Improcedibile
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/05/2025, n. 4568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4568 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 04568/2025REG.PROV.COLL.
N. 02558/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2558 del 2024, proposto da
NO NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Mainardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Merano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Auron S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 267/2023, resa tra le parti, per l'annullamento:
- della Nota della Direttrice dell'Ufficio Patrimonio ed Attività Produttive del Comune di Merano del 20.1.2023, nella parte in cui il Comune di Merano ha comunicato ufficialmente al ricorrente: i) l'avvenuta aggiudicazione della gara in favore di Auron S.r.l.; ii) l'esclusione del ricorrente dalla procedura comparativa per mancata allegazione della carta d'identità del Sig. NT NO;
- del Bando di gara del Comune di Merano, pubblicato in data 15.12.2022, art. 12, laddove prevede l'esclusione dei concorrenti anche per mere irregolarità formali dell'offerta, senza consentire la doverosa attivazione del sub procedimento di soccorso istruttorio;
- del medesimo Bando di gara, laddove non prevede l'attivazione del sub procedimento di valutazione della congruità dell'offerta, in presenza di offerte economiche in rialzo anormalmente alte;
- laddove occorrer debba, del verbale della seduta di gara del 4.1.2023;
- di ogni atto presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche se allo stato non conosciuto;
e con ricorso per motivi aggiunti:
- della nota del 20.1.2023, trasmessa dal Comune di Merano ad Auron S.r.l., nella parte in cui ha comunicato: i) l'esclusione del sig. NT dalla gara; ii) l'avvenuta aggiudicazione ad Auron S.r.l. stessa della gara, disposta all'esito della seduta del 4.1.2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Thomas Mathà;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza ora gravata (n. 267/2023) il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti con cui il signor NO NT, odierno appellante, aveva impugnato i provvedimenti riguardanti un’asta pubblica del 2022 per l’assegnazione in concessione di un locale ad uso commerciale dal Comune di Merano sito in corso Libertà n. 41.
2. Non si sono costituiti nel giudizio di appello, sebbene ritualmente intimati, il Comune di Merano e l’originaria controinteressata Auron s.r.l.
3. Con atto del 15 maggio 2025 il difensore dell’appellante ha dichiarato che “ è stato sottoscritto un accordo transattivo tra il sig. NT e il Comune di Merano, che prevede anche la rinuncia al presente contenzioso. ”
4. L’appellante ha quindi rinunciato al ricorso, con contestuale richiesta della compensazione delle spese di lite, senza però notificare tale rinuncia alle altre parti come previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a.
5. All’udienza pubblica del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
7. Non resta, infatti, al Collegio che prendere atto della dichiarazione resa in tal senso dalla difesa di parte appellante con nota del 15 maggio 2025, dalla quale si desume la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa in seguito all’accordo transattivo stipulato con il Comune di Merano.
8. Nulla deve decidersi per le spese, in ragione della mancata costituzione di parte appellata e di quella controinteressata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO