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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 1 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. RUSSO GABRIELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. PARISI TOMMASO) CP_1
resistente
All'udienza del 4.07.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunziando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
Compensa tra le parti le spesse di lite
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorso, depositato in data 31.12.2021, il ricorrente, premettendo di essere
CP_ titolare di reddito di cittadinanza n. – RDC – 2019- 583059 – Pratica 16435479,
chiedeva l'accertamento negativo del debito preteso dall' Istituto con provvedimento
CP_ del 22.11.2021 assumendo che, invero, quanto dedotto dall' era infondato,
atteso che quanto risultante dalla dichiarazione ISEE corrispondeva alla reale situazione economica, chiedendo al tribunale di dichiarare di conseguenza illegittimo il provvedimento di restituzione della somma di € 6.099,25 erogato a titolo di RDC
per il periodo aprile-dicembre 2019, anche in considerazione del fatto che la stessa mai avrebbe ricevuto la notifica del provvedimento del 30.3.2021 per mezzo del quale era stata disposta la revoca della prestazione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto precisando che la ricorrente era a conoscenza della sospensione del Reddito di Cittadinanza dal febbraio 2020 come risultava dal carteggio con il precedente difensore della ricorrente in atti. L'Istituto deduceva che la revoca del beneficio, richiesto dalla ricorrente con decorrenza da aprile 2019, e la richiesta di restituzione del 22.112021
siano legittime, in quanto basate su informazioni verificate dalla Guardia di AN
che, a conclusione dei controlli sistematici effettuati al fine di verificare la regolarità
CP_ delle condizioni che determinano l'erogazione del RDC, notiziava l circa il fatto che la componente del nucleo familiare , sin dal 7.2.2019, era Persona_1
risultata destinataria di un sequestro amministrativo di tabacchi lavorati esteri di contrabbando ai sensi dell' art.291 bis del DPR 43/1073, quale conseguenza di attività irregolare di commercio, e segnalato all'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato di Palermo in data 18.2.2019 con nota n.101678/19. Deduceva
ancora l che l'art.7 comma 2 del DL 4/2019 sanziona, con la revoca del CP_2
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Reddito di Cittadinanza e l'obbligo alla restituzione di quanto illegittimamente percepito, le ipotesi di omessa comunicazione delle variazioni di reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività illecite, che possano risultare rilevanti per la revoca o la riduzione della prestazione. Il successivo comma 6 sanziona parimenti le ipotesi di mendace dichiarazione in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per l'omessa comunicazione di prescritte dichiarazioni. Indi, la causa veniva rinviata per
CP_ l'escussione dei testi ammessi, che tuttavia non venivano escussi stante l'assenza all'udienza preposta;
né l , sebbene espressamente onerato ha CP_2
fornito la prova di avere eseguito la regolare citazione.
Istruita documentalmente, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti,
all'udienza odierna, la causa è stata decisa come in dispositivo.
Il ricorso è risultato infondato e va rigettato.
Va, innanzitutto, affermata l'irrilevanza delle contestazioni del ricorrente circa la
CP_ mancata chiarezza delle motivazioni addotte dall a suffragio delle proprie richieste, ovvero la mancata comunicazione del provvedimento originario di revoca.
Dette affermazioni, oltre a risultare infondate alla luce del chiaro tenore letterale del provvedimento opposto del 22.11.2021, che espressamente indica la motivazione dell'indebita percezione di somme e gli strumenti di tutela a disposizione del
CP_ ricorrente, risulta infondata alla luce della produzione dell Risulta, infatti, dal
CP_ contenuto delle comunicazioni intercorse tra ed il precedente legale della ricorrente come la stessa, sin dal febbraio 2020, era al corrente del fatto di essere stato oggetto di sospensione del RDC in conseguenza degli esiti dell'accertamento della Guardia di AN, menzionato nel presente atto.
Avuto riguardo al merito della domanda, trattandosi nella fattispecie di ripetizione
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ dell'indebito in ordine a provvidenze erogate dall ricade in capo all'accipiens -
ex art. 2697 c.c. – l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della provvidenza medesima.
Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.
26 del 28.03.2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. cit., il
Reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso
cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata
dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e
soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali”.
Per quanto di interesse, il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7 del D.L. cit., a norma del quale “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o
utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette
informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa
comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da
attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o
della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo
periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. Fermo quanto previsto
dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del
patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa
amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A
seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito”.
Si osserva, inoltre, che l' art. 5 della legge della legge n. 26/2019 rubricato - Verifiche
CP_ e controlli prevede che “ L verifica il possesso dei requisiti per l'accesso al Reddito
di Cittadinanza, sia in fase di istruttoria che durante l'erogazione della prestazione,
basandosi sulle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle
amministrazioni collegate.
CP_ L effettua controlli periodici per verificare la permanenza dei requisiti, anche
mediante l'acquisizione di informazioni da altre amministrazioni pubbliche.
In caso di dichiarazioni mendaci o di omessa comunicazione di variazioni rilevanti,
CP_ l revoca il beneficio e richiede la restituzione delle somme indebitamente
percepite.
CP_ L può avvalersi della collaborazione della Guardia di AN per l'effettuazione
dei controlli”.
CP_ Questi punti stabiliscono le modalità con cui l' deve verificare e controllare i requisiti per l'accesso e la permanenza del Reddito di Cittadinanza, nonché le conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o omissioni.
CP_ Come chiarito dalla circolare n. 43/2019 , la verifica dei requisiti economici di accesso al Rdc/Pdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. n. 4/2019, è a
CP_ carico esclusivo dell Gli altri requisiti, il cui possesso viene autocertificato in domanda, si considerano posseduti sino ad eventuale comunicazione contraria da
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi, sia in fase istruttoria, che in sede di controllo successivo, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n.
445/2000, attivato su iniziativa dell'Istituto. In tal caso, l'erogazione del beneficio è
revocata o posta in decadenza a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione,
salvo il recupero delle prestazioni indebitamente percepite.
Tale essendo il quadro normativo e regolamentare di riferimento, nel caso di specie
CP_ l ha disposto la revoca del sussidio per omessa comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo anche se provenienti da attività illecite, in relazione all'effettivo reddito percepito dal nucleo familiare della ricorrente per l'anno in contestazione. In particolare, dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge che la ricorrente, a seguito della domanda di reddito di cittadinanza presentata, ha beneficiato del reddito di cittadinanza dal mese di aprile
CP_ 2019 e sino a tutto il mese di dicembre 2019. Successivamente l con nota del
30.03.2021 ha comunicato la revoca del reddito di cittadinanza e con successiva comunicazione del 22.11.2021 ha chiesto la restituzione della complessiva somma di
€ 6.099,25 per omessa comunicazione di variazioni reddituali.
L'omissione delle comunicazioni reddituali, anche se derivanti da attività illecita o irregolare, risulta documentalmente provata alla luce dall'accertamento della
Guardia di AN (cfr. verbale GDF in atti), che non risulta contestato dalla ricorrente, da cui emerge che il sequestro amministrativo dei tabacchi lavorati esteri era stato effettuato già in data, 7.02.2019, anteriore alla domanda di reddito di cittadinanza. Tale condotta omissiva rientra chiaramente nella fattispecie di cui l'art. 7, co. 4, della D. L. 4/2019, ut supra citata.
Alla luce delle precise contestazioni mosse dall' in relazione all'omessa CP_2
comunicazione di variazioni reddituali, inconferente appare il richiamo del
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorrente all'art. 3, comma 13, D.L. n. 4/2019 al fine di limitare la richiesta
CP_ restitutoria dell alla somma che, per legge, veniva devoluta al nucleo familiare per la figlia . La norma in esame si applica alla diversa ipotesi in cui Persona_1
faccia parte del nucleo familiare un componente in stato detentivo, ovvero ricoverato in Istituti di cura o di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello
Stato o sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati dall'art. 7, comma 3.
Si osserva, inoltre, che in tema d'indebito, ricade in capo all'accipiens - ex art. 2697
c.c. – l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della provvidenza medesima. La sopradetta prova, nel caso di specie, non è stata ritualmente offerta dalla parte ricorrente;
pertanto, anche sotto tale profilo il ricorso va rigetta.
Le spese di lite, stante la peculiarità della vicenda in esame, vengono interamente compensate tra le parti in causa.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 04/07/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 1 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. RUSSO GABRIELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. PARISI TOMMASO) CP_1
resistente
All'udienza del 4.07.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunziando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
Compensa tra le parti le spesse di lite
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorso, depositato in data 31.12.2021, il ricorrente, premettendo di essere
CP_ titolare di reddito di cittadinanza n. – RDC – 2019- 583059 – Pratica 16435479,
chiedeva l'accertamento negativo del debito preteso dall' Istituto con provvedimento
CP_ del 22.11.2021 assumendo che, invero, quanto dedotto dall' era infondato,
atteso che quanto risultante dalla dichiarazione ISEE corrispondeva alla reale situazione economica, chiedendo al tribunale di dichiarare di conseguenza illegittimo il provvedimento di restituzione della somma di € 6.099,25 erogato a titolo di RDC
per il periodo aprile-dicembre 2019, anche in considerazione del fatto che la stessa mai avrebbe ricevuto la notifica del provvedimento del 30.3.2021 per mezzo del quale era stata disposta la revoca della prestazione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto precisando che la ricorrente era a conoscenza della sospensione del Reddito di Cittadinanza dal febbraio 2020 come risultava dal carteggio con il precedente difensore della ricorrente in atti. L'Istituto deduceva che la revoca del beneficio, richiesto dalla ricorrente con decorrenza da aprile 2019, e la richiesta di restituzione del 22.112021
siano legittime, in quanto basate su informazioni verificate dalla Guardia di AN
che, a conclusione dei controlli sistematici effettuati al fine di verificare la regolarità
CP_ delle condizioni che determinano l'erogazione del RDC, notiziava l circa il fatto che la componente del nucleo familiare , sin dal 7.2.2019, era Persona_1
risultata destinataria di un sequestro amministrativo di tabacchi lavorati esteri di contrabbando ai sensi dell' art.291 bis del DPR 43/1073, quale conseguenza di attività irregolare di commercio, e segnalato all'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato di Palermo in data 18.2.2019 con nota n.101678/19. Deduceva
ancora l che l'art.7 comma 2 del DL 4/2019 sanziona, con la revoca del CP_2
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Reddito di Cittadinanza e l'obbligo alla restituzione di quanto illegittimamente percepito, le ipotesi di omessa comunicazione delle variazioni di reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività illecite, che possano risultare rilevanti per la revoca o la riduzione della prestazione. Il successivo comma 6 sanziona parimenti le ipotesi di mendace dichiarazione in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per l'omessa comunicazione di prescritte dichiarazioni. Indi, la causa veniva rinviata per
CP_ l'escussione dei testi ammessi, che tuttavia non venivano escussi stante l'assenza all'udienza preposta;
né l , sebbene espressamente onerato ha CP_2
fornito la prova di avere eseguito la regolare citazione.
Istruita documentalmente, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti,
all'udienza odierna, la causa è stata decisa come in dispositivo.
Il ricorso è risultato infondato e va rigettato.
Va, innanzitutto, affermata l'irrilevanza delle contestazioni del ricorrente circa la
CP_ mancata chiarezza delle motivazioni addotte dall a suffragio delle proprie richieste, ovvero la mancata comunicazione del provvedimento originario di revoca.
Dette affermazioni, oltre a risultare infondate alla luce del chiaro tenore letterale del provvedimento opposto del 22.11.2021, che espressamente indica la motivazione dell'indebita percezione di somme e gli strumenti di tutela a disposizione del
CP_ ricorrente, risulta infondata alla luce della produzione dell Risulta, infatti, dal
CP_ contenuto delle comunicazioni intercorse tra ed il precedente legale della ricorrente come la stessa, sin dal febbraio 2020, era al corrente del fatto di essere stato oggetto di sospensione del RDC in conseguenza degli esiti dell'accertamento della Guardia di AN, menzionato nel presente atto.
Avuto riguardo al merito della domanda, trattandosi nella fattispecie di ripetizione
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ dell'indebito in ordine a provvidenze erogate dall ricade in capo all'accipiens -
ex art. 2697 c.c. – l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della provvidenza medesima.
Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.
26 del 28.03.2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. cit., il
Reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso
cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata
dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e
soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali”.
Per quanto di interesse, il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7 del D.L. cit., a norma del quale “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o
utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette
informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa
comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da
attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o
della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo
periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. Fermo quanto previsto
dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del
patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa
amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A
seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito”.
Si osserva, inoltre, che l' art. 5 della legge della legge n. 26/2019 rubricato - Verifiche
CP_ e controlli prevede che “ L verifica il possesso dei requisiti per l'accesso al Reddito
di Cittadinanza, sia in fase di istruttoria che durante l'erogazione della prestazione,
basandosi sulle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle
amministrazioni collegate.
CP_ L effettua controlli periodici per verificare la permanenza dei requisiti, anche
mediante l'acquisizione di informazioni da altre amministrazioni pubbliche.
In caso di dichiarazioni mendaci o di omessa comunicazione di variazioni rilevanti,
CP_ l revoca il beneficio e richiede la restituzione delle somme indebitamente
percepite.
CP_ L può avvalersi della collaborazione della Guardia di AN per l'effettuazione
dei controlli”.
CP_ Questi punti stabiliscono le modalità con cui l' deve verificare e controllare i requisiti per l'accesso e la permanenza del Reddito di Cittadinanza, nonché le conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o omissioni.
CP_ Come chiarito dalla circolare n. 43/2019 , la verifica dei requisiti economici di accesso al Rdc/Pdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. n. 4/2019, è a
CP_ carico esclusivo dell Gli altri requisiti, il cui possesso viene autocertificato in domanda, si considerano posseduti sino ad eventuale comunicazione contraria da
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi, sia in fase istruttoria, che in sede di controllo successivo, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n.
445/2000, attivato su iniziativa dell'Istituto. In tal caso, l'erogazione del beneficio è
revocata o posta in decadenza a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione,
salvo il recupero delle prestazioni indebitamente percepite.
Tale essendo il quadro normativo e regolamentare di riferimento, nel caso di specie
CP_ l ha disposto la revoca del sussidio per omessa comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo anche se provenienti da attività illecite, in relazione all'effettivo reddito percepito dal nucleo familiare della ricorrente per l'anno in contestazione. In particolare, dalla documentazione prodotta in giudizio, emerge che la ricorrente, a seguito della domanda di reddito di cittadinanza presentata, ha beneficiato del reddito di cittadinanza dal mese di aprile
CP_ 2019 e sino a tutto il mese di dicembre 2019. Successivamente l con nota del
30.03.2021 ha comunicato la revoca del reddito di cittadinanza e con successiva comunicazione del 22.11.2021 ha chiesto la restituzione della complessiva somma di
€ 6.099,25 per omessa comunicazione di variazioni reddituali.
L'omissione delle comunicazioni reddituali, anche se derivanti da attività illecita o irregolare, risulta documentalmente provata alla luce dall'accertamento della
Guardia di AN (cfr. verbale GDF in atti), che non risulta contestato dalla ricorrente, da cui emerge che il sequestro amministrativo dei tabacchi lavorati esteri era stato effettuato già in data, 7.02.2019, anteriore alla domanda di reddito di cittadinanza. Tale condotta omissiva rientra chiaramente nella fattispecie di cui l'art. 7, co. 4, della D. L. 4/2019, ut supra citata.
Alla luce delle precise contestazioni mosse dall' in relazione all'omessa CP_2
comunicazione di variazioni reddituali, inconferente appare il richiamo del
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorrente all'art. 3, comma 13, D.L. n. 4/2019 al fine di limitare la richiesta
CP_ restitutoria dell alla somma che, per legge, veniva devoluta al nucleo familiare per la figlia . La norma in esame si applica alla diversa ipotesi in cui Persona_1
faccia parte del nucleo familiare un componente in stato detentivo, ovvero ricoverato in Istituti di cura o di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello
Stato o sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati dall'art. 7, comma 3.
Si osserva, inoltre, che in tema d'indebito, ricade in capo all'accipiens - ex art. 2697
c.c. – l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della provvidenza medesima. La sopradetta prova, nel caso di specie, non è stata ritualmente offerta dalla parte ricorrente;
pertanto, anche sotto tale profilo il ricorso va rigetta.
Le spese di lite, stante la peculiarità della vicenda in esame, vengono interamente compensate tra le parti in causa.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 04/07/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro