Sentenza 3 marzo 2011
Massime • 1
La pronuncia del giudice dell'esecuzione di rigetto di richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta, quand'anche limitata ad alcuni soltanto dei reati considerati dalla pronuncia.
Commentario • 1
- 1. Rigetto istanza di continuazione: preclusa la riproposizione per stessi reati?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 agosto 2025
La pronuncia di rigetto sulla continuazione preclude la riproposizione di un'istanza per i medesimi reati? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon. 1. La questione: violazione dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. Il Tribunale di Grosseto, quale giudice dell'esecuzione, accoglieva una richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.. Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione dell'art. 666 comma 2 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2011, n. 12823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12823 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/03/2011
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 784
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 28255/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IN EL N. IL 031/01/1967;
avverso l'ordinanza n. 6/2010 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 19/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG, Dott. Galasso A., che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 19 maggio 2010 la Corte d'assise d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da IC De MA, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., tra alcuni dei capi delle due sentenze pronunziate nei suoi confronti, sentenze già esaminate in precedenza sia dal giudice della cognizione che da quello dell'esecuzione che avevano entrambi respinto la domanda avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i delitti oggetto delle due citate sentenze.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, De MA, il quale lamenta violazione dell'art. 671 c.p.p. in base al rilievo che l'istanza da ultimo presentata non costituisce la mera riproposizione della precedente domanda, riguardando solo la continuazione tra alcuni capi delle due sentenze.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Il principio del ne bis in idem permea l'intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema. A tale divieto va, pertanto, attribuito, il ruolo di principio generale dell'ordinamento dal quale, a norma dell'art. 12 preleggi, comma 2 il giudice non può prescindere quale necessario referente dell'interpretazione logico-sistematica.
2. Nel caso di specie correttamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto precluso il nuovo esame della domanda sotto un duplice profilo. Il giudice della cognizione aveva già respinto la domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati posti a base della sentenza emessa il 14 febbraio 2010 dalla Corte d'appello di Milano e quelli oggetto della sentenza della medesima Autorità giudiziaria del 29 ottobre 1988. Inoltre, la Corte d'assise d'appello di Milano, con ordinanza del 5 novembre 2005, aveva anch'essa respinto, in sede esecutiva, l'applicazione dell'art. 671 c.p.p. in relazione ai medesimi reati.
È indubbio, infine, che la pronuncia con la quale il giudice dell'esecuzione respinga la domanda di applicazione della continuazione tra tutti i reati oggetto di sentenze di condanna comprende anche il diniego di riconoscimento della continuazione tra alcuni soltanto dei reati oggetto dei medesimi provvedimenti già esaminati.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro mille, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2011. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011