CASS
Sentenza 2 gennaio 2023
Sentenza 2 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/01/2023, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCE nel procedimento a carico di: AU IO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 24/11/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, S. Salvatori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato, su concorde richiesta delle parti, ex art. 447 cod. proc. pen., ad NI TA la pena di mesi due di arresto ed euro quattrocento di ammenda, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Lecce, denunciando violazione di legge. 2.1. Si evidenzia che le parti avevano concordato l'applicazione della pena di mesi sei di arresto ed euro 1.200 di ammenda a carico dell'imputato, ridotta di un Penale Sent. Sez. 1 Num. 9 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 16/06/2022 terzo per le circostanze attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per il rito prescelto, così indicando la pena finale di mesi due di arresto ed euro 400 di ammenda. Tale pena concordata, secondo l'impugnante, è affetta da illegalità posto che il procedimento con il quale è stata determinata opera una riduzione per il rito speciale prescelto, superiore a quella massima di un terzo, prevista dalla legge, giungendo a dimezzare quella risultata all'esito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, S. Salvatori, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per l'ulteriore corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. La pena finale concordata tra le parti, partendo dalla pena base indicata nell'accordo ratificato dal giudice, non poteva essere pari alla misura concretamente irrogata. Infatti, giunta, la misura della pena, a quella di mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda, irrogata all'esito del riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., nella massima estensione, la pena finale risulta inferiore al minimo (perché ridotta della metà), non comportando il rito speciale prescelto, una diminuzione superiore ad un terzo. 3. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di determinazione contra legem della pena concordata tra le parti ed illegittimamente ratificata dal giudice, che, secondo l'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità (tra le tante, Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006, dep. 2007, Braidich, Rv. 236033), invalida la base negoziale sulla quale è maturato l'accordo ratificato dal giudice, viziando la sentenza che lo ha recepito e che, per l'effetto, deve essere annullata. 4. Segue all'annullamento della sentenza impugnata il rinvio degli atti al Tribunale di Lecce sezione Giudice per le indagini preliminari, per le determinazioni di competenza.
P.Q.M.
2 Il Consigliere estensore Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce. Così deciso il 16 giugno 2022 Il Presidente
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, S. Salvatori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato, su concorde richiesta delle parti, ex art. 447 cod. proc. pen., ad NI TA la pena di mesi due di arresto ed euro quattrocento di ammenda, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Lecce, denunciando violazione di legge. 2.1. Si evidenzia che le parti avevano concordato l'applicazione della pena di mesi sei di arresto ed euro 1.200 di ammenda a carico dell'imputato, ridotta di un Penale Sent. Sez. 1 Num. 9 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 16/06/2022 terzo per le circostanze attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per il rito prescelto, così indicando la pena finale di mesi due di arresto ed euro 400 di ammenda. Tale pena concordata, secondo l'impugnante, è affetta da illegalità posto che il procedimento con il quale è stata determinata opera una riduzione per il rito speciale prescelto, superiore a quella massima di un terzo, prevista dalla legge, giungendo a dimezzare quella risultata all'esito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, S. Salvatori, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per l'ulteriore corso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. La pena finale concordata tra le parti, partendo dalla pena base indicata nell'accordo ratificato dal giudice, non poteva essere pari alla misura concretamente irrogata. Infatti, giunta, la misura della pena, a quella di mesi quattro di arresto ed euro 800 di ammenda, irrogata all'esito del riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., nella massima estensione, la pena finale risulta inferiore al minimo (perché ridotta della metà), non comportando il rito speciale prescelto, una diminuzione superiore ad un terzo. 3. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di determinazione contra legem della pena concordata tra le parti ed illegittimamente ratificata dal giudice, che, secondo l'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità (tra le tante, Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006, dep. 2007, Braidich, Rv. 236033), invalida la base negoziale sulla quale è maturato l'accordo ratificato dal giudice, viziando la sentenza che lo ha recepito e che, per l'effetto, deve essere annullata. 4. Segue all'annullamento della sentenza impugnata il rinvio degli atti al Tribunale di Lecce sezione Giudice per le indagini preliminari, per le determinazioni di competenza.
P.Q.M.
2 Il Consigliere estensore Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce. Così deciso il 16 giugno 2022 Il Presidente