Versione
1 agosto 1991
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4 febbraio 2001
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Art. 3. 1. Rispondono ai requisiti di compagnia nazionale di navigazione marittima, ai sensi della convenzione e del regolamento CEE, le societa' costituite in Italia e aventi nel territorio dello Stato la sede principale, che utilizzino abitualmente e prevalentemente navi di bandiera nazionale per l'esercizio di servizi internazionali di linea e che inoltre:
a) siano controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, del codice civile , da persone fisiche di cittadinanza italiana;
b) ovvero, se costituite sotto forma di societa' in nome collettivo o di societa' in accomandita, abbiano la maggioranza dei soci, compresi gli accomandanti e accomandatari, di cittadinanza italiana e residenti nello Stato.
2. Rispondono inoltre ai requisiti di compagnia nazionale di navigazione marittima, ai sensi della convenzione e del regolamento CEE, le imprese individuali che hanno la sede principale nello Stato e i cui titolari sono cittadini italiani e risiedono nello Stato, sempreche' utilizzino abitualmente e prevalentemente navi di bandiera nazionale per l'esercizio di servizi internazionali di linea.
(( 3. Le compagnie marittime che beneficiano del diritto di stabilimento ai sensi del Trattato istitutivo della Comunita' europea hanno trattamento identico a quello delle compagnie di navigazione marittime nazionali italiane ))
a) siano controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, del codice civile , da persone fisiche di cittadinanza italiana;
b) ovvero, se costituite sotto forma di societa' in nome collettivo o di societa' in accomandita, abbiano la maggioranza dei soci, compresi gli accomandanti e accomandatari, di cittadinanza italiana e residenti nello Stato.
2. Rispondono inoltre ai requisiti di compagnia nazionale di navigazione marittima, ai sensi della convenzione e del regolamento CEE, le imprese individuali che hanno la sede principale nello Stato e i cui titolari sono cittadini italiani e risiedono nello Stato, sempreche' utilizzino abitualmente e prevalentemente navi di bandiera nazionale per l'esercizio di servizi internazionali di linea.
(( 3. Le compagnie marittime che beneficiano del diritto di stabilimento ai sensi del Trattato istitutivo della Comunita' europea hanno trattamento identico a quello delle compagnie di navigazione marittime nazionali italiane ))
Commentario • 1
- 1. Legge Comunitaria 2000Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 febbraio 2001 · 1.686028
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 335Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: Dott. Franco BILE - Primo Presidente F.F. - Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione - Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere - Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere - Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere - Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere - Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere - Dott. Roberto PREDEN - Consigliere - Dott. Francesco SABATINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: IO ES & C. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO M. CARBONE, ANDREA D'ANGELO, giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro LINEA TRANSMARE COA S.P.A.; - intimata - e sul 2^ ricorso n. …Leggi di più...
- requisiti per partecipare a conferenza per la navigazione marittima quale compagnia nazionale·
- possesso·
- controversia al riguardo tra compagnie di navigazione·
- giurisdizione ordinaria·
- irrilevanza·
- mancata emanazione del relativo decreto del ministro della marina mercantile·
- sussistenza·
- giurisdizione civile·
- navigazione (disciplina amministrativa)·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa·
- marittima ed interna