Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
Sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", allorquando egli deduca che l'accertamento del fatto materiale oggetto del processo penale possa pregiudicare le situazioni giuridiche soggettive a lui facenti capo in giudizi civili e amministrativi, anche distinti rispetto a quelli di danno ovvero disciplinari.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2014, n. 49710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49710 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 04/11/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 2057
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 13215/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CU RO N. IL 04/06/1945;
avverso la sentenza n. 2952/2011 CORTE APPELLO di BARI, del 18/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
Udito il difensore Avv. Alivisi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 18/04/2013 la Corte di Appello di Bari, dinanzi alla quale Di UO IE aveva proposto gravame per sentire riformare la pronuncia di assoluzione pronunciata in data 19/11/2009 dal Tribunale di Trani con la formula "perché il fatto non costituisce reato", ha confermato la sentenza appellata.
2. Di UO IE era imputato del reato previsto dall'art. 61 c.p., n. 9 e art. 266 c.p., comma 4, n. 3, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 82, commi 1, 2 e 3, perché il giorno 27 gennaio 2007,
quale dirigente del liceo scientifico "Cafiero" di Barletta, nel corso di un incontro sul tema della legalità organizzato in quella scuola pubblica dall'Arma dei Carabinieri, aveva interrotto il comandante della locale Compagnia Carabinieri, mentre quest'ultimo illustrava gli effetti nocivi derivanti dall'assunzione di sostanze stupefacenti, affermando che non concordava sulla nocività delle sostanze stupefacenti cosiddette leggere (per averne personalmente provato gli effetti), che non ne erano documentati gli effetti nocivi sull'individuo e che esse non davano assuefazione, come dimostrato dal fatto che un suo amico ne faceva uso da sempre senza aver mai subito danni alla salute, dimostrando anzi particolare sensibilità nella musica e nella cultura.
3. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato di istigazione all'uso illecito di droghe leggere, desumendolo dalla considerazione che la negazione di effetti nocivi alla salute di tali sostanze e l'esaltazione dei pregi di esse, in quanto provenienti dal Preside della scuola, ovvero la figura più qualificata sul piano culturale, integrassero un comportamento concretamente idoneo a provocare l'assunzione di tali sostanze.
4. Ricorre per cassazione Di UO IE censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 82 T.U. Stup., mancanza ed illogicità della motivazione. Il ricorrente deduce di aver semplicemente manifestato il proprio pensiero, la propria opinione secondo i principi pretesi dal legislatore costituzionale, essendo pacifico che la condotta di chi valorizza ed esalta le qualità della droga leggera è una condotta meramente apologetica, in linea con quella corrente di pensiero che afferma la mancanza di danni derivanti dall'assunzione di tali sostanze. Le dichiarazioni del Preside, si assume, avevano al più un contenuto apologetico, concretandosi le stesse in una mera manifestazione del pensiero, diretta non certo alla istigazione all'uso delle sostanze ma ad evidenziarne la non nocività degli effetti.
Nell'atto di appello si era sostenuta l'irrilevanza penale della condotta apologetica e il giudice di secondo grado ha omesso di motivare sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è pacifico che, nel caso in cui il fatto storico, così come ricostruito, non sia idoneo ad essere sussunto nella fattispecie astratta, l'assoluzione dell'imputato va deliberata con la formula "il fatto non sussiste" (Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Orlando) e che, "nel concorso tra diverse cause di proscioglimento, poiché l'indicazione che si trae dalla sequenza delle formule contenuta nell'art. 129 c.p.p. è quella di un ordine ispirato a un'ampiezza di effetti liberatori per l'imputato progressivamente più ridotta, la formula perché il fatto non sussiste prevale su quella perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" (Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Magera). Può, dunque, in astratto, ritenersi sussistente l'interesse dell'imputato a impugnare una pronuncia di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato al fine di ottenere l'assoluzione per insussistenza del fatto, attesa la diversità degli effetti derivanti dalla formula adottata con riferimento all'efficacia della sentenza nei giudizi amministrativo, civile o disciplinare (Sez. 2^, n. 33847 del 18/05/2010, De Filippis, Rv. 248127; Sez. 6^, n. 13621 del 06/02/2003, Valle, Rv. 227194; Sez. 4^, n. 45976 del 05/11/2002, dep. 2003, Fasanella, Rv. 226719).
3. In base all'art. 568 c.p.p., comma 4, norma di applicazione generale, "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse". Questo principio, applicabile anche alle impugnazioni in materia cautelare, reale e personale, presuppone, tuttavia, che l'interesse non abbia carattere astratto ma che il provvedimento che si richiede sia preordinato all'eliminazione di una situazione pregiudizievole - o all'ottenimento di una favorevole - e che sia attuale e concreto, nel senso che il venir meno per altra ragione del provvedimento esclude l'interesse ove non permanga una elemento pregiudizievole da rimuovere. Queste caratteristiche - attualità e concretezza dell'interesse richiesto per l'impugnazione - devono esistere non solo nel momento dell'impugnazione ma anche nel momento della decisione e conducono ad escludere l'ammissibilità di impugnazioni di provvedimenti ormai privi di efficacia, per revoca o per altra ragione, qualora il titolare del diritto all'impugnazione intenda soltanto contestare l'esattezza teorica del provvedimento impugnato. In questi casi l'incidenza effettiva dell'eventuale decisione favorevole nell'ambito del procedimento o del processo è inesistente e l'eventuale pronunzia positiva sulla richiesta di annullamento del provvedimento impugnato non è idonea a produrre altri effetti favorevoli all'impugnante, neppure al di fuori del procedimento (Sez. 4^, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini, Rv. 235655; Sez. 2^, n. 25715 del 28/05/2004, Fasano, Rv. 229724).
3.1. In altre parole, l'impugnazione non deve essere diretta ad affermare l'esattezza delle ragioni dell'impugnante ma ad ottenere un concreto effetto positivo, all'interno del procedimento o al di fuori esso, con l'eliminazione di una concreta ed attuale situazione pregiudizievole per l'impugnante o con il riconoscimento di una situazione concretamente vantaggiosa per la sfera giuridica dell'impugnante. L'esempio tipico dell'effetto positivo al di fuori del procedimento principale è costituito dal diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, che può trovare titolo nella dichiarazione che il provvedimento cautelare sia stato adottato, o mantenuto, senza che esistessero i presupposti di legge (art. 314 c.p.p., comma 2). Di qui le decisioni della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (Sez. U, n. 21 del 13/07/1998, Gallieri, Rv. 211194;
Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195355) che hanno ritenuto che l'interesse all'impugnazione della misura che applicava la custodia cautelare perdurasse anche nel caso di revoca nelle more intervenuta.
3.2. L'estensione dell'interesse al di fuori dell'ambito strettamente disciplinato dal processo penale ai fini della tutela dei diritti di libertà dell'imputato - per il quale la formula di proscioglimento adottata potrebbe essere indifferente - è confermato dalle citate sentenze delle Sezioni Unite ed in particolare da quella del 1993 (espressamente richiamata dalla più recente) laddove si afferma che "detto interesse deve essere valutato alla stregua dell'intero complesso delle norme che regolano gli effetti dell'atto impugnato".
3.3. Puntuale conferma di questa interpretazione può trarsi dalla decisione (Sez. 6^, n. 3407 del 17/11/1993, dep. 1994, Manenti, Rv. 196616) che ha ribadito l'esistenza dell'interesse della persona sottoposta a misura cautelare, rimessa in libertà per ragioni diverse dall'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ad ottenere una decisione sulla legittimità dell'applicazione della misura, non solo ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione ma altresì, trattandosi di pubblico dipendente, ai fini interni al rapporto di pubblico impiego per gli effetti che i provvedimenti di custodia cautelare hanno in materia di sospensione cautelare dal servizio.
3.4. Va, quindi, escluso che l'interesse perseguibile con l'impugnazione sia soltanto quello interno al processo penale e strettamente ricollegabile all'esercizio dell'azione penale. Non si deve, pertanto, escludere che, anche nei casi di assoluzione con le formule più ampie, possa eccezionalmente ravvisarsi l'esistenza dell'interesse allorché l'imputato deduca che l'accertamento di un fatto materiale, oggetto del giudizio penale conclusosi con sentenza dibattimentale e irrevocabile di assoluzione, possa pregiudicare con efficacia di giudicato le situazioni giuridiche soggettive a lui facenti capo, in altri giudizi civili o amministrativi, anche ulteriori e diversi rispetto a quelli di danno e disciplinari.
4. Esaminando, dunque, la sentenza impugnata, vi si legge (pag. 3) un'articolata argomentazione a sostegno dell'assunto per cui la condotta contestata al ricorrente potesse qualificarsi come condotta istigatrice piuttosto che, come sostenuto dall'appellante, quale mera manifestazione di pensiero con finalità apologetica. La Corte territoriale ha, dunque, specificamente esaminato le censure svolte nell'atto di appello, sottolineando correttamente che il reato in questione è delitto di pericolo, per la cui consumazione non è necessario che l'istigazione sia accolta (Sez. 4^, n. 6972 del 17/01/2012, Bargelli, Rv. 251953; Sez. 4^, n. 22911 del 23/03/2004, D'Angelo, Rv. 228788). La sentenza impugnata presenta una motivazione esente da manifesta illogicità o contraddittorietà nella parte in cui si è affermato che, per il contesto in cui sono stati negati gli effetti nocivi delle sostanze stupefacenti cosiddette leggere e ne sono stati esaltati i pregi, per il ruolo rivestito da colui che aveva espresso tale opinione e per l'età dei destinatari, studenti con personalità ancora in via di formazione, fosse indubbia l'efficacia istigativa della condotta.
5. Le considerazioni che precedono evidenziano l'inconsistenza delle censure mosse nel ricorso e conducono al rigetto dell'impugnazione;
segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2014