Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2002, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 02402/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1343/00 Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron..5693 Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 10/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, prof. SS Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, giusta delega in atti;
ricorrente · - 4854
contro
NA AS, RI RI, LE AL, CA IA, AN NT, FO VA, LA GI, AL SI, MO FA, IN OL, PO AN, LI UL, IN SS, ON AN, LE ZI, NA US, AR ST, NO RD, MI IN AN, RO EP, NA AS, VI CL, ON ZI quale coniuge e erede di NT LA, LL NO, AL RI, LA NO, ELOR RI, EF IO, OL RD, IN SS, ZZ ME, NI ET, AS TO, LI AL, TI LL, RE ER, SE AF, RG RI,LV, AL NU IN, ZE OB, ER UR, LA AD, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via G. G. Belli n. 27, presso l'avv. Gabriella Del Rosso, che con l'avv. Loretta Barletta, li rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e
contro
NA TR, LO VI e LA TR
- intimati -
avverso la sentenza n. 441 del Tribunale di Firenze depositata il 10 novembre 1999 (R.G. n. 216/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2 udienza del 10 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 25 marzo 1999 il Pretore di Firenze, accogliendo la domanda proposta nei confronti dell'INPS da AS AR e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, dichiarava il loro diritto alla rivalutazione - ai sensi dell'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271 - dei contributi previdenziali, ai fini pensionistici, per il periodo come determinato per ciascuno, in cui gli stessi (e soltanto per la AT il suo dante causa) alle dipendenze della Fidenza Vetro Arredo Saivo erano stati addetti ad attività lavorative comportanti esposizione al rischio amianto;
condannava quindi l'INPS alla ricostituzione del trattamento pensionistico in 3 favore di alcuni dei ricorrenti ed alla corresponsione in favore del ZE e del ER della pensione di anzianità dal 1° gennaio 1996. L'appello proposto dall'istituto soccombente avverso tale decisione è stato rigettato dal Tribunale di Firenze con pronuncia depositata il 3 maggio 2000, che, disattesa la richiesta avanzata dall'appellante di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INAIL e del datore di lavoro dei suddetti lavoratori, ha interpretato il comma ottavo del citato art. 13, nel senso che, ai fini dell'invocato beneficio, l'esposizione all'amianto in conseguenza dell'attività lavorativa non vincolata dai limiti quantitativi delle polveri stabiliti dall'art. 24, comma terzo, del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277. На quindi ritenuto sussistente il rischio in questione per tutti gli appellati, considerate le lavorazioni espletate in fabbrica con costante utilizzazione dell'amianto sino al 1993, e specificando per il ZE e il ER che questi, sebbene impiegati tecnici, erano presenti spesso per controlli, verifiche e rilievi, in reparti della fabbrica in cui era presente il rischio amianto. Per la cassazione della sentenza di appello l'INPS ricorre a questa Corte, formulando un solo motivo. TR SI, VI RA, TR Calamai non hanno svolto attività difensiva. Il AR e gli altri resistono con controricorso illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento l'istituto ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, ottavo comma, legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dal decreto- legge 5 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993 n. 271. Assume che la norma denunciata è di natura eccezionale, in quanto diretta ad agevolare il pensionamento anticipato di un numero limitato di lavoratori interessati, esposti ad un rischio effettivo per la salute a causa di una particolare esposizione all'amianto e che esula dalla previsione di quella disposizione una concessione del beneficio allargata a tutti i lavoratori che in qualche modo lavorino in luoghi comportanti esposizione all'amianto. Deduce che ai fini in 5 questione è necessaria una esposizione all'amianto tale da comportare effettivo rischio per la salute del singolo lavoratore e da essere perciò soggetto ad assicurazione INAIL, sussistente quando la concentrazione media sia superiore ai valori indicati nel terzo comma dell'art. 24 decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, nella specie non dimostrato. Quel che rileva ai fini dell'invocato sottolinea 1'INPS, è il rischio beneficio, individuale e non quello di area specifico potenziale o ambientale. Il ricorso è fondato. Con riferimento ad analoga fattispecie, questa Corte (v. sentenza 3 aprile 2001 n. 4913) ha ritenuto che il beneficio della rivalutazione dei contributi previdenziali ai fini pensionistici, previsto dal citato art. 13, comma ottavo, possa essere attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni con valori di rischio, per esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti indicati dagli artt. 24 e 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, ed ha precisato che il giudice del merito, nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., deve accertare la specifica lavorazione alla quale è stato addetto il 6 lavoratore che richiede il beneficio in esame, l'ambiente in cui detta lavorazione è stata svolta per più di dieci anni valutando in tale periodo - proprie di tutti i fisiologiche le pause lavoratori, quali riposi, ferie e festività e la sussistenza delle condizioni di esposizione del lavoratore al rischio amianto indicate nei citati artt. 24 e 31. Questo orientamento, confermato da Cass. 28 giugno 2001 n. 8859, é condiviso dal Collegio, in quanto l'esegesi dell'art. 13, comma ottavo, legge 27 marzo 1997 n. 257 nel testo modificato dal decreto-legge n. 169 del 1993, nei termini di cui innanzi si fonda sui criteri interpretativi letterale, sistematico e teleologico, è supportata da persuasive argomentazioni ed è in linea con quanto evidenziato dalla \ giurisprudenza costituzionale. Si deve infatti rilevare che con la pronuncia n. 5 del 10 gennaio 2000 il Giudice delle leggi ha escluso l'illegittimità costituzionale del 13, comma ottavo,più volte richiamato art. denunciata sotto il profilo del riconoscimento del beneficio previdenziale da esso previsto ad una serie indeterminata di destinatari, con possibilità di uguali decisioni per casi di diversa 7 pericolosità ei al tempo stesso, di decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali, osservando come la norma censurata, nel richiamare il dato ben determinato di riferimento temporale e la nozione di rischio che caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali, e che già aveva indotto il legislatore a fissare, sia pure a fini di prevenzione, con il decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 valori di concentrazione delle polveri che segnano la soglia limite del rischio di esposizione, esprima invece, nella sua effettiva portata, un precetto adeguatamente definito negli elementi costitutivi della fattispecie che ne è oggetto e congruamente correlato allo scopo che il legislatore si è prefisso. Né infine i resistenti propongono ulteriori argomenti rispetto a quelli già esaminati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale e dalle richiamate pronunce di questa Corte, о comunque tali da indurre il Collegio a modificare l'affermato indirizzo giurisprudenziale. Il ricorso va dunque accolto e la causa va rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale si atterrà ai principi innanzi esposti e procederà all'accertamento delle 8 condizioni, in cui versavano i lavoratori, di esposizione al rischio amianto, oltre che in base agli elementi offerti dagli stessi, anche con i mezzi prova che riterrà opportuni, avvalendosi dei suoi poteri istruttori di ufficio ex art. 421 cod. proc. civ. Al giudice di rinvio va demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001. Il Presidente ✓ Consigliere) est. Линии. Ранадими? А йошо камогра IL CANCELLIERESille Depositate in Cancelleria 19 FEB. 2002 oggi, IL CANCELLIERE I D , A S O S L L A 0 T O 1 , B . A I T S D R E 3 P 'A A 3 S T L 5 I S L N . E O G P D N O I IM S 3 A -7 N D A E E D -8 S , E I 1 O T 1 A R N T O E IS E T D G IT B G R F B I $ *