Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2004, n. 4454
CASS
Sentenza 13 dicembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non sussiste l'interesse dell'imputato, assolto per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 comma secondo cod. proc. pen., a proporre impugnazione, atteso che tale formulazione - relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria nè segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato: non può pertanto in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal codice di rito in vigore anteriormente alla riforma del 1988.

Commentario1

  • 1Assoluzione per mancanza, contraddittorietà o insufficienza di prove è assoluzione piena (Cass. 49580/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 giugno 2023

    L'assoluzione perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, ciooè per mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria nè segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato: non può pertanto in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal codice di rito in vigore anteriormente alla riforma del 1988. Cassazione penale sez. V, Sent., (data ud. 26/09/2014) 27/11/2014, n. 49580 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BEVERE Antonio - Presidente - Dott. OLDI Paolo - Consigliere - Dott. FUMO Maurizio - …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2004, n. 4454
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4454
Data del deposito : 13 dicembre 2004

Testo completo