Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3774/2024 instaurata tra le parti:
(CF: ) ass. Avv. Avv. PERSICO Parte_1 C.F._1
CARLOTTA (ricorrente)
Controparte_1
(CF: ass. Dott.ssa
[...] P.IVA_1 Persona_1
, Dott.ssa , Dott.ssa
[...] Controparte_2 Per_2
(convenuto)
Oggetto: anzianità di servizio – fascia stipendiale
CONCLUSIONI: come da verbale
1. Con ricorso depositato in data 2/5/2024, parte ricorrente ha allegato: Parte_1
- di avere prestato attività lavorativa quale docente supplente di scuola media, in forza di contratti a tempo determinato, dall'anno scolastico 2005/2006, con immissione in ruolo dall'1/9/2021, in forza di contratto a tempo indeterminato, in seguito ad esito vittorioso di concorso;
1
riconoscendole un servizio complessivo a fini giuridici ed economici pari ad anni 7, mesi 9,
giorni 10, oltre ad anni 1, mesi 10, giorni 20 a fini solo economici, e l'inquadramento nella fascia stipendiale 0 anni, con decorrenza dall'1/9/2021; riconoscendole la fascia stipendiale 9-
14 anni solo dal novembre del 2022;
- che in realtà la ricorrente avrebbe avuto diritto al riconoscimento della fascia retributiva 3-8
anni, soppressa dal CCNL 4/8/2011, in forza della c.d. clausola di salvaguardia, che ha,
nonostante la soppressione della fascia stipendiale in discorso, garantito la continuazione della sua applicazione al personale di ruolo che avesse maturato almeno tre anni di anzianità di servizio all'1/9/2010; l'applicazione al solo personale di ruolo è però illegittima in quanto discriminatoria, spettando il diritto all'inquadramento retributivo in discorso anche al personale non di ruolo che avesse avuto, al settembre del 2010, i medesimi requisiti di servizio prestato;
- di avere quindi diritto al riconoscimento delle differenze retributive conseguenti all'applicazione dello scaglione retributivo 3-8 anni, come da CCNL 1/9/2010;
- di avere diritto, in forza dell'applicazione della norma contrattuale sopra citata e del relativo scaglione retributivo (3-8 anni), al pagamento di euro 731,73 lordi, a titolo di differenze retributive maturate dal settembre del 2021 (data di immissione in ruolo) all'ottobre del 2022
(in quanto il novembre del 2022 ha costituito momento di inserimento nella fascia stipendiale superiore).
Parte ricorrente ha quindi chiesto in questa sede il riconoscimento del diritto all'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia e la condanna del al pagamento delle differenze CP_1
retributive di cui sopra.
Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo: CP_1
- la correttezza del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio nel periodo nel quale il ricorrente era docente non di ruolo;
tanto è avvenuto in forza di norma di legge (che permette
2 di riconoscere il servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato solo una volta che il docente sia stato assunto a tempo indeterminato), e comunque non sarebbe invocabile in questo caso il principio di non discriminazione tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo, posto che devono tenersi in considerazione le peculiarità del settore dell'istruzione;
- che la c.d. clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL del 2010 (clausola che ha soppresso lo scaglione retributivo 3-8 anni, disponendo però, al contempo, che il “personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-
esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni””) non sarebbe applicabile al personale assunto a tempo determinato, alla medesima data, non essendo ravvisabile alcuna discriminazione, non essendo stato violato in concreto il principio di legittimo affidamento.
Parte convenuta, ferme le contestazioni in merito all'an debeatur, ha però riconosciuto la correttezza contabile dei conteggi effettuati dalla parte ricorrente in merito al quantum.
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2. La domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio già negli anni c.d.
di “precariato”, e la conseguente applicazione degli effetti della c.d. clausola di salvaguardia contenuta nel CCNL del 4/8/2011, è fondata e deve essere accolta, così come la domanda di corresponsione delle differenze retributive conseguenti.
Occorre infatti osservare che:
- l'art. 526 co 1 del dlvo 297/1994 recita: “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”;
- l'art 485 co 1 del medesimo testo normativo recita: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
3 I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”;
- in buona sostanza, al personale docente non di ruolo non viene riconosciuto alcuno scatto stipendiale, non essendo considerata l'effettiva anzianità di servizio sino all'immissione in ruolo, ed anche dopo tale momento il servizio pregresso è computato con limitazioni;
- secondo Cass. n. 23868/2016 “Al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo
determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento
retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per
gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa
contrattuale contraria”;
- secondo Cass. ord. n. 38100/2022 “In applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro
allegato alla Direttiva 1999/70/CE, i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di
condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello
del personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione
della carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a
provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali
riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo
effettivamente lavorato […]”;
- secondo Cass. n. 15231/2020 “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di
lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera
successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo
determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo
4 indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di
trattamento […]”;
- in merito alla richiesta disapplicazione del disposto dell'art. 526 del dlvo 297/1994, deve osservarsi che secondo Cass. ord. n. 21241/2022: “[…] come affermato in motivazione da Cass.
n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti
a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della
scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le
maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente
all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione
della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza
prestato;
5. Si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro
allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi
costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la
prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non
coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;
5.2. in particolare, per la prima delle due azioni, il quadro normativo e contrattuale interno è
rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato da
dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all'assunto a tempo
determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016,
richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera
successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n.
297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. (cfr. Cass.
n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);
5
5.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione
della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo
all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificata l'abbattimento dell'anzianità
stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità
medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato […]”;
nel caso in esame, in relazione all'art. 526 del dlvo 297/1994, norma che qui rileva (ed alle norme di CCNL conseguenti, che hanno individuato gli scaglioni retributivi progressivi solo per il personale assunto a tempo indeterminato), deve procedersi a disapplicazione, in quanto tale norma si pongono in palese contrasto con il già richiamato art. 4 dell'Accordo Quadro
allegato alla Direttiva 99/70/CE, che recita: “4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”; nel caso di specie, non si ravvisano (e non sono neppure allegate, sostanzialmente, da parte convenuta) ragioni oggettive che giustifichino una disparità di trattamento normativo tra docenti assunti con contratti a tempo determinato e docenti assunti con contratti a tempo indeterminato;
in particolare, non si ravvisano diversità nella qualità delle mansioni prestate e del servizio reso che possano porsi in relazione alla disparità di considerazione dell'anzianità di servizio a fini economici (tant'è che neppure parte convenuta ha allegato quali differenze vi siano nelle attività lavorative svolte dal docente di ruolo e dal docente assunto a tempo determinato); la norma in discorso deve essere pertanto disapplicata, per contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro citato;
ne consegue che alla ricorrente spetta il riconoscimento dell'anzianità progressivamente maturata già da prima dell'assunzione a tempo indeterminato, dovendosi in particolare ritenere che al settembre del
6 anzianità, avendo quindi diritto all'inserimento nella fascia stipendiale 3-8 anni ed alla conservazione del diritto per il futuro;
- ciò posto, in merito all'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del
CCNL del 4/8/2011 (più precisamente, norme contrattuali di cui all'art. 2, co 2 e 3, del CCNL del
4/8/2011: “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-
14 anni”. “ Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-
esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale
“3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”), clausola che la ricorrente vuole vedere estesa alla propria posizione contrattuale, la Suprema Corte ha statuito che “in
tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4
agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in
godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai
soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla
direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del
giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al
lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass. sent. n. 2924/2020);
tanto è sufficiente per affermare la spettanza al ricorrente anche della fascia retributiva reclamata come maturata sino al periodo indicato dall'art. 2 del CCNL 4/8/2011; è infatti pacifico che al settembre del 2010 la Cortese aveva già maturato due anni complessivi di servizio (utili già prima del passaggio in ruolo, come accertato sopra) e che, disapplicata la norma contrattuale in discorso, nella parte in cui ha escluso dal beneficio della c.d. salvaguardia i docenti assunti a tempo determinato, la ricorrente aveva quindi diritto al riconoscimento dei benefici economici conseguenti alla trasformazione in assegno ad personam della differenza
7 retributiva scaturente dalla fascia stipendiale 3-8, in quel contesto soppressa (ciò, ovviamente,
sino al riconoscimento della fascia stipendiale 9-14).
Ne consegue la fondatezza della domanda relativa al periodo settembre 2021 – novembre 2022
(momento appunto di passaggio a docente di ruolo e di riconoscimento di fascia retributiva superiore).
Come si è detto, il quantum debeatur non risulta contestato da parte convenuta;
deve quindi emettersi condanna per euro 731,73, importo indicato in ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo in considerazione la natura sostanzialmente seriale della controversia. Le spese sono distratte in favore del procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'art. 2 CCNL comparto istruzione 4/8/2011;
- condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_1
di complessivi euro 731,73 lordi, a titolo di differenze retributive dovute, in ragione del riconoscimento della fascia stipendiale prevista dal CCNL di cui al punto precedente, da settembre 2021 al 20 novembre 2022; oltre ad interessi;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite;
spese che liquida in Controparte_1
euro 400,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 12/2/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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2010 (conteggio, questo, non in contestazione) la ricorrente avesse maturato già 2 anni interi di