CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33557 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da VI SI nato a [...] il [...] MO MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 10 novembre 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AN RR che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 17 maggio 2021 dal Tribunale di Sondrio, che ha dichiarato VI SI e AC ON responsabili in concorso del delitto di ricettazione di 114 confezioni di profumo di varie marche, risultate essere contraffatte. 2.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 648 cod.pen. e vizio della motivazione poiché l'art. 474 cod.pen. esige l'accertamento della contraffazione o alterazione del marchio o segno distintivo e la corte ha operato un travisamento probatorio, laddove è emerso che i segni apposti sulla merce sequestrata non sono sovrapponibili a quelli dei marchi registrati come riferito dagli esperti escussi che hanno valutato la merce e hanno segnalato diverse anomalie rispetto alle confezioni originali. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33557 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 09/06/2023 il percorso motivazionale è affetto da diverse contraddizioni poiché per un verso afferma che non può ricorrere nel caso di specie l'ipotesi di falso grossolano, ma nel contempo non considera che detta contraffazione avrebbe potuto avere indotto in errore gli stessi ricorrenti che inconsapevolmente avevano acquistato la merce contraffatta. 2.2 Violazione dell'art. 648 secondo comma cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte ha respinto la richiesta di concessione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 648 oggi quarto comma cod.pen. in ragione dei precedenti penali dei ricorrenti, omettendo ogni valutazione in ordine alle modalità della condotta;
2.3 Violazione dell'art. 131 bis cod.pen. poiché la corte ha escluso la particolare tenuità del fatto, ancorandosi al casellario giudiziale degli imputati, senza considerare che lo status di recidivo non è condizione ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità. 2.4 Violazione degli artt. 69 e 99 quarto comma cod.pen. poiché sull'erroneo presupposto che la recidiva riconosciuta fosse quella di cui al quarto comma, non ha ritenuto le attenuanti generiche prevalenti, per la preclusione prevista dal quarto comma dell'articolo 69 cod.pen.nna la recidiva contestata è soltanto specifica, prevista nell'articolo 99 secondo comma cod.pen., e non è ostativa. 3. Il 5 aprile 2023 l'avvocato Mauro Dezio ha trasmesso un motivo aggiunto chiedendo la rimessione in termini e l'ammissione al rito abbreviato sul rilievo che a seguito delle modifiche intervenute col decreto legge 150/2022 è stato introdotto all'art. 442 cod. proc.pen. il comma 2 bis che prevede che in caso di mancata impugnazione contro la sentenza di condanna la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso congiunto non può trovare accoglimento. 1.1 il primo motivo è manifestamente infondato poiché secondo consolidata giurisprudenza il falso grossolano è quello del tutto inoffensivo e macroscopico mentre nel caso in esame le anomalie riscontrate dagli esperti non sono tali comunque da rendere impossibile l'inganno in quanto anche fotograficamente le confezioni sequestrate erano molto simili a quelle originali e quindi tali da potere trarre in errore il consumatore medio. La sentenza non incorre in alcuna aporia logica poiché è evidente che gli operatori del settore, essendo peraltro consapevoli dei canali di approvvigionamento utilizzati, sono nelle condizioni di comprendere se la merce acquistata e posta in vendita è contraffatta o meno. La corte ha reso adeguata motivazione anche in ordine all'elemento soggettivo, evidenziando sia l'atteggiamento dei due imputati in occasione del controllo, sia l'assenza da parte degli stessi di qualsiasi forma di indicazione in ordine alla provenienza della merce, nonché alla assenza di documentazione comprovante il detto acquisto, a riprova della precipua volontà di occultarne le modalità e i canali di acquisto . 2 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato in quanto in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente. (Sez. 2 - , Sentenza n. 29346 del 10/06/2022 Ud. (dep. 22/07/2022 ) Rv. 283340 - 01) La corte ha correttamente escluso l'ipotesi attenuata di particolare tenuità, sia in ragione del quantitativo che della qualità dei beni ricettati, indicativi della professionalità nel reato dei ricorrenti, sia in ragione delle plurime condanne riportate dagli imputati per delitti della medesima indole. 1.3 E' noto che nel vigore della precedente disciplina al delitto di ricettazione di cui all'art. 648 primo comma Cod.pen. non poteva applicarsi la causa di non punibilità per i I superamento dei minimi edittali previsti dall'art. 131 bis cod.pen. La corte peraltro ha respinto l'istanza di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., valorizzando i precedenti specifici degli imputati per delitti della medesima indole e la gravità dell'episodio determinata dal quantitativo e dalla qualità dei beni ricettati, sicchè non ricorrono anche alla stregua dell'attuale normativa i presupposti del detto istituto. 1.4 L'ultimo motivo è infondato. Deve convenirsi con la difesa che la recidiva specifica infraquinquennale non preclude la possibilità di un giudizio di prevalenza delle eventuali attenuanti e nel caso in esame il tribunale incorre in errore, e la corte vi aderisce, ritenendo che sia stata contestata la recidiva reiterata, unica ipotesi ostativa al giudizio di prevalenza delle attenuanti mentre nei fatti è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale. Deve tuttavia evidenziarsi che nel respingere l'istanza difensiva di riconoscere le attenuanti come prevalenti sulle contestate aggravanti, la corte formula un'ulteriore motivazione, osservando che il bilanciamento più favorevole all'imputato non risulta giustificato da alcun elemento positivo di valutazione. Su questo profilo della motivazione la difesa non deduce nulla con il ricorso, limitandosi a segnalare l'errore materiale in cui è incorsa la corte. In questo modo la censura non si confronta con la motivazione complessiva formulata dalla corte e non può trovare accoglimento, in quanto neppure allega elementi che potrebbero giustificare un diverso giudizio di bilanciamento. Non va poi trascurato che il giudizio di prevalenza o di equivalenza delle circostanze di segno contrario ex art. 69 cod.pen. non è censurabile in cassazione se non quando risulti fondato su argomentazioni illogiche, mentre nel caso in esame i giudici di merito hanno concordemente ritenuto che le concesse attenuanti generiche possano ritenersi soltanto 6 3 a SE SE eltrarji equivalenti rispetto alla recidiva specifica e infraquinquennale contestata, stante l'assenza di elementi che possano giustificare una valutazione più favorevole, con motivazione congrua alle emergenze processuali e logicamente coerente. 1.5 La richiesta di restituzione nel termine presentata con il motivo aggiunto, al fine di poter usufruire della diminuente prevista dall'articolo 442 comma due bis cod. proc.pen. come modificato recentemente dal d. Igs. N.150/2022. è manifestamente infondata. Nel caso in esame è sufficiente evidenziare che gli imputati non hanno scelto il giudizio abbreviato e hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna di primo grado e di secondo grado. E' evidente pertanto che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore sconto di pena, considerato che il primo presupposto è la irrevocabilità della decisione di primo grado emessa all'esito del giudizio abbreviato, per mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato e del difensore. 2.Si impone il rigetto dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali . Roma 9 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Pre idente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AN RR che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 17 maggio 2021 dal Tribunale di Sondrio, che ha dichiarato VI SI e AC ON responsabili in concorso del delitto di ricettazione di 114 confezioni di profumo di varie marche, risultate essere contraffatte. 2.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 648 cod.pen. e vizio della motivazione poiché l'art. 474 cod.pen. esige l'accertamento della contraffazione o alterazione del marchio o segno distintivo e la corte ha operato un travisamento probatorio, laddove è emerso che i segni apposti sulla merce sequestrata non sono sovrapponibili a quelli dei marchi registrati come riferito dagli esperti escussi che hanno valutato la merce e hanno segnalato diverse anomalie rispetto alle confezioni originali. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33557 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 09/06/2023 il percorso motivazionale è affetto da diverse contraddizioni poiché per un verso afferma che non può ricorrere nel caso di specie l'ipotesi di falso grossolano, ma nel contempo non considera che detta contraffazione avrebbe potuto avere indotto in errore gli stessi ricorrenti che inconsapevolmente avevano acquistato la merce contraffatta. 2.2 Violazione dell'art. 648 secondo comma cod.pen. e vizio di motivazione poiché la corte ha respinto la richiesta di concessione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 648 oggi quarto comma cod.pen. in ragione dei precedenti penali dei ricorrenti, omettendo ogni valutazione in ordine alle modalità della condotta;
2.3 Violazione dell'art. 131 bis cod.pen. poiché la corte ha escluso la particolare tenuità del fatto, ancorandosi al casellario giudiziale degli imputati, senza considerare che lo status di recidivo non è condizione ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità. 2.4 Violazione degli artt. 69 e 99 quarto comma cod.pen. poiché sull'erroneo presupposto che la recidiva riconosciuta fosse quella di cui al quarto comma, non ha ritenuto le attenuanti generiche prevalenti, per la preclusione prevista dal quarto comma dell'articolo 69 cod.pen.nna la recidiva contestata è soltanto specifica, prevista nell'articolo 99 secondo comma cod.pen., e non è ostativa. 3. Il 5 aprile 2023 l'avvocato Mauro Dezio ha trasmesso un motivo aggiunto chiedendo la rimessione in termini e l'ammissione al rito abbreviato sul rilievo che a seguito delle modifiche intervenute col decreto legge 150/2022 è stato introdotto all'art. 442 cod. proc.pen. il comma 2 bis che prevede che in caso di mancata impugnazione contro la sentenza di condanna la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso congiunto non può trovare accoglimento. 1.1 il primo motivo è manifestamente infondato poiché secondo consolidata giurisprudenza il falso grossolano è quello del tutto inoffensivo e macroscopico mentre nel caso in esame le anomalie riscontrate dagli esperti non sono tali comunque da rendere impossibile l'inganno in quanto anche fotograficamente le confezioni sequestrate erano molto simili a quelle originali e quindi tali da potere trarre in errore il consumatore medio. La sentenza non incorre in alcuna aporia logica poiché è evidente che gli operatori del settore, essendo peraltro consapevoli dei canali di approvvigionamento utilizzati, sono nelle condizioni di comprendere se la merce acquistata e posta in vendita è contraffatta o meno. La corte ha reso adeguata motivazione anche in ordine all'elemento soggettivo, evidenziando sia l'atteggiamento dei due imputati in occasione del controllo, sia l'assenza da parte degli stessi di qualsiasi forma di indicazione in ordine alla provenienza della merce, nonché alla assenza di documentazione comprovante il detto acquisto, a riprova della precipua volontà di occultarne le modalità e i canali di acquisto . 2 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato in quanto in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente. (Sez. 2 - , Sentenza n. 29346 del 10/06/2022 Ud. (dep. 22/07/2022 ) Rv. 283340 - 01) La corte ha correttamente escluso l'ipotesi attenuata di particolare tenuità, sia in ragione del quantitativo che della qualità dei beni ricettati, indicativi della professionalità nel reato dei ricorrenti, sia in ragione delle plurime condanne riportate dagli imputati per delitti della medesima indole. 1.3 E' noto che nel vigore della precedente disciplina al delitto di ricettazione di cui all'art. 648 primo comma Cod.pen. non poteva applicarsi la causa di non punibilità per i I superamento dei minimi edittali previsti dall'art. 131 bis cod.pen. La corte peraltro ha respinto l'istanza di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., valorizzando i precedenti specifici degli imputati per delitti della medesima indole e la gravità dell'episodio determinata dal quantitativo e dalla qualità dei beni ricettati, sicchè non ricorrono anche alla stregua dell'attuale normativa i presupposti del detto istituto. 1.4 L'ultimo motivo è infondato. Deve convenirsi con la difesa che la recidiva specifica infraquinquennale non preclude la possibilità di un giudizio di prevalenza delle eventuali attenuanti e nel caso in esame il tribunale incorre in errore, e la corte vi aderisce, ritenendo che sia stata contestata la recidiva reiterata, unica ipotesi ostativa al giudizio di prevalenza delle attenuanti mentre nei fatti è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale. Deve tuttavia evidenziarsi che nel respingere l'istanza difensiva di riconoscere le attenuanti come prevalenti sulle contestate aggravanti, la corte formula un'ulteriore motivazione, osservando che il bilanciamento più favorevole all'imputato non risulta giustificato da alcun elemento positivo di valutazione. Su questo profilo della motivazione la difesa non deduce nulla con il ricorso, limitandosi a segnalare l'errore materiale in cui è incorsa la corte. In questo modo la censura non si confronta con la motivazione complessiva formulata dalla corte e non può trovare accoglimento, in quanto neppure allega elementi che potrebbero giustificare un diverso giudizio di bilanciamento. Non va poi trascurato che il giudizio di prevalenza o di equivalenza delle circostanze di segno contrario ex art. 69 cod.pen. non è censurabile in cassazione se non quando risulti fondato su argomentazioni illogiche, mentre nel caso in esame i giudici di merito hanno concordemente ritenuto che le concesse attenuanti generiche possano ritenersi soltanto 6 3 a SE SE eltrarji equivalenti rispetto alla recidiva specifica e infraquinquennale contestata, stante l'assenza di elementi che possano giustificare una valutazione più favorevole, con motivazione congrua alle emergenze processuali e logicamente coerente. 1.5 La richiesta di restituzione nel termine presentata con il motivo aggiunto, al fine di poter usufruire della diminuente prevista dall'articolo 442 comma due bis cod. proc.pen. come modificato recentemente dal d. Igs. N.150/2022. è manifestamente infondata. Nel caso in esame è sufficiente evidenziare che gli imputati non hanno scelto il giudizio abbreviato e hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna di primo grado e di secondo grado. E' evidente pertanto che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore sconto di pena, considerato che il primo presupposto è la irrevocabilità della decisione di primo grado emessa all'esito del giudizio abbreviato, per mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato e del difensore. 2.Si impone il rigetto dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali . Roma 9 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Pre idente