TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/09/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4711/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.7.2025, assunto in decisione in data 22.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Pierluigi Vingolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Barozzi n. 2;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Barbara Barteselli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sesto San Giovanni (MI),
Via Dante n. 17;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
A) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
B) la casa coniugale di proprietà della dott.ssa sita in Sesto San Giovanni (MI), Viale Fratelli Pt_2
Casiraghi n. 227, rimarrà in capo alla stessa, avendo il dott. già asportato i propri effetti Parte_1 personali, all'atto del trasferimento in altra abitazione di suo gradimento;
C) il dott. corrisponderà alla dott.ssa , entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di Parte_1 Pt_2 contributo al mantenimento di €.825,00 per 24 mesi a decorrere da luglio 2025 (già pagato). Gli accrediti in favore della dott.ssa avverranno sul conto corrente della medesima di cui al Pt_2 seguente codice IBAN: [...]. L'assegno sarà automaticamente rivalutato con adeguamenti ISTAT. Ad integrazione dell'assegno di mantenimento per la moglie, il Signor rinuncia al rimborso della somma di € 4.500,00 per il simulatore di guida;
Parte_1
D) affidamento della Figlia: condiviso con collocamento presso la dott.ssa con possibilità per Pt_2 il dott. di vederla e tenerla con sé: Parte_1
1) a weekend alternati (26 weekend per ciascuno). La Parti convengono che durante l'anno e compatibilmente con i desideri della Figlia, il dott. potrà averla con sé per ulteriori 4 Parte_1 weekend all'anno e – ove possibile e compatibilmente alle sue esigenze lavorative ed alle esigenze scolastiche della minore– vederla durante la settimana previo accordo tra le parti.
2) 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive in un periodo da comunicare alla dott.ssa Pt_2 possibilmente entro il 30 aprile di ogni anno;
3) le vacanze natalizie verranno suddivise in due periodi e precisamente: dalla chiusura della scuola al
31 dicembre e dal 31 dicembre alla ripresa scolastica e verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore ad anni alternati. La minore trascorrerà –in ogni caso- il Natale con la madre e la
Vigilia con il padre.
4) Le vacanze di Pasqua verranno trascorse dalla Figlia ad anni alterni con le Parti;
5) ogni altra festività (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 25 Aprile, 1° Maggio, 2
Giugno, 1° Novembre, 8 dicembre) seguirà il calendario abituale per consentire alla minore di beneficiare di eventuali ponti nei quali organizzare anche viaggi salvo diverso accordo tra le parti.
Le suddette previsioni sono meramente indicative e, laddove fosse desiderio delle Parti e/o della
Figlia di trascorrere ulteriori e differenti periodi insieme, le Parti faranno quanto nelle loro capacità per assecondare – secondo correttezza e buona fede – i desideri della Figlia;
E) le spese mediche della Figlia saranno a carico dell'assicurazione aziendale di cui il dott. Parte_1 attualmente beneficia e ciò varrà fintanto che sarà possibile a prescindere dalla società che erogherà
i servizi assicurativi. Quanto detta assicurazione non dovesse rimborsare al dott. andrà Parte_1 ripartito al 50% tra le Parti previa evidenza scritta del costo effettivamente sostenuto. Se dovesse pagina 2 di 5 venire meno la possibilità di avvalersi dell'assicurazione anzidetta, o di altra equipollente, le spese mediche andranno ripartite al 50% tra le Parti;
F) spese scolastiche della Figlia andranno ripartite al 50% tra le parti;
G) entro il giorno 5 di ogni mese e a far tempo da agosto 2025 (luglio già corrisposto), il dott. Parte_1 verserà per il contributo al mantenimento della Figlia la somma mensile di € 800,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
H) le ulteriori spese straordinarie per la Figlia andranno concordate anticipatamente tra le Parti e sostenute al 50% cadauna;
I) per il resto si rimanda al piano genitoriale congiunto allegato al ricorso (doc. 6);
J) con la sottoscrizione del ricorso le Parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale e di null'altro avere più a pretendere reciprocamente – a qualsiasi titolo o ragione- l'uno dall'altro;
K) spese legali del procedimento di separazione compensate tra le Parti;
L) le comunicazioni reciproche tra le Parti, per le finalità di cui a questo ricorso, avverranno per mezzo di raccomandata postale a/r ai rispettivi indirizzi di residenza, oppure in alternativa, via e-mail, whatsapp ed sms, ai seguenti recapiti e-mail e telefonici 334/8957290 (madre) e 366 583 3528 (padre) di cui le parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente le variazioni;
M) le Parti autorizzano sin d'ora il rilascio dei passaporti per sé e per la minore.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
30.4.2011 a sesto San Giovanni;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 22.9.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 12.11.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 4.7.2025 da Parte_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 30.4.2011 in Sesto San Giovanni, prendendo
[...] atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, per le annotazioni di legge (atto n. 5 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.9.2025 pagina 4 di 5 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.7.2025, assunto in decisione in data 22.9.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Pierluigi Vingolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Barozzi n. 2;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Barbara Barteselli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sesto San Giovanni (MI),
Via Dante n. 17;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
A) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
B) la casa coniugale di proprietà della dott.ssa sita in Sesto San Giovanni (MI), Viale Fratelli Pt_2
Casiraghi n. 227, rimarrà in capo alla stessa, avendo il dott. già asportato i propri effetti Parte_1 personali, all'atto del trasferimento in altra abitazione di suo gradimento;
C) il dott. corrisponderà alla dott.ssa , entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di Parte_1 Pt_2 contributo al mantenimento di €.825,00 per 24 mesi a decorrere da luglio 2025 (già pagato). Gli accrediti in favore della dott.ssa avverranno sul conto corrente della medesima di cui al Pt_2 seguente codice IBAN: [...]. L'assegno sarà automaticamente rivalutato con adeguamenti ISTAT. Ad integrazione dell'assegno di mantenimento per la moglie, il Signor rinuncia al rimborso della somma di € 4.500,00 per il simulatore di guida;
Parte_1
D) affidamento della Figlia: condiviso con collocamento presso la dott.ssa con possibilità per Pt_2 il dott. di vederla e tenerla con sé: Parte_1
1) a weekend alternati (26 weekend per ciascuno). La Parti convengono che durante l'anno e compatibilmente con i desideri della Figlia, il dott. potrà averla con sé per ulteriori 4 Parte_1 weekend all'anno e – ove possibile e compatibilmente alle sue esigenze lavorative ed alle esigenze scolastiche della minore– vederla durante la settimana previo accordo tra le parti.
2) 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive in un periodo da comunicare alla dott.ssa Pt_2 possibilmente entro il 30 aprile di ogni anno;
3) le vacanze natalizie verranno suddivise in due periodi e precisamente: dalla chiusura della scuola al
31 dicembre e dal 31 dicembre alla ripresa scolastica e verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore ad anni alternati. La minore trascorrerà –in ogni caso- il Natale con la madre e la
Vigilia con il padre.
4) Le vacanze di Pasqua verranno trascorse dalla Figlia ad anni alterni con le Parti;
5) ogni altra festività (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 25 Aprile, 1° Maggio, 2
Giugno, 1° Novembre, 8 dicembre) seguirà il calendario abituale per consentire alla minore di beneficiare di eventuali ponti nei quali organizzare anche viaggi salvo diverso accordo tra le parti.
Le suddette previsioni sono meramente indicative e, laddove fosse desiderio delle Parti e/o della
Figlia di trascorrere ulteriori e differenti periodi insieme, le Parti faranno quanto nelle loro capacità per assecondare – secondo correttezza e buona fede – i desideri della Figlia;
E) le spese mediche della Figlia saranno a carico dell'assicurazione aziendale di cui il dott. Parte_1 attualmente beneficia e ciò varrà fintanto che sarà possibile a prescindere dalla società che erogherà
i servizi assicurativi. Quanto detta assicurazione non dovesse rimborsare al dott. andrà Parte_1 ripartito al 50% tra le Parti previa evidenza scritta del costo effettivamente sostenuto. Se dovesse pagina 2 di 5 venire meno la possibilità di avvalersi dell'assicurazione anzidetta, o di altra equipollente, le spese mediche andranno ripartite al 50% tra le Parti;
F) spese scolastiche della Figlia andranno ripartite al 50% tra le parti;
G) entro il giorno 5 di ogni mese e a far tempo da agosto 2025 (luglio già corrisposto), il dott. Parte_1 verserà per il contributo al mantenimento della Figlia la somma mensile di € 800,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
H) le ulteriori spese straordinarie per la Figlia andranno concordate anticipatamente tra le Parti e sostenute al 50% cadauna;
I) per il resto si rimanda al piano genitoriale congiunto allegato al ricorso (doc. 6);
J) con la sottoscrizione del ricorso le Parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura patrimoniale e di null'altro avere più a pretendere reciprocamente – a qualsiasi titolo o ragione- l'uno dall'altro;
K) spese legali del procedimento di separazione compensate tra le Parti;
L) le comunicazioni reciproche tra le Parti, per le finalità di cui a questo ricorso, avverranno per mezzo di raccomandata postale a/r ai rispettivi indirizzi di residenza, oppure in alternativa, via e-mail, whatsapp ed sms, ai seguenti recapiti e-mail e telefonici 334/8957290 (madre) e 366 583 3528 (padre) di cui le parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente le variazioni;
M) le Parti autorizzano sin d'ora il rilascio dei passaporti per sé e per la minore.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
30.4.2011 a sesto San Giovanni;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 22.9.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 12.11.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 4.7.2025 da Parte_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 30.4.2011 in Sesto San Giovanni, prendendo
[...] atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, per le annotazioni di legge (atto n. 5 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.9.2025 pagina 4 di 5 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5