CASS
Sentenza 2 gennaio 2023
Sentenza 2 gennaio 2023
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- 1. Le comunicazioni conservate sulle chat sono da considerare corrispondenza. Problematiche attuali e prospettive de iure condendo.Giuseppe Marra · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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Sommario: 1. La sentenza n.170/2023 della Corte costituzionale 2. Il mutamento della giurisprudenza penale: da documento a corrispondenza - 3. La tutela dell'art. 15 Cost. e l'inosservanza delle regole processuali - 4. Problematiche attuali e prospettive de iure condendo. 1. La sentenza n.170/2023 della Corte costituzionale Come è noto a tutti, le comunicazioni tra le persone non si svolgono quasi più tramite la corrispondenza tradizionale, ossia con la lettera in busta chiusa ed inviata a mezzo posta, ma avvengono tramite telefono oppure, sempre più di frequente, attraverso dispositivi elettronici e informatici, come e-mail, messaggi SMS, o con applicativo WhatsApp e simili. Tali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/01/2023, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AS UR ( CUI 04GWSVO ) nato il [...] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito il difensore: l'avv. MORICONI ANTONIO si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 06/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 ottobre 2021, la Corte di Assise di appello di Catania confermava la pronuncia resa dalla Corte di Assise di Siracusa in data 28.10.2020, con la quale OM HA NU era stato ritenuto responsabile dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere dedita al favoreggiamento della permanenza in Italia di migranti clandestini (capo A della rubrica) e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, commi 1, 3, lett. a), 3-bis, 3-ter, lett. b), e 5 d. Igs n. 286 del 1998 (capo B della rubrica) e, conseguentemente, era stato condannato, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, esclusa la circostanza aggravante dell'essere capo o promotore dell'organizzazione criminale di cui al capo A), alla pena di anni otto, mesi sei di reclusione ed C. 125.000,00 di multa, alle pene accessorie di legge e all'espulsione dal territorio dello Stato dopo l'espiazione della pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Douglas Duale, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità della sentenza ex art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen. per violazione della mancataQssunzione di una prova dibattimentale decisiva al fine di decidere, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per erronea e illogica motivazione". Ha premesso la difesa che: con i motivi di appello era stata chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'audizione del dott. Marco Zonaro, nominato perito dalla Corte di Assise di Siracusa e al quale era stato affidato, a seguito delle affermazioni del consulente Mohamed Marian HA, l'incarico di accertare se la voce riconducibile all'utenza telefonica 354/9345247 appartenesse al medesimo soggetto o a soggetti diversi e di indicare quali conversazioni fossero attribuibili alla stessa persona;
poiché non era stato possibile procedere all'audizione del citato perito, impedito a presenziare all'udienza per motivi di salute, era stata disposta, con il consenso delle parti, l'acquisizione della relazione peritale. Ha, quindi, sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe "recepito il senso delle conclusioni scritte"; che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nei termini indicati sarebbe stata respinta sulla base di una serie di argomenti censurabili, anche perché sarebbe emersa la presenza di altro soggetto a nome NUu, non meglio identificato;
che la Corte di Assise di appello di Catania "attraverso la rinnovazione richiesta nei motivi di appello probabilmente non sarebbe incorsa in quegli errori argomentativi che importano l'annullamento sul punto della gravata sentenza". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità della sentenza ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 cod. pen. per illogicità, 2 contraddittorietà e mancanza di motivazione, poiché il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato". Secondo la difesa, il thema decidendum, dedotto con i motivi di appello, in merito alla partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere in contestazione, sarebbe stato "risolto dai giudici di appello con argomenti apodittici e illogici". 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità della sentenza ex art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per illogicità, contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 62-bis cod. pen.", sostenendo che la Corte territoriale, nel confermare il giudizio di non meritevolezza dell'imputato in ordine alla concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe fatto riferimento solo sulla gravità dei fatti, omettendo tutte le altre circostanze evidenziate nell'atto di impugnazione (l'essere l'imputato soggetto incensurato, in fuga da un paese in guerra;
le motivazioni che lo avrebbero indotto ad attivarsi per aiutare connazionali migranti). CONSIDERATO IN DIRITTO 1 II ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Quanto al primo motivo di impugnazione, occorre osservare che la Corte di Assise di appello di Catania ha puntualmente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'audizione del perito, dott. Marco Zonaro. In particolare, ha rilevato che con il consenso della difesa era stata disposta l'acquisizione della relazione peritale e ha ritenuto che nessun margine di ragionevole dubbio ed equivoco potesse residuare, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal suddetto perito, sull'identificazione dell'imputato quale interlocutore delle conversazioni incriminate, svolgendo, al riguardo, un'approfondita disamina e riportando anche la valutazione del primo giudice che sull'argomento aveva, a sua volta, dedicato un intero paragrafo della sua decisione (cfr. pagg.
5 -11 della pronuncia impugnata, alle quali ci si richiama espressamente, al fine di evitare inutili ripetizioni). A fronte di un argomentare assolutamente logico, preciso, puntuale e circonstanziato, le censure difensive - oltre a caratterizzarsi per evidente genericità per mancanza di una specifica critica delle opposte ragioni - appaiono tese, nella sostanza, a richiedere a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. 3 2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc. pen., perché fondato su argomentazioni assolutamente generiche. Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249). 3. Inammissibile è anche il terzo motivo di impugnazione perché manifestamente infondato. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la Corte di Assise di appello di Catania ha escluso la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche evidenziando che la condotta dell'imputato, così come accertata, risultava connotata da rilevante gravità, avendo costui offerto nella realizzazione dell'attività illecita un contributo determinante (l'imputato è stato, infatti, definito "un tassello di fondamentale rilievo in funzione dell'organizzazione del traffico dei migranti, gestita dall'organizzazione criminale di cui trattasi"), a nulla rilevando l'assenza di precedenti penali a suo carico per l'espresso disposto del comma 3 dell'alt 62-bis cod. pen.. Trattasi di motivazione adeguata e congrua che resiste alle doglianze difensive che, in buona sostanza, finiscono con il richiedere, ancora una volta, una indebita "rilettura" delle risultanze processuali. I 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito il difensore: l'avv. MORICONI ANTONIO si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 06/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 ottobre 2021, la Corte di Assise di appello di Catania confermava la pronuncia resa dalla Corte di Assise di Siracusa in data 28.10.2020, con la quale OM HA NU era stato ritenuto responsabile dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere dedita al favoreggiamento della permanenza in Italia di migranti clandestini (capo A della rubrica) e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, commi 1, 3, lett. a), 3-bis, 3-ter, lett. b), e 5 d. Igs n. 286 del 1998 (capo B della rubrica) e, conseguentemente, era stato condannato, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, esclusa la circostanza aggravante dell'essere capo o promotore dell'organizzazione criminale di cui al capo A), alla pena di anni otto, mesi sei di reclusione ed C. 125.000,00 di multa, alle pene accessorie di legge e all'espulsione dal territorio dello Stato dopo l'espiazione della pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Douglas Duale, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità della sentenza ex art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen. per violazione della mancataQssunzione di una prova dibattimentale decisiva al fine di decidere, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per erronea e illogica motivazione". Ha premesso la difesa che: con i motivi di appello era stata chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'audizione del dott. Marco Zonaro, nominato perito dalla Corte di Assise di Siracusa e al quale era stato affidato, a seguito delle affermazioni del consulente Mohamed Marian HA, l'incarico di accertare se la voce riconducibile all'utenza telefonica 354/9345247 appartenesse al medesimo soggetto o a soggetti diversi e di indicare quali conversazioni fossero attribuibili alla stessa persona;
poiché non era stato possibile procedere all'audizione del citato perito, impedito a presenziare all'udienza per motivi di salute, era stata disposta, con il consenso delle parti, l'acquisizione della relazione peritale. Ha, quindi, sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe "recepito il senso delle conclusioni scritte"; che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nei termini indicati sarebbe stata respinta sulla base di una serie di argomenti censurabili, anche perché sarebbe emersa la presenza di altro soggetto a nome NUu, non meglio identificato;
che la Corte di Assise di appello di Catania "attraverso la rinnovazione richiesta nei motivi di appello probabilmente non sarebbe incorsa in quegli errori argomentativi che importano l'annullamento sul punto della gravata sentenza". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità della sentenza ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 cod. pen. per illogicità, 2 contraddittorietà e mancanza di motivazione, poiché il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato". Secondo la difesa, il thema decidendum, dedotto con i motivi di appello, in merito alla partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere in contestazione, sarebbe stato "risolto dai giudici di appello con argomenti apodittici e illogici". 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità della sentenza ex art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per illogicità, contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 62-bis cod. pen.", sostenendo che la Corte territoriale, nel confermare il giudizio di non meritevolezza dell'imputato in ordine alla concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe fatto riferimento solo sulla gravità dei fatti, omettendo tutte le altre circostanze evidenziate nell'atto di impugnazione (l'essere l'imputato soggetto incensurato, in fuga da un paese in guerra;
le motivazioni che lo avrebbero indotto ad attivarsi per aiutare connazionali migranti). CONSIDERATO IN DIRITTO 1 II ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Quanto al primo motivo di impugnazione, occorre osservare che la Corte di Assise di appello di Catania ha puntualmente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'audizione del perito, dott. Marco Zonaro. In particolare, ha rilevato che con il consenso della difesa era stata disposta l'acquisizione della relazione peritale e ha ritenuto che nessun margine di ragionevole dubbio ed equivoco potesse residuare, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal suddetto perito, sull'identificazione dell'imputato quale interlocutore delle conversazioni incriminate, svolgendo, al riguardo, un'approfondita disamina e riportando anche la valutazione del primo giudice che sull'argomento aveva, a sua volta, dedicato un intero paragrafo della sua decisione (cfr. pagg.
5 -11 della pronuncia impugnata, alle quali ci si richiama espressamente, al fine di evitare inutili ripetizioni). A fronte di un argomentare assolutamente logico, preciso, puntuale e circonstanziato, le censure difensive - oltre a caratterizzarsi per evidente genericità per mancanza di una specifica critica delle opposte ragioni - appaiono tese, nella sostanza, a richiedere a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. 3 2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581, lett. c), cod. proc. pen., perché fondato su argomentazioni assolutamente generiche. Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249). 3. Inammissibile è anche il terzo motivo di impugnazione perché manifestamente infondato. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la Corte di Assise di appello di Catania ha escluso la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche evidenziando che la condotta dell'imputato, così come accertata, risultava connotata da rilevante gravità, avendo costui offerto nella realizzazione dell'attività illecita un contributo determinante (l'imputato è stato, infatti, definito "un tassello di fondamentale rilievo in funzione dell'organizzazione del traffico dei migranti, gestita dall'organizzazione criminale di cui trattasi"), a nulla rilevando l'assenza di precedenti penali a suo carico per l'espresso disposto del comma 3 dell'alt 62-bis cod. pen.. Trattasi di motivazione adeguata e congrua che resiste alle doglianze difensive che, in buona sostanza, finiscono con il richiedere, ancora una volta, una indebita "rilettura" delle risultanze processuali. I 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente