Sentenza 22 maggio 2012
Massime • 1
Non è configurabile la causa di non punibilità di cui al combinato disposto degli artt. 384, comma primo, cod. pen. e 199 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui un teste deponga in un processo nel quale il prossimo congiunto sia persona offesa dal reato, a nulla rilevando la circostanza che in altro processo quest'ultimo possa assumere anche la veste di indagato o imputato di reato connesso.
Commentario • 1
- 1. Facoltà di astensione dalla testimonianza e prossimi congiunti, quale ratio? (Cass. 42560/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 maggio 2024
Non opera la facoltà di astensione dei prossimi congiunti dell'imputato quando la vittima è a sua volta prossima congiunta. Corte di Cassazione sez. VI Penale, sentenza 15 settembre - 7 ottobre 2016, n. 42560 Ritenuto in fatto 1. Il P.G. presso la Corte d'appello di Palermo impugna la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., con cui il g.u.p. del Tribunale di Sciacca, in data 14.02.2016, richiamata previamente la sentenza 30.04.2015 n. 34147 di questa Corte a supporto del condiviso mutamento della giurisprudenza di legittimità in ordine all'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384 cod. pen. al convivente di fatto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.A.M. , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2012, n. 46247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46247 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/05/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 928
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 7013/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;
2. parte civile RN NT, nato Lecce il 22/11/1945;
contro
:
3. IN OS, nato a [...] il [...];
4. VA NN TA, nata a [...] il [...];
e avverso la sentenza emessa ex art. 425 c.p.p. in data 05/10/2011 dal G.U.P del Tribunale di Lecce;
letti gli atti, i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione svolta del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Adito dalla richiesta del p.m. di rinvio a giudizio dei due imputati (rispettivamente figlio e madre), il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce con sentenza resa il 5.10.2011, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di OS RG in ordine agli ascritti reati di calunnia e di falsa testimonianza in pregiudizio di NT ES per insussistenza dei fatti nonché nei confronti di NN TA AN in ordine all'ascritto reato di falsa testimonianza continuata (due diversi esami resi in due separati procedimenti penali) perché persona non punibile a norma dell'art.384 c.p.. Tale decisione è stata impugnata dal pubblico ministero e dalla costituita parte civile NT ES.
Ai fini della comprensione del ragionamento seguito dal decidente g.u.p. per giungere alla duplice decisione liberatoria si rende indispensabile ripercorrere in sintesi la ricostruzione storica dei fatti coinvolgenti i tre protagonisti della vicenda processuale e i loro separati ma connessi sviluppi processuali. Ricostruzione e sviluppi offerti dalla congiunta lettura della sentenza e delle odierne impugnazioni e dei corrispondenti atti giudiziari ad esse allegati (sentenze).
1.1. La sera del 22.11.2005 OS RG, passeggiando nel centro di Lecce, è investito da un improvviso getto di acqua fredda proveniente dal balcone di un appartamento privato. Travolto dall'acqua, RG perde l'equilibrio e cade, sbattendo il capo e procurandosi una ferita medicata la mattina seguente in ospedale con quattro punti di sutura. Nel pomeriggio della domenica 23.11.2005 RG accompagnato dalla madre NN TA AN si porta sul posto dell'incidente per fotografare i luoghi e verificare le modalità del getto di acqua da cui è stato colpito. Il proprietario della casa pertinente al balcone da cui RG ritiene essere stata gettata l'acqua, NT ES, si affaccia e gli chiede ragione della sua presenza e delle fotografie che sta scattando. Ne nasce subito un acceso diverbio che induce il ES a scendere di casa. Appena venuti in contatto, RG e ES danno vita ad una colluttazione, in cui riportano entrambi danni fisici di varia natura (più gravi apparendo, in particolare, quelli patiti dal ES con la frattura di un dente e l'avulsione di una protesi dentale combinata). L'episodio è oggetto di separati atti di denuncia-querela dei due contendenti, che danno origine a due paralleli procedimenti penali per lesioni e ingiurie reciproche.
1.2. Quanto al procedimento instaurato -su denuncia in data 29.10.2005 del RG, costituitosi parte civile- nei confronti di ES NT (p.p. 117/06 G.P.), questi è riconosciuto in primo grado colpevole di ingiurie e minacce in danno del RG con sentenza resa dal giudice di pace di Lecce. Decisione riformata in appello con totale assoluzione del ES dal Tribunale di Lecce, che evidenzia le oggettive risultanze delle riprese del diverbio e della colluttazione del 23.10.2005 filmate da una telecamera causalmente rimasta accesa e collocata proprio sotto il balcone della abitazione del ES. La videoripresa dell'intero episodio dimostra, per il Tribunale, come sia stato in realtà soltanto il RG ad aggredire il ES appena sceso sotto casa, colpendolo con una ripetuta serie di violenti pugni al volto.
1.3. Quanto al separato procedimento instaurato -a parti invertite (con il ES come persona offesa)- nei confronti di OS RG (p.p. 420/07 N.R.), questi è condannato in primo grado con sentenza del Tribunale di Lecce del 30.10.2009 alla pena di quattro mesi di reclusione per le lesioni prodotte al ES e i connessi reati di ingiuria e minaccia. Decisione confermata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza del 28.9.2011. Le due conformi decisioni di merito fanno leva sulla linearità del racconto dei fatti offerto dal ES e soprattutto sulla ricostruzione dell'episodio del 23.10.2005 consentita dalla indicata videoripresa, che non lascia margini di dubbio sul fatto che sia stato RG ad aggredire con violenza il ES e non viceversa. Con l'ulteriore conseguenza, seguita dalla trasmissione degli atti al pubblico ministero per quanto di competenza disposta dal Tribunale, della ipotizzabile falsità (id est calunniosità) della originaria denuncia-querela del RG del 29.10.2005 e della ipotizzabile falsità delle dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso RG il 7.12.2006 nel giudizio di primo grado a carico del ES (in cui era parte civile) nonché di quelle rese dalla madre del RG, AN NN TA, in quello stesso giudizio il 6.12.2007 ed altresì l'8.5.2009 nello speculare giudizio contro il RG. Dichiarazioni con cui, in entrambi i casi, la donna avvalora la tesi sostenuta dal figlio di essere stato vittima di una violenta aggressione del ES.
2. Sulla base delle illustrate emergenze processuali (le due indicate sentenze a carico del ES, assolto, e del RG, condannato, sono divenute definitive) il procedente pubblico ministero ha esercitato l'azione penale nei confronti del RG e della AN, contestando loro i reati di calunnia e di falsa testimonianza, dai quali sono stati prosciolti con l'impugnata sentenza del giudice dell'udienza preliminare.
Decisione incentrata sui seguenti passaggi valutativi, in virtù dei quali il g.u.p. salentino ha ritenuto che il "terzo tempo" della vicenda processuale andasse definito con sentenza ai sensi dell'art.425 c.p.p.. A. Il 23.10-2005 tra RG e ES vi è stata una accesa discussione sfociata in colluttazione, nella quale "i due si sono picchiati di santa ragione", a prescindere dal "momento iniziale che vide il RG scagliarsi furiosamente contro il ES". Entrambi i contendenti, avendo riportato lesioni, si sono convinti di avere ognuno ragione e hanno presentato autonome denunce-querele per l'aggressione subita. La denuncia-querela del RG del 29.10.2005 non può ritenersi calunniosa "per il solo fatto che descrive parzialmente l'evoluzione degli eventi, facendo cenno solo al pugno infertogli dal ES".
B. La testimonianza resa dal RG nel procedimento svoltosi contro il ES non può essere apprezzata ai sensi dell'art. 372 c.p., non essendo egli tenuto a dire il vero su fatti da quali potevano emergere sue responsabilità penali, atteso che "i due procedimenti per lesioni, sebbene trattati autonomamente, erano evidentemente collegati ai sensi dell'art. 371 c.p.p., lett. b), ". Le sue dichiarazioni avrebbero, quindi, dovuto essere rese con le garanzie di cui all'art. 210 c.p.p., comma 6. (in relazione all'art.197 c.p.p., comma 1, lett. a)).
C. La "deposizione compiacente" resa dalla madre del RG, la coimputata AN, non è punibile per il reato ex art. 372 c.p., perché resa senza che la donna sia stata previamente avvertita della facoltà di astenersi in veste di prossimo congiunto di un soggetto (il figlio OS RG) che non assumeva semplicemente la qualità di persona offesa, ma era - con riguardo al medesimo episodio - a sua volta imputato in procedimento collegato.
3. Avverso la sentenza di non luogo a procedere hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Lecce e la parte civile NT ES, formulando le censure di omologo contenuto critico di seguito riassunte.
3.1. Erronea applicazione dell'art. 368 c.p., contraddittorietà e illogicità della motivazione per travisamento dei fatti. La lettura dell'episodio verificatosi tra ES e RG il 23.10.2005 è frutto di una travisata interpretazione delle emergenze delle indagini e segnatamente dell'inequivoco valore probatorio che deve attribuirsi alla videoripresa della colluttazione insorta tra i due contraddittori. Valore attestato da ben tre separate sentenze (quella con cui è stato assolto il ES;
le due, conformi, con cui è stato condannato il RG per lesioni e altro in danno del ES), che hanno rimarcato come l'episodio sia stato caratterizzato dal violento assalto del RG nei confronti del ES in difetto di qualsiasi profilo di reciprocità dei gesti di violenza. Nella sentenza di appello, tra le altre, che ha ribadito la responsabilità del RG per le lesioni inferte al ES si precisa: "...si nota distintamente il RG aggredire fisicamente con vari pugni al volto il ES e non viceversa, come mendacemente denunciato e dichiarato in dibattimento". La ricostruzione della vicenda fatta propria dal decidente g.u.p. è basata sulla narrazione che di essa ha offerto il RG nella sua originaria falsa denuncia-querela, palesemente avulsa dall'oggettivo susseguirsi degli eventi come puntualmente accertato nei due separati procedimenti penali celebrati nei confronti del RG e dello stesso ES.
3.2. Erronea applicazione dell'art. 372 c.p., in riferimento agli artt. 384 c.p. e 199 c.p.p., e difetto e illogicità della motivazione.
Il g.u.p. ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di AN NN TA in relazione alla sola testimonianza resa dalla donna il 6.12.2006 nell'ambito del procedimento svoltosi nei confronti del ES (poi assolto), nel quale il figlio RG ha assunto la veste di parte civile. Nessuna motivazione ha enunciato il g.u.p. sul proscioglimento della AN anche dall'altra testimonianza falsa ascritta all'imputata e relativa all'esame da costei reso in data 8.5.2009 nel procedimento contro il figlio RG imputato dei reati di lesioni e minaccia in pregiudizio del ES.
La ritenuta non punibilità della donna è stata affermata, per la testimonianza del 6.12.2006, in base ad un rilievo erroneo in palese contrasto con il disposto dell'art. 199 c.p.p.. La AN non doveva essere avvertita della facoltà di astenersi dal testimoniare (art. 384 c.p.) perché nel processo a carico del ES il figlio RG OS non ha assunto la qualità di imputato ma quella di persona offesa costituita parte civile. Alla donna, per altro citata come testimone proprio dal figlio parte civile, non potevano applicarsi le guarentigie di cui all'art. 199 c.p.p. dettate nell'interesse del solo soggetto che rivesta la posizione di imputato nel procedimento.
L'argomentazione del g.u.p. sarebbe in ogni caso inconferente per la falsità dell'altra testimonianza resa l'8.5.2009 dall'imputata nel diverso giudizio nei confronti del figlio imputato. Falsa testimonianza sulla quale manca ogni motivazione nella sentenza impugnata ed in rapporto alla quale la donna è stata ritualmente avvertita della sua facoltà di astenersi dal rendere testimonianza ai sensi dell'art. 199 c.p.p., specificamente affermando di voler testimoniare ("sì, voglio rispondere alle domande").
4. I due ricorsi sono fondati nei limiti appresso precisati e la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Lecce deve essere annullata con rinvio degli atti allo stesso Tribunale per un nuovo giudizio sui fatti reato oggetto della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal p.m. nei confronti del RG e della AN.
4.1. Resta escluso dal giudizio di rinvio ex artt. 623 e 627 c.p.p. il reato di falsa testimonianza ascritto al solo OS RG e relativo alla testimonianza dallo stesso resa il 7.12.2006 come persona offesa-parte civile nel giudizio contro il ES. L'imputato è stato prosciolto da tale accusa in base al rilievo, corretto, della inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, esponenziali del suo ius defendendi, perché persona imputata di reato connesso in separato procedimento penale (v.; Cass. Sez. 5, 28.10.2010 n. 1898/11, Micheli Clavier, rv. 249045; Cass. Sez. 6, 16.6.2011 n. 37398, Galbiati, rv. 250878). Tale specifico capo della decisione non è stato oggetto di impugnazione da parte degli odierni ricorrenti ed è, quindi, connotato da definitività.
4.2. Manifeste si profilano le carenze della motivazione della sentenza di improcedibilità nella parte concernente il reato di calunnia ascritto al RG. Lacune e sommaria ed erronea lettura delle evenienze processuali che si mostrano logicamente antecedenti rispetto a qualsiasi apprezzabile profilo valutativo sotteso ai criteri di giudizio e ai limiti della decisione di cui all'art. 425 c.p.p.. Pur edotto degli esiti dei giudizi definiti nei confronti del ES e del RG (la sentenza di appello che ne ha confermato la responsabilità per le lesioni prodotte al ES è anteriore alla decisione del g.u.p., sebbene la relativa motivazione sia stata depositata in seguito), il giudice di merito ha offerto una interpretazione del diverbio con colluttazione tra il RG e il ES che è frutto di semplice congettura, in tutta evidenza smentita dalla videoripresa dell'episodio nella sua interezza. Congettura ancor più incongrua, quando si osservi che lo stesso giudice sembra riconoscere che l'iniziativa dell'aggressione è stata assunta dal RG, la cui condotta è svilita sul presupposto di una asserita provocazione del ES, delle cui manifestazioni non si rinviene traccia negli atti utilizzati per la decisione sul rinvio a giudizio chiesto dal p.m.
Priva di ogni sviluppo argomentativo è, per altro, anche la tematica del supposto errore del RG nella presentazione della falsa e calunniosa denuncia-querela contro il ES, che avrebbe proposto nella convinzione pur erronea della giustezza della sua tesi accusatoria. Tematica che appare confusamente (e, ripetesi, senza alcuno sviluppo esplicativo) evocata nella sentenza del g.u.p., ancorché -ad ulteriore rafforzamento della contraddittorietà e illogicità della motivazione- il g.u.p. convenga sulla "parzialità" (e, quindi, sostanziale o implicita non veridicità) della "evoluzione degli eventi" descritta dal denunciante-querelante RG nel suo atto di accusa contro il ES. In vero è appena il caso di ribadire che la erroneità della convinzione del denunciante sulla reale il colpevolezza dell'incolpato è idonea ad elidere il dolo del reato di calunnia, purché le ipotesi accusatorie e la supposta rilevanza penale della denunciata altrui condotta risultino connotate da un rilevabile coefficiente di ragionevolezza, basandosi su dati di fatto davvero capaci di indurre dubbi condivisibili da un cittadino dotato di normale cultura e capacità di comprensione della realtà (cfr.: Cass. Sez. 6, 6.11.2009 n. 46205, P.C. in proc. Demattè, rv. 245541; Cass. Sez. 6,6.11.2009 n. 3964/10, De Bono, rv. 245849). Di simile e pur doverosa analisi non vi è alcun segno nella sentenza impugnata.
4.3. Erroneamente il g.u.p. ha ritenuto l'imputata AN non punibile per la falsa o "compiacente" (come la definisce lo stesso g.u.p.) testimonianza resa il 6.12.2006, facendo applicazione latamente analogica della causa di non punibilità di cui al combinato disposto dell'art. 384 c.p., comma 1 e art. 199 c.p.p., per aver testimoniato in un processo nel quale il figlio, pur essendo persona offesa e parte civile, doveva considerarsi imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p.. Il ricorso all'analogia nel caso di specie è fuori luogo alla stregua del dato testuale della disposizione disciplinante la facoltà di astensione dei prossimi congiunti, che l'art. 199 c.p.p. da un lato racchiude nella categoria dei prossimi congiunti del solo imputato, da intendersi come il soggetto nei confronti del quale è in corso di svolgimento il processo, e a carico dei quali -da un altro lato- pone espressamente l'obbligo di rendere testimonianza allorché il prossimo congiunto sia (come nel caso del RG figlio dell'imputata) persona offesa dal reato per cui si procede, a nulla rilevando che egli possa aliunde cumulare la veste di indagato o imputato di reato connesso (v.: Cass. Sez. 1, 9.5.2006 n. 29421, Arena, rv. 235102; Cass. Sez. 6, 27.5.2008 n. 27060, Amodeo, rv. 240977).
4.4. Come puntualmente rimarcano i ricorrenti, il decidente g.u.p. ha omesso ogni motivazione sulla improcedibilità dell'ulteriore episodio di falsa testimonianza contestato all'AN con la deposizione resa dalla donna l'8.5.2009 nel procedimento nei confronti del figlio imputato OS RG. Congruamente nelle impugnazioni si sottolinea come nel caso di tale testimonianza la punibilità della donna non possa in alcun modo ritenersi esclusa a norma dell'art. 199 c.p.p. e 384 c.p. L'AN ha deliberatamente deciso, infatti, di testimoniare dopo essere stata tempestivamente avvertita della facoltà di astenersi (v. Cass. S.U., 29.11.2007 n. 7208/08, P.M. in proc. Genovese, rv. 238383). Traendo -quindi- le conclusioni dell'analisi appena svolta, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuova deliberazione (udienza preliminare) al Tribunale di Lecce, che - per i fini di cui all'art. 627 c.p.p., comma 3 e art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2 provvedere a colmare le lacune e le discrasie segnalate in narrativa, uniformandosi alle indicazioni ermeneutiche e metodologiche dianzi illustrate ed ai canoni valutativi postulati dalle richiamate decisioni di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 368 c.p. ascritto al RG e al reato di cui all'art. 372 c.p.
ascritto alla AN e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2012