Sentenza 4 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8095 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
0 8 0 95 /02 AULA "B" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 23805/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Cron. 22205 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere 19 marzo Dott. Attilio Celentano Consigliere 2002 Dott. Grazia Cataldi Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, domi- ciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Ge- nerale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
ricorrente
contro
ZZ MI;
intimata - avversO la sentenza n. 200/99, decisa il 5 maggio 1999 e pubblicata il 31 agosto 1999, resa dal Tribunale di Bologna nel procedimento n. 1145 1 Л 1615/97 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 marzo 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 19 luglio 1994, RA MI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Piacenza il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a perce- pire la pensione di invalidità ai sensi dell'art. 12 legge 30 mar- zo 1971 n. 118. Assumeva la ricorrente di essere portatrice di gravi patologie ta- li da comportare un'inabilità superiore alla percentuale minima indennizzabile. Resisteva l'Amministrazione convenuta. Il Giudice adito, con sentenza n. 85/96, emessa in data 21 feb- braio 29 marzo 1996 rigettava la domanda. Interponeva appello la RA e in esito il Tribunale di Bolo- gna, con sentenza n. 200/99, emessa in data 5 maggio 31 agosto 1999, in accoglimento del gravame, riconosceva il diritto dell'assistita al chiesto beneficio, con decorrenza peraltro non già dalla data della domanda ma solamente dal mese di marzo 1998. A sostegno della decisione richiamava l'esito dell'indagine esple- tata dal consulente tecnico di ufficio, accogliendone le conclu- sioni. 2 A Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne il Ministero dell'Interno, con atto notificato in data 13 di- cembre 1999, sulla base di sei motivi. RA MI è rimasta intimata MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 18 e 19 legge cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 marzo 1971 n. 118. Si Osserva che il beneficio è stato riconosciuto con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte dell'assistita la quale poteva quindi vantare il diritto al conseguimento della sola pensione sociale, non già della pensione di inabilità. La censura è fondata. Dalla motivazione della denunciata sentenza risulta infatti che l'odierna intimata è nata il [...] e pertanto il 19 feb- braio 1999, data in cui fu riscontrato il raggiungimento della so- glia minima invalidante, aveva longe et ultra superato il sessan- tacinquesimo anno di età. Il chiesto beneficio non poteva dunque essere concesso poiché la pensione e l'assegno d'inabilità civile di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato d'invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei ses- santacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo 3 Л il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo si- stema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'al- ternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dall'art. 8 del D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509" (Cass., Sez. Lav., sent. n. 2011 del 12 marzo 1996). Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con il conseguente an- nullamento della sentenza impugnata. Poiché, come si è detto, risulta con certezza dal testo della de- nunciata sentenza la data di nascita della ZZ, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto al fine di stabilire il compimento del sessantacinquesimo anno di età alla data in cui la predetta ebbe a superare la soglia invalidante;
la causa va perciò dell'art. 384, primo comma, cpc, condecisa nel merito, ai sensi rigetto della domanda. Rimane assorbito il secondo motivo col quale si denuncia, con ri- ferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione in ordine alla verifica delle condizioni di età per il riconoscimento sotto di- del beneficio richiesto, trattandosi di prospettazione, verso profilo, della doglianza che si ritiene fondata. Rimangono altresì assorbiti gli ulteriori motivi, espressamente proposti in via di mero subordine, attinenti alla sussistenza del requisito economico per il chiesto beneficio nonché alla spettanza degli accessori sugli importi liquidati. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (vigente a seguito della 4 sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, la quale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 4, secondo comma del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14. no- vembre 1992, n. 438), non ricorrendo nella specie l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria, nessuna pronunzia va adottata in ordine alle spese dei giudizi di merito e del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla spese per l'intero processo. IL PRESIDENTE buylichen luult Roma, 19 marzo 2002 IL CONSIGLIERE ESTENSORE реви ца A I 0 S 1 D S , 3 . A Phill T O 3 T , R L 5 L A A ' S O L E B L P I E S IL CANCE LEAR D I D N Depet reneria A O T S C O A P D M I O T A O T D R T E S I T G N E O E R S E 5