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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 9255/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente
SENTENZA
nella presente controversia di lavoro
tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_7 Sabino Annoscia e dell'avv. Enzo Augusto;
e
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Angelo Marozzi, Nicola Nero e Giovanni Ronconi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, effettivamente inquadrate all'interno del profilo professionale di addetto all'esercizio (par. 193) facente parte dell'area operativa esercizio di cui al c.c.n.l. autoferrotramvieri hanno prospettato lo svolgimento di mansioni appartenenti all'inquadramento superiore di coordinatore di esercizio (par. 210) del medesimo c.c.n.l. a partire dall'1.04.2018 vale a dire dal momento in cui hanno iniziato ad operare all'interno dell'ufficio (gestione operativa autolinee). CP_2
In ragione di tanto hanno formulato le seguenti richieste:
<
1. accertare e dichiarare che i ricorrenti, a far tempo dal 01.04.2018 e a tutt'oggi, hanno sempre svolto alle dipendenze di Controparte_3
[...
[...] in maniera continuativa ed
[...] esclusiva, le mansioni superiori corrispondenti al profilo professionale di coordinatore di esercizio (par. 210) Area Professionale 2^ - Area Operativa Esercizio: Sezione Automobilistico, Filoviario e Tranviario di cui al CCNL - Autoferrotranvieri, senza mai percepire le relative differenze retributive corrispondenti al maggiore inquadramento ad esso spettante;
2. per l'effetto condannare, ove occorra anche con efficacia costitutiva, Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, ad inquadrare i ricorrenti nel profilo professionale di coordinatore di esercizio (par. 210) Area Professionale 2^ - Area Operativa Esercizio: Sezione Automobilistico, Filoviario e Tranviario di cui al CCNL - Autoferrotranvieri, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.10.2018 ossia dalla data in cui è decorso il periodo di sei mesi continuativi di svolgimento delle predette mansioni superiori ovvero con la diversa decorrenza che il Tribunale riterrà secondo Giustizia;
3. sempre per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive tra quanto avrebbero dovuto percepire per le mansioni superiori di collaboratore di esercizio (par. 210) effettivamente svolte a far tempo dal 01.04.2018 ad oggi e quanto effettivamente percepito nel medesimo periodo, da quantificarsi, ove occorra, in separato giudizio.
4. Condannare la Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari>>.
Si è costituita in giudizio l'azienda la quale ha evidenziato l'infondatezza delle domande chiedendone l'integrale rigetto.
La domanda è infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Venendo all'esame del merito della controversia è doveroso riportare le disposizioni collettive inerenti sia all'inquadramento effettivamente attribuito sia all'inquadramento preteso dai ricorrenti.
<Area professionale 2^ area OPERATIVA Esercizio: Sezione Automobilistico, FILOVIARIO E TRANVIARIO
PROFILI E PARAMETRI
2 Coordinatore di esercizio (210)
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario.
Addetto all'esercizio (193)
Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge 127/97 e di supporto alla clientela>>.
Dal raffronto tra i due profili professionali appena citati è evidente che il discrimine tra gli stessi è sostanzialmente individuabile:
1) nel possesso di “adeguate competenze tecniche e gestionali” (par.210) o di “adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario” (par. 193),
2) nel possesso di “margini di discrezionalità e di iniziativa” (par. 210);
3) nello svolgimento di attività di “coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario” (par. 210) o nello svolgimento di attività di “coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge 127/97 e di supporto alla clientela” (par. 193).
Ciò posto, è pacifico (in quanto allegato dai ricorrenti e non contestato dalla resistente) che tra i ricorrenti e il responsabile con parametro 250 non vi erano, quanto meno fino al febbraio 2022, figure intermedie.
Orbene, il teste sig. ha ribadito che tra Testimone_1 di sé (appunto con parametro 250) e i ricorrenti non vi erano figure intermedie ed ha dichiarato che i ricorrenti svolgevano attività di coordinamento solo degli operatori di esercizio (e non anche degli addetti) in quanto si occupavano della distribuzione dei turni di servizio e della relativa rendicontazione (interfacciandosi con i
3 responsabili degli uffici solo per opportuna informazione), abbinavano l'autista all'autobus da guidare, alle corse e agli orari da effettuare, si occupavano del controllo delle presenze giornaliere degli operatori di esercizio (appunto tutte attività annoverabili nel coordinamento dei soli operatori e nel controllo della regolarità dell'esercizio citato all'interno del livello di effettiva appartenenza).
Per altro verso, anche l'attività di autorizzare gli straordinari ed i permessi degli operatori (riferita dal teste ) rientra nella medesima attività di Tes_1 coordinamento dei soli operatori propria del livello di appartenenza.
Il medesimo teste ha chiarito che i ricorrenti si Tes_1 organizzavano tra loro nell'esercizio di alcuni compiti, in questo senso non può ritenersi sussistente un'attività di coordinamento degli addetti (tipica di una figura sovraordinata agli addetti e quindi legittimante il superiore inquadramento in questa sede anelato) ma solo un'attività di autoorganizzazione tra i ricorrenti.
Il teste ha dichiarato che la programmazione dei Tes_1 turni era di competenza dello stesso teste e che i ricorrenti potevano, episodicamente, modificarlo per ragioni contingenti, ad esempio in caso di malattie, assenze per permessi sindacali.
Analogo contenuto hanno le dichiarazioni del teste Tes_2
.
[...]
Le attività di coordinamento dei soli operatori di esercizio e di controllo sulla regolarità dell'esercizio sono state confermate anche dal teste che Testimone_3 ha riferito anche che l'operato dei ricorrenti era limitato ad aspetti operativi giornalieri con esclusione delle attività di pianificazione e consuntivazione e cioè i ricorrenti, recepita la programmazione turni di competenza di altro personale, verificavano che non ci fosse scoperture dei turni già programmati e nel caso intervenivano con le sostituzioni, assegnavano le vetture ai turni e gestivano le anormalità di esercizio ad es. inviando i mezzi in officina al fine di agevolate il lavoro operativo.
Ancora, il teste ha chiaramente evidenziato che il Tes_3 coordinamento degli addetti all'esercizio del G.O.A. (compresi i ricorrenti) era di competenza del responsabile sig. e precedentemente del medesimo teste. Per_1
Il teste ha anche dichiarato che le marginali Tes_3 attività di programmazione svolte dai ricorrenti fino ad aprile 2022 erano comunque svolte sotto la supervisione del medesimo teste (con conseguente limitata autonomia, mia valutazione).
4 Il teste ha sostanzialmente confermato Testimone_4 la ricostruzione fornita dal teste appena Tes_3 riportata.
In ragione di tanto, deve ritenersi che le mansioni disimpegnate dai ricorrenti fossero limitate al coordinamento dei soli operatori (attività propria del livello di effettivo inquadramento) e non anche degli addetti (attività riportata nel par. 210) e al controllo della regolarità dell'esercizio svolto dagli operatori (attività propria del livello di effettivo inquadramento).
Posta questa assorbente osservazione va anche evidenziato che la discrezionalità e l'iniziativa autonoma dei ricorrenti risulta certamente episodica e limitata ad alcuni specifici casi e comunque assai limitata dalla supervisione dei superiori.
In ragione di tutte le motivazioni di cui innanzi le incombenze svolte dai ricorrenti non paiono annoverabili all'interno del par. 210 essendo invece ascrivibili in quello effettivamente attribuito (cioè il par. 193).
La domanda è quindi integralmente infondata.
La complessità ed il numero delle incombenze svolte (e la conseguente opinabilità delle questioni di causa) legittima la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente la domanda;
- compensa le spese di lite.
Bari, 7.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente
SENTENZA
nella presente controversia di lavoro
tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_7 Sabino Annoscia e dell'avv. Enzo Augusto;
e
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Angelo Marozzi, Nicola Nero e Giovanni Ronconi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, effettivamente inquadrate all'interno del profilo professionale di addetto all'esercizio (par. 193) facente parte dell'area operativa esercizio di cui al c.c.n.l. autoferrotramvieri hanno prospettato lo svolgimento di mansioni appartenenti all'inquadramento superiore di coordinatore di esercizio (par. 210) del medesimo c.c.n.l. a partire dall'1.04.2018 vale a dire dal momento in cui hanno iniziato ad operare all'interno dell'ufficio (gestione operativa autolinee). CP_2
In ragione di tanto hanno formulato le seguenti richieste:
<
1. accertare e dichiarare che i ricorrenti, a far tempo dal 01.04.2018 e a tutt'oggi, hanno sempre svolto alle dipendenze di Controparte_3
[...
[...] in maniera continuativa ed
[...] esclusiva, le mansioni superiori corrispondenti al profilo professionale di coordinatore di esercizio (par. 210) Area Professionale 2^ - Area Operativa Esercizio: Sezione Automobilistico, Filoviario e Tranviario di cui al CCNL - Autoferrotranvieri, senza mai percepire le relative differenze retributive corrispondenti al maggiore inquadramento ad esso spettante;
2. per l'effetto condannare, ove occorra anche con efficacia costitutiva, Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, ad inquadrare i ricorrenti nel profilo professionale di coordinatore di esercizio (par. 210) Area Professionale 2^ - Area Operativa Esercizio: Sezione Automobilistico, Filoviario e Tranviario di cui al CCNL - Autoferrotranvieri, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.10.2018 ossia dalla data in cui è decorso il periodo di sei mesi continuativi di svolgimento delle predette mansioni superiori ovvero con la diversa decorrenza che il Tribunale riterrà secondo Giustizia;
3. sempre per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive tra quanto avrebbero dovuto percepire per le mansioni superiori di collaboratore di esercizio (par. 210) effettivamente svolte a far tempo dal 01.04.2018 ad oggi e quanto effettivamente percepito nel medesimo periodo, da quantificarsi, ove occorra, in separato giudizio.
4. Condannare la Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari>>.
Si è costituita in giudizio l'azienda la quale ha evidenziato l'infondatezza delle domande chiedendone l'integrale rigetto.
La domanda è infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Venendo all'esame del merito della controversia è doveroso riportare le disposizioni collettive inerenti sia all'inquadramento effettivamente attribuito sia all'inquadramento preteso dai ricorrenti.
<Area professionale 2^ area OPERATIVA Esercizio: Sezione Automobilistico, FILOVIARIO E TRANVIARIO
PROFILI E PARAMETRI
2 Coordinatore di esercizio (210)
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario.
Addetto all'esercizio (193)
Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge 127/97 e di supporto alla clientela>>.
Dal raffronto tra i due profili professionali appena citati è evidente che il discrimine tra gli stessi è sostanzialmente individuabile:
1) nel possesso di “adeguate competenze tecniche e gestionali” (par.210) o di “adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario” (par. 193),
2) nel possesso di “margini di discrezionalità e di iniziativa” (par. 210);
3) nello svolgimento di attività di “coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario” (par. 210) o nello svolgimento di attività di “coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge 127/97 e di supporto alla clientela” (par. 193).
Ciò posto, è pacifico (in quanto allegato dai ricorrenti e non contestato dalla resistente) che tra i ricorrenti e il responsabile con parametro 250 non vi erano, quanto meno fino al febbraio 2022, figure intermedie.
Orbene, il teste sig. ha ribadito che tra Testimone_1 di sé (appunto con parametro 250) e i ricorrenti non vi erano figure intermedie ed ha dichiarato che i ricorrenti svolgevano attività di coordinamento solo degli operatori di esercizio (e non anche degli addetti) in quanto si occupavano della distribuzione dei turni di servizio e della relativa rendicontazione (interfacciandosi con i
3 responsabili degli uffici solo per opportuna informazione), abbinavano l'autista all'autobus da guidare, alle corse e agli orari da effettuare, si occupavano del controllo delle presenze giornaliere degli operatori di esercizio (appunto tutte attività annoverabili nel coordinamento dei soli operatori e nel controllo della regolarità dell'esercizio citato all'interno del livello di effettiva appartenenza).
Per altro verso, anche l'attività di autorizzare gli straordinari ed i permessi degli operatori (riferita dal teste ) rientra nella medesima attività di Tes_1 coordinamento dei soli operatori propria del livello di appartenenza.
Il medesimo teste ha chiarito che i ricorrenti si Tes_1 organizzavano tra loro nell'esercizio di alcuni compiti, in questo senso non può ritenersi sussistente un'attività di coordinamento degli addetti (tipica di una figura sovraordinata agli addetti e quindi legittimante il superiore inquadramento in questa sede anelato) ma solo un'attività di autoorganizzazione tra i ricorrenti.
Il teste ha dichiarato che la programmazione dei Tes_1 turni era di competenza dello stesso teste e che i ricorrenti potevano, episodicamente, modificarlo per ragioni contingenti, ad esempio in caso di malattie, assenze per permessi sindacali.
Analogo contenuto hanno le dichiarazioni del teste Tes_2
.
[...]
Le attività di coordinamento dei soli operatori di esercizio e di controllo sulla regolarità dell'esercizio sono state confermate anche dal teste che Testimone_3 ha riferito anche che l'operato dei ricorrenti era limitato ad aspetti operativi giornalieri con esclusione delle attività di pianificazione e consuntivazione e cioè i ricorrenti, recepita la programmazione turni di competenza di altro personale, verificavano che non ci fosse scoperture dei turni già programmati e nel caso intervenivano con le sostituzioni, assegnavano le vetture ai turni e gestivano le anormalità di esercizio ad es. inviando i mezzi in officina al fine di agevolate il lavoro operativo.
Ancora, il teste ha chiaramente evidenziato che il Tes_3 coordinamento degli addetti all'esercizio del G.O.A. (compresi i ricorrenti) era di competenza del responsabile sig. e precedentemente del medesimo teste. Per_1
Il teste ha anche dichiarato che le marginali Tes_3 attività di programmazione svolte dai ricorrenti fino ad aprile 2022 erano comunque svolte sotto la supervisione del medesimo teste (con conseguente limitata autonomia, mia valutazione).
4 Il teste ha sostanzialmente confermato Testimone_4 la ricostruzione fornita dal teste appena Tes_3 riportata.
In ragione di tanto, deve ritenersi che le mansioni disimpegnate dai ricorrenti fossero limitate al coordinamento dei soli operatori (attività propria del livello di effettivo inquadramento) e non anche degli addetti (attività riportata nel par. 210) e al controllo della regolarità dell'esercizio svolto dagli operatori (attività propria del livello di effettivo inquadramento).
Posta questa assorbente osservazione va anche evidenziato che la discrezionalità e l'iniziativa autonoma dei ricorrenti risulta certamente episodica e limitata ad alcuni specifici casi e comunque assai limitata dalla supervisione dei superiori.
In ragione di tutte le motivazioni di cui innanzi le incombenze svolte dai ricorrenti non paiono annoverabili all'interno del par. 210 essendo invece ascrivibili in quello effettivamente attribuito (cioè il par. 193).
La domanda è quindi integralmente infondata.
La complessità ed il numero delle incombenze svolte (e la conseguente opinabilità delle questioni di causa) legittima la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente la domanda;
- compensa le spese di lite.
Bari, 7.10.2025
Il Giudice del Lavoro
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