Articolo 3 della Legge 10 luglio 1991, n. 210
Articolo 2Articolo 4
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1 agosto 1991
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4 febbraio 2001
Art. 3. 1. Rispondono ai requisiti di compagnia nazionale di navigazione marittima, ai sensi della convenzione e del regolamento CEE, le societa' costituite in Italia e aventi nel territorio dello Stato la sede principale, che utilizzino abitualmente e prevalentemente navi di bandiera nazionale per l'esercizio di servizi internazionali di linea e che inoltre:
a) siano controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, del codice civile , da persone fisiche di cittadinanza italiana;
b) ovvero, se costituite sotto forma di societa' in nome collettivo o di societa' in accomandita, abbiano la maggioranza dei soci, compresi gli accomandanti e accomandatari, di cittadinanza italiana e residenti nello Stato.
2. Rispondono inoltre ai requisiti di compagnia nazionale di navigazione marittima, ai sensi della convenzione e del regolamento CEE, le imprese individuali che hanno la sede principale nello Stato e i cui titolari sono cittadini italiani e risiedono nello Stato, sempreche' utilizzino abitualmente e prevalentemente navi di bandiera nazionale per l'esercizio di servizi internazionali di linea.
(( 3. Le compagnie marittime che beneficiano del diritto di stabilimento ai sensi del Trattato istitutivo della Comunita' europea hanno trattamento identico a quello delle compagnie di navigazione marittime nazionali italiane ))
Entrata in vigore il 4 febbraio 2001
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