28
gennaio 2019, convertito con Legge n. 26 del 28 marzo 2019, è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Si tratta di un sostegno il quale “E' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio" di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltre che di peculiari requisiti economici e patrimoniali.
Nel caso di specie l'ente contesta che parte ricorrente sia in possesso del requisito della residenza nel territorio italiano da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, in ragione del fatto che con verbale del 21 luglio 2021 la Guardia Di Finanza di Canicattì ha accertato che il primo domicilio certo in Italia della ricorrente è quello del
10/09/2015 presso il Comune di Montecalvo Irpino (Av).
Invero, l'art. 2 del D.L. del 28.01.2019, n. 4, prevede che “1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo".
L'ente, dunque, ritiene non provata la residenza in Italia della ricorrente nel decennio anteriore alla data di proposizione della domanda, effettuata il 27 agosto 2020.
A parere del Giudicante, il ricorso può trovare accoglimento, in quanto vi sono riscontri oggettivi sufficientemente attendibili della presenza in Italia della ricorrente nel territorio italiano peralmeno un decennio, prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due in maniera continuativa, essendo condivisibili le argomentazioni espresse dall'ufficio legislativo del Ministero del lavoro, nelle note del 19.2.20 e del 14.4.20, secondo cui il requisito della residenza in questione va inteso in senso sostanziale, consentendo agli interessati di fornire riscontri obiettivi e univoci che dimostrino l'effettività di tale residenza anche se non risultante dai registri anagrafici.
Invero, la nozione di residenza è fissata dall'art. 43, comma 2, c.c., che la identifica con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Essa si individua attraverso un duplice dato oggettivo e soggettivo: il dato oggettivo è la permanenza in un determinato luogo ed il dato soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali. Di contro, le risultanze anagrafiche ne offrono una mera presunzione.
Anche la Circolare del 14 aprile 2020 n. 3803 2 del Ministero del lavoro e delle Politiche
sociali precisa che "il requisito della residenza protratta per 10 anni debba intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione".
Passando all'analisi delle evidenze in atti, non è contestato che il primo domicilio certo in
Italia della ricorrente è quello del 10/09/2015 presso il Comune di Montecalvo Irpino (Av); pertanto sussiste il requisito della continuità certamente per i due anni antecedenti la proposizione della domanda peraltro suffragato dalla documentazione fiscale prodotta con cui si attesta la presenza in Italia per gli anni a partire dal 2018.
Inoltre, la parte ha depositato al fascicolo telematico il libretto della Org_1 di
VO del 6.02.2006 che attesta che la stessa fosse già presente in Italia seppur col nome di
PE 1 ; nel libretto in oggetto, sotto la dicitura "residenza", è indicata la città di
VO (la ricorrente in costanza di matrimonio con aveva acquisito il PE 2
cognome del marito a mente della legislazione Romena, riacquistando il proprio a seguito di intervenuta sentenza di scioglimento del matrimonio, come attestato con dichiarazione consolare allegata). Inoltre, vi è agli atti anche documentazione medica a partire dall'agosto
2006 che dimostra l'accesso già a quella data alla sanità italiana.
I riscontri documentali, in tal modo riepilogati, depongono per la effettiva presenza sul territorio italiano della ricorrente per un decennio a ritroso rispetto alla domanda e in maniera continuativa negli ultimi due anni. Conseguentemente, va annullato il provvedimento impugnato e disposta la condanna dell' CP_2 a corrispondere quanto dovuto alla ricorrente dal maggio 2021 sino alla permanenza degli ulteriori requisiti di legge, il cui possesso non è stato contestato dall'ente previdenziale in memoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Agrigento, il 16/05/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 sino alla permanenza degli ulteriori requisiti di legge;