Sentenza 11 novembre 2009
Massime • 1
Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente.
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La massima Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Cassazione penale , sez. V , 21/10/2021 , n. 44659). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 21/10/2021 , n. 44659 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 luglio 2020, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2009, n. 45096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45096 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo Presidente del 11/11/2009
Dott. ESPOSITO Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo Consigliere N. 4947
Dott. DAVIGO Piercamillo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico rel. Consigliere N. 3934/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON GI, N. IL 31/01/1941 p.c.;
nei confronti di:
1) IL AR, N. IL 10/12/1954;
avverso la sentenza n. 7909/2005 CORTE APPELLO di ROMA, del 10/07/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso per la parte civile;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Col angeli Giorgio del foro di Roma, difensore di fiducia della parte civile AN EP come nomina depositata in udienza che insiste nei motivi di ricorso e deposita conclusioni e nota spese.
OSSERVA IN FATTO
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza in data 4/2/2005, dichiarava ER CE responsabile del delitto di truffa per avere assicurato la genuinità e la copertura di un assegno bancario di Euro 6.100,00 risultato poi insoluto restituito a AN EP che aveva anticipato tale somma all'imputato in pagamento di lavori edili mai effettuati, e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione e Euro 600 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile e al pagamento di una provvisionale di Euro 6.144, 89. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10/7/2007, in riforma della sentenza impugnata, appellata dell'imputato, assolveva il medesimo dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato, rilevando che la consegna di un assegno bancario insoluto, pur configurando un illecito civile, non costituiva reato. Proponeva ricorso per cassazione il difensore della parte civile EP AN, deducendo l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 646 e 141 c.p., avendo confuso il comportamento tenuto dall'imputato e dalla persona offesa rilevando, comunque, la sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Il ricorrente, infatti, si è limitato a proporre una critica, che non ha riguardato la effettiva coerenza del tessuto argomentativo svolto sul punto nella sentenza impugnata, ma i risultati cui il motivato ragionamento probatorio ha condotto. In tal modo devolvendosi, quindi, a questa Corte, null'altro che un nuovo sindacato di merito, che le è precluso. Nel caso in esame i giudici di merito non hanno travisato il contenuto degli atti richiamati (le modalità di consegna dell'assegno) ma hanno argomentato logicamente sul contenuto di tali atti evidenziando come avendo le parti "scelto la restituzione della somma sborsata, il comportamento del prevenuto di consegnare un assegno bancario rimasto insoluto appare illecito senz'altro, ma non può costituire la base per l'imputazione di truffa, mancando negli elementi oggettivi l'induzione in errore e il profitto ingiusto),senza dire che il comportamento adottato dal prevenuto deve ritenersi illecito civile" (pag. 2 sentenza). Non sono, inoltre, emersi elementi probatori tali da far ritenere la sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta, peraltro neanche prospettato in sede di appello.
Com'è noto, il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Sez. 2, Sentenza n. 10792 del 23/01/2001 Ud. (dep. 16/03/2001) Rv. 218672) Nessuna di tali ultime circostanze è risultata provata essendosi limitato il ricorrente a prospettare la possibilità della astratta vigenza di tale fattispecie di reato.
Le censure formulate si rivelano, pertanto, inconferenti. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2009