Sentenza 17 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9699 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
E A N L O L I 1 9699/0 1 E Z D A - " R 9 7 T 1 . S 3 I T . R G N E A ' R 7 L 6 L A 9 E 1 D - D 5 I E - T S 3 N N oggetto I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E E E G S S G E I " sanzioni amministrative: 1 sezione civile E A L composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: ordinanza convalida atto Presidente opposto ex art. 23 1.689/81 dr. Alfredo Rocchi dr. Ugo Vitrone Consigliere R.G. N. 1111/00 dr. Giovanni Verucci Consigliere Cron22301 dr. Francesco Felicetti Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: ud. 20.04.2001 S EN T E NZA sul ricorso iscritto al n° 1111 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 2000, proposto DA DI EN AR, elettivamente domiciliato in Roma, V.le Tito Labieno n. 70, presso lo studio Nardelli, e rappresentato e difeso, per procura a margine del ri- corso, dall'avv. Pietro Mastrangelo di Massafra (TA). RICORRENTE
CONTRO
PREFETTURA DI TARANTO, in persona del Prefetto p.t. INTIMATA avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto, pronun- ciata in udienza imprecisata del 1999, che ha convali- 1093 2001 2 dato l'atto oggetto d'opposizione, ex 5' comma art. 23 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Udita, all'udienza del 20 aprile 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Fulvio Uccella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, all'udienza di comparizione di cui al 2° comma dell' art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, fissata a seguito di opposizione proposta da AR Di CO contro avviso di mora, notificato il 24 febbraio 1999, che gli aveva intimato il pagamento della somma di £. 524.719, quale sanzione per aver circolato con veico- lo privo della carta di circolazione e di contrassegno della tassa di proprietà e della targa anteriore, con- validava con ordinanza il verbale d'accertamento delle violazioni del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d. S.) a base dell'atto opposto, dato che il procuratore dell'opponente, che aveva preso visione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non era com- parso a questa senza addurre alcun valido impedimento e l'avviso impugnato appariva legittimo in base agli atti e ai documenti prodotti dalla P.A. Come emerge dall'esposizione dei fatti di causa conte- 3 nuta in ricorso, il Di CO con l'opposizione ave- va dedotto che il verbale di contestazione, pur se da lui sottoscritto, non gli era stato consegnato in co- pia come prescritto dall'art. 200 C.d.S. e quindi che la contestazione non era stata immediata come imposto dalla legge ed era quindi illegittima. Poichè l'opponente circolava su un veicolo del proprio datore di lavoro per espletare servizi per conto dello stesso, egli non poteva essere ritenuto colpevole del- la mancanza a bordo della carta di circolazione e del contrassegno della tassa di proprietà, di cui era re- sponsabile il solo proprietario del mezzo. Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ri- corso con due motivi il Di CO e il Prefetto di Taranto non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del- l'art. 23, comma 2°, legge 24 novembre 1981 n. 689, in ragione della mancata notifica del ricorso col decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione all' opponente, con conseguente nullità dell'ordinanza im- pugnata, pronunciata a causa dell'omessa comparizione di un soggetto cui non erano stati notificati gli atti sopra indicati.
2.1. Il tribunale, nell'ordinanza, attesta l'avvenuta verifica del fatto "che il procuratore dell'opponente ha sottoscritto per presa visione il ricorso e il pe- dissequo decreto di fissazione dell'udienza di compa- rizione" e questa affermazione incontestata dimostra che l'odierno ricorrente aveva avuto conoscenza della data dell'udienza di comparizione, con atto analogo alla comunicazione, già ritenuta sufficiente a surro- gare la mancata notifica (Cass. 2 giugno 1995 n. 6228), nell'identica fattispecie. Sarebbe contrario ai principi di economia processuale ritenere nulla la c.d. presa visione del ricorso e del decreto dalle parti del procedimento dell'art. 23 L.n. 689/81, solo perchè la norma prevede la notifica degli atti stessi, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo di portare a conoscenza della parte la data dell'udienza d'inizio del procedimento, con modalità che rendono sicuro che il destinatario del provvedimento ne ha preso visione in presenza del cancelliere. Il primo motivo di ricorso è, quindi, infondato.
3. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la violazione dell'art. 23, comma 12, della 1.n. 689/81, pure per omessa e insufficiente motivazione, avendo il tribunale convalidato il provvedimento sanzionatorio in assenza della piena prova della responsabilità del- 1'opponente e in violazione della norma indicata.
5 - Sussiste la violazione di legge in quanto, pure se, come affermato dal giudice di merito l'atto opposto non era manifestamente illegittimo, comunque la P.A. deve portare prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, non potendosi che annullare il prov- vedimento impugnato nel dubbio su detta responsabili- tà; inoltre la sentenza di merito nulla dice sui ri- lievi mossi dall'opponente sulla sanzione de qua "in- flitta senza che fosse stata notificata la ordinanza ingiunzione e che fossero spirati inutilmente i termi- ni per ricorrere o pagare".
3.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto deduce l'illegittimità dell'ordinanza di conva- lida per non avere rilevato l'insufficienza di prova della responsabilità dell'opponente, che deve ritener- si invece dimostrata con le attestazioni contenute nel verbale di contestazione certamente esistente, lamen- tando comunque sul piano formale profili diversi di illegittimità da quelli dedotti con l'opposizione e in particolare l'omessa notifica di un'ordinanza ingiun- zione che non risulta mai essere stata emessa e l'inu- tile decorso dei termini per ricorrere contro la stes- sa o pagare la somma ingiunta. Non essendo riportate nel motivo di ricorso le ragioni addotte con l'opposizione, le stesse devono ritenersi 6 abbandonate in questa sede, con la conseguenza che la prospettazione di questioni nuove e non collegate alla vicenda oggetto di causa preclude qualsiasi esame del secondo motivo di impugnazione, che è inammissibile. In conclusione l'infondatezza del primo motivo e l'i- nammissibilità del secondo comportano il rigetto del ricorso per cassazione. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio non essendosi difesa la Prefettura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 20 aprile 2001. [1 ite Consigliere estensore day, IL CANCELLIERE Maria Di NU Flare Dr DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 17 LUG 2001 E N A L O I L Z E IL CANCELLIERE A D R " 9 T Maria Di NU 7 S . 1 I T 3 пь Нино G R . E A N ' R L 7 L A 6 E D 9 D 1 - E : 5 T - S N 3 N E E E S S G E * G E L