Sentenza 16 marzo 2016
Massime • 1
La pronuncia del giudice dell'esecuzione di parziale rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta rispetto ai reati per cui è stato escluso il riconoscimento del reato continuato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2016, n. 36337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36337 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2016 |
Testo completo
36 337 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 1015/2016- - Presidente - SENTENZA Dott. ARTURO CORTESE Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 22004/2015Dott. ROSA ANNA SARACENO - Consigliere - LUIGI FABRIZIO MANCUSO Dott. ANTONIO MINCHELLA - Rel. Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA nei confronti di: OR AN N. IL 03/12/1964 avverso l'ordinanza n. 454/2013 GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA, del 21/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Albero Cordino, che the chiesto l'annullamento sewa zinvio dell'ordinanze impugnate in merito alla zi Serminozique delle pene for contestuale applicazione di due circostanze aggraventiреч od effetto speciale;
l'annullamento con zinvio in merito alla valutazione della pena per i resti di cui рема реч alle sewende hr° 20, 21, 25 e 26. Udit i difensor Avv.; RILEVATO IN FATTO Con istanza in data 12.12.2014 EO AN, gravato da plurime sentenze di condanna, avanzava istanza di rideterminazione della pena per illegittima contestuale applicazione sia della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen. sia della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n° 152/1991 nonché istanza di applicazione della continuazione con riferimento a tutti i titoli ricompresi nel suo certificato penale. Con ordinanza in data 21.04.2015 il GIP del Tribunale di Caltanissetta accoglieva le istanze predette: in merito alla prima si rilevava che alcuni dei titoli (riportati nel relativo certificato del casellario giudiziale con i nn° 12, 13, 18, 21, 24 e 25) avevano contestualmente statuito l'applicazione di due circostanze aggravanti ad effetto speciale (recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen. e circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n° 152/1991) in violazione del disposto del comma 4 dell'art. 63 cod.pen., per cui disponeva l'applicazione della sola circostanza più grave (e cioè quella di cui all'art. 7 del d.l. n° 152/1991) aumentabile sino ad un terzo e, conseguentemente, procedeva a rideterminare la pena per ciascuno dei titoli sopra detti. Di seguito, il giudice esaminava la richiesta di continuazione, rilevando che i reati commessi dal EO erano quasi totalmente delitti di estorsione, ma vi erano anche delitti di natura associativa mafiosa e violazioni della normativa sulle sostanze stupefacenti: così, richiamati i principi espressi in tema dalla Corte Suprema, si riteneva che il vincolo di continuazione sussistesse tra tutti i reati, in considerazione dei contesti spaziali e della strumentalità associativa, nella quale si inquadravano anche i reati inerenti le sostanze stupefacenti e la violazione di misure di prevenzione, con eccezione della condanna indicata al n° 4) che era relativa ad un oltraggio a pubblico ufficiale non inquadrabile in un disegno continuativo: si riteneva più grave il reato sub n° 7) e, applicati aumenti per ciascun reato satellite, si determinava la pena complessiva in anni diciotto di reclusione ed € 5.600,00 di multa. Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, premettendo che il EO era un soggetto pluripregiudicato e che già in passato era stata riconosciuta la continuazione tra alcune sentenze di condanna a suo carico: così, nell'anno 2013 si era tenuto un procedimento di esecuzione all'esito del quale in data 21.11.2013 la Corte di Appello di Caltanissetta aveva riconosciuto la continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate con i n° 7,8,9,10,12,16,17 e 18 rideterminando la pena in anni ventuno e mesi dieci di reclusione ed € 3.900,00 di multa;
ma, contestualmente, era stata in modo espresso escluso il vincolo della continuazione tra i reati ora richiamati e quelli delle condanne indicate con i nn° 1) e 5), relative allo spaccio di sostanze stupefacenti. Successivamente il EO aveva riportato altre condanne e cioè quelle di cui alle sentenza indicate con i nn° 20,21,25,26,27 e 28 e il P.M. aveva emesso нь un provvedimento di cumulo riportante la pena complessiva di anni ventisei e mesi dieci 10 di reclusione ed € 9.150,00 di multa. 1 Quanto ai motivi di ricorso, con riferimento alla rideterminazione delle pene di alcuni reati, si sostiene che la difesa aveva sollecitato un potere non previsto dalla legge poiché al giudice dell'esecuzione è precluso un intervento volto a modificare la pena a suo tempo irrogata e le doglianze sulla dosimetria della pena dovevano farsi valere al tempo della cognizione (peraltro si notava che nella condanna di cui alla sentenza n° 13 non era stata applicata la recidiva, per cui non si poteva procedere a rideterminazione di pena). Con riferimento alla continuazione si rilevava che il giudice dell'esecuzione aveva ignorato l'ordinanza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 21.11.2013, irrevocabile il 05.02.2013, che aveva escluso la continuazione tra i reati di natura mafiosa ed i reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti (indicati con i nn° 1 e 5), anche perché i reati estorsivi sarebbero stati commessi circa dieci anni dopo gli altri e perché non vi era alcuna connessione tra gli stessi. Inoltre la ordinanza della Corte di Appello di Caltanissetta aveva ritenuto più grave il delitto indicato alla sentenza n° 18 mentre il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto più grave il delitto indicato al n° 7 mentre avrebbe dovuto limitarsi a rilevare la riproposizione di una istanza già avanzata e già decisa: quanto ai delitti di cui alle sentenze indicate con i nn° 20,21,25 e 26 che non erano stati valutati dalla Corte di Appello, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto limitarsi a operare i relativi aumenti di pena rispetto alla pena ritenuta più grave anziché cercare un nuovo reato-base. Si segnalava poi la sostanziale omessa motivazione sulle ragioni giustificatrici del riconoscimento del vincolo. Il P.G. ha concluso ritenendo inammissibile la richiesta di rideterminare la pena una volta che vi sia il giudicato e sussistente una preclusione per la precedente valutazione della Corte di Appello di Caltanissetta, così chiedendo l'annullamento senza rinvio per la rideterminazione della pena e la continuazione tra i reati già valutati dalla Corte di Appello di Caltanissetta e l'annullamento con rinvio per la valutazione dei soli reati satellite di cui alle sentenza nn° 20,21,25 e 26. La difesa ha depositato due memorie: dapprima si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta poiché lo scritto recava l'indicazione dell'art. 311 cod. proc.pen. anziché dell'art. 666 cod.proc.pen. e poi si fa notare che per le sentenze divenute definitive dopo l'ordinanza della Corte di Appello non vi era preclusione e che queste ultime potevano essere valutate anche in rapporto ai reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti con successiva rideterminazione della pena, giacchè una pena non conforme a legge poteva essere intaccata in executivis. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. Si è specificato nella parte precedente che l'istanza avanzata dal EO riguardava una nutrita serie di reati, commessi in un ampio arco temporale e di connotazioni differenziate. 2 Il giudice dell'esecuzione ha accolto le richieste del condannato, procedendo ad una generale rideterminazione della pena secondo i criteri sopra riportati che, per evidenti ragioni di sintesi, appare superfluo ripetere. Pertanto, in ragione delle varie doglianze espresse con i motivi di ricorso e con le memorie difensive, vanno affrontati gli argomenti sottoposti ad esame di questa Corte. § 1. Non possono ritenersi fondate le doglianze mosse dal EO circa il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta: in primo luogo, il mero fatto che, nella forma del ricorso, sia stato citato l'art. 311 cod.proc.pen. e non l'art. 666 cod.proc.pen. è un mero ed evidente errore materiale che non può essere causa di inammissibilità del ricorso, perché la previsione di una siffatta conclusione intende colpire la infondatezza palese, il difetto di condizioni di legge o la reiterazione cieca di istanze o ricorsi già non accolti, ma non, evidentemente, le condizioni di accuratezza di un atto che non cessa di essere completo solo perché nella relativa stesura sia stato commesso un chiarissimo, non diversamente interpretabile, errore materiale, non in grado, certamente, in quanto tale, di pregiudicare in alcun modo i diritti della difesa o di non rendere comprensibili le ragioni di doglianza: ciò che rileva è la esposizione compiuta dei motivi di ricorso, non l'indicazione numerica degli articoli di legge sulla cui base si propone ricorso. Ed ancora, nella memoria difensiva si adombra la possibilità per il giudice dell'esecuzione di procedere oltre il giudicato poiché si sarebbe in presenza di una pena non conforme a legge e cioè di una pena illegale, emendabile in executivis,. Tuttavia, nel caso in esame non di pena illegale può correttamente discettarsi, di pena cioè non prevista dall'ordinamento, ma di pena illegittima e cioè determinata in contrasto con i principi di legge per la sua quantificazione. § 2. L'ordinanza impugnata non ha tenuto conto del contenuto, ormai divenuto cosa giudicata, della precedente ordinanza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 21.11.2013, la quale aveva riconosciuto la continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate con i n° 7,8,9,10,12,16,17 e 18 ma contestualmente aveva escluso la sussistenza del medesimo vincolo della continuazione tra quei reati ora richiamati e quelli delle condanne indicate con i nn° 1) e 5). Tale decisione non poteva essere intaccata: va, infatti, considerato che il principio del ne bis in idem permea l'intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema. A tale divieto va, pertanto, attribuito, il ruolo di principio generale dell'ordinamento dal quale, a norma dell'art. 12 preleggi, comma 2, il giudice non può prescindere quale necessario referente dell'interpretazione logico-sistematica. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha ritenuto possibile il nuovo esame della domanda di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate con i 3 n° 7,8,9,10,12,16,17 e 18 ed i reati di cui alle condanne indicate con i nn° 1) e 5); ed ha anche accolto la relativa istanza. Esisteva, invece e senza dubbio, una preclusione: il precedente giudice dell'esecuzione aveva già respinto la domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione menzionata ed è indubbio che ciò determinava un giudicato. Peraltro, è principio consolidato quello secondo quale la pronuncia con cui il giudice dell'esecuzione respinga la domanda di applicazione della continuazione tra tutti i reati oggetto di sentenze di condanna comprende anche il diniego di riconoscimento della continuazione tra alcuni soltanto dei reati oggetto dei medesimi provvedimenti già esaminati (Sez. 1, n° 12823 del 03.03.2011, Rv 249913). La identità del disegno criminoso che si affermi in relazione a una serie di reati, comporta che ciascun elemento della serie, ossia ciascun reato, partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri, residui reati. La relazione si connota, poi, proprio in virtù della identità della genesi programmatica che ne costituisce l'essenza, per la ulteriore proprietà transitiva: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati -in ipotesi - costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso. Ma la proprietà transitiva della relazione di continuazione comporta, altresì, la negativa implicazione che, se la continuazione non ricorre tra due o più reati, necessariamente neppure è configurabile tra i gruppi dei reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso. § 3. Il giudice dell'esecuzione non poteva determinare, immutati restando i reati commessi e la loro qualificazione, una differente pena-base da quella già individuata nel precedente provvedimento di cui si è detto sopra: la Corte di Appello di Caltanissetta in data 21.11.2013 aveva individuato, come reato più grave alla stregua del quale determinare la pena - base, quello di cui al capo D) della sentenza emessa in data 28.11.2011 dalla Corte di Appello di Caltanissetta, la quale era riportata al n° 18 del certificato del casellario giudiziale di riferimento. Al contrario, il giudice dell'esecuzione successivo ha ritenuto più grave il reato di cui alla condanna riportata al n° 7 del medesimo certificato, così violando nuovamente il principio esposto in precedenza. Si tratta di un principio di diritto che discende direttamente dal disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., per il quale il giudice dell'esecuzione, quando deve procedere ex art. 671 cod.proc.pen. alla rideterminazione del più favorevole trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di M maggiore gravità, a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie e misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso 4 peggiorativo o migliorativo (neppure nell'ipotesi di quantificazione illegale di detta pena, in misura inferiore al minimo edittale consentito, in sede di giudizio di cognizione: Sez. 1 n. 1413 del 7/03/1995, Rv. 200921; Sez. 1, n° 38331 del 05.06.2014, Rv 260903). § 4. Con riferimento alle condanne indicate ai nn°12, 13, 18, 21, 25 e 26 del certificato del casellario giudiziale, l'ordinanza impugnata ha provveduto ad una rideterminazione della pena sulla scorta di una ritenuta duplice applicazione, non consentita dall'art. 63, comma 4, cod.pen., di due circostanze aggravanti ad effetto speciale e cioè l'art. 7 del d.l. n° 152/1991 e la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod.pen. Sul punto il P.M. ricorrente ha fatto notare che, invece, la sentenza indicata al n° 13 espressamente escludeva l'applicazione della recidiva: pertanto, non essendo stato effettuato il relativo aumento di pena, il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto rideterminare la relativa pena. Inoltre, correttamente il P.M. ricorrente ha posto in evidenza che il giudice dell'esecuzione ha esercitato un potere di cui non disponeva, e cioè la rideterminazione integrale della pena di diverse sentenze ritenendo che la dosimetria della pena fosse il frutto di un computo erroneo. Questa prospettazione non considera che su quelle situazioni giuridiche era calato il giudicato: l'art. 671 cod.proc.pen. attribuisce al giudice dell'esecuzione specifiche competenze in tema di riconoscimento del vincolo della continuazione ed in tema di concorso formale, ma non anche quello di modificare l'entità della pena a suo tempo irrogata: nella fattispecie, il giudice dell'esecuzione ha esulato dai poteri propri, ritenendo che, sulla base di una riconosciuta applicazione non corretta dell'aumento di pena per le circostanze aggravanti, si potesse preliminarmente modificare le pene inflitte con alcune singole sentenze per poi procedere all'esame relativo al riconoscimento o meno del vincolo della continuazione. Ma anche su questo specifico aspetto si forma una preclusione da giudicato, circa la quale vanno qui richiamati i principi che sono stati espressi nel paragrafo § 2. Gli arresti giurisprudenziali indicati da una memoria difensiva sul punto fanno riferimento ad ipotesi ben differenti e cioè quella della declaratoria di incostituzionalità della norma penale e quella relativa alla pena dell'ergastolo inflitta all'esito del giudizio abbreviato: trattasi di ipotesi palesemente diverse dal caso in esame. § 5. Dalla applicazione non corretta della normativa richiamata nel paragrafo § 3 è disceso che la rimodulazione complessiva della pena operata dal giudice dell'esecuzione con riferimento ai reati-satelliti è stata effettuata in violazione dei criteri di legge, giacchè essa si è basata sulla individuazione di un reato più grave non conforme al dettato normativo. A ciò va aggiunto che lo stesso errore travolge la determinazione della pena per i reati- satelliti di cui alle sentenze indicate con i nn° 20, 21, 25 e 26: in effetti, dette pronunzie non erano state considerate dal provvedimento della Corte di Appello di Caltanissetta in data 21.11.2013 (trattandosi di condanne riportate successivamente); di conseguenza, 5 esse ben potevano essere sottoposte al giudizio del successivo giudice dell'esecuzione e collocate in rapporto con le altre condanne: ma l'ordinanza avrebbe dovuto limitarsi ad operare i relativi aumenti di pena, ove riconosciuto il vincolo della continuazione, e detti aumenti avrebbero dovuto essere calcolati sulla pena-base del reato più grave, il quale però, per come detto, è stato determinato modificando quello già individuato in precedenza. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio per alcune parti di essa ed annullata per nuovo esame su altre parti, secondo quanto meglio specificato in dispositivo. La decisione sarà comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in ordine alla operata rideterminazione della pena per effetto dell'art. 63, comma 4, cod.pen. e al riconoscimento della continuazione dei reati oggetto delle sentenze di cui ai numeri 1 e 5, nonché in ordine alla determinazione di una nuova pena-base diversa da quella già stabilita nella sentenza numero 18; annulla la stessa ordinanza in ordine alla determinazione degli aumenti di pena per i reati-satelliti, ivi compresi quelli oggetto delle sentenze di cui ai numeri 20, 21, 25 e 26 del casellario giudiziale e rinvia per nuovo esame al riguardo al GIP del Tribunale di Caltanissetta. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016. I Presidente) (dott) Arturo Cortése)общ Il Consigliere relatore (dott. Antonio Minchella) DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 SET 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 6