Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RG VG N 1657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Rel./Est.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1657/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso congiuntamente da
c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
parte rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Zambello, presso cui è elettivamente domiciliata, come da delega in atti;
e
c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2
parte rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Spaolonzi, presso cui è elettivamente domiciliata,
come da delega in atti;
- r i c o r r e n t i -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
.1.
Con ricorso iscritto in data15.7.2024, i sig.ri e premesso di Parte_1 Parte_2
avere generato prole ( e nati a Torino il 29/08/2021), Persona_1 Persona_2
chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti dei genitori con essa.
Con note scritte insistevano nelle loro conclusioni che qui si riportano:
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni e ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2
quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
con l'espressa previsione che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- disporre che i figli minorenni mantengano collocazione abituale e residenza anagrafica presso la madre in Venaria Reale, via Marie Curie 8, appartamento da cui il signor si allontanerà Pt_1
contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, in accordo con la signora e portando Pt_2
con sé i propri beni ed effetti personali;
- disporre, fatto salvo ogni diverso accordo rispettoso del preminente interesse dei figli e del principio della bigenitorialità, che ciascun genitore tenga con sé e secondo il seguente Per_1 Per_2
calendario su base quindicinale, impegnandosi i genitori a condividere i turni di lavoro settimanalmente con invio dei medesimi tramite email il venerdì precedente:
prima settimana:
lunedì con la mamma fino alle ore 18,00, a seguire con il papà con pernottamento martedì con il papà
mercoledì con il papà
giovedì con il papà fino alle ore 16,00 quando il papà li prende all'uscita da scuola e li porta dalla mamma;
venerdì' con la mamma sabato con la mamma domenica con la mamma;
seconda settimana:
lunedì con il papà
martedì con la mamma mercoledì con la mamma giovedì con la mamma venerdì con il papà
sabato con il papà
domenica con il papà con accompagnamento a scuola il lunedì mattina da parte dei nonni paterni;
con la precisazione che i fine settimana saranno concordati, sempre nella misura di due per ciascuno su base mensile, tenendo conto delle turnazioni di lavoro dei genitori onde consentire a ciascuno di trascorrere con i figli il proprio fine settimana di riposo;
-ciascun genitore trascorrerà inoltre con i figli i seguenti periodi: durante le vacanze scolastiche estive per tre settimane di cui una anche non consecutiva, nel periodo che sarà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni un periodo paritario comprendente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze natalizie dal
24 al 30 dicembre (precisando che il genitore che non avrà i figli il giorno di Natale potrà averli con sè la Vigilia riaccompagnandoli dall'altro genitore il 24 sera;
e dal 31 dicembre al rientro a scuola dopo il 6 gennaio ad anni alterni;
il giorno del compleanno dei figli ad anni alterni;
ulteriori periodi di chiusura delle scuole con festività infrasettimanali e ponti saranno trascorsi presso l'uno o l'atro genitore, secondo accordi rispettosi del criterio dell'alternanza;
- dare atto che ciascun genitore si obbliga a garantire disponibilità ad occuparsi dei figli anche al di fuori del proprio tempo di competenza, in caso di motivati impedimenti personali e/o lavorativi dell'altro genitore;
ove l'impedimento non sia legato ad un'urgenza imprevedibile, dovrà essere comunicato all'altro con preavviso di almeno 48 ore, onde consentire l'organizzazione e la copertura nella gestione dei minorenni;
- dare atto che i genitori concordano espressamente che, nei periodi di competenza di ciascuno con i figli, qualora impegnati al lavoro, potranno continuare a chiedere supporto ai nonni sia materni che paterni con cui i minorenni hanno instaurato un valido rapporto affettivo;
- disporre che a titolo di contributo al mantenimento dei figli, ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei bambini per il periodo in cui li avrà con sé, senza previsione di assegni perequativi;
nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascun genitore, salvo diversi accordi, si farà carico per il periodo in cui avrà con sé i figli, di abbigliamento, calzature, materiale scolastico richiesto in corso d'anno, farmaci da banco;
- disporre che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli, individuate e tra gli stessi regolate in conformità alle previsioni di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 24/6/2016 tra magistrati ed avvocati del Foro di Ivrea che le Parti dichiarano di conoscere e di aver già ricevuto in copia dal sottoscritto difensore, che allegato sub lettera A) al presente accordo ne fa parte integrante;
- dare atto che l'assegno unico, attualmente di circa euro 480,00 mensili, viene percepito per intero dalla signora e il signor vi ha prima d'ora rinunciato;
Pt_2 Pt_1
- dare atto che la signora rimane al momento a vivere con i figli nella casa di Venaria Reale, Pt_2
via Marie Curie 8 con contratto di locazione a lei intestato e facendosi carico del pagamento di tutte le utenze;
- dare atto che il signor rinuncia alla proprietà dei beni e arredi presenti nella casa di Venaria Pt_1
Reale (eccetto i beni ed effetti personali) e parimenti rinuncia a domandare alla signora la Pt_2
restituzione della somma di euro 10.000,00 a suo tempo messa a disposizione per l'abitazione medesima;
- dare atto che i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei passaporti e documenti validi per l'espatrio per i figli minorenni;
- dare atto che ciascun genitore si impegna e obbliga a informare tempestivamente l'altro genitore in merito a nuove frequentazioni che coinvolgano i bambini;
- Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
.2.
Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte sopra riportate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto di
e visto il parere del P.M., prende atto dell'accordo di cui in Parte_1 Parte_2
parte motiva e provvede in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 12.2.2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Alessandro Scialabba