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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 24/02/2026, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2806/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
TI ROBERTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7319/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239057875141000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170151118269000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170081538000 BOLLO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170046890846000 487,40
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160049327766000 694,76
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170191565484000 187.35
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190045258961000 181.84
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190235981442000 180.63
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1736/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento 09720239057875141000 notificata il 22/1/2025 e le seguenti sottese cartelle di pagamento n. 09720170151118269000 di euro 1405,19; 2)
09720170081538000 di euro 191,39; 3) 09720170046890846000 di euro 487,40; 4)
09720160049327766000 di euro 694,76; 5)09720170191565484000 euro 187,35; 6) 09720190045258961000 da euro 181,64; 7) 09720190235981442000 da euro 180,60 contenuta nell'intimazione di pagamento n.09720249131006175000, relativa alle tasse automobilistiche per gli anni 2008-2011-2013-2014-2015-2016-2017; per un totale complessivo di € 3328,00.
La ricorrente chiede, previa sospensione dell'atto, l'annullamento delle cartelle per intervenuta prescrizione per quanto attiene alla tassa auto;
-la illegittimità delle somme intimate a titolo di interessi e sanzioni;
- l'errata formazione del ruolo.
Si è costituito l'Agente della Riscossione che in via preliminare ribadisce la corretta notifica delle cartelle di pagamento, come da copiosa documentazione allegata. Rileva che successivamente alla notifica del ricorso, il Concessionario ha proceduto alla sospensione della riscossione degli importi di tutte le cartelle impugnate come si evince dal documento allegato. A fronte di tale evenienza, chiede la declaratoria della cessata materia del contendere con conseguente compensazione integrale delle spese.
Si è costituita altresì la Regione Lazio confermando per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, pertanto, stante la comunicazione di cui sopra ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia. La richiesta di cessata materia del contendere da parte dell'agente della Riscossione deve essere interpretata – nonostante l'improprio utilizzazione del termine sospensione- della cancellazione del debito tributario della ricorrente, perché, altrimenti, non avrebbe senso la richiesta di estinguere il giudizio per cessata materia del contendere (in questo quadro l'obbligazione tributaria si deve ritenere estinta). Le Spese possono essere compensate alla luce della condotta dell'agente della Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Spese compensate. Roma li, 05/02/2026 Il Relatore Il Presidente Gildo De Angelis
NG RT
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
TI ROBERTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7319/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239057875141000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170151118269000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170081538000 BOLLO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170046890846000 487,40
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160049327766000 694,76
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170191565484000 187.35
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190045258961000 181.84
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190235981442000 180.63
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1736/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento 09720239057875141000 notificata il 22/1/2025 e le seguenti sottese cartelle di pagamento n. 09720170151118269000 di euro 1405,19; 2)
09720170081538000 di euro 191,39; 3) 09720170046890846000 di euro 487,40; 4)
09720160049327766000 di euro 694,76; 5)09720170191565484000 euro 187,35; 6) 09720190045258961000 da euro 181,64; 7) 09720190235981442000 da euro 180,60 contenuta nell'intimazione di pagamento n.09720249131006175000, relativa alle tasse automobilistiche per gli anni 2008-2011-2013-2014-2015-2016-2017; per un totale complessivo di € 3328,00.
La ricorrente chiede, previa sospensione dell'atto, l'annullamento delle cartelle per intervenuta prescrizione per quanto attiene alla tassa auto;
-la illegittimità delle somme intimate a titolo di interessi e sanzioni;
- l'errata formazione del ruolo.
Si è costituito l'Agente della Riscossione che in via preliminare ribadisce la corretta notifica delle cartelle di pagamento, come da copiosa documentazione allegata. Rileva che successivamente alla notifica del ricorso, il Concessionario ha proceduto alla sospensione della riscossione degli importi di tutte le cartelle impugnate come si evince dal documento allegato. A fronte di tale evenienza, chiede la declaratoria della cessata materia del contendere con conseguente compensazione integrale delle spese.
Si è costituita altresì la Regione Lazio confermando per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, pertanto, stante la comunicazione di cui sopra ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia. La richiesta di cessata materia del contendere da parte dell'agente della Riscossione deve essere interpretata – nonostante l'improprio utilizzazione del termine sospensione- della cancellazione del debito tributario della ricorrente, perché, altrimenti, non avrebbe senso la richiesta di estinguere il giudizio per cessata materia del contendere (in questo quadro l'obbligazione tributaria si deve ritenere estinta). Le Spese possono essere compensate alla luce della condotta dell'agente della Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Spese compensate. Roma li, 05/02/2026 Il Relatore Il Presidente Gildo De Angelis
NG RT