Sentenza 3 maggio 2001
Massime • 2
L'amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, a promuovere azione di reintegrazione avverso la sottrazione, ad opera di taluno dei condomini, di una parte comune dell'edificio al compossesso di tutti i condomini, perché tale azione, essendo diretta a conservare l'esistenza delle parti comuni condominiali, rientra tra le attribuzioni dell'amministratore "ex" art. 1130, n. 4, cod. civ.
Poiché la natura di un provvedimento giudiziale, anche ai fini della sua impugnabilità, deve essere desunta non dalla forma in cui è stato emanato ne' dalla qualificazione che gli è stata attribuita dal giudice che lo ha emesso, ma dal suo effettivo contenuto in relazione alle particolari disposizioni che regolano la materia che ne forma oggetto, qualora il giudice adito con ricorso ex art. 703 cod. proc. civ. concluda il procedimento possessorio con ordinanza, provvedendo al regolamento delle spese processuali e senza fissare l'udienza di prosecuzione per il merito, il provvedimento adottato ha natura sostanziale di sentenza, ed è impugnabile con l'appello e non con reclamo ai sensi dell'art. 669 "terdecies" del codice di rito; reclamo il quale, se inammissibilmente proposto, non preclude il tempestivo esperimento dell'altro consentito mezzo di impugnazione avverso lo stesso provvedimento, atteso che la duplice impugnazione non sfocia in tal caso in una doppia, e come tale non consentita (per il principio del "ne bis in idem"), pronuncia sul merito, bensì in una di natura processuale ed in altra (sull'impugnazione ammessa) di merito.
Commentari • 3
- 1. Abusi edilizi in condominio: quando l’amministratore deve intervenire (Cass. 7884/21)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 11 febbraio 2026
Poteri, obblighi e responsabilità dell'amministratore di fronte a opere abusive sulle parti comuni e private L'amministratore di condominio non ha solo funzioni gestionali, ma anche un ruolo attivo nella tutela delle parti comuni contro gli abusi edilizi. In base agli artt. 1130 e 1131 c.c., può – e deve – compiere atti conservativi senza preventiva autorizzazione assembleare, compresa la denuncia di opere abusive e l'azione giudiziaria per ottenerne la rimozione. Questo potere riguarda soprattutto gli interventi che incidono sulle parti comuni (facciate, strutture, spazi condivisi) o che violano i limiti dell'art. 1102 c.c. e dell'art. 1122 c.c., ossia quando le opere compromettono …
Leggi di più… - 2. Il singolo condomino non può aprire un varco nella ringhiera del balcone per accedere al cortile comune e, conseguentemente, l’amministratore può agire per la…Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 29 marzo 2021
- 3. Il condominio: vademecum essenzialeAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 gennaio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2001, n. 6190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6190 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VI IL, AL EN, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato VI IL, che li difende unitamente all'avvocato PETTINARI FRANCESCO S., giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COND. V.LE MAZZINI 88, VIA SABOTINO 46 ROMA, in persona dell'Amm. re p.t. Sig. Antonio CERVELLI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G. MAZZINI 88, difeso dall'avvocato DE BONIS MASSIMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 19848/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito l'Avvocato DO VI difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Massimo DE BONIS, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 28.5.96 il CO dell'edificio sito in Roma, viale Mazzini 88 - via Sabotino 46 adiva il ET di Roma instando affinché fosse ordinato ai condomini DO VI e EN MB la reintegrazione nel possesso del locale condominiale sito all'ultimo piano della scala C, adibito a lavatoio-bucataio; al riguardo deduceva che in data 2.10.95 il portiere dello stabile si era avveduto che erano in corso i lavori all'interno del predetto locale e che l'amministratore aveva quindi accertato che i lavori stessi erano stati ordinati dai coniugi VI;
che il VI aveva altresì assunto di essere proprietario del locale e che la chiave detenuta dal portiere non si era rivelata più idonea ad aprirne la porta.
I coniugi VI si costituivano contestando la tempestività e la fondatezza del ricorso;
in particolare la MB asseriva di essere del tutto estranea alla vicenda dedotta dal ricorrente. Entrambe le parti articolavano prove per sommarie informazioni. Con ordinanza in data 6.12.96 il ET dichiarava inammissibile l'istanza interdittale compensando le spese di lite;
riteneva, infatti, che il ricorrente non aveva dimostrato di aver agito entro l'anno dal lamentato spoglio a fronte della tesi dei resistenti secondo i quali il godimento esclusivo del locale risaliva al 1965. Avverso la suddetta pronuncia il CO interponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale in sede sul presupposto che l'impugnato provvedimento avesse natura sostanziale di sentenza.
Il medesimo CO proponeva altresì appello lamentando che il ET aveva ritenuto tardivo il ricorso senza aver assunto le prove articolate nella fase interdittale proprio al fine di dimostrare il possesso del locale da parte sua, la clandestinità dello spoglio e l'epoca - ottobre 1995 - in cui la clandestinità era cessata. si costituivano i convenuti eccependo l'inammissibilità dell'appello - per essere esperibile solo il rimedio del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e ribadendo le eccezioni svolte nella pregressa fase in ordine alla insussistenza dei presupposti per la tutela possessoria;
instavano altresì per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. Con sentenza depositata il 10 novembre 1998 il Tribunale adito col gravame lo ha accolto e, in riforma dell'impugnato provvedimento, ha ordinato al VI di reintegrare il condominio nel possesso del locale conteso;
ha invece rigettato la stessa domanda proposta nei confronti di EN MB. Compensate le spese del primo grado, quelle di secondo grado sono state regolate secondo soccombenza. Considerata la natura di sentenza dell'ordinanza impugnata e quindi ammissibile l'appello, il giudice di II grado. ha ritenuto sussistere "ex lege" la legittimazione ad agire in materia possessoria dell'amministratore del condominio. Nel merito ha poi ritenuto tempestiva detta azione, considerato il momento in cui lo spoglio era stato scoperto dall'amministratore del condominio. Peraltro difettava la prova, che doveva esser rigorosa trattandosi di bene condominiale, di una pregressa interruzione del possesso da parte del singolo condomino.
Pacifico in causa era, poi - continua la motivazione della sentenza impugnata - l'originaria destinazione condominiale del locale de quo e la detenzione da parte del portiere dello stabile delle relative chiavi: nessun dubbio, pertanto, che trattavasi di locale soggetto all'uso comune ai sensi dell'art. 1117 n. 2 c. civ. Poiché gli atti di spoglio erano stati gravati solo a carico del VI, la moglie MB andava assolta dall'avversa domanda senza che per questo ricorressero gli estremi della lite temeraria. Impugnano tale decisione con ricorso per cassazione i coniugi VI-MB affidando le sorti del gravame a sei motivi. Resiste con controricorso il CO intimato, che ha poi depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il primo mezzo di ricorso si deducono i vizi ex art. 360 nn. 2, 3, 4 e 5 c.p.c. e tanto per essere abnorme ed in violazione dell'art. 669 terdecies c.p.c. la sentenza impugnata.
Assumono i ricorrenti che l'ordinanza del ET di Roma, resa nella fase interinale del procedimento possessorio, era impugnabile solo con il reclamo ex art. 669 tetdecies c.p.c., sicché l'appello contro la stessa andava giudicata inammissibile. Peraltro il reclamo era stato già proposto dalla parte e ritenuto inammissibile dal Tribunale, sicché il diritto di impugnazione si era "esaurito" e non poteva rivivere attraverso altro tipo di impugnazione, in violazione del principio del "ne bis in idem" e del giudicato formatosi con la pronuncia sul reclamo. La sentenza impugnata, emanata fuori "dagli schemi legali" si connotava come abnorme.
La sentenza 1984 del 1998 delle Sezioni Unite non contemplava il caso che l'impugnazione fosse stata già proposta e rigettata. Il Tribunale, se riteneva ammissibile l'appello e non il reclamo, avrebbe dovuto rimettere le parti avanti il pretore per l'esame del merito, non giudicare lui per saltum sulla pretesa possessoria.
1.1 La censura è infondata.
La natura di un provvedimento giudiziale, anche ai fini della sua impugnabilità, deve esser desunto non dalla forma in cui è stato emanato ne' dalla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha pronunciato, bensì dal suo intrinseco contenuto in relazione alle particolari disposizioni che regolano la materia che ne forma oggetto.
Nella fattispecie, non avendo il ET pur esaurita la fase a cognizione sommaria nulla disposto per la prosecuzione del giudizio, la sua pronuncia ha esaurito e definito il giudizio avanti a sè (al punto che ha regolato anche le spese), sicché bene è stata qualificata dal Tribunale di Roma come sentenza.
Come tale era soggetta all'impugnazione ordinaria (appello) non a quella del rito cautelare (art. 669 terdecies c.p.c.). Ed in tali sensi si era espresso anche il giudice adito con quest'ultimo mezzo, perciò dichiarandolo inammissibile. Tale pronuncia - intervenuta dopo che il condominio aveva già proposto l'appello - non precludeva quella sull'appello stesso, siccome non era di merito ma di natura processuale (il suo giudicato è sulla inammissibilità del reclamo, quindi in linea con l'esperibilità di altro consentito mezzo di impugnazione). Il principio invocato dai ricorrenti (ne bis in idem) non impedisce alla parte soccombente, che ha proposto una impugnazione non ammessa, il tempestivo esperimento di quella prevista dalla legge avverso lo stesso provvedimento. La duplice impugnazione non è sfociata, nella specie, in una doppia pronuncia sul merito, bensì in una di natura processuale ed in altra (sull'impugnazione ammessa di merito).
Quanto all'affermazione relativa al dovere del giudice dell'appello (ammesso che fosse ammissibile) di rimettere le parti davanti al giudice di primo grado per l'esame del merito possessorio, la stessa è infondata perché tale rimessione è consentita solo nei casi tassativi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. 2 Denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 nn. 1 e 4 e 1131 c. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., i ricorrenti sostengono che a torto era stata ritenuta, dalla sentenza impugnata, la legittimazione ad agire dell'amministratore del condominio visto che lo stesso aveva investito della questione l'assemblea condominiale che, nell'occasione, "non aveva autorizzato alcuna lite ma ... aveva espresso generiche raccomandazioni all'amministratore". Questi, perciò, aveva - promuovendo la lite - violato la deliberazione assembleare e su tale specifica censura il Tribunale non avevà motivato.
2.1 La censura non può essere condivisa.
È certo che - avendone egli i poteri ex se - solo una deliberazione contraria espressa dall'assemblea poteva impedire all'amministratore di agire in giudizio. Poiché gli allora appellati non allegavano (e non allegano ora con il ricorso) una deliberazione assembleare contraria bensì la mancanza di specifica autorizzazione, dato che l'assemblea si era limitata a "generiche raccomandazioni all'amministratore", bene il giudice di appello ha motivato sul punto che, in siffatta materia, fila legittimazione attiva dell'amministratore ... prescinde dalla sussistenza o meno di un conferimento di poteri da parte dell'assemblea"in un caso come quello di specie in cui l'amministratore ha esercitato un'attribuzione propria riconosciutagli dall'art. 1130 n. 4 c.c. Corretta applicazione, pertanto, degli articoli di legge invocati e motivazione appropriata.
3 Il terzo mezzo di ricorso è incentrato sui vizi ex artt. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 e 116 c.p.c. Si assume che, pur avendo chiesto il condominio appellante di provare determinate circostanze (il possesso del lavatoio da parte del condominio, la clandestinità dello spoglio e la data della sua conoscenza), così, ammettendo che su di esse difettava la prova, il Tribunale era andato ultra petita, ritenendole già provate e così ordinato la reintegra del possesso.
3.1 Non è la parte che deve ritenere provati o non provati determinati fattì, bensì il giudice di merito, cui solo compete l'esame e la valutazione delle prove. Il principio ex art. 116 c.p.c. non risulta, perciò, violato per i motivi denunciati dal ricorrente (v., anzi, il 2^ co. di detto articolo), ne' lo è quello ex art. 112 c.p.c., riferito alle domande di merito, non a quelle istruttorie.
Ne consegue che, se il giudice riteneva - nel caso di specie - ultronea la prova richiesta (perché, per es., relativa a fatti già emergenti), il mancato esperimento di quel mezzo non significava preclusione suì fatti allegati.
4/5 Denunciando gli stessi vizi sub 3), l'avv. VI, con il C e 5^ motivo, sostiene che, "con affermazione apodittica" il Tribunale di Roma ha ritenuto non contestate dall'appellato determinate circostanze decisive (il possesso del locale da oltre un anno, l'esecuzione di lavori di ripulitura tra il luglio ed il settembre 1994, la cessazione del possesso del condominio da vari anni). All'uopo il ricorrente riproduce il testo delle sue difese con cui nei gradi di merito aveva contrastato le tesi in fatto del condominio e sostenuto il suo possesso pluriennale, evidenziato da lavori svolti "alla luce del sole", si da rendere esso possesso "manifesto e riconoscibile a tutti i condomini ed all'amministratore da vari anni".
Assume poi che egli aveva "contestato recisamente ogni deduzione ed affermazione avversaria", sicché v'era stato da parte del Tribunale di Roma, in sede di appello, un "totale ed inconcepibile stravolgimento dei fatti di causa", ed una motivazione "apodittica, inconferente ed omissiva".
I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati, data la loro evidente connessione.
Essi vanno disattesi.
Come risulta dalla sentenza impugnata il Tribunale, a proposito delle dedotte circostanze, ha osservato che il possesso del lavatoio da parte del condominio derivava dalla natura condominiale del bene e dalla mancanza di una prova rigorosa di un possesso esclusivo da parte del singolo condomino;
la clandestinità risultava dalle caratteristiche dei luoghi interessati allo spoglio (il lavatoio era un locale sito all'ultimo piano dell'edificio, fuori dal controllo degli altri condomini e lontano dalla vista del portiere, che ne aveva le chiavi) ; la scoperta dello spoglio era comprovata dal telegramma inviato dall'amministratore al VI nell'ottobre 1995, circostanza che non era stata specificamente confutata perché il VI s'era limitato a contestarne la rilevanza sostenendo che il possesso del locale risaliva ad epoca antecedente.
Non c'è dubbio, infatti, che la destinazione originaria del locale a lavatoio condominiale fosse stata definita dallo stesso odierno ricorrente "circostanza pacifica ed incontestata"; e che il possesso da parte del portiere delle chiavi del locale (peraltro prodotte dal condominio insieme alla relativa targhetta con su scritto "scala C bucataio" nella fase sommaria del giudizio) non fosse stata negata ma solo definita "irrilevante"; per cui corretto si manifesta il giudizio formulato dal Tribunale in ordine alla loro mancata contestazione in fatto da parte del VI.
Le circostanze in questione, pertanto, potevano essere ritenute sussistenti anche indipendentemente dalla prova articolata dal condominio, essendo certo che il giudice può trarre il proprio convincimento in ordine all'esistenza di determinate circostanze non solo dalla prova che la parte interessata a dimostrare ne dia, ma anche dalla mancata contestazione in fatto delle stesse ad opera della controparte, la quale, anziché negarle in radice, non le neghi o ne metta solo in dubbio la rilevanza, ammettendone in tal modo indirettamente ma inequivocabilmente l'esistenza. Così giudicando il Tribunale ha esercitato correttamente, nell'ambito di una ragionevole discrezionalità, il suo potere di valutazione delle prove secondo il suo prudente apprezzamento;
ha reso il debito conto del suo convincimento con una motivazione sufficiente e non contraddittoria;
non è incorso nel vizio di ultra petizione, non avendo dato alla sentenza un contenuto oggettivamente più ampio rispetto a quanto richiesto, ma rispettato il principio dell'esatta corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
ha adottato una decisione pienamente conforme ai principi in materia dettati da questa Corte Suprema, secondo cui certamente nel condominio di edifici non può negarsi a favore dei singoli condomini la ricorrenza, sulle parti comuni dell'edificio, del possesso, quale potere sulle cose che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, con un corpus possessionis, cioè una relazione di fatto dei condomini sulla cosa comune, vivificata dall'animus possidendi, cioè dall'intenzione di tenere la cosa come propria, ma è altrettanto vero che l'utilizzazione della cosa in questione da parte di un condomino, anche se più intensa o diversa da quella degli altri, non vale di per sè sola a mutare il titolo del possesso e quindi ad attrarre la cosa comune nella sfera della sua disponibilità esclusiva: il condominio, infatti, ove intenda espandere il suo possesso in via esclusiva sul bene, pur non dovendo compiere atti di interversio possessionis, deve tuttavia porre in essere comportamenti evidenzianti un possesso esclusivo a animo domini, tale da estromettere di fatto dal godimento del bene gli altri comproprietari.
Correttamente, in conclusione, il Tribunale ha accolto la domanda di reintegrazione in possesso proposta dal condominio, avendo accertato la sussistenza di tutte le condizioni volute dalla legge. I motivi di ricorso esaminati - che, per il resto, si risolvono nella rinnovata prospettazione di tesi difensive già formulate in sede di merito o nella indiretta ma inammissibile richiesta d'una più favorevole valutazione delle risultanze probatorie - vanno pertanto rigettati perché infondati.
6 L'ultimo motivo del ricorso, riferito alla sola MB, riguarda la pronuncia sulle spese al primo grado (compensate nei suoi confronti) nonché quella sulla dedotta responsabilità ex art. 96 C.P.C. (ritenuta insussistente sotto il profilo soggettivo).
Denunciando violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c. la ricorrente invero sostiene che non è dato comprendere l'iter argomentativo con cui nella sentenza impugnata, pur a fronte della totale soccombenza del condominio nei suoi confronti, le spese erano state compensate. Con motivazione altrettanto apodittica era stata respinta la sua domanda per responsabilità aggravata, ne' si capiva il significato del richiamo al rapporto di coniugio con il VI. Tutte le emergenze processuali e la stessa s.i. evidenziavano che "la sig.ra MB era stata convenuta in giudizio senza che sussistesse il men che minimo elemento a suo carico".
6.1 Le due distinte censure di questo motivo non possono essere condivise.
La seconda perché per un verso fa riferimento a imprecisate "emergenze processuali", per altro si appunta su quella che, è solo una motivazione aggiuntiva (resa palese dal termine "anche") del giudice di appello. Questi ha motivato la sua decisione su una indeterminatezza, non su una totale assenza, della prova in ordine al ruolo rivestito dalla MB nella vicenda. È allora coerente con tale impostazione la ritenuta insussistenza di dolo o colpa grave nell'atto di chi l'ha convenuta in giudizio.
La prima censura è parimenti infondata giacché il potere del giudice di merito di compensare le spese tra le parti nonostante la soccombenza è espressamente conferito dalla legge (art. 92 co. 2 c.p.c.) ed è incensurabile in sede di legittimità, siccome di natura discrezionale (giurisprudenza consolidata di questa Corte). 7 Per le svolte considerazioni il ricorso della MB, in uno a quello, contestuale, dell'avv. VI, va rigettato, con la conseguente solidale condanna dei ricorrenti alle spese di questo, giudizio, da liquidare come in dispositivo a favore del resistente condominio.
P. T. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i due ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore del CO resistente, spese liquidate in L. 220.200, oltre a L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2001