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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1458/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1458/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Fumagalli Parte_1 P.IVA_1
e dell'Avv. Simone Dino Guida, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Albavilla, Via XXV Aprile, 12
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv. Enrico Bocchino e dell'Avv. Sara Testani, elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della società in La Spezi, Viale Italia, 136
- parti convenute -
Conclusioni di parte attrice
nel merito
– in via principale: dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità dell'accertamento esecutivo n. 14367135 emesso dalla Controparte_2
per conto del notificato in data 15.02.2023 con il quale viene
[...] CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 13.220,00 in quanto, per i motivi di cui narrativa, infondato in fatto ed in diritto;
nel merito
– in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, per tutti motivi di cui in narrativa, ridurre l'importo dovuto alla sola indennità di occupazione per l'importo di € 3.444,00= In ogni caso pagina 1 di 7 Con vittoria di compensi, rimborso spese forfettarie, spese esenti e imponibili,
IVA e CPA come per legge. Conclusioni di parte convenuta CP_2
- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità della spiegata opposizione in quanto infonda in fatto ed in diritto e dovuto il pagamento del canone unico giornaliero per l'occupazione di suolo accertata dalla Polizia di e, Pt_1
o per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento n. 59 ID 14367135 del 24.01.2023, riducendo, a quanto su indicato e motivato, l'importo accertato.
Vinte le spese.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato al e a CP_1 CP_2 Parte_1 ha proposto opposizione all'accertamento esecutivo n. 14367135 con il quale con il
[...] quale le è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 13.220,00, a titolo di canone unico per occupazione di suolo pubblico dal 01.10.2022 al 31.10.2022, indennità, sanzioni, interessi e spese.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto che:
- è la società che gestisce il servizio idrico integrato per la Parte_1
Provincia di e ne sono soci 129 Comuni, tra cui il Pt_1 CP_1
- la società ha per oggetto esclusivo la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale della Provincia di e a favore dei Comuni ivi Pt_1
compresi, sicché le compete anche la realizzazione degli interventi di riparazione ordinaria e straordinaria sugli impianti idraulici o afferenti al ciclo unitario e integrato dell'acqua;
- nel mese di ottobre 2022, l'attrice aveva dovuto eseguire un intervento d'urgenza per la riparazione di un collettore in pressione in Via Sinigaglia, relativo al pompaggio delle acque reflue dalla stazione SP-07 “Hangar” all'impianto
Comodepur, del quale aveva informato, con missive in data 07.10 e 10.10.2022, il e il Comando di Polizia;
CP_1
- nonostante l'invio delle predette comunicazioni relative alla necessità di occupare il suolo pubblico per gli interventi di manutenzione, in data 15.02.2023 Parte_1 aveva ricevuto l'accertamento esecutivo impugnato;
[...]
- l'accertamento risulterebbe illegittimo, essendo consentita, a norma dell'art. 7, c. 1, del Regolamento Comunale vigente, l'occupazione dello spazio pubblico in mancanza di concessione per fare fronte a situazioni di emergenza, come quella in esame;
pagina 2 di 7 - in ogni caso, a norma dell'art. 80 del Regolamento Comunale, sarebbero esentate dal pagamento del canone le occupazioni effettuate direttamente o indirettamente da
Enti e Organi della Pubblica Amministrazione per fini istituzionali e quelle da parte di imprese per l'esecuzione di opere pubbliche e forniture e servizi appaltati dal od altri Enti della Pubblica Amministrazione;
nel caso in esame, CP_1
l'intervento sarebbe stato eseguito da nella gestione del servizio Parte_1 idrico integrato nell'interesse dei Comuni della Provincia di Pt_1
- in subordine, non sussisterebbero i presupposti per l'irrogazione dell'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria, avendo l'attrice, come di prassi, provveduto ad avvisare il e la Polizia Locale dell'intervento da eseguire e, CP_1
comunque, il canone sarebbe stato erroneamente quantificato per 31 giorni, mentre l'occupazione del suolo pubblico si sarebbe verificata solo dal 10 al 31.10.2022.
Ha quindi chiesto di dichiarare l'inefficacia, la nullità o l'annullabilità dell'accertamento esecutivo impugnato e, in subordine, di ridurre l'importo dovuto alla sola indennità di occupazione per € 3.444,00.
Si è costituita in giudizio deducendo che: CP_2
- l'avviso di accertamento esecutivo era stato emesso per il recupero del Canone
Unico Patrimoniale (CUP) dovuto per l'occupazione di suolo accertata dalla Polizia
Locale del comune di con verbale di violazione al CdS n. 21125332/S del Pt_1
17.10.2022, in applicazione degli artt. 67, 68, 91 e 96 del Regolamento Comunale;
- pertanto, trasmessole, da parte della Polizia Locale, il verbale di accertamento per l'occupazione di suolo pubblico, la convenuta aveva semplicemente applicato il
Regolamento e provveduto alla notifica dell'atto di accertamento esecutivo ex art. 1,
c. 792, L. 160/2019;
- per quanto attiene alla commisurazione del canone, lo stesso dovrebbe essere ricalcolato in € 3.444,00, considerati 21 giorni di occupazione, con conseguente rideterminazione del dovuto in complessivi € 8.962,00.
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea.
Nessuno si è costituito per il il quale, pertanto, è stato dichiarato CP_1
contumace con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 05.07.2023.
Nessuna delle parti costituite ha depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c..
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione di due testi di parte attrice alle udienze del 16.01.2024 e del 07.05.2024, all'esito della quale è stata fissata l'udienza pagina 3 di 7 di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini massimi di legge ex art. 189 c.p.c..
*** ha proposto opposizione avverso l'atto di accertamento esecutivo n. Parte_1
14367135, con il quale le ha intimato il pagamento, in favore del CP_2 CP_1
della somma complessiva di € 13.220,00, a titolo di canone unico per occupazione
[...]
di suolo pubblico dal 01.10.2022 al 31.10.2022, indennità, sanzioni, interessi e spese.
Va innanzitutto premesso che spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie attinenti al pagamento dei canoni concessori, tra i quali deve farsi rientrare anche il CUP, introdotto dall'art. 1, co. 816-836, l. 160/2019 in sostituzione – per gli aspetti relativi all'occupazione di suoli pubblici – del L'avviso di accertamento emesso ai sensi CP_3 dell'art. 1, c. 796, stessa legge, non costituisce, difatti, un provvedimento amministrativo, ossia un atto di esercizio della funzione di amministrazione attiva, rimanendo un atto espressivo di una pretesa patrimoniale, sebbene escutibile coattivamente dall'amministrazione. Pertanto, il giudizio, instaurato dall'attrice a fronte della ricezione della notificazione dell'avviso di accertamento, continua ad avere contenuto di accertamento negativo della fondatezza della pretesa creditoria del a cui CP_1
consegue, in sede giudiziale, la verifica della sussistenza della condotta di occupazione abusiva posta a fondamento del credito del e della correttezza del calcolo degli CP_1 importi richiesti dall'amministrazione.
Venendo al merito, costituisce circostanza pacifica in causa e, comunque, risultante documentalmente dal verbale di contestazione redatto dalla Polizia Locale in data
17.10.2022 (cfr., doc. n. 2 convenuta), che occupò mediante recinzioni Parte_1 di cantiere, scavi e mezzi d'opera, una superficie di 200 mq della pubblica via nella zona di
Via Sinigaglia, a per l'esecuzione di lavori di riparazione del collettore in pressione Pt_1 relativo al pompaggio di acque reflue all'impianto Comodepur. E' stato altresì provato per testi che l'occupazione si protrasse nel periodo dal 10.10.2022 al 31.10.2022 (cfr., deposizioni dei testi e alle udienze del 16.01.2024 e Tes_1 Testimone_2
07.05.2024).
E' stato altresì provato per testi (cfr., ancora, dichiarazioni del teste Testimone_2 all'udienza del 07.05.2024) che inviò, in data 07.10.2022 e 10.10.2022, Parte_1
(anche) al e alla Polizia Municipale, le missive prodotte dall'attrice sub CP_1
docc. n. 4, 5 e 6, con le quali i destinatari della comunicazione vennero informati pagina 4 di 7 dell'imminente esecuzione dell'intervento di “somma urgenza” di riparazione del collettore e delle conseguenti modifiche alla viabilità necessarie per eseguire i lavori e venne altresì preannunciato l'allestimento del cantiere per l'esecuzione dei lavori (cfr., anche nota tecnica sub doc. n. 7 allegata alla missiva sub doc. n. 4).
E', pertanto, dimostrato che provvide tempestivamente a eseguire la Parte_1 comunicazione alla Polizia Locale di cui all'art. 7 del “Regolamento Comunale Per La
Disciplina Dell'occupazione Degli Spazi Pubblici E Dell' Esposizione Pubblicitaria E Del
Relativo Canone Patrimoniale E Per La Disciplina Del Canone Di Concessione Per
L'occupazione Delle Aree E Degli Spazi Appartenenti Al Demanio O Al Patrimonio
Indisponibile Destinati A Mercati Realizzati Anche In Strutture Attrezzate” (cfr., doc. n. 3 attrice), sicché deve escludersi – anche in mancanza dell'avvenuto rilascio della concessone in sanatoria, stante la mancata contestazione della natura urgente dell'intervento – la natura abusiva dell'occupazione e, quindi, l'applicabilità dell'indennità e delle sanzioni di cui all'art. 91 del Regolamento.
Ritiene, inoltre e in ogni caso, il Tribunale che debba altresì escludersi che il vanti CP_1 il diritto ad ottenere dall'attrice, in relazione all'occupazione di suolo pubblico per cui è causa, il pagamento del canone di cui al Regolamento.
Difatti, a norma dell'art. 80, c.1, lett. c), del Regolamento, sono esenti dal pagamento del canone: “le occupazioni di spazi pubblici da parte di imprese per l'esecuzione di opere pubbliche o forniture e servizi appaltati dal od altri Enti della Pubblica CP_1
Amministrazione”. La ratio della disposizione normativa può essere individuata, da un lato, nell'opportunità di evitare che le imprese esecutrici di appalti conferiti dal o CP_1
da altri Enti della Pubblica Amministrazione debbano sobbarcarsi costi per l'occupazione di suolo pubblico necessaria per l'esecuzione dei lavori, in quanto spese connesse all'esecuzione dell'appalto e, quindi, ad ogni modo, incidenti sul corrispettivo dell'appalto,
a svantaggio della stazione appaltante, dall'altro lato, nel fatto che l'occupazione, nei casi descritti, avviene per soddisfare un interesse della stessa amministrazione e, quindi, non a vantaggio dell'impresa esecutrice, la quale, anzi, proprio per eseguire i lavori, è costretta ad occupare il suolo pubblico.
Nel caso in esame, risulta documentalmente (cfr., doc. n. 2 attrice) che Parte_1
sia una società a totale partecipazione pubblica, avente quale oggetto sociale esclusivo l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal decreto legislativo n.152/2006 nel territorio e a favore dei comuni compresi nell'ambito pagina 5 di 7 territoriale della Provincia di compresa la gestione e l'esercizio di opere, Pt_1
infrastrutture e impianti idraulici o afferenti al ciclo unitario e integrato dell'acqua.
Pertanto, deve ritenersi che l'occupazione del suolo pubblico descritto nel verbale della
Polizia Locale del 17.10.2022, da un lato, fu obbligata al fine di eseguire lavori (riparazione di un impianto afferente al ciclo dell'acqua) rientranti nell'oggetto sociale della società pubblica, dall'altro lato, avvenne nell'interesse delle stesse amministrazioni comunali dell'ambito territoriale della Provincia di in cui il servizio idrico è gestito Pt_1
dall'attrice. Conseguentemente, deve trovare applicazione in via estensiva, nel caso in esame, l'art. 80, c 1, lett. c) del Regolamento Comunale, avendo l'attrice occupato il suolo pubblico per l'esecuzione di un servizio pubblico nell'interesse del nell'ambito CP_1
della sua attività istituzionale. A tal proposito, va osservato che appare inconferente, rispetto allo specifico caso in esame, la giurisprudenza citata dalla convenuta costituita nella memoria di replica, in quanto avente ad oggetto l'applicazione della diversa disposizione di cui all'art. 49 D.lgs. 507/1993 o di diversi regolamenti comunali e non della specifica norma sopra richiamata del Regolamento del Comune di Pt_1
Alla luce di tutto quanto sopra, deve quindi essere dichiarata insussistente la pretesa azionata dal con l'avviso di accertamento esecutivo n. 14367135 CP_1
notificato il 15.02.2022 e, conseguentemente, inefficace il predetto avviso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto il e devono CP_1 CP_2
essere condannati, in solido fra loro, a rifondere a le spese sostenute per Parte_2
il presente giudizio, che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della bassa complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri minimi per tutte le fasi – nella misura di € 2.540,00, per compensi, € 264,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda svolte da dichiarata insussistente Parte_1
la pretesa azionata dal con l'avviso di accertamento esecutivo n. CP_1
14367135 notificato il 15.02.2022 e, pertanto, inefficace il predetto avviso;
2) condanna il e in solido fra loro, a rifondere a CP_1 CP_2 [...]
le spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella Parte_2
pagina 6 di 7 misura di € 2.540,00, per compensi, € 264,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
2 maggio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1458/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Fumagalli Parte_1 P.IVA_1
e dell'Avv. Simone Dino Guida, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Albavilla, Via XXV Aprile, 12
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv. Enrico Bocchino e dell'Avv. Sara Testani, elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della società in La Spezi, Viale Italia, 136
- parti convenute -
Conclusioni di parte attrice
nel merito
– in via principale: dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità dell'accertamento esecutivo n. 14367135 emesso dalla Controparte_2
per conto del notificato in data 15.02.2023 con il quale viene
[...] CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 13.220,00 in quanto, per i motivi di cui narrativa, infondato in fatto ed in diritto;
nel merito
– in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, per tutti motivi di cui in narrativa, ridurre l'importo dovuto alla sola indennità di occupazione per l'importo di € 3.444,00= In ogni caso pagina 1 di 7 Con vittoria di compensi, rimborso spese forfettarie, spese esenti e imponibili,
IVA e CPA come per legge. Conclusioni di parte convenuta CP_2
- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità della spiegata opposizione in quanto infonda in fatto ed in diritto e dovuto il pagamento del canone unico giornaliero per l'occupazione di suolo accertata dalla Polizia di e, Pt_1
o per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento n. 59 ID 14367135 del 24.01.2023, riducendo, a quanto su indicato e motivato, l'importo accertato.
Vinte le spese.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato al e a CP_1 CP_2 Parte_1 ha proposto opposizione all'accertamento esecutivo n. 14367135 con il quale con il
[...] quale le è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 13.220,00, a titolo di canone unico per occupazione di suolo pubblico dal 01.10.2022 al 31.10.2022, indennità, sanzioni, interessi e spese.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto che:
- è la società che gestisce il servizio idrico integrato per la Parte_1
Provincia di e ne sono soci 129 Comuni, tra cui il Pt_1 CP_1
- la società ha per oggetto esclusivo la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale della Provincia di e a favore dei Comuni ivi Pt_1
compresi, sicché le compete anche la realizzazione degli interventi di riparazione ordinaria e straordinaria sugli impianti idraulici o afferenti al ciclo unitario e integrato dell'acqua;
- nel mese di ottobre 2022, l'attrice aveva dovuto eseguire un intervento d'urgenza per la riparazione di un collettore in pressione in Via Sinigaglia, relativo al pompaggio delle acque reflue dalla stazione SP-07 “Hangar” all'impianto
Comodepur, del quale aveva informato, con missive in data 07.10 e 10.10.2022, il e il Comando di Polizia;
CP_1
- nonostante l'invio delle predette comunicazioni relative alla necessità di occupare il suolo pubblico per gli interventi di manutenzione, in data 15.02.2023 Parte_1 aveva ricevuto l'accertamento esecutivo impugnato;
[...]
- l'accertamento risulterebbe illegittimo, essendo consentita, a norma dell'art. 7, c. 1, del Regolamento Comunale vigente, l'occupazione dello spazio pubblico in mancanza di concessione per fare fronte a situazioni di emergenza, come quella in esame;
pagina 2 di 7 - in ogni caso, a norma dell'art. 80 del Regolamento Comunale, sarebbero esentate dal pagamento del canone le occupazioni effettuate direttamente o indirettamente da
Enti e Organi della Pubblica Amministrazione per fini istituzionali e quelle da parte di imprese per l'esecuzione di opere pubbliche e forniture e servizi appaltati dal od altri Enti della Pubblica Amministrazione;
nel caso in esame, CP_1
l'intervento sarebbe stato eseguito da nella gestione del servizio Parte_1 idrico integrato nell'interesse dei Comuni della Provincia di Pt_1
- in subordine, non sussisterebbero i presupposti per l'irrogazione dell'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria, avendo l'attrice, come di prassi, provveduto ad avvisare il e la Polizia Locale dell'intervento da eseguire e, CP_1
comunque, il canone sarebbe stato erroneamente quantificato per 31 giorni, mentre l'occupazione del suolo pubblico si sarebbe verificata solo dal 10 al 31.10.2022.
Ha quindi chiesto di dichiarare l'inefficacia, la nullità o l'annullabilità dell'accertamento esecutivo impugnato e, in subordine, di ridurre l'importo dovuto alla sola indennità di occupazione per € 3.444,00.
Si è costituita in giudizio deducendo che: CP_2
- l'avviso di accertamento esecutivo era stato emesso per il recupero del Canone
Unico Patrimoniale (CUP) dovuto per l'occupazione di suolo accertata dalla Polizia
Locale del comune di con verbale di violazione al CdS n. 21125332/S del Pt_1
17.10.2022, in applicazione degli artt. 67, 68, 91 e 96 del Regolamento Comunale;
- pertanto, trasmessole, da parte della Polizia Locale, il verbale di accertamento per l'occupazione di suolo pubblico, la convenuta aveva semplicemente applicato il
Regolamento e provveduto alla notifica dell'atto di accertamento esecutivo ex art. 1,
c. 792, L. 160/2019;
- per quanto attiene alla commisurazione del canone, lo stesso dovrebbe essere ricalcolato in € 3.444,00, considerati 21 giorni di occupazione, con conseguente rideterminazione del dovuto in complessivi € 8.962,00.
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea.
Nessuno si è costituito per il il quale, pertanto, è stato dichiarato CP_1
contumace con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 05.07.2023.
Nessuna delle parti costituite ha depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c..
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione di due testi di parte attrice alle udienze del 16.01.2024 e del 07.05.2024, all'esito della quale è stata fissata l'udienza pagina 3 di 7 di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini massimi di legge ex art. 189 c.p.c..
*** ha proposto opposizione avverso l'atto di accertamento esecutivo n. Parte_1
14367135, con il quale le ha intimato il pagamento, in favore del CP_2 CP_1
della somma complessiva di € 13.220,00, a titolo di canone unico per occupazione
[...]
di suolo pubblico dal 01.10.2022 al 31.10.2022, indennità, sanzioni, interessi e spese.
Va innanzitutto premesso che spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie attinenti al pagamento dei canoni concessori, tra i quali deve farsi rientrare anche il CUP, introdotto dall'art. 1, co. 816-836, l. 160/2019 in sostituzione – per gli aspetti relativi all'occupazione di suoli pubblici – del L'avviso di accertamento emesso ai sensi CP_3 dell'art. 1, c. 796, stessa legge, non costituisce, difatti, un provvedimento amministrativo, ossia un atto di esercizio della funzione di amministrazione attiva, rimanendo un atto espressivo di una pretesa patrimoniale, sebbene escutibile coattivamente dall'amministrazione. Pertanto, il giudizio, instaurato dall'attrice a fronte della ricezione della notificazione dell'avviso di accertamento, continua ad avere contenuto di accertamento negativo della fondatezza della pretesa creditoria del a cui CP_1
consegue, in sede giudiziale, la verifica della sussistenza della condotta di occupazione abusiva posta a fondamento del credito del e della correttezza del calcolo degli CP_1 importi richiesti dall'amministrazione.
Venendo al merito, costituisce circostanza pacifica in causa e, comunque, risultante documentalmente dal verbale di contestazione redatto dalla Polizia Locale in data
17.10.2022 (cfr., doc. n. 2 convenuta), che occupò mediante recinzioni Parte_1 di cantiere, scavi e mezzi d'opera, una superficie di 200 mq della pubblica via nella zona di
Via Sinigaglia, a per l'esecuzione di lavori di riparazione del collettore in pressione Pt_1 relativo al pompaggio di acque reflue all'impianto Comodepur. E' stato altresì provato per testi che l'occupazione si protrasse nel periodo dal 10.10.2022 al 31.10.2022 (cfr., deposizioni dei testi e alle udienze del 16.01.2024 e Tes_1 Testimone_2
07.05.2024).
E' stato altresì provato per testi (cfr., ancora, dichiarazioni del teste Testimone_2 all'udienza del 07.05.2024) che inviò, in data 07.10.2022 e 10.10.2022, Parte_1
(anche) al e alla Polizia Municipale, le missive prodotte dall'attrice sub CP_1
docc. n. 4, 5 e 6, con le quali i destinatari della comunicazione vennero informati pagina 4 di 7 dell'imminente esecuzione dell'intervento di “somma urgenza” di riparazione del collettore e delle conseguenti modifiche alla viabilità necessarie per eseguire i lavori e venne altresì preannunciato l'allestimento del cantiere per l'esecuzione dei lavori (cfr., anche nota tecnica sub doc. n. 7 allegata alla missiva sub doc. n. 4).
E', pertanto, dimostrato che provvide tempestivamente a eseguire la Parte_1 comunicazione alla Polizia Locale di cui all'art. 7 del “Regolamento Comunale Per La
Disciplina Dell'occupazione Degli Spazi Pubblici E Dell' Esposizione Pubblicitaria E Del
Relativo Canone Patrimoniale E Per La Disciplina Del Canone Di Concessione Per
L'occupazione Delle Aree E Degli Spazi Appartenenti Al Demanio O Al Patrimonio
Indisponibile Destinati A Mercati Realizzati Anche In Strutture Attrezzate” (cfr., doc. n. 3 attrice), sicché deve escludersi – anche in mancanza dell'avvenuto rilascio della concessone in sanatoria, stante la mancata contestazione della natura urgente dell'intervento – la natura abusiva dell'occupazione e, quindi, l'applicabilità dell'indennità e delle sanzioni di cui all'art. 91 del Regolamento.
Ritiene, inoltre e in ogni caso, il Tribunale che debba altresì escludersi che il vanti CP_1 il diritto ad ottenere dall'attrice, in relazione all'occupazione di suolo pubblico per cui è causa, il pagamento del canone di cui al Regolamento.
Difatti, a norma dell'art. 80, c.1, lett. c), del Regolamento, sono esenti dal pagamento del canone: “le occupazioni di spazi pubblici da parte di imprese per l'esecuzione di opere pubbliche o forniture e servizi appaltati dal od altri Enti della Pubblica CP_1
Amministrazione”. La ratio della disposizione normativa può essere individuata, da un lato, nell'opportunità di evitare che le imprese esecutrici di appalti conferiti dal o CP_1
da altri Enti della Pubblica Amministrazione debbano sobbarcarsi costi per l'occupazione di suolo pubblico necessaria per l'esecuzione dei lavori, in quanto spese connesse all'esecuzione dell'appalto e, quindi, ad ogni modo, incidenti sul corrispettivo dell'appalto,
a svantaggio della stazione appaltante, dall'altro lato, nel fatto che l'occupazione, nei casi descritti, avviene per soddisfare un interesse della stessa amministrazione e, quindi, non a vantaggio dell'impresa esecutrice, la quale, anzi, proprio per eseguire i lavori, è costretta ad occupare il suolo pubblico.
Nel caso in esame, risulta documentalmente (cfr., doc. n. 2 attrice) che Parte_1
sia una società a totale partecipazione pubblica, avente quale oggetto sociale esclusivo l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal decreto legislativo n.152/2006 nel territorio e a favore dei comuni compresi nell'ambito pagina 5 di 7 territoriale della Provincia di compresa la gestione e l'esercizio di opere, Pt_1
infrastrutture e impianti idraulici o afferenti al ciclo unitario e integrato dell'acqua.
Pertanto, deve ritenersi che l'occupazione del suolo pubblico descritto nel verbale della
Polizia Locale del 17.10.2022, da un lato, fu obbligata al fine di eseguire lavori (riparazione di un impianto afferente al ciclo dell'acqua) rientranti nell'oggetto sociale della società pubblica, dall'altro lato, avvenne nell'interesse delle stesse amministrazioni comunali dell'ambito territoriale della Provincia di in cui il servizio idrico è gestito Pt_1
dall'attrice. Conseguentemente, deve trovare applicazione in via estensiva, nel caso in esame, l'art. 80, c 1, lett. c) del Regolamento Comunale, avendo l'attrice occupato il suolo pubblico per l'esecuzione di un servizio pubblico nell'interesse del nell'ambito CP_1
della sua attività istituzionale. A tal proposito, va osservato che appare inconferente, rispetto allo specifico caso in esame, la giurisprudenza citata dalla convenuta costituita nella memoria di replica, in quanto avente ad oggetto l'applicazione della diversa disposizione di cui all'art. 49 D.lgs. 507/1993 o di diversi regolamenti comunali e non della specifica norma sopra richiamata del Regolamento del Comune di Pt_1
Alla luce di tutto quanto sopra, deve quindi essere dichiarata insussistente la pretesa azionata dal con l'avviso di accertamento esecutivo n. 14367135 CP_1
notificato il 15.02.2022 e, conseguentemente, inefficace il predetto avviso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto il e devono CP_1 CP_2
essere condannati, in solido fra loro, a rifondere a le spese sostenute per Parte_2
il presente giudizio, che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della bassa complessità della lite e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri minimi per tutte le fasi – nella misura di € 2.540,00, per compensi, € 264,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda svolte da dichiarata insussistente Parte_1
la pretesa azionata dal con l'avviso di accertamento esecutivo n. CP_1
14367135 notificato il 15.02.2022 e, pertanto, inefficace il predetto avviso;
2) condanna il e in solido fra loro, a rifondere a CP_1 CP_2 [...]
le spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano nella Parte_2
pagina 6 di 7 misura di € 2.540,00, per compensi, € 264,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
2 maggio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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