Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/06/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1071/2023RG vertente tra nata a [...] il [...] residente in [...] – a 61121 PESARO Parte_1
(PU) (C.F.: ), in proprio e quale titolare della DITTA TI-SANA di Claudia C.F._1
Corbucci (P. Iva - Cod. Fiscale ), con sede in Pesaro (PU), P.IVA_1 C.F._1
Via Giovanelli n.1, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Corbucci del Foro di Pesaro (cf.
) fax: 0721 396808 – pec: C.F._2
e dall'Avv. Riccardo Piergiovanni del Foro di Email_1
Pesaro (C.F. ) - fax 0721.32413 – pec C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_2 quest'ultimo in Pesaro Viale Gramsci n.47;
-parte appellante e
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] (C.F.: CP_1
) elettivamente domiciliata in Pesaro Via San Francesco n.52 presso lo C.F._4 studio dell'Avv. Valeria Bertuccioli (cf: ,pec: C.F._5
fax 0721/34438) del foro di Pesaro, che la rappresenta e Email_3
difende;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Con atto notificato in data 18/12/2020, ha citato affinché fosse Parte_1 CP_1 accertato il grave inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni assunte nel contratto intitolato di
“sviluppo sito e-commerce” stipulato il 24/7/2020 con conseguente risoluzione del medesimo e liberazione della attrice dalla obbligazione di pagamento del residuo del corrispettivo ancora da versare (€ 2.500,00); con condanna della convenuta alla restituzione del corrispettivo versato
(€3.500,00) ed al risarcimento del danno (quantificato in € 9.000,00 o nella misura maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio) a causa della perdita delle possibilità di vendita nella stagione natalizia dell'anno 2020 e con condanna, infine, al danno all'immagine commerciale subita dalla azienda della attrice, da valutarsi in via equitativa. si è ritualmente costituita ed ha contestato le ragioni della domanda attrice. Ha CP_1
eccepito, inoltre, la litispendenza e la continenza di tale giudizio, essendo pendente tra le stesse parti
(con medesimo petitum e causa petendi) un giudizio avanti il Giudice di Pace di Pesaro con udienza fissata il 1/06/2021.
Nel merito, ha chiesto la condanna della attrice al pagamento dell'intero importo del contratto pari ad € 6.000,00 oltre alle spese del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, per un totale di €
3.262,27.
All' udienza ex art. 183 cpc sono stati concessi i termini di cui al VI comma e, all'esito, è stato ammesso il solo interrogatorio formale della convenuta.
A seguito dell'esperimento della prova, preso atto della dichiarazione di parte convenuta circa il fatto che il sito realizzato fosse attivo, con successiva ordinanza istruttoria, è stata istituita CTU al fine della descrizione dell'opera prestata dalla medesima.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue: “Le questioni preliminari di rito non ostano ad una decisione della domanda attorea nel merito.
La vicenda relativa alla domanda di (residuo) adempimento del contratto (causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 843/2020 del 28/12/2020 pendente presso il Giudice di Pace di Pesaro) appartiene alla competenza funzionale del Giudice di Pace (vedi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
8693 del 17/03/2022) mentre la domanda di risoluzione per inadempimento (di competenza per valore del Tribunale) non è pregiudiziale a quella di adempimento.
Non appartiene a questo giudizio, invece, la domanda (riconvenzionale) al pagamento dell'intero importo del contratto (i.e. residuo) già azionata innanzi al Giudice di Pace.
Con riguardo alle vicende che hanno portato alla conclusione del contratto d'opera per cui è causa ed al recesso esercitato da parte attrice, si osserva quanto segue.
La convenuta aveva comunicato alla attrice un preventivo, in data 24/7/2020, nel quale era stata formulata una proposta di sviluppo e messa in produzione di un sito web e-commerce al fine della promozione della azienda Ti-Sana, dello sviluppo del sito web e-commerce, della creazione di prodotti (1500/2000), dell'inserimento di nuovi prodotti (mensilmente /quando necessario) e dell'approntamento di strategie di web marketing (doc. 4 – parte attrice).
Era stato proposto, inoltre, un piano mensile di attività di manutenzione, aggiornamento e promozione del sito, attraverso i social media.
La proposta era stata dichiarata efficace per giorni trenta.
Il contratto d'opera deve ritenersi concluso, in assenza di elementi discordanti, con il primo pagamento eseguito dalla attrice (10/8/2020) costituendo, questo, un adempimento previsto alla data di accettazione e firma del preventivo (cfr. docc. 4 – parte attrice e 1 – parte convenuta).
Le parti avevano previsto che, entro 7 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, doveva essere presentata la bozza dell'opera da realizzarsi mentre l'opera doveva essere eseguita in 40/50 giorni lavorativi a decorrere dalla approvazione della bozza.
Deve ritenersi che, alla data del 20/8/2020, la convenuta avesse ricevuto la approvazione della bozza tanto che (vedi doc. 6 – parte convenuta) costei si era attivata per ottenere il file contenente i prodotti al fine della creazione del magazzino . Pt_2
All'esito della CTU (pag. 15), deve ritenersi, inoltre, che il dominio e lo spazio server al fine della realizzazione del sito commissionato fosse disponibile dal 15/10/2020.
Il giorno 16/10/2020 vi era stato un fitto scambio di comunicazioni tra le parti (doc. 14 – parte convenuta) dal quale emerge che le medesime non si erano accordate circa la estrazione dei dati per il popolamento del magazzino del sito. Il materiale fotografico –si osserva- doveva essere fornito dalla attrice mentre la estrazione dei dati relativi al magazzino doveva essere esportato dal gestionale in uso dalla medesima.
Alla data del 2/11/2020 la attrice aveva revocato le credenziali di amministrazione di accesso alla piattaforma.
Dato atto di quanto sopra, occorre vagliare, innanzitutto, la causa del recesso ovvero se questo sia stato legittimamente esercitato ai sensi dell'art. 2224 c.c. .
Lo scambio di email avvenuto il 16/10/2020 tra le parti fa emergere, da un lato, il venir meno della fiducia risposta dalla attrice nella perizia della convenuta (come del resto evidenziato in atto di citazione) e dall'altro, la consapevolezza della stessa attrice circa il fatto che il sito non sarebbe stato approntato in breve termine.
Il tempo in cui è stato esercitato il recesso - prossimo al termine previsto nel contratto (40/50 giorni lavorativi dalla approvazione della bozza) - era di poco successivo all'acquisto del dominio e dello spazio server (15/10/2020) da parte della attrice.
Non risulta, inoltre, che la attrice avesse messo in condizione la convenuta di procedere al popolamento del magazzino virtuale se non dai primi giorni di ottobre 2020 (docc. 13 – parte convenuta) così che il decorso del termine per il completamento dell'opera non può essere considerato inadempimento imputabile alla convenuta.
Deve ritenersi, pertanto, che il recesso fosse stato esercitato al di fuori della ipotesi di non corretto adempimento di cui all'art. 2224 c.c..
Con riguardo alla quantificazione dell'opera svolta dalla convenuta, si osserva quanto segue.
La attrice ha contestato la mancata esecuzione delle seguenti prestazioni:
(a…) b. non era presente nessun “plugin” che facesse riferimento a UFI o che consentisse di importare un file CSV di prodotti – stock – prezzo;
c. il menu presenta un bug evidente di overflow che rende impossibile navigare nelle categorie al di sotto perché l'header scrolla (sticky header);
d. mancano le pagine standard necessarie per costituire un sito di e-commerce contenente le sezioni “Condizioni di Vendita, Privacy, Chi siamo etc.”;
e. sono presenti link a pagine non esistenti e le form di contatto non sono pronte.
f. alla data del 2.11.2020 erano stati inseriti nel sito soltanto circa n.617 prodotti a fronte dei circa
1.500/2000 prodotti che si era obbligata ad inserire;
CP_1
g. non era presente alcun pixel facebook che invece è indispensabile per condurre le campagne
SEM su network facebook;
h. non era presente alcun TAG Manager e TAG Google Adwords indispensabili per le campagne
SEO, SEM e ADS;
i. non era presente alcun TAG Google Analytics indispensabili per le campagne SEO, SEM e ADS.
All'esito della CTU (pag. 16) deve ritenersi che le attività necessarie alla realizzazione del sito fossero state svolte dalla convenuta nel rispetto di quanto previsto nel contratto e che l'attività di installazione/inserimento fosse stata completata all'80%, quella di configurazione/ottimizzazione al
60% e quella di personalizzazione al 10% e, pertanto, nella misura del 35/40% del totale della intera prestazione (CTU – pag. 19).
La domanda di ripetizione per grave inadempimento così come quella di risarcimento del danno formulata dalla attrice, non possono, pertanto, essere accolte.
Non può trovare accoglimento, d'altro canto, nella presente sede, la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
La reciproca soccombenza delle parti consiglia la compensazione delle spese tra le medesime e la condanna alle spese di CTU al 50% a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta tutte le domande.
Spese interamente compensate tra le parti.
Spese di CTU definitivamente poste a carico di parte attrice e convenuta al 50% ciascuna.”
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono al merito dell'intera vicenda anche in considerazione del fatto che l'appellante propone una pluralità di argomentazioni e di censure contro l'intera motivazione non improntati a criteri di chiarezza e sinteticità, spesso sovrapponentisi e neppure proporzionali alle esigenze difensive atteso che la pronuncia di primo grado consta di sole tre pagine di motivazione effettiva.
In altri termini la Corte ritiene opportuno, per ragioni di sinteticità ed economia processuale, stante la complessiva censura istruttoria e di merito di tutta le pronuncia di primo grado, ricostruire ex novo l'intero percorso decisorio.
5.La prima questione che va affrontata è quella della qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti.
Dalla lettura del contratto (dep. in atti) si ricava che:
• la contraente è una specialista del web design e marketing, dunque, una libera CP_1
professionista che opera individualmente in autonomia e senza organizzazione di impresa;
• l'oggetto del contratto è articolato per prestazioni distinte ma connesse ed interdipendenti:
(a) attività di sviluppo di un sito e-commerce, (b) attività di marketing riferite al sito, (c) attività di gestione/manutenzione del sito.
Si palesa in tal modo l'esistenza di un contratto d'opera (realizzazione del sito e-commerce) su cui si innestano autonomi rapporti di prestazione di servizi (pubblicitari e di manutenzione) successivi e derivati dal primo.
Tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio riguardano la fase di realizzazione del sito e dunque sono regolate dalla disciplina del contratto d'opera professionale.
6. La domanda proposta dall'originaria attrice è di risoluzione del contratto per inadempimento di controparte ed è fondata sulle seguenti contestazioni:
“Come si evince dalle deduzioni tecniche di parte che si producono (doc. 2) sul punto si è verificato che:
a. ad oltre tre mesi di distanza dal conferimento dell'incarico l'opera e l'attività commissionata a non solo non era stata consegnata ed ultimata ma di fatto era lungi dal potere essere CP_1
definita in via di ultimazione;
b. non era presente nessun “plugin” che facesse riferimento a UFI o che consentisse di importare un file CSV di prodotti – stock – prezzo;
c. il menu presenta un bug evidente di overflow che rende impossibile navigare nelle categorie al di sotto perché l'header scrolla (sticky header); d. mancano le pagine standard necessarie per costituire un sito di e-commerce contenente le sezioni “Condizioni di Vendita, Privacy, Chi siamo etc.”;
e. sono presenti link a pagine non esistenti e le form di contatto non sono pronte.
f. alla data del 2.11.2020 erano stati inseriti nel sito soltanto circa n.617 prodotti a fronte dei circa
1.500/2000 prodotti che si era obbligata ad inserire;
CP_1
g. non era presente alcun pixel facebook che invece è indispensabile per condurre le campagne
SEM su network facebook;
h. non era presente alcun TAG Manager e TAG Google Adwords indispensabili per le campagne
SEO, SEM e ADS;
i. non era presente alcun TAG Google Analytics indispensabili per le campagne SEO, SEM e ADS.
In definitiva la ha fino alla data del 2 Novembre realizzato un sito internet vuoto, del Parte_3
tutto inutilizzabile in quanto non implementabile e pertanto da rifare completamente e quindi l'importo corrisposto in acconto alla è del tutto ingiustificato e pertanto in questa sede Parte_3
se ne chiede la restituzione.
L'inadempimento è di una gravità tale da determinare la risoluzione del rapporto e la conseguente declaratoria che nulla è dovuto da parte dell'odierna attrice
7.Nel giudizio di primo grado è stata disposta una Ctu i cui esiti la parte appellante ha contestato sotto vari profili deducendone anche l'invalidità.
Tale ultima censura va tuttavia disattesa perché la parte originaria attrice, dopo il deposito della perizia e nella prima difesa utile nella memoria del 13.10.202 depositata all'udienza in pari data, non ha formalmente eccepito la nullità della perizia chiedendo il rinnovo dell'attività istruttoria ma ne ha contestato nel merito gli esiti chiedendo chiarimenti ed integrazioni degli esiti stessi.
Sul punto si richiama (ex multis) Cassazione civile sez. II, 26/12/2024: “La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, pertinentemente alla norma dell'art. 157 c.p.c., è di carattere relativo e soggetta a regime di sanatoria ove non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della perizia”.
8.Gli accertamenti compiuti dal Ctu appaiono alla Corte rilevanti e condivisibili con la precisazione che l'attività peritale de quo deve ritenersi disposta ed esplicata in funzione percipiente su cui si richiama (ex multis) Cassazione civile sez. III, 17/05/2021, n.13169: “La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche”.
9.In particolare va richiamato quanto di seguito riportato:
“Nel dettaglio:
1. 24/07/2020 – Stipula del Contratto tra le parti (Doc. 4 dell'attrice, Doc.1 della convenuta).
Dalla firma del contratto all'inizio ufficiale delle attività con acquisto dominio passeranno circa, a causa di tutta una serie di ritardi e spostamenti, ben descritti nell'Atto di citazione di parte attrice e nella Comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta
2. 15/10/2020 - Assistenza nell'acquisto del dominio e spazio server Email_4
3. 15/10/2020 - Sviluppo sito web e-commerce in italiano Wordpress + Woocommerce e template in versione responsive - Installazione e configurazione del CMS scelto su server web
4. 18/10/2020 - Installazione del template acquistato - Strutturazione del CMS e definizione del menu e dei percorsi di navigazione https://www.lasalutenaturale.com/shop/ - Struttura delle pagine del sito, delle categorie prodotti e brand https://www.lasalutenaturale.com/shop/ - Slideshow con immagini ottimizzate e testi in homepage (prodotti/servizi) - Copy dei testi e sezioni relative e pagine rappresentative - Integrazione a Mailchimp - SEO Base: non si hanno informazioni riguardo a tale attività prevista da Contratto - Web Marketing (Google Analytics): vedi punto precedente
5. 02/11/2020 – Blocco account per acceso al sito Web in costruzione da parte di Parte_1
: da questa data non è stato possibile più lavorare sul progetto da parte di
[...] CP_1
[...]
Le date sono state confermate da parte attrice e convenuta e anche il riferimento esterno nel template a conferma quanto sopra descritto. CP_1
In ultima analisi, l'opera è compatibile con l'attività svolta dalla convenuta nel periodo in oggetto,
e l'analisi delle date sembra seguire in maniera lineare le attività previste nel Contratto stipulato tra le parti.
A seguire, è stata effettuata una puntuale e condivisa analisi delle fasi di avanzamento del progetto, sulla base di un file elaborato in prima istanza dal dr. e poi rielaborato Persona_1 sulla base delle osservazioni del CTU e dell'altro CTP: il risultato finale è lo schema inserito a pagina 14 (foto 4).
Da tale suddivisione, è stato poi possibile rielaborare le singole voci presenti nello schema, arrivando ad ottenere i dati seguenti (dati orientativi):
- Installazione/Inserimento 80%
- Configurazione/Ottimizzazione 60%
- Personalizzazione 10%
- Testing NG
L'acquisto del dominio e dello spazio server è stato completato (100%), la strutturazione dei percorsi di navigazione è stimabile intorno ad un 60%.
Al termine di tale percorso cronologico, tecnico ed informatico, è dunque possibile rispondere in maniera completa ed esaustiva – ove possibile – ai quesiti posti a codesto CTU dall'Ill.mo Giudice dott. MOSCI Emanuele in data 10 marzo 2022, durante udienza per conferimento incarico peritale.
In particolare:
QUESITO 1 – Descriva l'opera di cui al sito Internet di parte attrice
Il sito Internet realizzato da convenuta per parte attrice ha indirizzo URL uguale a: www.lasalutenaturale.com.
Nell'intervallo di tempo intercorso tra la data di acquisto del nome a dominio (15/10/2020) e la data di fine lavori (02/11/2020, blocco credenziali di accesso da parte di ai Parte_1
danni di , la parte convenuta ha realizzato il sito web e-commerce in italiano CP_1
Wordpress e Woocommerce, con template in versione responsive;
ha poi provveduto all'installazione e configurazione del CMS scelto con la parte su server web;
di seguito all'installazione del template prescelto e acquistato;
quindi alla strutturazione del CMS e alla definizione del menu e dei percorsi di navigazione. Si è proseguito con la struttura delle pagine del sito, delle categorie prodotti e brand, e successivo inserimento – come affermato da parte attrice –
a circa 600-700 prodotti, a fronte dei 1500/2000 concordati (Pagina 3 dell'Atto di citazione di parte attrice: sulla base di tali dati possiamo stimare un 30-50% dei prodotti inseriti).
Infine: slideshow con immagini ottimizzate e testi in homepage (prodotti/servizi), copy dei testi e sezioni relative e pagine rappresentative, integrazione a Mailchimp (piattaforma americana di automazione del marketing con servizio di e-mail marketing).
QUESITO 2. Dia atto se la medesima corrisponde all'oggetto del contratto concluso tra le parti (si veda la risposta all'IF) Dall'analisi visiva, dall'esame delle pagine web realizzate e dei servizi inseriti, si può affermare con certezza che l'opera corrisponde all'oggetto del Contratto.
È certo che, nonostante la precedente affermazione, l'opera non è stata però completata: i tempi brevi di lavorazione concessi, con cut-off date a causa dell'intervento di blocco di Parte_1
, non hanno consentito alla convenuta di terminare i lavori.
[...]
In particolare, oltre al mancato inserimento dei prodotti come già visto al punto 2), la convenuta è potuta intervenire solo in minima parte alle personalizzazioni richieste da parte attrice;
non ha realizzato e integrato le strategie di Web Marketing (SEO Base, Google Analytics), fatta eccezione per l'integrazione di Mailchimp, e non è intervenuta nel miglioramento della brand awareness e reputation online di Ti-Sana, poiché sono attività generalmente efficaci al momento in cui l'opera è già completa ed attiva;
non ha infine potuto testare correttamente il prodotto finale, non avendo completato il progetto in corso.
QUESITO 3. Dia atto se l'opera possa essere riferita o meno alla attività svolta dalla convenuta
Dall'analisi delle pagine web presenti online, è stato possibile esaminare con accuratezza e sicurezza le date di creazione delle varie pagine, sezioni, e di ogni altro elemento presente a sistema. Tutte le attività precedentemente descritte e discusse sono state realizzate nel periodo
15/10/2020-02/11/2020: sono dunque riferibili esclusivamente ad attività svolta dalla convenuta, nella fase precedente l'inizio del presente Contenzioso Civile.
QUESITO 4. Dia atto in quale misura l'opera di cui al contratto è stata realizzata dalla convenuta
Tale quesito è assai delicato, in quanto è di difficile ed opinabile interpretazione lo stato di avanzamento del progetto o opera del Contratto siglato in data 24 luglio 2020: numerose e complesse le variabili in gioco, che permettono di quantificare una corretta valutazione complessiva.
A tal scopo il CTU ha proposto al dr. sulla base delle competenze Persona_1
specifiche nel settore della vendita online in ambito farmaceutico (Consulente e- Commerce), la realizzazione di un documento - in formato Excel (XLSX) - con una griglia di avanzamento lavori in base alle attività svolte, su scala percentuale.
Tale documento è stato successivamente sottoposto al vaglio del CTU e del CTP di parte convenuta, con l'accettazione di una revisione finale del documento stesso, in cui le voci contenute in griglia sono state integralmente accettate, mentre si è proceduto alla modifica di pochi valori percentuali. L'attività tecnico-valutativa di cui sopra ha permesso di determinare in maniera scientifica, con valori determinati da tecnici, l'avanzamento complessivo dell'opera, stimabile con buona approssimazione intorno ad un 35/40% del totale.
3.1 Osservazioni dei CTP alla bozza di relazione peritale
Il CTU provvedeva ad inviare in data 22 settembre 2022 tramite PEC bozza della relazione peritale per loro osservazioni, con preghiera di rispondere entro e non oltre 10 gg, avendo l'Ill.mo Giudice dott. MOSCI Emanuele concesso 45 dei 60 gg di proroga richiesti dal CTU per completare la sua attività.
In data 29 settembre 2022 il CTP Ing. rispondeva che “facendo seguito ad Persona_2
incontro di parte, si comunica che non si rilevano osservazioni da fare alla bozza peritale ricevuta”.
In data 30 settembre 2022 il CTP dr. osservava quanto segue (si cita Persona_1
testualmente):
“Sviluppare un e-commerce è un insieme di attività che partono dallo sviluppo front-end a quello back-end, dalle automazioni, indispensabili per un e-commerce farmaceutico, a tutta la parte di marketing e di branding.
Fatta questa “banale” premessa tengo ad evidenziare che il corretto funzionamento e la possibilità di utilizzo del prodotto stesso, spesso non sono garantiti esclusivamente dallo svolgimento del mero compito o per meglio dire la conclusione del 100% di ogni task preventivato. Bensì è la fusione di tutti i fattori che ne definiscono il percorso progettuale, operativo e attuativo.
Per questo motivo, e vengo al dunque, vorrei non limitarmi a dare al giudice una semplice %, bassa o alta che sia, per decidere la bontà o meno di questo lavoro. Ma vorrei aggiungere in maniera specifica che il sito, alla data di consegna/blocco lavori, risulta incompleto per quello che riguarda la conclusione dei task preventivati, ma in maniera più grave risulta inutilizzabile per la mancanza di progettazione specifica che un e-commerce farmaceutico DEVE avere in fase di primo sviluppo e che in tutto questo lavoro manca completamente.
Tale precisazione, a mio parere, è necessaria per rendere bene l'idea al giudice che la problematica reale non è esclusivamente la mancanza di ulteriore tempo per completare data entry e configurazioni, bensì la mancanza di progettazione specifica per questo tipo di progetto”.
A tal riguardo codesto CTU afferma che, a suo giudizio, tali affermazioni risultano assai nette e decise: si ritiene invero che, molto più semplicemente il sito fosse - alla data di cutoff dei lavori, determinata (è bene ricordarlo) per insindacabile scelta di parte attrice, incompleto e dunque parzialmente utilizzabile. Solo a lavori ultimati sarebbe stato possibile sostenere la tesi di una sua totale inutilizzabilità, come affermato dal CTP Persona_1
I lavori sono stati realizzati nel breve arco temporale di soli 18 gg – dal 15 ottobre 2020 al 2 novembre 2020, quando la stessa pianificazione da Contratto prevedeva la consegna entro i tempi seguenti (Doc.4, Preventivo sviluppo sito e-commerce, poi divenuto Contratto tra le parti):
Tempi di consegna:
7 gg lavorativi dall'accettazione del preventivo per la presentazione della bozza, 40/50 gg lavorativi dall'approvazione della bozza per la messa on-line del sito web completo.
È singolare e al tempo stesso interessante notare che, se creiamo un rapporto tra tempo utilizzato e tempo previsto, e percentuale di avanzamento lavori e completamento dell'opera, il rapporto è quasi perfetto, ossia: 18: 50 = 35 : 100, da cui 18 x 100 = 1.800 e 35 x 50 = 1.750 da cui 1.800 +/-
= 1.750.
Il calcolo suindicato è puramente matematico, e l'informatica non è una scienza esatta: in ogni caso si ritiene significativo tale dato finale, pur approssimativo e con tutte le approssimazioni e gli arrotondamenti del caso in esame. D'altronde, non è stato possibile determinare in nessuna altra modalità condivisa tra CTU e CTP una stima delle attività iniziate, di quelle completate e anche di quelle mai iniziate.
A titolo puramente esemplificativo, non essendo stato il sito ultimato, la fase di testing non è neppure iniziata, ed anche la fase di personalizzazione risulta appena iniziata.
4. Conclusioni
Si può infine procedere a rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Giudice Dott. MOSCI Emanuele del Tribunale di Pesaro.
1. Sono state eseguite operazioni di acquisizione documentale degli atti di causa, al fine di definire l'oggetto del contenzioso ed al contempo rinvenire eventuale materiale informatico depositato: si informa che la suddetta attività è stata eseguita necessariamente dopo aver provveduto ad analizzare il fascicolo processuale digitale tramite il Portale dei Servizi Telematici (PST), in relazione alla importanza dei documenti stessi
2. È stata poi effettuata un'intensa attività peritale con i colleghi nominati dalle parti, in plurime sessioni peritali svolte collegialmente nel contradditorio delle parti, che hanno permesso un'attenta analisi dei contenuti del sito Web oggetto del contratto, e dei tempi di realizzazione dello stesso
3. Dall'attività precedente è stato poi possibile qualificare i vari step o fasi di avanzamento – soprattutto grazie all'analisi del Contratto stipulato in data 24 luglio 2020 tra le parti – e quantificare le voci percentuali di avanzamento stimate, sulla base dei dati estratti dalla copia del sito Web, dall'analisi visiva del sito stesso e delle sezioni realizzate
4. L'analisi è stata condotta in maniera puntuale e approfondita, tenendo come bussola per le deduzioni e le considerazioni esperite il Contratto tra le parti
5. Dall'analisi e confronto si può affermare, entrando nel dettaglio dei quesiti ricevuti, quanto segue:
QUESITO 1 – Descriva l'opera di cui al sito Internet di parte attrice
Il sito Internet realizzato da convenuta per parte attrice ha indirizzo URL uguale a: www.lasalutenaturale.com
Nell'intervallo di tempo intercorso tra la data di acquisto del nome a dominio (15/10/2020) e la data di fine lavori (02/11/2020, blocco credenziali di accesso da parte di ai Parte_1
danni di
), la parte convenuta ha realizzato il sito web e-commerce in italiano WordPress e CP_1
Woocommerce, con template in versione responsive;
ha poi provveduto all'installazione e configurazione del CMS scelto con la parte su server web;
di seguito all'installazione del template prescelto e acquistato;
quindi, alla strutturazione del CMS e alla definizione del menu e dei percorsi di navigazione. Si è proseguito con la struttura delle pagine del sito, delle categorie prodotti e brand, e successivo inserimento – come affermato da parte attrice – a circa 600-700 prodotti, a fronte dei 1500/2000 concordati (Pagina 3 dell'Atto di citazione di parte attrice: sulla base di tali dati possiamo stimare un 30-50% dei prodotti inseriti).
Infine: slideshow con immagini ottimizzate e testi in homepage (prodotti/servizi), copy dei testi e sezioni relative e pagine rappresentative, integrazione a Mailchimp (piattaforma americana di automazione del marketing con servizio di e-mail marketing)
6. QUESITO 2. Dia atto se la medesima corrisponde all'oggetto del contratto concluso tra le parti
(si veda la risposta all'IF)
Dall'analisi visiva, dall'esame delle pagine web realizzate e dei servizi inseriti, si può affermare con certezza che l'opera corrisponde all'oggetto del Contratto.
È certo che, nonostante la precedente affermazione, l'opera non è stata però completata: i tempi brevi di lavorazione concessi, con cut-off date a causa dell'intervento di blocco di Parte_1
, non hanno consentito alla convenuta di terminare i lavori.
[...]
In particolare, oltre al mancato inserimento dei prodotti come già visto al punto 2), la convenuta è potuta intervenire solo in minima parte alle personalizzazioni richieste da parte attrice;
non ha realizzato e integrato le strategie di Web Marketing (SEO Base, Google Analytics), fatta eccezione per l'integrazione di Mailchimp, e non è intervenuta nel miglioramento della brand awareness e reputation online di Ti-Sana, poiché sono attività generalmente efficaci al momento in cui l'opera è già completa ed attiva;
non ha infine potuto testare correttamente il prodotto finale, non avendo completato il progetto in corso
7. QUESITO 3. Dia atto se l'opera possa essere riferita o meno alla attività svolta dalla convenuta
Dall'analisi delle pagine web presenti online, è stato possibile esaminare con accuratezza e sicurezza le date di creazione delle varie pagine, sezioni, e di ogni altro elemento presente a sistema. Tutte le attività precedentemente descritte e discusse sono state realizzate nel periodo
15/10/2020-02/11/2020: sono dunque riferibili esclusivamente ad attività svolta dalla convenuta, nella fase precedente l'inizio del presente Contenzioso Civile
8. QUESITO 4. Dia atto in quale misura l'opera di cui al contratto è stata realizzata dalla convenuta
Tale quesito è assai delicato, in quanto è di difficile ed opinabile interpretazione lo stato di avanzamento del progetto o opera del Contratto siglato in data 24 luglio 2020: numerose e complesse le variabili in gioco, che permettono di quantificare una corretta valutazione complessiva.
A tal scopo il CTU ha proposto al dr. sulla base delle competenze Persona_1
specifiche nel settore della vendita online in ambito farmaceutico (Consulente e-Commerce), la realizzazione di un documento - in formato Excel (XLSX) - con una griglia di avanzamento lavori in base alle attività svolte, su scala percentuale.
Tale documento è stato successivamente sottoposto al vaglio del CTU e del CTP di parte convenuta, con l'accettazione di una revisione finale del documento stesso, in cui le voci contenute in griglia sono state integralmente accettate, mentre si è proceduto alla modifica di pochi valori percentuali
L'attività tecnico-valutativa di cui sopra ha permesso di determinare in maniera scientifica, con valori determinati da tecnici, l'avanzamento complessivo dell'opera, stimabile con buona approssimazione intorno ad un 35/40% del totale
9. Queste le osservazioni dei CTP alla bozza di Relazione peritale ricevuta dal CTU:
In data 29 settembre 2022 il CTP Ing. rispondeva che “facendo seguito ad Persona_2
incontro di parte, si comunica che non si rilevano osservazioni da fare alla bozza peritale ricevuta”.
In data 30 settembre 2022 il CTP dr. osservava quanto segue (si cita Persona_1
testualmente): “Sviluppare un e-commerce è un insieme di attività che partono dallo sviluppo front-end a quello back-end, dalle automazioni, indispensabili per un e-commerce farmaceutico, a tutta la parte di marketing e di branding.
Fatta questa “banale” premessa tengo ad evidenziare che il corretto funzionamento e la possibilità di utilizzo del prodotto stesso, spesso non sono garantiti esclusivamente dallo svolgimento del mero compito o per meglio dire la conclusione del 100% di ogni task preventivato. Bensì è la fusione di tutti i fattori che ne definiscono il percorso progettuale, operativo e attuativo.
Per questo motivo, e vengo al dunque, vorrei non limitarmi a dare al giudice una semplice %, bassa o alta che sia, per decidere la bontà o meno di questo lavoro. Ma vorrei aggiungere in maniera specifica che il sito, alla data di consegna/blocco lavori, risulta incompleto per quello che riguarda la conclusione dei task preventivati, ma in maniera più grave risulta inutilizzabile per la mancanza di progettazione specifica che un e-commerce farmaceutico DEVE avere in fase di primo sviluppo e che in tutto questo lavoro manca completamente.
Tale precisazione, a mio parere, è necessaria per rendere bene l'idea al giudice che la problematica reale non è esclusivamente la mancanza di ulteriore tempo per completare data entry e configurazioni, bensì la mancanza di progettazione specifica per questo tipo di progetto”
10. A tal riguardo codesto CTU afferma che, a suo giudizio, tali affermazioni risultano assai nette e decise: si ritiene invero che, molto più semplicemente il sito fosse - alla data di cut-off dei lavori, determinata (è bene ricordarlo) per insindacabile scelta di parte attrice, incompleto e dunque parzialmente utilizzabile. Solo a lavori ultimati sarebbe stato possibile sostenere la tesi di una sua totale inutilizzabilità, come affermato dal CTP Persona_1
I lavori sono stati realizzati nel breve arco temporale di soli 18 gg – dal 15 ottobre 2020 al 2 novembre 2020, quando la stessa pianificazione da Contratto prevedeva la consegna entro i tempi seguenti (Doc.4, Preventivo sviluppo sito e-commerce, poi divenuto Contratto tra le parti):
Tempi di consegna: 7 gg lavorativi dall'accettazione del preventivo per la presentazione della bozza, 40/50 gg lavorativi dall'approvazione della bozza per la messa on-line del sito web completo
11. Le procedure tecniche e le cautele da seguire in tale ambito informatico sono state sancite normativamente con la Legge 48/2008 di ratifica della Convenzione di Budapest sul Cybercrime”.
10.La Corte richiama di nuovo il contenuto della domanda dell'originaria attrice che è di risoluzione per grave inadempimento di controparte costituito (nell'assunto di parte): (a) dal colpevole ritardo nell'elaborazione della prestazione e nella consegna dell'opera professionale, (b) dalla inutilizzabilità del sito “per la mancanza di progettazione specifica che un e-commerce farmaceutico deve avere in fase di primo sviluppo e che in tutto questo lavoro manca completamente” (deduzioni del Ctp).
11.Nell relazione del consulente di parte appellante (doc. 8 fasc. attrice in primo grado) si legge:
“Teniamo a precisare che se anche se la Dott.ssa non avesse tolto gli accessi al sito, Pt_1 dopo oltre 100 giorni dall'inizio dei lavori alla Sig.ra per il completamento del catalogo CP_1
(ancora 800 prodotti circa), tutta la gestione dei contenuti mancanti, tutte le implementazioni SEO
e gli strumenti di tracciamento necessari alla messa online del sito, ci sarebbero voluti ancora dai
20 ai 30gg lavorativi”.
12.Deve tuttavia ricordarsi che fu per esclusiva responsabilità dell'odierna appellante che il dominio e lo spazio web divennero disponibili solo dalla data del 15/10/2020 cioè oltre due mesi e mezzo dopo la stipula del contratto (24.7.2020) e 17 giorni prima del blocco dell'accesso al sito
(2.11.2020).
13.Richiamando le contestazioni del Ctp dell'appellante avanti esposte, osserva la Corte che
• il completamento del catalogo (800 prodotti circa) avviene con maggiore efficienza se fatto direttamente sul dominio senza passaggi dall'ambiente di sviluppo alla messa online;
è dunque ragionevole ritenere che la formazione del catalogo on line non fosse strettamente necessaria ma fosse consigliata per risparmiare tempo ed ottimizzare le operazioni informatiche;
• per la gestione dei contenuti mancanti (che possono essere testi, immagini) non è necessario operare sul dominio ma vale quanto in precedenza osservato precisando che la disponibilità del dominio è necessaria per verificare e mettere a punto tutto quanto andrà online prima della pubblicazione;
• le implementazioni SEO (ottimizzazione del sito per i motori di ricerca) possono essere fatte senza utilizzo del dominio solo in parte mentre una parte assolutamente essenziale (quella strategica e di pubblicazione) va fatta sul dominio;
• l'implementazione degli strumenti di tracciamento impone l'inserimento nel sito pubblicato online per attivarli e testarli correttamente. 14.Per quanto poi riguarda la questione dell'esportazione dei dati dal gestionale in uso ritiene la
Corte che la previsione contrattuale vada letta secondo un criterio di logica e ragionevolezza per cui la prestazione in esame si manifesta come preliminare all'inserimento dei dati nel sito e va ragionevolmente ricondotta alla committente che aveva accesso al gestionale in uso mentre la professionista/realizzatrice doveva provvedere al successivo inserimento dei dati nel sito a partire dal file esportato, non certo dall'accesso al gestionale.
Peraltro era chiarito in contratto che i file da esportare a cura della committente dovevano essere completi dei relativi testi (“con relativi testi”).
In sostanza la committente aveva l'obbligo contrattuale di consegnare alla prestatrice tutti i dati
(file) completi e già idonei per l'inserimento nel sito mentre non era compito della sviluppatrice né contattare l'UFI (sviluppatori del gestionale) né industriarsi e/o sostituirsi all'appellante nella predisposizione di file completi ed utilizzabili.
L'appellata ha mostrato per contro buona fede (e volontà di conservare il rapporto contrattuale) offrendo la collaborazione per ottenere i dati dall'UFI e poi per ricostruire interamente il database in modo da ottenere file utilizzabili: ciò a dirsi a fronte del fatto che l'obbligo di consegna dei file completi ed utilizzabili, come visto, gravava contrattualmente sull'appellante.
15.In tal modo è accertato che tutti i (notevoli) ritardi imputabili alle difficoltà di estrazione dei dati
(di cui alle varie comunicazioni intercorse tra le parti documentate in atti) finalizzata all'inserimento nel sito, sono interamente riconducibili all'inadempimento dell'appellante.
16.Dagli elementi esposti si ricava che:
• la parte appellante è rimasta inadempiente al suo obbligo contrattuale di consegnare i file completi ed utilizzabili per il trasferimento sul sito, generando in tal modo un considerevole ritardo imputabile solo alla committente;
• la parte appellante ha cagionato ritardo nella realizzazione del sito per aver tardivamente acquistato e reso disponibile il dominio e lo spazio server;
• la messa a disposizione di dominio e spazio server è avvenuto dopo due mesi e mezzo dalla stipula del contratto e solo 17 giorni prima del blocco dell'accesso da parte della committente;
• la realizzazione del sito è progredita in misura proporzionale ai tempi ragionevolmente disponibili alla professionista per la propria attività, considerati i ritardi cagionati dalle inadempienze di controparte;
• la parziale realizzazione del sito, sino al momento dell'impedimento all'accesso, non evidenzia criticità tali da giustificare una valutazione di strutturale inidoneità/inutilizzabilità ed è stata anzi l'unilaterale ed ingiustificato blocco ad impedire una verifica effettiva della funzionalità del sito e della complessiva correttezza della prestazione resa;
• la parte appellante ha dimostrato di avere interesse alla prestazione sino al momento della messa a disposizione del dominio e dello spazio server e poi, contro buona fede, ha concesso solo 17 giorni alla prestatrice per completare tutte le operazioni di realizzazione on line prima di precludere l'accesso stesso;
ciò tanto più rileva in quanto il ritardo maturato era esclusivamente imputabile alla committente.
17.In tal modo restano esclusi sia l'addebito per il ritardo che quello di inutilizzabilità della prestazione posti dall'appellante a fondamento della propria domanda di risoluzione per inadempimento.
Le argomentazioni che precedono sono decisive per l'esito del giudizio e, di conseguenza, esaustive dell'intero contenzioso in quanto assorbono ogni altra questione di rito o di merito e rendono irrilevante ogni richiesta di carattere istruttorio.
18.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere all' appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 5.809,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 27 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini