Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2011, n. 12823
CASS
Sentenza 3 marzo 2011

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Massime1

La pronuncia del giudice dell'esecuzione di rigetto di richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta, quand'anche limitata ad alcuni soltanto dei reati considerati dalla pronuncia.

Commentario1

  • 1Rigetto istanza di continuazione: preclusa la riproposizione per stessi reati?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 agosto 2025

    La pronuncia di rigetto sulla continuazione preclude la riproposizione di un'istanza per i medesimi reati? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon. 1. La questione: violazione dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. Il Tribunale di Grosseto, quale giudice dell'esecuzione, accoglieva una richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.. Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione dell'art. 666 comma 2 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2011, n. 12823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12823
Data del deposito : 3 marzo 2011

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