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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2440 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Alessi per mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante
1 (p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante legale pro tempore dott. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Fabio Marino giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
Conclusioni dell'appellante:
riformare con qualsiasi statuizione la sentenza n. 4851/2019 resa inter partes dal
Tribunale di Palermo il 5.11.2019 e depositata il medesimo giorno, notificata il
9.12.2019;
per l'effetto ritenere e dichiarare che la polizza furto n. 112983609, cod. subag. 291,
ramo 45, stipulata in data 22.6.2015 con la garantisce i beni Controparte_3
della ditta dal furto avvenuto il giorno 2 dicembre 2015, tra Parte_1
le ore 19,30 e le ore 7,00 del giorno successivo.
condannare la Società convenuta, in forza del contratto di assicurazione, all'indennizzo del valore dei beni sottratti a seguito del furto subito liquidandoli nella complessiva somma di euro 8.060,53 oltre IVA come determinata in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal giorno del furto;
condannare, altresì, la compagnia assicurativa appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
nel merito, in via principale, rigettare le domande tutte formulate da Parte_1
nell'atto di appello perché infondate e inammissibili;
[...]
2 per l'effetto, confermare la sentenza n. 4851/19 resa dal Tribunale di Palermo e,
conseguentemente, rigettare la domanda di risarcimento proposta dalla ditta
[...]
Parte_1
in ogni caso, rigettare, con ogni e qualsiasi statuizione, le domande tutte formulate dalla ditta Parte_1
in via subordinata, ritenere e dichiarare che in forza della polizza n. 112983609
l'indennizzo contrattualmente dovuto da in favore della Controparte_1
ditta dovrà essere limitato entro i limiti accertati di Parte_1
operatività della polizza e per i beni rientranti nella garanzia.
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 4851 del 5 novembre 2019 che ne aveva rigettato la domanda di condanna di alla corresponsione di € 8.060,53, oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione monetaria, quale indennizzo previsto dalla polizza n. 112983609
stipulata il 22 giugno 2015 a copertura del rischio di furto di attrezzature custodite all'interno dei locali della pizzeria “Geppetto” -sita a Partinico c.da Ragali-, evento concretatosi nella notte tra il 2 dicembre e il 3 dicembre 2015. Ha ritenuto il Tribunale
che non fosse stata raggiunta la prova “che i beni dei quali veniva chiesto il
risarcimento fossero stati trafugati da ignoti” (pag. 3 della sentenza impugnata), né
superata, neppure all'esito della deposizione del teste , Testimone_1
l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa sollevata dalla compagnia di
3 assicirazioni sul rilievo che la copertura offerta concerneva unicamente i furti avvenuti mediante scasso dei sistemi di chiusura dei locali.
Si duole l'appellante degli errori commessi dal Tribunale tanto nella qualificazione della domanda, quanto nella valutazione del materiale probatorio. Lamenta, in particolare, che il primo Giudice:
- si sarebbe concentrato, pervenendo a escluderlo, sul reale accadimento del furto -
neppure contestato dalla compagnia di assicurazioni- e non anche sulla ricorrenza delle condizioni di operatività della polizza, vero oggetto dei rilievi difensivi della convenuta;
- avrebbe negato coerenza al quadro probatorio enfatizzando elementi di dettaglio privi di rilevanza decisoria quali l'incapacità del testimone di indicare i beni trafugati,
l'intervallo di tempo intercorso tra i fatti e la loro denunzia alle forze dell'ordine, la mancata redazione di un verbale di sopralluogo;
- non avrebbe rettamente valutato i dati probatori raccolti i quali attestavano che erano stati forzati i sistemi di accesso alla struttura (con il taglio della catena che rinforzava la chiusura di un cancello in ferro e l'effrazione del serramento di una porta di alluminio) e confermavano che il furto era avvenuto con scasso, inverando così le condizioni di operatività della polizza;
- non avrebbe considerato, quanto alla chiusura a chiave dei locali, che agli atti del giudizio non vi era alcuna dichiarazione dell'attrice tale da configurare una confessione extragiudiziale;
4 - non avrebbe valutato, con riguardo ai sistemi di protezione dei locali, che le previsioni contrattuali richiedevano l'utilizzo di materiali resistenti “robusti serramenti in legno,
materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili
materiali comunemente impiegati nell'edilizia”, elencati in via alternativa, e in caso difforme, comminavano solo una decurtazione del 25% dell'indennizzo, comunque dovuto.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha contestato il Controparte_1
gravame e ne ha chiesto il rigetto.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Premesso che, a termini dell'art. 25 del Contratto di Assicurazione Incendio-Furto a favore dell' Parte_2
(il cui capitolato è richiamato a pagina 1 della polizza azionata in
[...]
giudizio nella Sezione “Beni assicurati e Garanzie”), l'oggetto della copertura assicurativa, con riguardo all'evento furto, è così convenzionalmente definito “furto
commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di
protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli arnesi
simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui all'articolo
disciplinante i “mezzi di chiusura”…” (il riferimento è al successivo art. 28, rubricato
“mezzi di chiusura”, il quale prevede che “la garanzia è operante a condizione che…b)
ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate…sia difesa per
tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi: robusti serramenti di legno,
materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili
materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con
5 idonei congegni …oppure chiuso con serramenti o lucchetti”), l'esame del materiale probatorio raccolto su iniziativa delle parti non consente di ritenere che il furto sia avvenuto “con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di
protezione e di chiusura” escludendosi, pertanto, la copertura assicurativa offerta dalla polizza.
Confermando quanto oggetto della querela sporta il 7.12.2015 da , che Parte_1
al Commissariato di Polizia di Stato di Partinico aveva denunziato che “ignoti
malfattori, rompendo la catena del cancelletto secondario sono penetrati all'interno
della ”, , escusso in qualità di testimone nel primo Parte_3 Testimone_1
grado di giudizio, ha riferito che “abbiamo trovato il cancelletto di ferro esterno aperto
con la catena tagliata e a terra, siamo entrati all'interno della pizzeria ed abbiamo
trovato la porta in alluminio divelta”. Soffermandosi a descrivere tale porta, ha aggiunto che essa “dava sul piazzale” ed “era in allumino" e ha riconosciuto "dalle
fotografie che mi vengono esibite, ed allegate al fascicolo della compagnia, lo stato in
cui abbiamo trovato la porta in alluminio posta all'ingresso della , confermo Pt_4
quindi … lo stato dell'alloggiamento per l'inserimento delle mandate”.
Le fotografie mostrate al testimone sono quelle che corredano il “Rapporto di perizia”
predisposto nell'interesse di da all'esito di Controparte_4 Parte_5
un sopralluogo condotto il 13.12.2015, pochi giorni dopo il denunziato furto. Lo stato dei luoghi è così descritto: (i) “…la chiusura del cancelletto era completamente
bloccata insieme a tutto il telaio che si presentava fortemente ossidato e impossibile
da aprire perché la ruggine aveva saldamente serrato l'anta del telaio...”; (ii) nella
“…apertura di alluminio pre-verniciato attraverso la quale i presunti malviventi si
6 erano introdotti all'interno dei locali adibiti a Ristorante-Pizzeria, non si
evidenziavano segni di effrazione al cilindretto della serratura né al battente
dell'infisso”, mentre “l'anta presentava l'alloggiamento in metallo per l'inserimento
delle mandate, deformato presumibilmente con un cacciavite utilizzato per far leva...la
deformazione di quest'ultimo elemento …era stata indotta e causata verosimilmente
con l'anta aperta”; … (iv) “gli infissi (finestre) …non presentano i requisiti richiesti
perché non protetti da vetro antisfondamento e/o blindati”. Sulla scorta di tali rilievi,
il perito incaricato aveva concluso che “il sinistro di furto appare tecnicamente poco
attendibile sia nelle modalità descritte in denuncia perché senza scasso dei mezzi di
chiusura, sia perché i mezzi di protezione (in particolare le finestre) non hanno le
caratteristiche ed i requisiti richiesti dall'art. disciplinante i “mezzi di chiusura”.
Ebbene i rilievi obiettivi condotti dal perito dell'assicurazione non solo non sono stati in alcun modo contestati dalla società attrice, oggi appellante, ma sono anzi confermati,
con riguardo alle condizioni della porta in alluminio dalla quale i ladri avrebbero fatto accesso ai locali della pizzeria dove erano custoditi beni assicurati, dal testimone addotto dall'attrice, il quale ha riconosciuto nelle fotografie esibitegli "lo stato in cui
abbiamo trovato la porta in alluminio posta all'ingresso della , confermo Pt_4
quindi …lo stato dell'alloggiamento per l'inserimento delle mandate”.
Dalle condizioni della porta di ingresso alla pizzeria dalla quale si sarebbero introdotti i ladri è dunque utile partire per rimarcare:
- l'incisivo ridimensionamento (se non anche l'insanabile incongruenza) delle dichiarazioni del testimone che dapprima riferisce che la porta Testimone_1
era “divelta”, e poi riconosce che le fotografie rammostrategli offrono fedele
7 rappresentazione dello stato in cui egli ebbe a trovare la porta e, segnatamente,
l'alloggiamento per l'inserimento delle mandate.
- l'incompatibilità dello stato dei luoghi con un tentativo di scasso: proprio come dimostrato dalle fotografie -e come evidenziato nel “Rapporto di perizia”-, la porta in alluminio non era affatto “divelta”, poiché al contario era ancora intatta sui propri cardini, non recava “segni di effrazione al cilindretto della serratura né al battente
dell'infisso”, presentando soltanto una deformazione nell'alloggiamento in metallo delle mandate. Ebbene, considerato che tale componente del serramento (si tratta della piastra entro la quale si allunga il chiavistello azionato dalle mandate di chiusura della porta) è accolto e interamente contenuto all'interno dell'anta della porta a doppio battente ed è protetto dalla cornice di entrambe le ante della porta che -quando chiuse-
si sovrappongono l'una l'altra, l'assenza di tracce di effrazione o anche solo di una minima scorticatura della vernice di finitura nel punto di appoggio per l'inserimento di un mezzo da scasso, conduce a ritenere che la deformazione visibile nelle foto sia stata realizzata con l'anta della porta aperta;
- l'inverosimiglianza del tentativo di composizione dell'antinomia -tra deformazione della serratura e assenza di segni di effrazione- compiuto dall'appellante, il quale prospetta che la porta di ingresso ai locali sarebbe stata aperta dai ladri con una spinta ovvero con una spallata. Vale, invero, considerare che: i) la porta, come ancora una volta chiaramente attestato dalle fotografie, presenta (ragionevolmente in ossequio alla normativa antinfortunistica) un'apertura verso l'esterno e non verso all'interno dei locali così che la forza -la spinta o la spallata di cui discorre l'appellante- applicata dall'esterno verso l'interno ne avrebbe deformato i pannelli, o avrebbe agito sui cardini
8 o sul controtelaio, ma non ne avrebbe determinato l'apertura quale effetto della forzatura della serratura;
ii) la parte superiore della porta è in vetro " a giorno del tipo
“Antinfortunio” (non antisfondamento)”, come riferito dal c.t.p. e non contestato dall'appellante,
così che una spinta abbastanza forte da scardinare la serratura metallica avrebbe lasciato inesorabilmente tracce sul un materiale moto più fragile qual'è il vetro
Non rilevante ai fini del riconoscimento dell'indennizzo assicurativo è poi quanto riferito dal teste riguardo al cancelletto secondario in ferro -attraverso il Tes_1
quale i ladri si sarebbero introdotti nello spiazzo antistante di pertinenza della pizzeria-
rivenuto "aperto con la catena tagliata e a terra”, e ciò;
* non solo perché:
- questo passaggio della deposizione è difficilmente conciliabile con la descrizione del cancelletto contenuto nel "Rapporto di Perizia" (“la chiusura del cancelletto era
completamente bloccata insieme a tutto il telaio che si presentava fortemente ossidato
e impossibile da aprire perché la ruggine aveva saldamente serrato l'anta del
telaio...”) supportata dalle foto scattate in occasione del sopralluogo;
- il cancelletto, anche a motivo delle ridotte dimensioni raffrontate all'ingombro degli oggetti trafugati, non appare la fisiologica via di accesso e fuga dall'immobile, tanto più che il terreno circostante i locali adibiti a pizzeria, come mostrato dalle fotografie in atti, è circondato unicamente da un'estesa recinzione di filo metallico collocata su cordolo in cemento, molto più agevole da tagliare e rimuovere rispetto a un cancello con catena;
9 * ma anche e soprattutto perché quel che rileva a termini dell'art. 25 della polizza è lo scasso delle dirette difese esterne dei locali che custodiscono i beni trafugati, non anche degli ulteriori sistemi di delimitazione perimetrale dell'area esterna alla pizzeria.
Sulla scorta di tali considerazioni, assorbenti rispetto a ogni altra censura sollevata dall'appellante, l'impugnazione deve essere rigettata e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore di
[...]
(in misura prossima ai massimi delle tariffe approvate con d.m. Controparte_1
147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000, onde tener conto dei molteplici accertamenti di fatto sottesi alla decisione), in € 5.800,00 -di cui €
1.700,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per la fase introduttiva, € 2.800,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014,
devono essere poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato Parte_1
il 27 dicembre 2019 a avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Palermo n. 4851 del 5 novembre 2019;
condanna l'appellante a rifondere a le spese del presente Controparte_1
grado di giudizio liquidate in € 5.800,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a.
e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
10 Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello
di Palermo, il 6 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2440 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(p. iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Alessi per mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante
1 (p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante legale pro tempore dott. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'Avv. Fabio Marino giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
Conclusioni dell'appellante:
riformare con qualsiasi statuizione la sentenza n. 4851/2019 resa inter partes dal
Tribunale di Palermo il 5.11.2019 e depositata il medesimo giorno, notificata il
9.12.2019;
per l'effetto ritenere e dichiarare che la polizza furto n. 112983609, cod. subag. 291,
ramo 45, stipulata in data 22.6.2015 con la garantisce i beni Controparte_3
della ditta dal furto avvenuto il giorno 2 dicembre 2015, tra Parte_1
le ore 19,30 e le ore 7,00 del giorno successivo.
condannare la Società convenuta, in forza del contratto di assicurazione, all'indennizzo del valore dei beni sottratti a seguito del furto subito liquidandoli nella complessiva somma di euro 8.060,53 oltre IVA come determinata in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal giorno del furto;
condannare, altresì, la compagnia assicurativa appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
nel merito, in via principale, rigettare le domande tutte formulate da Parte_1
nell'atto di appello perché infondate e inammissibili;
[...]
2 per l'effetto, confermare la sentenza n. 4851/19 resa dal Tribunale di Palermo e,
conseguentemente, rigettare la domanda di risarcimento proposta dalla ditta
[...]
Parte_1
in ogni caso, rigettare, con ogni e qualsiasi statuizione, le domande tutte formulate dalla ditta Parte_1
in via subordinata, ritenere e dichiarare che in forza della polizza n. 112983609
l'indennizzo contrattualmente dovuto da in favore della Controparte_1
ditta dovrà essere limitato entro i limiti accertati di Parte_1
operatività della polizza e per i beni rientranti nella garanzia.
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 4851 del 5 novembre 2019 che ne aveva rigettato la domanda di condanna di alla corresponsione di € 8.060,53, oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione monetaria, quale indennizzo previsto dalla polizza n. 112983609
stipulata il 22 giugno 2015 a copertura del rischio di furto di attrezzature custodite all'interno dei locali della pizzeria “Geppetto” -sita a Partinico c.da Ragali-, evento concretatosi nella notte tra il 2 dicembre e il 3 dicembre 2015. Ha ritenuto il Tribunale
che non fosse stata raggiunta la prova “che i beni dei quali veniva chiesto il
risarcimento fossero stati trafugati da ignoti” (pag. 3 della sentenza impugnata), né
superata, neppure all'esito della deposizione del teste , Testimone_1
l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa sollevata dalla compagnia di
3 assicirazioni sul rilievo che la copertura offerta concerneva unicamente i furti avvenuti mediante scasso dei sistemi di chiusura dei locali.
Si duole l'appellante degli errori commessi dal Tribunale tanto nella qualificazione della domanda, quanto nella valutazione del materiale probatorio. Lamenta, in particolare, che il primo Giudice:
- si sarebbe concentrato, pervenendo a escluderlo, sul reale accadimento del furto -
neppure contestato dalla compagnia di assicurazioni- e non anche sulla ricorrenza delle condizioni di operatività della polizza, vero oggetto dei rilievi difensivi della convenuta;
- avrebbe negato coerenza al quadro probatorio enfatizzando elementi di dettaglio privi di rilevanza decisoria quali l'incapacità del testimone di indicare i beni trafugati,
l'intervallo di tempo intercorso tra i fatti e la loro denunzia alle forze dell'ordine, la mancata redazione di un verbale di sopralluogo;
- non avrebbe rettamente valutato i dati probatori raccolti i quali attestavano che erano stati forzati i sistemi di accesso alla struttura (con il taglio della catena che rinforzava la chiusura di un cancello in ferro e l'effrazione del serramento di una porta di alluminio) e confermavano che il furto era avvenuto con scasso, inverando così le condizioni di operatività della polizza;
- non avrebbe considerato, quanto alla chiusura a chiave dei locali, che agli atti del giudizio non vi era alcuna dichiarazione dell'attrice tale da configurare una confessione extragiudiziale;
4 - non avrebbe valutato, con riguardo ai sistemi di protezione dei locali, che le previsioni contrattuali richiedevano l'utilizzo di materiali resistenti “robusti serramenti in legno,
materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili
materiali comunemente impiegati nell'edilizia”, elencati in via alternativa, e in caso difforme, comminavano solo una decurtazione del 25% dell'indennizzo, comunque dovuto.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha contestato il Controparte_1
gravame e ne ha chiesto il rigetto.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Premesso che, a termini dell'art. 25 del Contratto di Assicurazione Incendio-Furto a favore dell' Parte_2
(il cui capitolato è richiamato a pagina 1 della polizza azionata in
[...]
giudizio nella Sezione “Beni assicurati e Garanzie”), l'oggetto della copertura assicurativa, con riguardo all'evento furto, è così convenzionalmente definito “furto
commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di
protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli arnesi
simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui all'articolo
disciplinante i “mezzi di chiusura”…” (il riferimento è al successivo art. 28, rubricato
“mezzi di chiusura”, il quale prevede che “la garanzia è operante a condizione che…b)
ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate…sia difesa per
tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi: robusti serramenti di legno,
materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili
materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con
5 idonei congegni …oppure chiuso con serramenti o lucchetti”), l'esame del materiale probatorio raccolto su iniziativa delle parti non consente di ritenere che il furto sia avvenuto “con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di
protezione e di chiusura” escludendosi, pertanto, la copertura assicurativa offerta dalla polizza.
Confermando quanto oggetto della querela sporta il 7.12.2015 da , che Parte_1
al Commissariato di Polizia di Stato di Partinico aveva denunziato che “ignoti
malfattori, rompendo la catena del cancelletto secondario sono penetrati all'interno
della ”, , escusso in qualità di testimone nel primo Parte_3 Testimone_1
grado di giudizio, ha riferito che “abbiamo trovato il cancelletto di ferro esterno aperto
con la catena tagliata e a terra, siamo entrati all'interno della pizzeria ed abbiamo
trovato la porta in alluminio divelta”. Soffermandosi a descrivere tale porta, ha aggiunto che essa “dava sul piazzale” ed “era in allumino" e ha riconosciuto "dalle
fotografie che mi vengono esibite, ed allegate al fascicolo della compagnia, lo stato in
cui abbiamo trovato la porta in alluminio posta all'ingresso della , confermo Pt_4
quindi … lo stato dell'alloggiamento per l'inserimento delle mandate”.
Le fotografie mostrate al testimone sono quelle che corredano il “Rapporto di perizia”
predisposto nell'interesse di da all'esito di Controparte_4 Parte_5
un sopralluogo condotto il 13.12.2015, pochi giorni dopo il denunziato furto. Lo stato dei luoghi è così descritto: (i) “…la chiusura del cancelletto era completamente
bloccata insieme a tutto il telaio che si presentava fortemente ossidato e impossibile
da aprire perché la ruggine aveva saldamente serrato l'anta del telaio...”; (ii) nella
“…apertura di alluminio pre-verniciato attraverso la quale i presunti malviventi si
6 erano introdotti all'interno dei locali adibiti a Ristorante-Pizzeria, non si
evidenziavano segni di effrazione al cilindretto della serratura né al battente
dell'infisso”, mentre “l'anta presentava l'alloggiamento in metallo per l'inserimento
delle mandate, deformato presumibilmente con un cacciavite utilizzato per far leva...la
deformazione di quest'ultimo elemento …era stata indotta e causata verosimilmente
con l'anta aperta”; … (iv) “gli infissi (finestre) …non presentano i requisiti richiesti
perché non protetti da vetro antisfondamento e/o blindati”. Sulla scorta di tali rilievi,
il perito incaricato aveva concluso che “il sinistro di furto appare tecnicamente poco
attendibile sia nelle modalità descritte in denuncia perché senza scasso dei mezzi di
chiusura, sia perché i mezzi di protezione (in particolare le finestre) non hanno le
caratteristiche ed i requisiti richiesti dall'art. disciplinante i “mezzi di chiusura”.
Ebbene i rilievi obiettivi condotti dal perito dell'assicurazione non solo non sono stati in alcun modo contestati dalla società attrice, oggi appellante, ma sono anzi confermati,
con riguardo alle condizioni della porta in alluminio dalla quale i ladri avrebbero fatto accesso ai locali della pizzeria dove erano custoditi beni assicurati, dal testimone addotto dall'attrice, il quale ha riconosciuto nelle fotografie esibitegli "lo stato in cui
abbiamo trovato la porta in alluminio posta all'ingresso della , confermo Pt_4
quindi …lo stato dell'alloggiamento per l'inserimento delle mandate”.
Dalle condizioni della porta di ingresso alla pizzeria dalla quale si sarebbero introdotti i ladri è dunque utile partire per rimarcare:
- l'incisivo ridimensionamento (se non anche l'insanabile incongruenza) delle dichiarazioni del testimone che dapprima riferisce che la porta Testimone_1
era “divelta”, e poi riconosce che le fotografie rammostrategli offrono fedele
7 rappresentazione dello stato in cui egli ebbe a trovare la porta e, segnatamente,
l'alloggiamento per l'inserimento delle mandate.
- l'incompatibilità dello stato dei luoghi con un tentativo di scasso: proprio come dimostrato dalle fotografie -e come evidenziato nel “Rapporto di perizia”-, la porta in alluminio non era affatto “divelta”, poiché al contario era ancora intatta sui propri cardini, non recava “segni di effrazione al cilindretto della serratura né al battente
dell'infisso”, presentando soltanto una deformazione nell'alloggiamento in metallo delle mandate. Ebbene, considerato che tale componente del serramento (si tratta della piastra entro la quale si allunga il chiavistello azionato dalle mandate di chiusura della porta) è accolto e interamente contenuto all'interno dell'anta della porta a doppio battente ed è protetto dalla cornice di entrambe le ante della porta che -quando chiuse-
si sovrappongono l'una l'altra, l'assenza di tracce di effrazione o anche solo di una minima scorticatura della vernice di finitura nel punto di appoggio per l'inserimento di un mezzo da scasso, conduce a ritenere che la deformazione visibile nelle foto sia stata realizzata con l'anta della porta aperta;
- l'inverosimiglianza del tentativo di composizione dell'antinomia -tra deformazione della serratura e assenza di segni di effrazione- compiuto dall'appellante, il quale prospetta che la porta di ingresso ai locali sarebbe stata aperta dai ladri con una spinta ovvero con una spallata. Vale, invero, considerare che: i) la porta, come ancora una volta chiaramente attestato dalle fotografie, presenta (ragionevolmente in ossequio alla normativa antinfortunistica) un'apertura verso l'esterno e non verso all'interno dei locali così che la forza -la spinta o la spallata di cui discorre l'appellante- applicata dall'esterno verso l'interno ne avrebbe deformato i pannelli, o avrebbe agito sui cardini
8 o sul controtelaio, ma non ne avrebbe determinato l'apertura quale effetto della forzatura della serratura;
ii) la parte superiore della porta è in vetro " a giorno del tipo
“Antinfortunio” (non antisfondamento)”, come riferito dal c.t.p. e non contestato dall'appellante,
così che una spinta abbastanza forte da scardinare la serratura metallica avrebbe lasciato inesorabilmente tracce sul un materiale moto più fragile qual'è il vetro
Non rilevante ai fini del riconoscimento dell'indennizzo assicurativo è poi quanto riferito dal teste riguardo al cancelletto secondario in ferro -attraverso il Tes_1
quale i ladri si sarebbero introdotti nello spiazzo antistante di pertinenza della pizzeria-
rivenuto "aperto con la catena tagliata e a terra”, e ciò;
* non solo perché:
- questo passaggio della deposizione è difficilmente conciliabile con la descrizione del cancelletto contenuto nel "Rapporto di Perizia" (“la chiusura del cancelletto era
completamente bloccata insieme a tutto il telaio che si presentava fortemente ossidato
e impossibile da aprire perché la ruggine aveva saldamente serrato l'anta del
telaio...”) supportata dalle foto scattate in occasione del sopralluogo;
- il cancelletto, anche a motivo delle ridotte dimensioni raffrontate all'ingombro degli oggetti trafugati, non appare la fisiologica via di accesso e fuga dall'immobile, tanto più che il terreno circostante i locali adibiti a pizzeria, come mostrato dalle fotografie in atti, è circondato unicamente da un'estesa recinzione di filo metallico collocata su cordolo in cemento, molto più agevole da tagliare e rimuovere rispetto a un cancello con catena;
9 * ma anche e soprattutto perché quel che rileva a termini dell'art. 25 della polizza è lo scasso delle dirette difese esterne dei locali che custodiscono i beni trafugati, non anche degli ulteriori sistemi di delimitazione perimetrale dell'area esterna alla pizzeria.
Sulla scorta di tali considerazioni, assorbenti rispetto a ogni altra censura sollevata dall'appellante, l'impugnazione deve essere rigettata e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in favore di
[...]
(in misura prossima ai massimi delle tariffe approvate con d.m. Controparte_1
147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000, onde tener conto dei molteplici accertamenti di fatto sottesi alla decisione), in € 5.800,00 -di cui €
1.700,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per la fase introduttiva, € 2.800,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014,
devono essere poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato Parte_1
il 27 dicembre 2019 a avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Palermo n. 4851 del 5 novembre 2019;
condanna l'appellante a rifondere a le spese del presente Controparte_1
grado di giudizio liquidate in € 5.800,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a.
e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
10 Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello
di Palermo, il 6 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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