Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2001, n. 6190
CASS
Sentenza 3 maggio 2001

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L'amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, a promuovere azione di reintegrazione avverso la sottrazione, ad opera di taluno dei condomini, di una parte comune dell'edificio al compossesso di tutti i condomini, perché tale azione, essendo diretta a conservare l'esistenza delle parti comuni condominiali, rientra tra le attribuzioni dell'amministratore "ex" art. 1130, n. 4, cod. civ.

Poiché la natura di un provvedimento giudiziale, anche ai fini della sua impugnabilità, deve essere desunta non dalla forma in cui è stato emanato ne' dalla qualificazione che gli è stata attribuita dal giudice che lo ha emesso, ma dal suo effettivo contenuto in relazione alle particolari disposizioni che regolano la materia che ne forma oggetto, qualora il giudice adito con ricorso ex art. 703 cod. proc. civ. concluda il procedimento possessorio con ordinanza, provvedendo al regolamento delle spese processuali e senza fissare l'udienza di prosecuzione per il merito, il provvedimento adottato ha natura sostanziale di sentenza, ed è impugnabile con l'appello e non con reclamo ai sensi dell'art. 669 "terdecies" del codice di rito; reclamo il quale, se inammissibilmente proposto, non preclude il tempestivo esperimento dell'altro consentito mezzo di impugnazione avverso lo stesso provvedimento, atteso che la duplice impugnazione non sfocia in tal caso in una doppia, e come tale non consentita (per il principio del "ne bis in idem"), pronuncia sul merito, bensì in una di natura processuale ed in altra (sull'impugnazione ammessa) di merito.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2001, n. 6190
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6190
Data del deposito : 3 maggio 2001

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