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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/11/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 322/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO GG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 322/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SPINA FILIPPO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. MUSUMECI LUIGI ANGELO, rappresentante e difensore
Ricorrente
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: le parti chiedono che vengano accolte le modifiche previste nel ricorso congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 28.2.2025 e Parte_1 CP_1
adivano il Tribunale di Gela per ottenere la modifica delle condizioni di cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio, stabilite nella sentenza n. 257/2010, resa dal Tribunale di Gela il
28.5.2010 nell'ambito del procedimento n. 608/2009 R.G., relative all'obbligo di di Controparte_1 corresponsione dell'assegno divorzile a favore di . Parte_1
1 Esponevano che la ricorrente aveva contratto nuovo matrimonio in data 30.9.2024, Parte_1 trascritto nei registri della Stato civile del comune di Gela con atto n. 68, Parte I anno 2024, deducendo la conseguente estinzione del diritto alla corresponsione del suddetto assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 L. n. 898/1970.
La ricorrente nel contesto del ricorso, inoltre, dichiarava di rinunciare ad ogni Parte_1 pretesa economica nei confronti del ricorrente in ordine all'assegno divorzile da questo CP_1 corrisposto sino al mese di settembre del 2024.
Chiedevano, pertanto, di modificare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio revocando l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile posto a carico di . Controparte_1
All'udienza del 17.6.2025, tenuta con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti chiedevano la ratifica dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto.
***
Ciò premesso in fatto, il Collegio non può che dare seguito alla richiesta di modifica proposta dalle parti e ciò tenuto conto del disposto dell'art. 5 della L. n. 898/1970 (“L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”)
Infine, in considerazione dell'assenza di una parte soccombente, nulla deve essere disposto in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilite con la sentenza n. 257/2010 del 28.5.2010 resa dal Tribunale di Gela:
- DISPONE che la sentenza n. 257/2010, resa dal Tribunale di Gela il 28.5.2010 nell'ambito del procedimento n. 608/2009 R.G. venga modificata nei termini indicati nel ricorso congiunto presentato dalle parti e ciò a tutti gli effetti di legge;
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RO EA TO GG
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO GG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 322/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SPINA FILIPPO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. MUSUMECI LUIGI ANGELO, rappresentante e difensore
Ricorrente
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: le parti chiedono che vengano accolte le modifiche previste nel ricorso congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 28.2.2025 e Parte_1 CP_1
adivano il Tribunale di Gela per ottenere la modifica delle condizioni di cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio, stabilite nella sentenza n. 257/2010, resa dal Tribunale di Gela il
28.5.2010 nell'ambito del procedimento n. 608/2009 R.G., relative all'obbligo di di Controparte_1 corresponsione dell'assegno divorzile a favore di . Parte_1
1 Esponevano che la ricorrente aveva contratto nuovo matrimonio in data 30.9.2024, Parte_1 trascritto nei registri della Stato civile del comune di Gela con atto n. 68, Parte I anno 2024, deducendo la conseguente estinzione del diritto alla corresponsione del suddetto assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 L. n. 898/1970.
La ricorrente nel contesto del ricorso, inoltre, dichiarava di rinunciare ad ogni Parte_1 pretesa economica nei confronti del ricorrente in ordine all'assegno divorzile da questo CP_1 corrisposto sino al mese di settembre del 2024.
Chiedevano, pertanto, di modificare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio revocando l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile posto a carico di . Controparte_1
All'udienza del 17.6.2025, tenuta con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti chiedevano la ratifica dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto.
***
Ciò premesso in fatto, il Collegio non può che dare seguito alla richiesta di modifica proposta dalle parti e ciò tenuto conto del disposto dell'art. 5 della L. n. 898/1970 (“L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”)
Infine, in considerazione dell'assenza di una parte soccombente, nulla deve essere disposto in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, a modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilite con la sentenza n. 257/2010 del 28.5.2010 resa dal Tribunale di Gela:
- DISPONE che la sentenza n. 257/2010, resa dal Tribunale di Gela il 28.5.2010 nell'ambito del procedimento n. 608/2009 R.G. venga modificata nei termini indicati nel ricorso congiunto presentato dalle parti e ciò a tutti gli effetti di legge;
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RO EA TO GG
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