CASS
Sentenza 13 ottobre 2023
Sentenza 13 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2023, n. 41827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41827 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE II EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/12/2022 del TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 41827 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Forlì, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta formulata da IE De Cotiis di applicazione della disciplina della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e rideterminava la pena unica complessiva in dieci anni, sei mesi e ventiquattro giorni di reclusione ed euro 8.300,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore, il quale - con un unico articolato motivo - ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell'errore nella rideterminazione della pena. In primo luogo la difesa censura la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. relativamente alle sentenze di cui ai numeri 1, 7, 8 e 9 del provvedimento, a torto ritenuta mera riproposizione di richiesta già respinta dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, con provvedimento in data 15 settembre 2022. Il Tribunale di Forlì - secondo il ricorrente - ha trascurato di considerare che detto ultimo provvedimento non aveva carattere di definitività, avendo la difesa proposto ricorso per cassazione. Non avendo, dunque, il giudice del provvedimento impugnato in questa sede fornito adeguata motivazione sul diniego dell'istituto della continuazione per i fatti giudicati con le cennate sentenze 1, 7, 8 e 9, la difesa ha ribadito le medesime censure poste alla base del ricorso per cassazione avverso il precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione, allegato al ricorso e da intendersi in esso integralmente trascritto, ai fini della sua autosufficienza. In secondo luogo la difesa lamenta, nella determinazione della pena unica, la violazione del triplo di quella irrogata per il reato più grave, ovverosia quello di ricettazione giudicato con la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 10.10.2019, irrevocabile il 5.12.2015, di cui al n. 2 del provvedimento impugnato, di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.600,00 di multa;
sicché - stante il limite invalicabile di cui all'art. 81 cod. pen, valido anche in sede esecutiva - la pena non poteva essere superiore a quella di dieci anni di reclusione ed euro 4.800,00 di multa. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 27 aprile 2027, ha prospettato 2 l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla seconda parte del secondo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i motivi di ricorso sono fondati. 1. In primo luogo è, invero, fondata la censura mossa al provvedimento nella parte in cui si dichiara l'inammissibilità dell'istanza di continuazione relativamente alle sentenze di cui ai n. 1, 7, 8 e 9. 1.1. È consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «La pronuncia del giudice dell'esecuzione di rigetto di richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta, quand'anche limitata ad alcuni soltanto dei reati considerati dalla pronuncia» (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023, Valerio Lorenzo, Rv. 284242; Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Morteo, Rv. 268562; Sez.
1. n. 12823 del 03/03/2011, De Martino, Rv. 249913). Inoltre, si è chiarito, la pronuncia con cui il giudice dell'esecuzione respinga la domanda di applicazione della continuazione tra tutti i reati oggetto di sentenze di condanna comprende anche il diniego di riconoscimento della continuazione tra alcuni soltanto dei reati oggetto degli stessi provvedimenti già esaminati (Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Rv. 268562; Sez. 1, n. 12823 del 3/03/2011, Rv. 249913). Se, dunque, il principio del ne bis in idem permea l'intero ordinamento giuridico e si applica anche al procedimento di esecuzione, ponendo un preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema, è altrettanto innegabile che il presupposto per la sua operatività è l'irrevocabilità del provvedimento antecedentemente pronunciato. 1.2. Il Tribunale di Forlì non ha fatto buon governo dei superiori principi. Non è superfluo ricordare come, con una prima ordinanza in data 10 febbraio 2021, il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva unificato ex art. 671 cod. proc. pen. i fatti giudicati con le sentenze indicate dal n. 10 al n. 36 del provvedimento qui impugnato, riparametrando la pena unica complessiva muovendo da quella di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, per il più grave reato di ricettazione. Successivamente, con ordinanza del 15 settembre 2022, il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha esteso la continuazione come 3 sopra riconosciuta ai fatti giudicatrà con le sentenze di cui ai n. 2, 3 e 6 dell'ordinanza impugnata in questa sede, mentre ha rigettato la richiesta per i reati oggetto delle sentenze di cui ai n. 1, 7, 8 e 9, rideterminando la pena unica complessiva in dieci anni, un mese e ventiquattro giorni di reclusione ed euro 7.900,00 di multa;
pena parametrata in evidente violazione del limite del triplo (corrispondente a dieci anni di reclusione ed euro 4.800,00 di multa). Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Forlì ha erroneamente ritenuto cosa giudicata la precedente decisione del Tribunale di Padova in data 15 settembre 2022, laddove, al contrario, avverso quel provvedimento era stato proposto ricorso per cassazione, non ancora deciso al momento della sua pronuncia (infatti questa Sezione ha provveduto solo in data 28 aprile 2023). 2. Egualmente fondate le censure afferenti alla errata determinazione degli aumenti per i reati satellite per il mancato rispetto del limite del triplo della pena del reato più grave. A tal proposito, il giudice dell'esecuzione, richiesto di riconoscere la continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. esercita, in materia di quantificazione della pena, i medesimi poteri del giudice della cognizione con i soli limiti dettati dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in ordine alla individuazione del reato più grave (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261089), dall'art. 81, primo comma, cod. pen. in ordine alla misura degli aumenti di pena - da contenere nel triplo della pena del reato più grave (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073), e dal principio generale del divieto di reformatío in pejus rispetto alla determinazione della pena quantificata nel giudizio di cognizione (Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735). Venendo al caso di specie, il Tribunale di Forlì ha determinato la pena in misura non rispettosa del principio espresso da questa Corte in virtù del quale «Nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen.» (Sez. U., Gargiulo, cit.). Anche sotto questo profilo, dunque, il provvedimento impugnato si presenta illegittimo. 3. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Forlì, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a 4 nuovo esame dell'istanza da condursi in piena libertà, ma ossequiante dei principi suindicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì. Così deciso il 9 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 41827 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Forlì, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta formulata da IE De Cotiis di applicazione della disciplina della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e rideterminava la pena unica complessiva in dieci anni, sei mesi e ventiquattro giorni di reclusione ed euro 8.300,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore, il quale - con un unico articolato motivo - ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell'errore nella rideterminazione della pena. In primo luogo la difesa censura la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. relativamente alle sentenze di cui ai numeri 1, 7, 8 e 9 del provvedimento, a torto ritenuta mera riproposizione di richiesta già respinta dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, con provvedimento in data 15 settembre 2022. Il Tribunale di Forlì - secondo il ricorrente - ha trascurato di considerare che detto ultimo provvedimento non aveva carattere di definitività, avendo la difesa proposto ricorso per cassazione. Non avendo, dunque, il giudice del provvedimento impugnato in questa sede fornito adeguata motivazione sul diniego dell'istituto della continuazione per i fatti giudicati con le cennate sentenze 1, 7, 8 e 9, la difesa ha ribadito le medesime censure poste alla base del ricorso per cassazione avverso il precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione, allegato al ricorso e da intendersi in esso integralmente trascritto, ai fini della sua autosufficienza. In secondo luogo la difesa lamenta, nella determinazione della pena unica, la violazione del triplo di quella irrogata per il reato più grave, ovverosia quello di ricettazione giudicato con la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 10.10.2019, irrevocabile il 5.12.2015, di cui al n. 2 del provvedimento impugnato, di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.600,00 di multa;
sicché - stante il limite invalicabile di cui all'art. 81 cod. pen, valido anche in sede esecutiva - la pena non poteva essere superiore a quella di dieci anni di reclusione ed euro 4.800,00 di multa. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 27 aprile 2027, ha prospettato 2 l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla seconda parte del secondo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i motivi di ricorso sono fondati. 1. In primo luogo è, invero, fondata la censura mossa al provvedimento nella parte in cui si dichiara l'inammissibilità dell'istanza di continuazione relativamente alle sentenze di cui ai n. 1, 7, 8 e 9. 1.1. È consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «La pronuncia del giudice dell'esecuzione di rigetto di richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta, quand'anche limitata ad alcuni soltanto dei reati considerati dalla pronuncia» (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep. 2023, Valerio Lorenzo, Rv. 284242; Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Morteo, Rv. 268562; Sez.
1. n. 12823 del 03/03/2011, De Martino, Rv. 249913). Inoltre, si è chiarito, la pronuncia con cui il giudice dell'esecuzione respinga la domanda di applicazione della continuazione tra tutti i reati oggetto di sentenze di condanna comprende anche il diniego di riconoscimento della continuazione tra alcuni soltanto dei reati oggetto degli stessi provvedimenti già esaminati (Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Rv. 268562; Sez. 1, n. 12823 del 3/03/2011, Rv. 249913). Se, dunque, il principio del ne bis in idem permea l'intero ordinamento giuridico e si applica anche al procedimento di esecuzione, ponendo un preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema, è altrettanto innegabile che il presupposto per la sua operatività è l'irrevocabilità del provvedimento antecedentemente pronunciato. 1.2. Il Tribunale di Forlì non ha fatto buon governo dei superiori principi. Non è superfluo ricordare come, con una prima ordinanza in data 10 febbraio 2021, il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva unificato ex art. 671 cod. proc. pen. i fatti giudicati con le sentenze indicate dal n. 10 al n. 36 del provvedimento qui impugnato, riparametrando la pena unica complessiva muovendo da quella di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, per il più grave reato di ricettazione. Successivamente, con ordinanza del 15 settembre 2022, il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha esteso la continuazione come 3 sopra riconosciuta ai fatti giudicatrà con le sentenze di cui ai n. 2, 3 e 6 dell'ordinanza impugnata in questa sede, mentre ha rigettato la richiesta per i reati oggetto delle sentenze di cui ai n. 1, 7, 8 e 9, rideterminando la pena unica complessiva in dieci anni, un mese e ventiquattro giorni di reclusione ed euro 7.900,00 di multa;
pena parametrata in evidente violazione del limite del triplo (corrispondente a dieci anni di reclusione ed euro 4.800,00 di multa). Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Forlì ha erroneamente ritenuto cosa giudicata la precedente decisione del Tribunale di Padova in data 15 settembre 2022, laddove, al contrario, avverso quel provvedimento era stato proposto ricorso per cassazione, non ancora deciso al momento della sua pronuncia (infatti questa Sezione ha provveduto solo in data 28 aprile 2023). 2. Egualmente fondate le censure afferenti alla errata determinazione degli aumenti per i reati satellite per il mancato rispetto del limite del triplo della pena del reato più grave. A tal proposito, il giudice dell'esecuzione, richiesto di riconoscere la continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. esercita, in materia di quantificazione della pena, i medesimi poteri del giudice della cognizione con i soli limiti dettati dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in ordine alla individuazione del reato più grave (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261089), dall'art. 81, primo comma, cod. pen. in ordine alla misura degli aumenti di pena - da contenere nel triplo della pena del reato più grave (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073), e dal principio generale del divieto di reformatío in pejus rispetto alla determinazione della pena quantificata nel giudizio di cognizione (Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735). Venendo al caso di specie, il Tribunale di Forlì ha determinato la pena in misura non rispettosa del principio espresso da questa Corte in virtù del quale «Nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen.» (Sez. U., Gargiulo, cit.). Anche sotto questo profilo, dunque, il provvedimento impugnato si presenta illegittimo. 3. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Forlì, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a 4 nuovo esame dell'istanza da condursi in piena libertà, ma ossequiante dei principi suindicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì. Così deciso il 9 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente