Sentenza 12 gennaio 2001
Massime • 1
Le domande di risarcimento dei danni formulate nei confronti della pubblica amministrazione in base all'art. 2043 cod. civ. sono devolute alla competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche alla condizione che i danni siano direttamente dipendenti dall'esecuzione, manutenzione e funzionamento dell'opera idraulica, mentre sono riservate al giudice ordinario le domande che si ricollegano a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque, poiche la competenza del giudice specializzato è giustificata in presenza di fattispecie che coinvolgano apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della p.a. per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/2001, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. FRANCESCO Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
CONSORZIO IRRIGUO DI SAN GIOVANNINO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO RANABOLDO, giusta delega in calce alla comparsa di risposta in atti;
- ricorrente -
contro
SILCAM Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 20, presso l'avvocato FRANCESCO CAROLEO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FULVIO, LUPANO, giusta delega a margine del controricorso;
- resistente -
contro
CATTOLICA ASSICURAZIONI COOP a r.l.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 545/99 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, depositata il 25/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/11/2000 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO con le quali si chiede che la Corte voglia accogliere il ricorso e dichiarare la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Torino, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 7.6.1991 la Silcam s.r.l., premesso:
- di essere proprietaria in Casale Monferrato di uno stabilimento con annesso ampio cortile, adibito a deposito per tronchi di legno;
- che nel 1987 detto cortile, in precedenza sterrato, era stato asfaltato, previa creazione di un sottofondo in materiale inerte;
- che nei mesi di maggio-giugno 1988 l'asfalto aveva ceduto e si era frantumato, a causa di un consistente passaggio d'acqua sotterraneo, che aveva indebolito lo strato di inerte;
- che l'acqua proveniva da un fosso, di proprietà del consorzio irriguo di S. Giovannino, che veniva periodicamente utilizzato in occasione delle irrigazioni stagionali;
tanto premesso, la Silcam s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Casale Monferrato il consorzio irriguo di S. Giovannino, per ottenere il risarcimento del danno subito per il rifacimento del manto d'asfalto e lo spostamento del materiale in deposito. Instauratosi il contraddittorio, il convenuto eccepiva preliminarmente l'incompetenza del tribunale ordinario, per essere competente "ratione materiae" il tribunale regionale delle acque pubbliche e, nel merito, chiedeva la reiezione della domanda, previa chiamata in causa dell'istituto assicuratore, per essere eventualmente rilevato indenne.
Costituitosi il terzo chiamato (Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l.) ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, il tribunale, in composizione monocratica, pronunciava in data 25.11.1999 sentenza non definitiva, con la quale affermava la propria competenza, ritenendo che la domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice non fosse ricompresa nell'ambito di applicabilità dell'art. 140 lett. e) del r.d. 11.12.1933 n. 1775. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per regolamento di competenza il consorzio irriguo di S. Giovannino. La Silcam s.r.l. ha depositato memoria difensiva.
Nelle conclusioni scritte 10.7.2000 il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso, dichiarandosi la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Torino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico mezzo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 140 r.d. 11.12.1933 n. 1775, deduce la competenza funzionale del tribunale regionale per le acque pubbliche in base alle seguenti argomentazioni.
Premessa la propria qualità di consorzio concessionario di acque pubbliche, ed in particolare della derivazione a scopo irriguo dal canale Lanza, attraverso il canale oggetto di causa, e quindi la qualità di opera idraulica del canale stesso, ricadente nella disciplina del t.u. 11.12.1933 n. 1775, il ricorrente sostiene che l'azione nella specie promossa, assumendo l'esistenza di un'infiltrazione derivante dal canale durante i periodi di irrigazione, introduce una controversia direttamente connessa al funzionamento dell'opera idraulica, implicante accertamenti in ordine all'idoneità tecnica dell'opera stessa ed al suo stato di conservazione e manutenzione.
La censura è fondata.
La sentenza impugnata ha giustificato la competenza del tribunale ordinario con la considerazione che i fatti addebitati al consorzio consistevano in comportamenti meramente esecutivi, collegati solo occasionalmente con l'opera pubblica idraulica, denunciati sotto l'aspetto della violazione delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia.
Ma con tale motivazione il tribunale ha espresso un giudizio di merito sulla controversia, individuando la causa oggettiva del danno ed il profilo soggettivo della colpa, mentre - com'è noto - la competenza si determina in base alla domanda nella sua obiettiva enunciazione, e non già in base all'esito dall'indagine di merito. Nella specie, la domanda formulata nell'atto introduttivo riguardava un danno - infiltrazione d'acqua dal canale di irrigazione - direttamente dipendente da un vizio dell'opera idraulica, ed ascrivibile, così come prospettato, ad un difetto di progettazione, esecuzione, manutenzione o funzionamento dell'opera stessa. Erroneamente quindi il tribunale ha ritenuto sussistente un collegamento meramente occasionale fra il danno e l'opera idraulica, posto che il danno lamentato era causalmente collegato, in via diretta ed immediata, al canale di irrigazione, mentre il comportamento addebitato al consorzio non consisteva nella colpa generica, ma in uno specifico difetto della manutenzione necessaria per il regolare funzionamento dell'opera idraulica. Ricorrono quindi i presupposti, come precisati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, per radicare la competenza del giudice specializzato, ravvisabile allorché il danno oggetto della domanda risarcitoria sia direttamente dipendente dal modo di essere dell'opera idraulica, che si assuma mal costruita o non tenuta in efficienza, poiché in tale ipotesi v'è coinvolgimento di apprezzamenti e scelte della P.A. in relazione alla tutela di interessi correlati al regime delle acque pubbliche (ex plurimis:
Cass. 9732/2000; 7420/1999; 7016/1999; 6955/1999; 4725/1997, ecc.). In accoglimento del ricorso, deve quindi dichiararsi la competenza del giudice specializzato, nella specie Tribunale regionale delle acque pubbliche del Piemonte, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge, e che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche del Piemonte il quale provvederà anche sulle spese del procedimento di regolamento di competenza- si approva.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 200.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2001