Articolo 10 della Legge 15 settembre 1964, n. 756
Articolo 9Articolo 11
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23 settembre 1964
Art. 10. Quota di riparto spettante al colono

Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la quota dei prodotti e degli utili spettante al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale e' aumentata in misura pari al 10 per cento di tale quota. L'aumento e' del 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile, se tale misura risulti piu' favorevole per il colono.
La quota dei prodotti ed utili spettante al colono non deve comunque superare, per effetto, degli aumenti di cui al precedente comma, il 90 per cento dell'intera produzione lorda vendibile.
Entrata in vigore il 23 settembre 1964
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