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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 09/07/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. ssa Irene Colladet giudice
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1129/2025 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
, nato a [...] il [...], assistito in Parte_1
giudizio dall'avv. FENT DAVIDE
e
nata in [...] il [...] assistita in Controparte_1
giudizio dall'avv. ZANELLA SILVIA
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 4/06/2025, i coniugi hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
I ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della
1 legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e sono conformi alla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23.9.1984 a
IO (BL) dai ricorrenti, trascritto al n. 13, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1) dà atto che i coniugi prestano acquiescenza all'emananda sentenza;
2) dispone che il signor versi alla sig.ra la somma di € =350,00= Parte_1 CP_1
mensili a titolo di assegno divorzile da versarsi nel conto corrente della sig.ra
[...]
entro il 10 di ogni mese, somma che sarà aggiornata in base agli Controparte_1
indici ISTAT a partire da aprile 2026;
3) dà atto che i coniugi, a titolo di regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali,
provvederanno alla divisione dei beni immobili in comproprietà secondo la scrittura privata allegata al ricorso il cui contenuto viene integralmente richiamato (doc.5). Le
parti danno atto che la divisione dei beni immobili secondo la scrittura privata già
sottoscritta è connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi e, pertanto, chiedono - in forza della legge e trattandosi di atto che avviene in adempimento di accordo raggiunto nel presente procedimento - le esenzioni previste dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/99 della Corte Costituzionale, così come chiarite con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21 giugno 2012, cui è seguita la circolare n. 18 del 29
maggio 2013 e confermate con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, in quanto,
appunto, la concordata divisione dei beni immobili in comunione è elemento funzionale
2 e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
4) dà atto che tutti i costi, nessuno escluso, necessari alla stipula del rogito notarile,
compresi quelli relativi alle spese tecniche per il frazionamento e quelli notarili,
rimarranno a carico dei coniugi nella misura di ½ ciascuno;
i coniugi, inoltre, si impegnano a stipulare l'atto presso il Notaio in Feltre entro e non Persona_1
oltre 90 gg. dal deposito della sentenza di divorzio, sempreché sia stato effettuato il frazionamento, in caso contrario entro 30 giorni dalla successiva approvazione della pratica di frazionamento. In caso di inerzia di una delle due parti, le parti riconoscono sin d'ora il potere disgiunto in capo alle stesse di conferire l'incarico professionale di provvedere al frazionamento oggetto della scrittura privata allegata (doc. 05) ad un tecnico, con pagamento a carico dei coniugi nella misura di ½ ciascuno;
5) dà atto che le parti dichiarano di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l'altra oltre quanto disposto dai punti 3) 4) e 5), sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti,
a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione, fermo quanto previsto dai punti 3) 4) e 5);
6) dà atto che i figli , nato a [...] il [...] e nato a Persona_2 Persona_3
Feltre il 28.1.1992, sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
7) spese legali del procedimento integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso il 17/06/2025
Il presidente estensore dott.ssa Chiara Sandini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. ssa Irene Colladet giudice
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1129/2025 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
, nato a [...] il [...], assistito in Parte_1
giudizio dall'avv. FENT DAVIDE
e
nata in [...] il [...] assistita in Controparte_1
giudizio dall'avv. ZANELLA SILVIA
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 4/06/2025, i coniugi hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
I ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della
1 legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e sono conformi alla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23.9.1984 a
IO (BL) dai ricorrenti, trascritto al n. 13, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1) dà atto che i coniugi prestano acquiescenza all'emananda sentenza;
2) dispone che il signor versi alla sig.ra la somma di € =350,00= Parte_1 CP_1
mensili a titolo di assegno divorzile da versarsi nel conto corrente della sig.ra
[...]
entro il 10 di ogni mese, somma che sarà aggiornata in base agli Controparte_1
indici ISTAT a partire da aprile 2026;
3) dà atto che i coniugi, a titolo di regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali,
provvederanno alla divisione dei beni immobili in comproprietà secondo la scrittura privata allegata al ricorso il cui contenuto viene integralmente richiamato (doc.5). Le
parti danno atto che la divisione dei beni immobili secondo la scrittura privata già
sottoscritta è connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi e, pertanto, chiedono - in forza della legge e trattandosi di atto che avviene in adempimento di accordo raggiunto nel presente procedimento - le esenzioni previste dall'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/99 della Corte Costituzionale, così come chiarite con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21 giugno 2012, cui è seguita la circolare n. 18 del 29
maggio 2013 e confermate con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, in quanto,
appunto, la concordata divisione dei beni immobili in comunione è elemento funzionale
2 e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
4) dà atto che tutti i costi, nessuno escluso, necessari alla stipula del rogito notarile,
compresi quelli relativi alle spese tecniche per il frazionamento e quelli notarili,
rimarranno a carico dei coniugi nella misura di ½ ciascuno;
i coniugi, inoltre, si impegnano a stipulare l'atto presso il Notaio in Feltre entro e non Persona_1
oltre 90 gg. dal deposito della sentenza di divorzio, sempreché sia stato effettuato il frazionamento, in caso contrario entro 30 giorni dalla successiva approvazione della pratica di frazionamento. In caso di inerzia di una delle due parti, le parti riconoscono sin d'ora il potere disgiunto in capo alle stesse di conferire l'incarico professionale di provvedere al frazionamento oggetto della scrittura privata allegata (doc. 05) ad un tecnico, con pagamento a carico dei coniugi nella misura di ½ ciascuno;
5) dà atto che le parti dichiarano di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l'altra oltre quanto disposto dai punti 3) 4) e 5), sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti,
a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione, fermo quanto previsto dai punti 3) 4) e 5);
6) dà atto che i figli , nato a [...] il [...] e nato a Persona_2 Persona_3
Feltre il 28.1.1992, sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
7) spese legali del procedimento integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso il 17/06/2025
Il presidente estensore dott.ssa Chiara Sandini
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