Ordinanza presidenziale 21 marzo 2023
Sentenza 28 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 28/06/2023, n. 10892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10892 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2023
N. 10892/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09056/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9056 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Boero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 28 febbraio 2019, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 23 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 maggio 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 28 febbraio 2019, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 23 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, risultando a carico dell’istante i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:
- segnalazione per il reato di ricettazione emessa dai Carabinieri Villafranca d’Asti in data del 27 aprile 2015;
- procedimento penale 1400/2013 per i reati di cui agli artt. 482, 483 e 489 c.p., archiviato in data 20 novembre 2013;
- segnalazione in data 23 giugno 2006 per violazione di cui agli artt. 495 c.p. (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) e 337 c.p. (resistenza a Pubblico Ufficiale).
Eccepisce in sintesi il ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto le tre notizie di reato richiamate non hanno portato ad alcuna sentenza di condanna.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso alla luce dei precedenti penali ascritti al ricorrente e della loro mancata menzione nella domanda di cittadinanza.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 maggio 2023 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Osserva sul punto il Collegio, alla luce della giurisprudenza formatasi in materia, come di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione ( ex multis , Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Applicando le coordinate tracciate al caso in esame, ritiene il Collegio infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell’odierno ricorrente, anche soltanto dando rilievo al reato di ricettazione di cui alla segnalazione dei Carabinieri di Villafranca d’Asti in data 27 aprile 2015, emessa appena sette mesi prima della domanda di cittadinanza presentata in data 23 dicembre 2015, che rappresenta un chiaro indice sintomatico d’inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
Ed infatti, nonostante la tenuità del disvalore sul piano penale di condotte che spesso la realtà ci presenta come veri e propri reati di sussistenza perpetrati da cittadini stranieri, queste possono essere ritenute gravi sul piano della concessione della cittadinanza, in linea con la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, secondo cui la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis - di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio, a tutela dei rilevanti interessi dello Stato, nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato - consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” ( ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Del resto, al fine di una corretta valutazione dello straniero nella comunità nazionale, “l’Amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore, ma deve valutare anche l’area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale” (Consiglio di Stato sez. III - 21/10/2019, n. 7122; Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n. 3121).
In tale ottica, non può, quindi, non tenersi conto del particolare disvalore che l’ordinamento penale attribuisce al comportamento ascritto al ricorrente, trattandosi di condotta che incentiva le vaste reti facenti capo ad gruppi criminali che organizzano la distribuzione commerciale di prodotti provenienti dalla commissione di altri gravi delitti (rapina e furto, anche aggravati), che vengono indirettamente favoriti anche dagli acquirenti di detti beni, qualora ben consci, come nel caso di specie, della non genuità circa la provenienza della merce, evidentemente acquistata ad un prezzo particolarmente vantaggioso.
Non è pertanto un caso che il reato di ricettazione sia punito dalla legge con la reclusione, che nel suo massimo edittale è superiore alla soglia individuata dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, superata la quale si entra nell’area dei reati immediatamente ostativi, che precludono il conseguimento della cittadinanza, richiesta iure matrimonii , ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, persino a chi è coniuge di cittadino italiano e che vanta in quanto tale di un vero e proprio diritto soggettivo.
A fortiori, quindi, detta disposizione trova applicazione anche alla cittadinanza richiesta ai sensi dell’articolo 9, lettera f), della legge n. 91 del 1992, limitatamente alla parte in cui individua i reati immediatamente ostativi alla concessione dello status, in ragione del principio de “il più contiene il meno”, per cui se rispetto all’esigenza di tutela dei valori fondamentali dell’ordinamento anche la pretesa a conseguire la cittadinanza da parte del coniuge del cittadino (che - si ribadisce - vanta un vero e proprio diritto soggettivo) si mostra recessiva, a maggior ragione ciò vale nel caso di concessione della cittadinanza per residenza, fattispecie cui il legislatore riserva una disciplina di minor favore.
Il reato in questione risulta quindi particolarmente significativo per la valutazione dell’indole dell’interessato e per la sua collocazione temporale, in quanto ricade nel c.d. “periodo di osservazione” – cioè nel decennio precedente il momento della domanda di cittadinanza che rileva ai fini della valutazione dell’acquisizione dei requisiti per il rilascio della stessa, ai sensi dell’art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (Cons. St., sez. VI – 10.01.2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022).
Occorre inoltre rilevare che anche la dichiarazione non veritiera fatta dal ricorrente in sede di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, in ordine alla sussistenza dei precedenti penali al medesimo ascritti, è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo anch’essa indicativa di una non compiuta integrazione, e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento in questione, che il richiedente ha il dovere di acquisire (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I Ter, 31/08/2020 n. 9289; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944, 2945, 2946, 2947, 3026, 3475 3621 del 2022 e seguenti).
Ciò che rileva, infatti, non è l’astratta riconducibilità del rilevato mendacio dichiarativo alla conseguente fattispecie penale quanto, ancora una volta, la condotta considerata nella sua effettiva consistenza storico-fattuale, ai fini della complessiva valutazione demandata all’amministrazione procedente, posto e considerato che quanto disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 è uno dei sistemi cardine del funzionamento della macchina amministrativa italiana i cui principi, e le sottostanti sanzioni, ben devono essere compresi, conosciuti ed accettati dal soggetto che richiede di far parte della comunità nazionale, con l’ovvia conseguenza che la relativa violazione da parte del richiedente ben può concorrere, in senso ostativo, alla formazione del complessivo giudizio demandato al ministero dell’autorità procedente.
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, non offrendo d’altra parte il ricorrente elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario, già a distanza di un anno dal primo rifiuto.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio, complessivamente liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.