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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 12/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. BORRODDE ALESSANDRA (c.f.
) (GRA- C.F._2 Parte_2
) PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 4 09170 C.F._3
ORISTANO; con studio in PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II 4
09170 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_3 C.F._4
Difeso dall'avv. SANNA ROBERT PIETRO (c.f.
), con studio in VIALE ARMANDO DIAZ, 64 C.F._5
09170 ORISTANO
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 61/2025 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da dispositivo.
Con il visto del Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
(20 giugno 1992) e (6 ottobre Parte_1 Parte_3
1986) hanno un figlio: (24 agosto 2015). La famiglia viveva a Per_1
Zerfaliu in via Principe Umberto 166. Il 24 gennaio 2025 la sig.ra ha presentato ricorso per l'af- Pt_1 fidamento di , chiedendo: Per_1
1) l'affidamento condiviso con collocazione prevalente e asse- gnazione della casa familiare;
2) 400 € al mese per il mantenimento di , oltre metà spese Per_1 straordinarie.
Costituitosi in giudizio, il sig. ha dato conto del fatto che Pt_3 le parti hanno raggiunto un accordo a queste condizioni:
1) affidamento condiviso di , con collocazione prevalente Per_1 presso la madre;
2) frequentazioni tra padre e figlio un pomeriggio a settimana e fine settimana alternati;
3) 200 € al mese per il mantenimento di a carico del padre, Per_1 oltre metà spese straordinarie e cessione dell'intero assegno unico. Comparsi all'udienza del 9 aprile 2025, i genitori hanno confer- mato di voler regolamentare l'affidamento di alle condizioni so- Per_1 pra indicate. La sig.ra percepisce 500 € al mese di reddito di inclusione Pt_1 fino a luglio 2025. Il sig. è lavoratore dipendente e percepisce Pt_3 1.300 € al mese. L'accordo è equo e conforme all'interesse del minore. La man- cata assegnazione della casa familiare si giustifica alla luce del fatto che la sig.ra è tornata col figlio a casa dei propri genitori. Il mante- Pt_1 nimento di a carico del padre, di per sé non molto alto, è bilan- Per_1 ciato dalla cessione dell'intero assegno unico (pari a 235 € al mese) ed è coerente col fatto che la madre non sostiene spese abitative.
— 2 — Le spese devono essere compensate, in ragione del raggiungi- mento dell'accordo.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone:
1. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il domicilio ma- terno.
2. I genitori dovranno mantenere con il figlio rapporti equilibrati e continuativi, ciascuno provvedendo ad assicurare cura, educazione ed istruzione, nonché la conservazione di significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori, che con- tinueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotte- ranno sempre di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle at- tività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le atti- vità sportive e ricreative, sempre tenendo conto delle capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso. I genitori, infine, eserciteranno separatamente la potestà limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. 3. Salvo diverso accordo tra le parti, il bambino starà con il padre un pomeriggio alla settimana da concordare fra le parti entro la fine della settimana precedente, in base agli impegni scolastici del minore e ai turni di lavoro del padre, dall'ora di pranzo fino alle ore 19 (cena esclusa), nonché, a settimane alterne, dal sabato all'ora di pranzo fino alla domenica alle ore 20 (cena inclusa). Nei giorni in cui il bambino starà con il padre, sarà quest'ultimo ad andare a prenderlo all'uscita di scuola ed a riaccompagnarlo a casa della madre all'orario convenuto, nonché ad occuparsi di tutte le attività del figlio durante la giornata
(compiti, sport, catechismo, feste di compleanno ecc..). 4. Durante le festività di Pasqua (Pasqua e Pasquetta), Natale (Na- tale e Vigilia) e Capodanno (San Silvestro e 1 gennaio), il figlio starà ad anni alterni con ciascun genitore (es. se un anno il minore trascorrerà il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre, l'anno suc- cessivo i giorni saranno invertiti). Durante le vacanze estive, si segui- ranno le modalità ordinarie di visita e permanenza di cui al punto 2, con
— 3 — facoltà per ciascun genitore di tenere con sé il bambino per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi anticipatamente con l'altro geni- tore entro il mese di giugno, salvo diverso accordo.
5. Il contribuirà al mantenimento del figlio minore, me- Pt_3 diante pagamento alla della somma mensile di € 200,00, a Pt_1 mezzo bonifico, entro il cinque di ogni mese e da rivalutarsi annual- mente secondo gli indici Istat, nonché mediante cessione alla Pt_1 della propria quota dell'assegno unico universale, pari ad € 117,50 men- sili. La sig.ra pertanto è autorizzata sin d'ora a richiedere Pt_1 CP_ all' l'accredito, in proprio favore, del 100% dell'AUU pari a com- plessivi € 235,00 mensili.
6. Entrambe le parti contribuiranno, nella misura del 50% cia- scuno, alle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, spese sco- lastiche, sportive e ricreative previamente concordate e documentate, salvo urgenze.
7. Prende atto che la casa coniugale, di proprietà dei genitori del sig. , resterà in uso esclusivo del sig. , che acconsente che Pt_3 Pt_3 la sig.ra possa portare via con sé dalla predetta abitazione i se- Pt_1 guenti arredi ed elettrodomestici di sua proprietà: cucina (con conte- stuale restituzione al della vecchia cucina attualmente in uso Pt_3 dalla madre della , cassettiera bagno, tavolino, consolle, tv Pt_1 grande salotto, bimbi, camino finto.
8. Le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso ex art. 3 lett. B L.1185/1967 al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o altro docu- mento valido per l'espatrio, anche per il minore.
9. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 4 —