Sentenza 13 dicembre 2004
Massime • 1
Non sussiste l'interesse dell'imputato, assolto per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 comma secondo cod. proc. pen., a proporre impugnazione, atteso che tale formulazione - relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria nè segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato: non può pertanto in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal codice di rito in vigore anteriormente alla riforma del 1988.
Commentario • 1
- 1. Assoluzione per mancanza, contraddittorietà o insufficienza di prove è assoluzione piena (Cass. 49580/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 giugno 2023
L'assoluzione perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, ciooè per mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria nè segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato: non può pertanto in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal codice di rito in vigore anteriormente alla riforma del 1988. Cassazione penale sez. V, Sent., (data ud. 26/09/2014) 27/11/2014, n. 49580 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BEVERE Antonio - Presidente - Dott. OLDI Paolo - Consigliere - Dott. FUMO Maurizio - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2004, n. 4454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4454 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 13/12/2004
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1713
Dott. IPPOLITO Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 41035/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AR LA, n. a Trapani il 21.1.1966;
2. ME RA, n. a Mazara del Vallo il 6.10.1962;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore dei ricorrenti avv. Antonino Sugamele che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
1. Con decreto del 23.1.2001 il GIP presso il Tribunale di Marsala disponeva il rinvio a giudizio di AR LA e ME RA per rispondere, in concorso, del reato di abuso di ufficio (artt. 81 cpv, 110 e 323 c.p.) per aver procurato alla titolare del lido Baia Verde sito sul lungomare Fata Morgana di Mazara del Vallo un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nei profitti dello stabilimento balneare Baia Verde negli anni 1997 e 1998 nonostante che per tali anni non fossero state rilasciate le licenze di P.S. di autorizzazione allo stabilimento balneare e di gestione di piano bar e nonostante che l'attività di gestione del Lido si svolgesse con modalità e tempi tali da necessitare la chiusura dello stabilimento.
2. Il Tribunale di Marsala con sentenza del 26.2.2002-12.6.2002, visto l'art. 530, comma 2, c.p.p., assolveva entrambi gli imputati dai reati loro ascritti in concorso con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
2.1. Nella motivazione della sua sentenza il Tribunale si soffermava preliminarmente sulla struttura del delitto di abuso di ufficio e sulla successione di leggi nel tempo a modifica dell'art. 323 c.p. nonché sulla disciplina giuridica del rilascio della licenza per stabilimenti balneari in Sicilia.
2.2. Successivamente - dopo aver rilevato l'esistenza, nel capo di imputazione, di "diverse condotte di abuso di ufficio riferibili alle persone degli odierni imputati, connotate da eventi e da atteggiamenti psicologici oggettivamente antitetici" - il Tribunale esaminava le risultanze di merito del processo.
Sul punto dell'omesso rilascio di licenza per l'esercizio dello stabilimento balneare a Giuseppa IA, titolare del lido Baia Verde, e dell'omessa consegna alla stessa della licenza di piano bar, già accordata dalla Questura, il Tribunale giungeva alla conclusione che i due imputati, componenti dell'Ufficio di polizia amministrativa del Commissariato di PS di Mazara del Vallo, legittimamente non avevano trasmesso al dirigente del Commissariato dott. Giuseppe Cardo la documentazione per il rilascio della licenza per l'esercizio dello stabilimento balneare perché non ne esistevano i presupposti e sempre legittimamente non avevano consegnato alla IA la licenza di piano bar dal momento che detta licenza le avrebbe consentito una attività preclusa in radice dalla mancata concessione della licenza per lo stabilimento balneare.
In ordine all'altro aspetto del capo di imputazione - omesso espletamento di accertamenti e controlli con riguardo all'esercizio abusivo di stabilimento balneare ed archiviazione delle pratiche relative al rilascio della licenza ed alle segnalazioni inerenti il lido Baia Verde - il Tribunale riteneva raggiunta la prova che gli imputati, al pari del dirigente del Commissariato Dott. Giuseppe Cardo, attraverso numerose segnalazioni dei villeggianti, avevano avuto modo rendersi conto che il Baia Verde operava come stabilimento balneare pur non essendo a ciò autorizzato e ciò nonostante avevano archiviato le pratiche relative alle segnalazioni inerenti il lido Baia Verde ed alla licenza. In questa condotta - posta in essere da entrambi gli imputati in violazione dell'art. 17 del TULPS in periodi di tempo di diversa ampiezza - il giudice di primo grado ravvisava la condotta materiale del reato di abuso di ufficio anche con riguardo al nuovo testo dell'art. 323 introdotto dalla novella del 16.7.1997, n. 234, sottolineando che il comportamento degli imputati è stato causa dell'indebito vantaggio della IA in quanto "la mancanza dell'atto di inizio del procedimento ha determinato l'impossibilità per il dirigente di premerne atto formalmente e di emanare quel provvedimento di sospensione che avrebbe impedito la persistenza dello stabilimento balneare e la percezione da parte della IA di ulteriori profitti".
2.3. Il Tribunale giungeva però alla conclusione della insussistenza in capo ai due imputati del dolo intenzionale richiesto dalla norma incriminatrice sul rilievo che era stato provato che il dirigente del commissariato Dott. Cardo era autonomamente a conoscenza dell'abusiva attività della titolare del lido Baia Verde e che pertanto i due imputati avevano tenuto il comportamento omissivo loro contestato non con l'intento di favorire la IA ma nella convinzione che il dirigente dell'ufficio fosse già in possesso dei dati necessari ed utili per esercitare i suoi poteri.
A questa conclusione il Tribunale giungeva anche in considerazione della totale assenza di una cointeressenza personale o economica degli imputati nell'attività della IA.
3. La Corte di appello di Palermo veniva investita degli appelli del pubblico ministero (che deduceva l'erroneità della pronuncia assolutoria) e degli imputati LA e RA che chiedevano pronunciarsi una sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" ed ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p. p. ed in subordine con la formula "perché il fatto non costituisce reato ex art. 530, comma 1, c.p.p." (e non ex art. 530,comma 2, c.p.p.).
3.1. La Corte territoriale dichiarava l'appello degli imputati inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione nella parte in cui rivendicava una pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 1, anziché ex art. 530,comma 2, del codice di rito, sostenendo che il riferimento ai commi primo o secondo dell'530 c.p.p. "non muta la formula assolutoria attenendo al percorso motivazionale". Riteneva invece ammissibile il gravame degli imputati nella parte in cui tendeva alla modifica della formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" richiamando l'art. 593 c.p. che inibisce l'appello all'imputato solo nei casi di assoluzione "per non aver commesso il fatto"o " perché il fatto non sussiste".
3.2. Nel merito il giudice di appello riteneva infondato l'appello degli imputati in ordine alla insussistenza del fatto e fondato l'appello del pubblico ministero relativo all'esistenza dell'elemento subiettivo del reato.
In particolare la Corte palermitana: riteneva elemento pacifico l'intenzione degli imputati "di favorire la IA o comunque di mantenere il lido Baia Verde in una perenne condizione di illegalità"; sosteneva che i motivi di questa linea di condotta erano del tutto irrilevanti attenendo al movente dell'azione delittuosa e comunque ipotizzabili "come collegati a rapporti personali con la IA o al desiderio di mantenere la IA in una situazione di perenne soggezione"; escludeva che la condotta omissiva degli imputati fosse orientata al perseguimento di un qualche interesse pubblico;
affermava che la circostanza che il dirigente del Commissariato fosse autonomamente a conoscenza della situazione di illegalità amministrativa del lido Baia Verde non legittimava gli imputati, addetti all'ufficio amministrativo ed incaricati dell'istruzione delle pratiche, a sentirsi sollevati dalla loro responsabilità di fornire una specifica informativa al capo dell'ufficio; riteneva complessivamente ingiustificata e contro legem la condotta omissiva degli imputati tanto in ordine alla mancata notifica alla IA del nulla osta rilasciato dalla Questura di Trapani quanto in ordine al mancato espletamento della pratica per la licenza dello stabilimento balneare, quanto infine in relazione all'archiviazione della pratica stessa a fine stagione a seguito di accessi pretestuosamente tardivi.
Sulla base di queste considerazioni il giudice di appello riteneva gli imputati responsabili del reato loro ascritto e condannava RO LA alla pena di mesi 4 di reclusione (in ragione di un comportamento omissivo limitato all'anno 1997) e ME RA alla pena di mesi 5 di reclusione, previo riconoscimento ad entrambi delle attenuanti generiche e con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
4. Avverso la sentenza della Corte palermitana ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati con ricorsi di contenuto sostanzialmente identico.
4.1. Con il primo motivo di ricorso ME RA lamenta che il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione nella parte in cui rivendicava una pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 1, anziché ex art. 530, comma 2, del codice di rito, sul rilievo che il riferimento ai commi primo o secondo dell'530 c.p.p. "non muta la formula assolutoria attenendo al percorso motivazionale".
Al riguardo il ricorrente sostiene l'esistenza di un suo interesse attuale e concreto ad impugnare la sentenza di primo grado in quanto suscettibile di recargli pregiudizio nell'ambito del suo rapporto di impiego.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. sotto il profilo della inosservanza od erronea applicazione dell'art. 323 c.p. in ragione della mancanza dell'elemento oggettivo del reato.
Premesso che sul punto dell'elemento oggettivo del reato di abuso di ufficio la sentenza di appello ha recepito le statuizioni del Tribunale di Marsala e che la Corte non ha esaminato il motivo di appello - pure ritenuto ammissibile - con cui il RA si doleva della formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato", il ricorrente afferma che la accertata conoscenza, da parte del dirigente del Commissariato, delle illegalità nella gestione del Baia Verde doveva indurre a ritenere non doveroso il rapporto di cui all'art. 17 del TULPS, e ciò in ragione della ratio legis che tale norma appalesa al suo secondo comma nel quale si dice che nei casi di contestazione immediata della violazione l'obbligo di relazione scritta è sostituito dalla trasmissione del verbale della violazione.
4.3. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso si deduce ancora la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. sotto il profilo della inosservanza od erronea applicazione dell'art. 323 c.p. in ragione della mancanza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente ravvisa una contraddizione nel fatto che nella sentenza d'appello i motivi della condotta degli imputati vengono dapprima considerati irrilevanti e successivamente richiamati nel corpo della decisione per giustificare le falle dell'impianto accusatorio. Inoltre nel ricorso si ricorda che l'elemento soggettivo deve investire la violazione delle norme di legge o di regolamento e quindi l'art. 17 ter del TULPS mentre il comportamento dell'imputato è stato perfettamente corrispondente al dettato legislativo. Da un lato, infatti, il RA non ha inoltrato il rapporto informativo al superiore in quanto questi era già a conoscenza diretta e formale dello stato di illegalità in cui versava il lido Baia Verde;
con la conseguenza che non può essere ravvisato il tratto di intenzionalità richiesto dall'art. 323 c.p.. Dall'altro lato l'effettuazione dei sopralluoghi a fine settembre e l'archiviazione delle pratiche a fine stagione erano prassi burocratiche cui il RA si è uniformato e perciò del tutto prive di valenza criminosa.
5. Avverso la sentenza della Corte palermitana ricorre per Cassazione anche RO LA con motivi ed argomentazioni giuridiche sostanzialmente identici a quelli contenuti nel ricorso del RA. DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso i due ricorrenti lamentano che il giudice di appello abbia dichiarato inammissibili - per carenza di interesse all'impugnazione - i loro motivi di appello limitatamente alla parte in cui rivendicavano una pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 1, anziché ex art. 530, comma 2, del codice di rito. 1.2. È bene chiarire che la Corte di appello di Palermo ha ritenuto ammissibile il gravame degli imputati nella parte in cui tendeva alla modifica della formula assolutoria " perché il fatto non costituisce reato" richiamando l'art. 593 c.p. che inibisce l'appello all'imputato solo nei casi di assoluzione "per non aver commesso il fatto" o "perché il fatto non sussiste".
1.3. La stessa Corte ha invece dichiarato parzialmente inammissibile l'appello degli imputati per carenza di interesse all'impugnazione nella parte in cui rivendicava una pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 1, anziché ex art. 530,comma 2, del codice di rito, sostenendo che il riferimento ai commi primo o secondo dell'530 c.p.p. "non muta la formula assolutoria attenendo al percorso motivazionale". Ed è appunto di questa ultima decisione che ora si dolgono i ricorrenti.
La doglianza è infondata.
Il collegio non ignora che in qualche pronuncia (cfr. Cass. Sez. 6^, sent. 17.6.1998, n. 8450) questa Corte ha affermato che è configurabile un interesse dell'imputato - assolto per non avere commesso il fatto ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. - ad impugnare la sentenza di assoluzione e che tale orientamento è stato motivato sia con il richiamo alla tutela accordata dall'ordinamento al diritto alla reputazione (asseritamente compromesso dall'elemento di dubbio insito nella assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.) sia con il riferimento al potenziale pregiudizio derivante, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego da una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art, 530, comma 2, c.p.p.. Il collegio ritiene però di doversi tenere fermo all'indirizzo nettamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte che - in conformità alle ragioni ispiratrici delle modifiche introdotte dal nuovo codice di procedura penale ed agli orientamenti della dottrina - esclude nettamente che la formulazione contenuta nell'art. 530, comma 2, c.p.p. comporti una minore pregnanza della pronuncia assolutoria o segnali l'esistenza di residue perplessità sull'innocenza dell'imputato e sia perciò in qualche misura equiparabile all'assoluzione per insufficienza di prove del codice di rito in vigore anteriormente alla riforma del 1988.
È infatti del tutto evidente che il vigente codice di procedura - nel prevedere che il giudice "pronuncia" (id est "deve pronunciare") una sentenza di assoluzione in tutte le ipotesi di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova - ha inteso affermare una alta e severa regola di giudizio secondo cui una pronuncia di condanna deve essere saldamente sorretta da una prova piena, completa e non intrinsecamente contraddittoria e non far rivivere sotto nuova forma un istituto espressamente ripudiato come la assoluzione con formula dubitativa. Mettere in discussione questo principio, sia pure sulla base di motivazioni significative ed apprezzabili (come sono quelle espresse dalla citata sentenza 17.6.1998, n. 8450), non si risolve in una maggiore garanzia dell'imputato assolto ma rischia di alimentare ricorrenti pulsioni a leggere impropriamente nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., una forma di assoluzione minore o dimidiata.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. sotto il profilo della inosservanza od erronea applicazione dell'art. 323 c.p. in ragione della mancanza dell'elemento oggettivo del reato.
Premesso che sul punto dell'elemento oggettivo del reato di abuso di ufficio la sentenza di appello ha sostanzialmente recepito le statuizioni del Tribunale i ricorrenti sostengono che l'accertata conoscenza da parte del dirigente del Commissariato delle illegalità nella gestione del Baia Verde doveva indurre a ritenere non doveroso il rapporto di cui all'art. 17 ter del TULPS, e ciò in ragione della ratio legis che tale norma appalesa al suo secondo comma, nel quale si dice che nei casi di contestazione immediata della violazione l'obbligo di relazione scritta è sostituito dalla trasmissione del verbale della violazione.
Anche questo motivo di ricorso è privo di fondamento. La lettura del primo comma dell'art. 17 ter del R.D. 18.6.1931 n. 733 rende chiaro che i pubblici ufficiali che hanno proceduto all'accertamento delle violazioni previste dall'art. 17 bis, commi 1 e 2 e dall'art. 221 bis dello stesso testo normativo hanno l'obbligo di riferirne "per iscritto" e "senza ritardo" all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione (o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore). In base al secondo comma dell'art. 17 ter del R.D. 18.6.1931 n. 733 l'obbligo del pubblico ufficiale di riferire per iscritto all'autorità competente viene meno solo nel caso in cui vi sia stata una contestazione immediata della violazione con relativo verbale;
in questa ipotesi, infatti, il verbale di contestazione costituisce il perfetto equivalente della doverosa relazione scritta ed è perciò sufficiente la tempestiva trasmissione del verbale. Non sono dunque contemplate, nella normativa in esame, forme di comunicazione diverse da quella scritta delle violazioni accertate dal pubblico ufficiale.
Nè si può sostenere, con disinvoltura, che la preventiva conoscenza delle violazioni da parte dell'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni vale ad esentare il pubblico ufficiale che procede all'accertamento della violazione dal suo dovere di riferirne per iscritto.
Un siffatto modo di ragionare non solo prescinde dalla estrema difficoltà di provare - in assenza della prevista informazione scritta - l'effettiva conoscenza delle violazioni da parte della autorità competente ma soprattutto ignora la ragione ispiratrice della normativa in esame che ha previsto l'obbligo del pubblico ufficiale che accerta la violazione di fornire una tempestiva informazione scritta non solo al fine di controllare sue omissioni o inadempimenti ma "anche" al fine di controllare le possibile inerzie e gli inadempimenti dell'autorità destinataria del rapporto. La sentenza impugnata è dunque esente da censure nella parte in cui, sulla scorta della sentenza di primo grado, ravvisa l'obiettiva esistenza di una violazione di legge da parte degli imputati.
3. La decisione della Corte di appello di Palermo si rivela invece gravemente lacunosa e contraddittoria nella parte in cui motiva sulla sussistenza del dolo che deve caratterizzare la condotta dell'imputato nel delitto di cui all'art. 323 c.p.. È perciò fondata la censura mossa dai ricorrenti su questo punto nel terzo motivo dei loro ricorsi relativo all'elemento soggettivo del reato.
Al riguardo va rilevato che la Corte territoriale: a) afferma che è pacifica "l'intenzione di favorire" la titolare del lido Baia Verde o "comunque di mantenere il lido in una perenne condizione di illegalità"; b) sostiene che i motivi degli imputati "sono del tutto irrilevanti in quanto attinenti al movente dell'azione delittuosa" ma possono essere ipotizzati "come collegati a rapporti personali con la IA", (titolare dello stabilimento balneare di cui si discute) o "al desiderio di mantenere la IA in una situazione di perenne soggezione non concedendo o negando la licenza"; c) prosegue individuando comportamenti degli imputati di volta in volta ritenuti nocivi per la IA o per lei vantaggiosi.
Seguendo questo itinerario di ragionamento tutt'altro che lineare, la decisione impugnata ha evitato di pronunciarsi in modo chiaro, impegnativo ed univoco tanto sulla esistenza quanto sulla effettiva natura di una "finalità" del comportamento dei pubblici ufficiali, non chiarendo se la loro condotta fosse effettivamente tesa a realizzare un risultato ne' quale fosse questo risultato (ingiusto vantaggio patrimoniale o danno ingiusto per la titolare del lido Baia Verde).
Se è vero in fatto che i "motivi" soggettivi della condotta dei pubblici ufficiali possono essere i più diversi e spesso possono risultare insondabili, il giudice, nell'analizzare una fattispecie di abuso di ufficio, non può mai mancare di individuare con precisione il "fine" del pubblico ufficiale - cioè il risultato cui mira la sua condotta - perché solo la chiara individuazione del fine consente poi di verificare se il risultato sia stato "intenzionalmente" perseguito o rappresenti solo una conseguenza secondaria della condotta.
Nell'attuale configurazione del reato di abuso di ufficio è in fatto necessario che l'evento sia la conseguenza immediatamente perseguita dall'agente (Cass. 6^, sent.
8.4.2003 n. 21443) e che vi sia una piena omogeneità tra momento rappresentativo e momento volitivo, con conseguente esclusione del c.d. dolo eventuale (Cass. 5^, sent. 10.9.1998, n. 11847). In conclusione sul punto: il collegio osserva che non risulta adeguatamente analizzato, nella sentenza impugnata, il profilo soggettivo della condotta degli imputati ne' motivata in termini adeguati la ricorrenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo esame di questo profilo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005