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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/04/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6392/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...], il [...] Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto C.F._1
Pulvirenti, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Concetta C.F._2
Sanfilippo, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate congiuntamente le conclusioni come da note depositate in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.6.2024 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito CP_1
.
[...]
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con il resistente in data
02/09/2010 in Catania - trascritto in detto Comune al n. 236, parte 1,
anno 2010) - che sono nati le figlie in data 19/01/2007 e Persona_1
in data 27/12/2012, e che la causa della crisi coniugale Per_2
sarebbe da ricondursi alla incompatibilità caratteriale tra i coniugi.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé, di assegnarle la casa coniugale e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo di € 500,00
Si è costituito , il quale non si è opposto Controparte_1
alle domande formulate dalla ricorrente.
Nelle more del giudizio le parti hanno depositato accordo di separazione raggiunto dai coniugi, chiedendo al Tribunale di rimettere la causa al Collegio in decisione disponendo in conformità
di detto accordo.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che con note scritte le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione conformemente all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori disponendo che la separazione avvenga alle seguenti condizioni:
“Pronunzia della sentenza di consensuale separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e liberi di fissare i loro
rispettivi domicili anche all'estero, 2 Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento
personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Disporre, per quel che attiene alla frequentazione con la figlia
, quanto formulato e da parte ricorrente. Ovvero Per_2
Regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti della figlia
in ragione di un due pomeriggi a settimana ed un fine settimana
alternato dal venerdì dalle ore 16.00 alla domenica successiva alle
19,00; quattro giorni continuativi durante il periodo natalizio
alternando annualmente il giorno di Natale con il giorno di
capodanno; tre giorni continuativi durante il periodo pasquale
alternando annualmente il giorno di Pasqua con il Lunedi dell'Angelo; due settimane, anche non consecutive, durante il
periodo estivo coincidente con le ferie del marito (qualora trovasse
stabile occupazione) da concordarsi almeno due settimane prima.
Per ormai maggiorenne, sarà cura della stessa, Persona_1
decidere i termini e le modalità di frequentazione con i propri
rispettivi genitori.
Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la
responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le
decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione,
all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni,
capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni delle ragazze, mentre
ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale
separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando
avrà la figlia minorenne con sé,
Per quel che attiene all'assegno di mantenimento da corrispondere
statuire che il corrisponda alla mensilmente, un CP_1 Pt_1 assegno pari ad € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie. Importo che verrà annualmente rivalutato secondo gli
indici ISTAT. Disporre, altresì, che il corrisponda nella CP_1
misura del 50%, per le spese straordinarie occorrende e concordate,
con l'eccezione dell'urgenza per le mediche (mediche non previste
dal S.S.N., libri e spese scolastiche e viaggi). Al riguardo, si fa 3 espresso rinvio alle "linee guida sul mantenimento dei figli"
predisposte dal Tribunale di Catania.
L'assegno unico ed universale di entrambe le figlie sebbene
percepito dal sig. sarà ripartito nella misura del 50% per CP_1
ciascuna figlia. Al riguardo il sig. si impegna a versare CP_1
tale 50% alla sig.ra entro ogni giorno 30 del mese. Pt_1
Per quel che attiene alla casa coniugale questa resterà assegnata
alla che l'abiterà con le figlie. Detta, pertanto ed occorrendo Pt_1
dovrà intestarsi il contratto di locazione e le eventuali utenze ad oggi
in capo al entro giorni trenta dalla data di pronunzia CP_1
della separazione.
Le parti si autorizzano reciprocamente sin d'ora al rilascio al
rilascio e/o rinnovo del passaporto odi altro documento equipollente.
Spese legali compensate tra le parti.”.
Ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi e secondo quanto Parte_1 Controparte_1
concordato dai coniugi.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 6392/2024 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni specificate in
[...] Controparte_1
motivazione concordate tra le parti;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in data 17/04/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6392/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...], il [...] Parte_1
( , rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto C.F._1
Pulvirenti, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Concetta C.F._2
Sanfilippo, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate congiuntamente le conclusioni come da note depositate in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.6.2024 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito CP_1
.
[...]
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con il resistente in data
02/09/2010 in Catania - trascritto in detto Comune al n. 236, parte 1,
anno 2010) - che sono nati le figlie in data 19/01/2007 e Persona_1
in data 27/12/2012, e che la causa della crisi coniugale Per_2
sarebbe da ricondursi alla incompatibilità caratteriale tra i coniugi.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé, di assegnarle la casa coniugale e di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile dell'importo di € 500,00
Si è costituito , il quale non si è opposto Controparte_1
alle domande formulate dalla ricorrente.
Nelle more del giudizio le parti hanno depositato accordo di separazione raggiunto dai coniugi, chiedendo al Tribunale di rimettere la causa al Collegio in decisione disponendo in conformità
di detto accordo.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che con note scritte le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione conformemente all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori disponendo che la separazione avvenga alle seguenti condizioni:
“Pronunzia della sentenza di consensuale separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e liberi di fissare i loro
rispettivi domicili anche all'estero, 2 Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento
personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Disporre, per quel che attiene alla frequentazione con la figlia
, quanto formulato e da parte ricorrente. Ovvero Per_2
Regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti della figlia
in ragione di un due pomeriggi a settimana ed un fine settimana
alternato dal venerdì dalle ore 16.00 alla domenica successiva alle
19,00; quattro giorni continuativi durante il periodo natalizio
alternando annualmente il giorno di Natale con il giorno di
capodanno; tre giorni continuativi durante il periodo pasquale
alternando annualmente il giorno di Pasqua con il Lunedi dell'Angelo; due settimane, anche non consecutive, durante il
periodo estivo coincidente con le ferie del marito (qualora trovasse
stabile occupazione) da concordarsi almeno due settimane prima.
Per ormai maggiorenne, sarà cura della stessa, Persona_1
decidere i termini e le modalità di frequentazione con i propri
rispettivi genitori.
Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la
responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le
decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione,
all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni,
capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni delle ragazze, mentre
ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale
separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando
avrà la figlia minorenne con sé,
Per quel che attiene all'assegno di mantenimento da corrispondere
statuire che il corrisponda alla mensilmente, un CP_1 Pt_1 assegno pari ad € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie. Importo che verrà annualmente rivalutato secondo gli
indici ISTAT. Disporre, altresì, che il corrisponda nella CP_1
misura del 50%, per le spese straordinarie occorrende e concordate,
con l'eccezione dell'urgenza per le mediche (mediche non previste
dal S.S.N., libri e spese scolastiche e viaggi). Al riguardo, si fa 3 espresso rinvio alle "linee guida sul mantenimento dei figli"
predisposte dal Tribunale di Catania.
L'assegno unico ed universale di entrambe le figlie sebbene
percepito dal sig. sarà ripartito nella misura del 50% per CP_1
ciascuna figlia. Al riguardo il sig. si impegna a versare CP_1
tale 50% alla sig.ra entro ogni giorno 30 del mese. Pt_1
Per quel che attiene alla casa coniugale questa resterà assegnata
alla che l'abiterà con le figlie. Detta, pertanto ed occorrendo Pt_1
dovrà intestarsi il contratto di locazione e le eventuali utenze ad oggi
in capo al entro giorni trenta dalla data di pronunzia CP_1
della separazione.
Le parti si autorizzano reciprocamente sin d'ora al rilascio al
rilascio e/o rinnovo del passaporto odi altro documento equipollente.
Spese legali compensate tra le parti.”.
Ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi e secondo quanto Parte_1 Controparte_1
concordato dai coniugi.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 6392/2024 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni specificate in
[...] Controparte_1
motivazione concordate tra le parti;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in data 17/04/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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