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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 15/05/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 949/2024 così composto dai signori magistrati:
Emanuele Migliore Presidente Francesca Marrapodi Giudice relatore
Margherita Cerizza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. S. SANTUCCI, come da procura alle liti;
contro
, C.F. , resistente Controparte_1 C.F._2 contumace;
con trasmissione degli atti al P.M., come da annotazione di Cancelleria;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio concordatario a Occhieppo Inferiore in data 13.06.1998, come da atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 2, Parte 2°, Serie A, anno 1998. Dalla predetta unione nasceva a Biella in data 06.06.2000
[...]
, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Le parti fissavano la loro casa coniugale a Biella.
Le parti decidevano di separarsi mediante ricorso congiunto avanti al
Tribunale di Biella, che in data 08.02.2013 omologava le condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale di separazione.
Con ricorso depositato in data 02.10.2024 il signor adiva il Parte_1
Tribunale di Biella nei confronti della signora , chiedendo di CP_1
“1)dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il Sig. e la Sig.ra a Parte_1 Controparte_1
Occhieppo Inferiore il giorno 13 giugno 1998, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Occhieppo Inferiore al numero 2, parte 2°, Serie A, anno 1998, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) nessun contributo verrà versato dai genitori a titolo di contributo al mantenimento del figlio, essendo quest'ultimo economicamente autosufficiente;
3) dichiarare che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti e che alcun assegno divorzile è dovuto l'uno all'altra; con vittoria di spese” (cfr. conclusioni del ricorso). All'udienza del 07.05.2025 il giudice dichiarava parte resistente contumace, dopodiché, sentito il ricorrente, si riservava di riferire al Collegio in ordine alla decisione. Con riguardo alla domanda in punto status, essa merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. In particolare, risulta comprovata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato in data 08.02.2013. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, presumendosi la continuità dello stato di separazione. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, anche in ragione dell'assenza di contatti tra le parti processualmente emersa.
Non sussistono i presupposti per concessione di contributi economici in favore del figlio, maggiorenne e autosufficiente, e/o delle parti, non riscontrandosi domande sul punto da parte dei soggetti legittimati.
Spese irripetibili in ragione della sostanziale pronuncia in punto status e del mancato svolgimento d'attività difensiva da parte della resistente, dichiarata contumace;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, i cui estremi sono indicati nella parte motiva del presente provvedimento;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Occhieppo
Inferiore di procedere agli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Biella in data 07.05.2025. IL PRESIDENTE
Dott. E MIGLIORE
IL GIUD. REL. EST.
Dott.ssa F. MARRAPODI
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 949/2024 così composto dai signori magistrati:
Emanuele Migliore Presidente Francesca Marrapodi Giudice relatore
Margherita Cerizza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. S. SANTUCCI, come da procura alle liti;
contro
, C.F. , resistente Controparte_1 C.F._2 contumace;
con trasmissione degli atti al P.M., come da annotazione di Cancelleria;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti contraevano matrimonio concordatario a Occhieppo Inferiore in data 13.06.1998, come da atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 2, Parte 2°, Serie A, anno 1998. Dalla predetta unione nasceva a Biella in data 06.06.2000
[...]
, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Le parti fissavano la loro casa coniugale a Biella.
Le parti decidevano di separarsi mediante ricorso congiunto avanti al
Tribunale di Biella, che in data 08.02.2013 omologava le condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale di separazione.
Con ricorso depositato in data 02.10.2024 il signor adiva il Parte_1
Tribunale di Biella nei confronti della signora , chiedendo di CP_1
“1)dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il Sig. e la Sig.ra a Parte_1 Controparte_1
Occhieppo Inferiore il giorno 13 giugno 1998, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di Occhieppo Inferiore al numero 2, parte 2°, Serie A, anno 1998, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) nessun contributo verrà versato dai genitori a titolo di contributo al mantenimento del figlio, essendo quest'ultimo economicamente autosufficiente;
3) dichiarare che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti e che alcun assegno divorzile è dovuto l'uno all'altra; con vittoria di spese” (cfr. conclusioni del ricorso). All'udienza del 07.05.2025 il giudice dichiarava parte resistente contumace, dopodiché, sentito il ricorrente, si riservava di riferire al Collegio in ordine alla decisione. Con riguardo alla domanda in punto status, essa merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. In particolare, risulta comprovata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato in data 08.02.2013. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, presumendosi la continuità dello stato di separazione. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, anche in ragione dell'assenza di contatti tra le parti processualmente emersa.
Non sussistono i presupposti per concessione di contributi economici in favore del figlio, maggiorenne e autosufficiente, e/o delle parti, non riscontrandosi domande sul punto da parte dei soggetti legittimati.
Spese irripetibili in ragione della sostanziale pronuncia in punto status e del mancato svolgimento d'attività difensiva da parte della resistente, dichiarata contumace;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, i cui estremi sono indicati nella parte motiva del presente provvedimento;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Occhieppo
Inferiore di procedere agli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Biella in data 07.05.2025. IL PRESIDENTE
Dott. E MIGLIORE
IL GIUD. REL. EST.
Dott.ssa F. MARRAPODI
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