Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 16.12.2024, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 5556/19 tra:
nato ad [...] ( Rm ) il 26 05 1943 e residente in [...] cf Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. Massimiliano PICA, del foro di C.F._1
Velletri - PEC: – C.F.: – Email_1 CodiceFiscale_2 giusta procura stilata su separato foglio in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Colleferro (RM), Corso Giuseppe. 22. P_1
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
(CF. ), (CF. Controparte_2 C.F._3 Parte_2
), (CF. ), C.F._4 Parte_3 C.F._5 Pt_4
, (CF. ), rappresentati e difesi dall'Avv.to Giuseppe
[...] CodiceFiscale_6
Perica
Oggetto: giudizio di riassunzione all'esito del rinvio da Cassazione.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto dinanzi alla Parte_1 intestata Corte di Appello gli odierni convenuti, eredi di , per ivi sentir Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, vista la sentenza n. 16327/19 della Corte Suprema di Cassazione, depositata in data 18.6.2019, non notificata:
ritenere la violazione posta in essere dai Giudici della Corte di Appello di Roma, relativamente alla violazione dell'art. 9 DM. 1444/68 in tema di distacchi tra pareti finestrate (primo motivo di impugnazione accolto dalla S.C.).
Ritenere la violazione dell'art. 885 c.c. per avere la Corte di Appello di Roma erroneamente disposto la rimozione delle lamiere grecate (terzo motivo di impugnazione accolto dalla P_
.
Ritenere illegittimo ed infondato il ricorso incidentale condizionato, proposto da controparte per violazione degli artt. 833 – 866 c.c. (motivo di impugnazione accolto dalla
S.C.), con conseguente condanna dei signori , , Controparte_2 Parte_3 Pt_2
e , al pagamento delle spese processuali dei vari gradi di giudizio,
[...] Parte_4 così come stabilito dalla sentenza della S.C.”.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti hanno contestato in fatto e diritto le avverse conclusioni ed hanno a loro volta così concluso:
“Voglia la Corte in applicazione di principi posti dal Supremo Collegio con la sentenza di rinvio così statuire: 1) accertato che la parete del fabbricato di proprietà di Pt_1
fronteggiante quella di proprietà degli eredi di nella parte relativa
[...] Persona_1
pag. 2/8 all'appartamento sottotetto è dotata di 3 finestre e verificato che quel fabbricato, per quanto riguarda la sopraelevazione dell'ultimo piano, si trova ad una distanza dalla parete fronteggiante del fu di metri 7 nello spigolo su Via Latina e di metri 8 nella Persona_1 parte opposta a tale via come riferisce il CTU a pag. 5 della sua relazione, dichiarare che il fabbricato del convenuto viola la distanza di m. 10 tra pareti finestrate di cui all'art. 9 D.M.
1444 del 03/04/1968 e per l'effetto ordinarne la demolizione delle porzioni del suddetto fabbricato fino a ripristinare la distanza di m. 10; 2) dato atto che la messa in opera sul comune muro di cinta di lamiere grecate costituisce atto emulativo ai sensi dell'art. 833 c.c. ordinarne la eliminazione con il ripristino del preesistente muro con sovrastante ringhiera;
3) in via subordinata dichiarare che quella struttura è fonte di pericolo ai sensi dell'art. 2043
c.c. e per l'effetto ordinarne la demolizione;
4) condannare il convenuto al pagamento delle spese del giudizio di rinvio, con compensazione degli altri gradi”.
Si è reso necessario disporre la acquisizione degli atti del giudizio di primo grado per cui è stata disposto il rinvio dopo che già una prima volta la causa era stata rimessa a decisione.
Si è, quindi, pervenuti alla successiva udienza del 9.7.2024 in cui, all'esito del deposito delle conclusioni scritte delle parti, la Corte ha nuovamente assunto la causa a decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il lungo contenzioso trae origine chiaramente dai complessi rapporti tra vicini, sicchè essi hanno proposto rispettivamente domande per sentire accogliere le varie istanze l'uno nei confronti dell'altro, aventi tutte ad oggetto i due immobili e rispettive corti confinanti.
Senonchè, la S.C., con la propria ordinanza n. 16327/19 ha limitato il thema decidendum odierno a tre profili, che attengono all'accertamento della esistenza di finestre nelle pareti frontistanti i fabbricati dei contendenti, al fine di valutare il rispetto delle distanze legali tra le stesse secondo quanto disposto dall'art. 9 del D.M. 1444/1968 e dall'art. 18 del PRG del
Comune di AR, nonché alla legittimità della realizzazione da parte di Parte_5
grecate sul muro che delimita le due proprietà e, da ultimo, alla natura di atto
[...] emulativo della realizzazione di dette lamiere e alla loro pericolosità (quest'ultimo profilo in accoglimento del ricorso incidentale condizionato proposto dagli odierni convenuti).
pag. 3/8 Rileva la Corte, quanto al primo profilo, che dalla documentazione fotografica di cui alla ctu. espletata in primo grado, emerge con assoluta certezza che la parete del fabbricato proprio di presenta ben tre finestre sulla parete frontistante quella del Parte_1 fabbricato delle controparti, mentre su quest'ultima non è presente alcuna finestra.
Ciò porta a ritenere che in astratto, dovendo trovare applicazione la disciplina di cui al
D.M. 1444/1968 e l'art. 18 del PRG. del Comune di AR, la distanza di mt. 10 non risulta essere stata rispettata in fase di sopraelevazione del fabbricato da parte dell'odierno attore in riassunzione.
In tal senso, dunque, può dirsi essere soddisfatta la statuizione della S.C. che ha, appunto, demandato a questa Corte la verifica del reale stato di fatto.
Pur tuttavia, , fin dal primo grado, ha riferito di aver sottoscritto con Parte_1
l'allora proprietario del fabbricato confinante, , una scrittura privata con cui Persona_1 quest'ultimo, in cambio della possibilità di sopraelevare il proprio fabbricato senza aprire alcuna finestra sulla parete frontistante il fabbricato limitrofo, rilasciava analoga autorizzazione a che avrebbe, tuttavia, potuto viceversa aprire finestre. Parte_1
Ebbene, il tenore della detta scrittura, del 10.5.1977, contrariamente a quanto erroneamente dalla S.C. affermato nell'invertire i nominativi delle parti, dice testualmente:
“Il sottoscritto , proprietario del locale sito in Via Latina n. 7 – AR – Persona_1
(Roma) retrostante alla casa di proprietà del sig. , sito in Via Latina n. 5 – Parte_1
AR – (Roma), dovendo sopraelevare l'edificio di sua proprietà si impegna, anche per il futuro, a non aprire finestre o qualsiasi altra apertura diretta verso la facciata della casa di proprietà del sig. . Parte_1
Il sottoscritto si impegna, altresì, in nome proprio e dei propri eredi, a consentire al sig.
di sopraelevare, consentendogli la facoltà di aprire finestre o qualsiasi Parte_1 altra apertura diretta verso la facciata anteriore del proprio fabbricato.”
Ciò detto, è dunque acquisto con certezza il fatto che , a fronte della sua Parte_1 concessione di sopraelevare data al vicino, aveva a sua volta ottenuto analoga concessione con la possibilità, tuttavia, anche di procedere alla apertura di finestre.
pag. 4/8 Ne consegue, che a prescindere dal rispetto delle distanze tra fabbricati, alcuna violazione sotto tale profilo può essere ascritta all'odierno attore, sicchè in riforma della sentenza precedentemente emessa dalla Corte di Appello, l'odierno attore non va condannato all'arretramento del proprio fabbricato con riferimento alla parte che non rispetta il limite previsto per le distanze tra fabbricati.
Accolto il secondo motivo relativo alla realizzazione legittima da parte di Pt_1
della sopraelevazione del muro che delimita le due proprietà, deve essere quindi
[...] valutato se le lamiere grecate costituiscano, come affermato nella sua pronuncia dalla C.C., un “serio pericolo per la incolumità delle persone dovendosi considerare, sempre secondo la prospettazione dell'attore ( ) che nel lato verso la proprietà dello stesso Persona_1 emergerebbero degli aculei metallici di circa cm. 10 e, comunque, quei pannelli di rete metallica integrerebbero gli estremi di atti emulativi”.
Prendendo le mosse da quest'ultimo profilo, affermano gli odierni convenuti che la prova della natura emulativa dei pannelli sarebbe ricavabile dalle seguenti circostanze in fatto:
a) Dalle modalità di esercizio del diritto attuate che non evidenziano quale possa essere stato l'interesse o l'utilità per il suo autore. In tutti gli scritti difensivi di quattro gradi di giudizio controparte non ha mai indicato il proprio interesse e la propria utilità ricavabile da quella anomala struttura.
b) Dallo scopo di nuocere o rendere molestia alla controparte evincibile oltre che dai materiali usati, anche dal fatto che il proprio lato l'autore ha provveduto a tinteggiarlo, mentre l'altro lato, che manifesta ampi tratti di ruggine, è rimasto allo stato grezzo.
A tutto ciò, dovrebbe aggiungersi la complessità ed il deterioramento dei rapporti tra vicini.
Orbene, è certo, come emerge dalla stessa ctu., che “la struttura metallica è formata da lamiere grecate poggianti sulla copertina in marmo, messe in opera orizzontalmente, di altezza variabile tra i mt. 2,40 ed 1,40 ancorata stabilmente alla ringhiera in ferro poggiante sul muro a confine…..L'ancoraggio della lamiera grecata alla ringhiera in ferro avviene tramite barre filettate che sporgono verso la proprietà del sig. di una Persona_1 lunghezza variabile da cm. 3 a cm. 7 circa. Queste barre del diametro del 0,6 mm. Sono
pag. 5/8 ormai, con il passare degli anni arrugginite e specialmente nella parte più bassa potrebbero offendere chi accidentalmente potrebbe urtarle. Tale inconveniente potrebbe essere facilmente eliminato tagliando con una moletta la parte che fuoriesce al livello della rondella di fissaggio
Per quanto riguarda la parte estetica….. dal lato della proprietà del sig. , sia Persona_1 per il disegno che per la scarsa manutenzione, risultano di aspetto estetico senza dubbio degradante”.
E' dunque accertato che sussiste allo stato una pericolosità derivante dalla sporgenze che ci sono nella parte di proprietà dei convenuti ed esse possono essere eliminate facilmente secondo quanto indicato dal ctu.
L'aspetto estetico certamente può essere risolto con una adeguata manutenzione proprio da parte di questi ultimi che possono procedere alla giusta manutenzione a proprie spese mediante la pitturazione.
In ordine alla natura di atto emulativo della detta struttura in ferro, è evidente che essa ha certamente necessità della prova concreta in ordine ai suoi requisiti che, tuttavia, difettano nel caso di specie.
Quanto alla vetustà, esso non costituisce certamente elemento rilevante, atteso che al momento della realizzazione da parte di , peraltro in sopraelevazione sul Parte_1 muretto sito, come accertato, esclusivamente sul terreno di sua proprietà, la struttura fu realizzata certamente ex novo con materiale all'epoca usato normalmente.
Ora, non può dirsi che al momento della detta realizzazione, detta opera sia stata posta in essere al solo precipuo fine di ledere il diritto del vicino come pure richiesto pacificamente dalla S.C. (Cass. Sez. II^ 8.2.2023 n. 3764).
Né tale volontà può dirsi acquisita dalle circostanze indicate dai convenuti, non essendovi alcun dubbio che l'opera aveva certamente la finalità di preservare la proprietà, garantendone la maggiore riservatezza dei due confinanti, non potendo ciò dirsi negato dal fatto che al momento della posa in opera si siano verificate alcune sporgenze degli aculei nella proprietà di . Persona_1
pag. 6/8 Il fatto che successivamente, con il passare degli anni, i rapporti di vicinato si siano deteriorati, non dimostra affatto la natura emulativa di quanto realizzato.
Ne consegue, quindi, che la domanda coltivata dagli eredi di può essere Persona_1 accolta nei soli limiti della eliminazione delle sporgenze della struttura che pone a rischio la incolumità altrui.
Per il resto, le domande ancora non coperte dal giudicato possono essere respinte.
Il rigetto delle avverse domande ed il minimo accoglimento della sola domanda di Per_1
e coltivata dagli odierni convenuti, deve portare alla conferma delle varie sentenze in
[...] ordine alla integrale compensazione tra le parti di tutte le spese dei vari gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio, oltre a quelle di Legittimità
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel presente giudizio in riassunzione, in parziale accoglimento della domanda proposta da , come Parte_6 coltivata dai suoi eredi , Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, così provvede:
[...]
condanna alla eliminazione delle sporgenze degli aculei delle lamiere Parte_1 grecate nella parte in cui sporgono sulla proprietà dei convenuti confinanti, con le modalità descritte dal ctu. nominato nel giudizio di primo grado;
rigetta, per il resto le altre domande come da motivazione;
compensa per intero tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio, ivi comprese quelle di
Legittimità e quelle del presente giudizio di riassunzione.
Così deciso alla camera di consiglio del 16.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
pag. 7/8 Dott. Camillo Romandini
pag. 8/8