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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 441/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 27 marzo 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato BENETTI FABIO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
insiste nella C.T.U. e chiede termine per note;
Per la parte resistente compare l'avvocato FABBRI KATIA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 441/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. BENETTI FABIO Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. FABBRI KATIA Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “previo accertamento in via Parte_1
incidentale dell'illegittimità del trasferimento del lavoratore dalla centrali Gas Plus e
Padania ai cantieri di Ravenna, condannare a risarcire al sig. tutti i CP_1 Pt_1
pagina 2 di 5 danni conseguenti, sia di natura patrimoniale che biologico-esistenziale, danni da determinarsi in corso di causa”.
resisteva al ricorso. Controparte_1
La causa era istruita con prove orali e posta in decisione.
Al ricorrente, assunto dalla resistente nel 2019, dopo alcuni anni di operatività prevalente presso le centrali Gas Plus e Padana Energia facenti riferimento alla centrale di di Novi di Modena, veniva richiesto (dopo 1 mese di ferie forzate imposte dal Pt_2
datore di lavoro) di lavorare in Ravenna, presso altri cantieri.
Dopo un breve periodo di lavoro, il ricorrente andava in malattia (“1.18) Trascorsi quindici giorni dal rientro, il sig. subisce un blocco alla schiena che lo Pt_1
costringe alla malattia. Tale malattia dura dai primi giorni del mese di maggio 2023 sino al mese di agosto 2023, come risulta dai certificati telematici di malattia che si producono”: così il ricorso), sino alle dimissioni volontarie asseritamente per giusta causa del 29.8.2023.
In questa sede il lavoratore domanda il ristoro delle seguenti voci di danno:
“- differenze retributive tra le buste paga ricevute da prima del trasferimento e CP_1
dopo il trasferimento;
- differenze retributive tra buste paga ricevute da prima del trasferimento e il CP_1
trattamento economico medio ricevuto dal sig. dal nuovo datore di lavoro, da Pt_1
conteggiarsi sino al momento del pensionamento;
- danno biologico subito dal sig. per essere stato costretto a dimettersi dal Pt_1
posto di lavoro, dal quale egli -fino al momento del trasferimento- traeva piena soddisfazione sia professionale che economica”.
Nessuna di tali voci risulta allocabile sulla controparte.
La prima trova invero un vuoto rappresentato dalla circostanza che lo svolgimento dell'attività in Ravenna è stata minima, prima che il ricorrente attivasse la sospensione del rapporto per malattia. Malattia che, per stessa ammissione di parte ricorrente, riguardava la schiena e che non è stata messa in alcun modo in correlazione con il pagina 3 di 5 “trasferimento” che sta a monte.
La seconda è manifestamente inaccoglibile, posto che l'eventuale diminuzione stipendiale subita dal ricorrente nel passaggio dalla precedente alla successiva occupazione non può essere che messa in correlazione con le dimissioni volontarie rassegnate dal lavoratore, che laddove supportate da giusta causa avrebbero dato accesso alla tutela monetaria dell'indennità di preavviso, qui peraltro nemmeno richiesta.
La scelta del lavoratore di uscire dal rapporto e di non svolgere un'azione tempestiva per la manutenzione dello stesso, non può che ricadere sullo stesso.
Tutto questo, al netto comunque della circostanza che ove l'atto datoriale di spostamento del lavoratore da Modena a Ravenna dovesse qualificarsi come licenziamento, difetterebbe la tempestiva impugnazione giudiziale, così come eccepito da parte resistente (e sul punto la difesa ricorrente alla prima udienza ha addirittura ammesso di
“non avere impugnato il trasferimento”), con la conseguenza che sicuramente non potrebbe intervenire la cognizione giudiziale su questo tipo di danni appena esaminati.
Residua il danno biologico lamentato.
Esso è del tutto sfornito di prova.
Premesso che, come visto, la stessa difesa ricorrente ha dato atto che la malattia successiva al “trasferimento” è stata dovuta a “mal di schiena” (in alcun modo ricollegato ad una colpa datoriale), va evidenziato come i certificati medici prodotti in atti non contemplino che le prognosi di durata dell'inabilità lavorativa conseguente alla malattia (e non le diagnosi).
Il certificato medico del dipartimento di salute mentale del 12.4.2024 (antecedente un mese e mezzo circa prima del deposito del ricorso e successivo 8 mesi dalle dimissioni e circa 1 anno dal “trasferimento”) risulta del tutto generico, risolvendosi in una apodittica
“valutazione di sindrome ansiosa depressiva”, senza altre specificazioni;
non risultano certificati antecedenti né successivi, non risultano cure di alcun tipo.
Ne consegue che tale patologia, ancorché esistente, non può essere messa in collegamento (causalità) con il “trasferimento” per cui è causa.
pagina 4 di 5 Il ricorso va quindi integralmente respinto.
Sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, posto che a parte le criticità sopra espresse circa la sostanza (inconsistenza) delle domande svolte dalla difesa ricorrente in questa sede, il “trasferimento” in questione (qualificabile o meno come tale) risultava effettivamente un atto ingiustificato (non dovuto ad una reale necessità aziendale – dopo tanti anni di lavoro proficuo, il ricorrente da Modena, nelle vicinanze della propria residenza, dove lo attendeva una moglie disabile, era comandato a lavorare a Ravenna, mentre al suo posto veniva inviato da Ravenna un collega nei cantieri di Modena – probabilmente dovuto ad una discussione del ricorrente con un sovraordinato aziendale, come risulta in qualche modo dalle intercettazioni ambientali registrate dal ricorrente e dimesse in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Ravenna, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 27 marzo 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato BENETTI FABIO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
insiste nella C.T.U. e chiede termine per note;
Per la parte resistente compare l'avvocato FABBRI KATIA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 441/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. BENETTI FABIO Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. FABBRI KATIA Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “previo accertamento in via Parte_1
incidentale dell'illegittimità del trasferimento del lavoratore dalla centrali Gas Plus e
Padania ai cantieri di Ravenna, condannare a risarcire al sig. tutti i CP_1 Pt_1
pagina 2 di 5 danni conseguenti, sia di natura patrimoniale che biologico-esistenziale, danni da determinarsi in corso di causa”.
resisteva al ricorso. Controparte_1
La causa era istruita con prove orali e posta in decisione.
Al ricorrente, assunto dalla resistente nel 2019, dopo alcuni anni di operatività prevalente presso le centrali Gas Plus e Padana Energia facenti riferimento alla centrale di di Novi di Modena, veniva richiesto (dopo 1 mese di ferie forzate imposte dal Pt_2
datore di lavoro) di lavorare in Ravenna, presso altri cantieri.
Dopo un breve periodo di lavoro, il ricorrente andava in malattia (“1.18) Trascorsi quindici giorni dal rientro, il sig. subisce un blocco alla schiena che lo Pt_1
costringe alla malattia. Tale malattia dura dai primi giorni del mese di maggio 2023 sino al mese di agosto 2023, come risulta dai certificati telematici di malattia che si producono”: così il ricorso), sino alle dimissioni volontarie asseritamente per giusta causa del 29.8.2023.
In questa sede il lavoratore domanda il ristoro delle seguenti voci di danno:
“- differenze retributive tra le buste paga ricevute da prima del trasferimento e CP_1
dopo il trasferimento;
- differenze retributive tra buste paga ricevute da prima del trasferimento e il CP_1
trattamento economico medio ricevuto dal sig. dal nuovo datore di lavoro, da Pt_1
conteggiarsi sino al momento del pensionamento;
- danno biologico subito dal sig. per essere stato costretto a dimettersi dal Pt_1
posto di lavoro, dal quale egli -fino al momento del trasferimento- traeva piena soddisfazione sia professionale che economica”.
Nessuna di tali voci risulta allocabile sulla controparte.
La prima trova invero un vuoto rappresentato dalla circostanza che lo svolgimento dell'attività in Ravenna è stata minima, prima che il ricorrente attivasse la sospensione del rapporto per malattia. Malattia che, per stessa ammissione di parte ricorrente, riguardava la schiena e che non è stata messa in alcun modo in correlazione con il pagina 3 di 5 “trasferimento” che sta a monte.
La seconda è manifestamente inaccoglibile, posto che l'eventuale diminuzione stipendiale subita dal ricorrente nel passaggio dalla precedente alla successiva occupazione non può essere che messa in correlazione con le dimissioni volontarie rassegnate dal lavoratore, che laddove supportate da giusta causa avrebbero dato accesso alla tutela monetaria dell'indennità di preavviso, qui peraltro nemmeno richiesta.
La scelta del lavoratore di uscire dal rapporto e di non svolgere un'azione tempestiva per la manutenzione dello stesso, non può che ricadere sullo stesso.
Tutto questo, al netto comunque della circostanza che ove l'atto datoriale di spostamento del lavoratore da Modena a Ravenna dovesse qualificarsi come licenziamento, difetterebbe la tempestiva impugnazione giudiziale, così come eccepito da parte resistente (e sul punto la difesa ricorrente alla prima udienza ha addirittura ammesso di
“non avere impugnato il trasferimento”), con la conseguenza che sicuramente non potrebbe intervenire la cognizione giudiziale su questo tipo di danni appena esaminati.
Residua il danno biologico lamentato.
Esso è del tutto sfornito di prova.
Premesso che, come visto, la stessa difesa ricorrente ha dato atto che la malattia successiva al “trasferimento” è stata dovuta a “mal di schiena” (in alcun modo ricollegato ad una colpa datoriale), va evidenziato come i certificati medici prodotti in atti non contemplino che le prognosi di durata dell'inabilità lavorativa conseguente alla malattia (e non le diagnosi).
Il certificato medico del dipartimento di salute mentale del 12.4.2024 (antecedente un mese e mezzo circa prima del deposito del ricorso e successivo 8 mesi dalle dimissioni e circa 1 anno dal “trasferimento”) risulta del tutto generico, risolvendosi in una apodittica
“valutazione di sindrome ansiosa depressiva”, senza altre specificazioni;
non risultano certificati antecedenti né successivi, non risultano cure di alcun tipo.
Ne consegue che tale patologia, ancorché esistente, non può essere messa in collegamento (causalità) con il “trasferimento” per cui è causa.
pagina 4 di 5 Il ricorso va quindi integralmente respinto.
Sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, posto che a parte le criticità sopra espresse circa la sostanza (inconsistenza) delle domande svolte dalla difesa ricorrente in questa sede, il “trasferimento” in questione (qualificabile o meno come tale) risultava effettivamente un atto ingiustificato (non dovuto ad una reale necessità aziendale – dopo tanti anni di lavoro proficuo, il ricorrente da Modena, nelle vicinanze della propria residenza, dove lo attendeva una moglie disabile, era comandato a lavorare a Ravenna, mentre al suo posto veniva inviato da Ravenna un collega nei cantieri di Modena – probabilmente dovuto ad una discussione del ricorrente con un sovraordinato aziendale, come risulta in qualche modo dalle intercettazioni ambientali registrate dal ricorrente e dimesse in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Ravenna, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5