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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2294/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2294/2025 v.g., promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/12/1971, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
MA AN (C.F. ) presso il cui studio legale sito a C.F._2
Venezia, in Piazzale Roma, Santa Croce 468/B, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata al ricorso e
(C.F. ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente a [...], in Quartiere Aretusa n.23 int.2, rappresentato e difeso dall'avv.
AN NA (C.F. ) presso il cui studio legale sito C.F._4 in Venezia-Mestre, via Aleardi 41, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti allegata al ricorso
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
1 Oggetto: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da ricorso introduttivo, confermato con la nota di conclusioni scritte depositate per l'udienza del 16/10/2025:
“
1. i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la residenza dove lo riterranno più opportuno, con l'obbligo di darne tempestiva comunicazione in caso di cambiamento;
2. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti ed a tal fine dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, al mantenimento reciproco e pertanto non corrisponderanno alcunché;
3. la casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra Parte_1 con tutti gli arredi, in quanto affidataria prevalente del figlio minore;
4. il figlio
[...] minore rimarrà affidato, ai sensi dell'art. 155 c.c., così come modificato dalla Persona_1
L.n.54 dell'8 febbraio 2006, ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
5. il figlio minore Persona_1 continuerà a vivere con la madre, presso la quale è stabilita la sua residenza;
6. al genitore non convivente sarà comunque garantito di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio che potrà vedere e tenere presso di sé, in condizione abitativa consona alla sua età previamente comunicata all'altro genitore, in ogni momento previo accordo con l'altro coniuge, e comunque per due fine settimana alternati al mese, dalle 09.00 del sabato mattina alla domenica sera alle ore 20.00; quattro settimane anche non continuative in estate compatibilmente con gli impegni lavorativi, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
una settimana durante le vacanze di Natale ad anni alterni dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre mattina o dal giorno 30 dicembre mattina al giorno 7 gennaio;
e, sempre ad anni alterni, le vacanze di Pasqua;
il signor inoltre terrà con sé il figlio uno o più pomeriggi infrasettimanali previo Per_1 accordo con la signora 7. il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento la Pt_1 Per_1 somma di Euro 400,00 per il figlio minore , nonché € 400,00 per la figlia Persona_1 [...]
che, ancorché maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente, pari Per_2 complessivamente ad Euro 800,00 con decorrenza dal mese successivo al deposito della relativa sentenza a decisione del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra e da sig. . Tale contributo verrà annualmente rivalutato Pt_1 Per_1 secondo gli indici ISTAT;
8. gli assegni familiari continueranno ad essere corrisposti integralmente alla signora sin tanto che saranno dovuti;
9. il sig. continuerà Pt_1 Per_1
a corrispondere inoltre alla sig.ra a titolo di contributo per la restituzione del Pt_1 prestito INPDAP a suo tempo ottenuto dalla sig.ra la somma di Euro 133,00 da Pt_1 corrispondersi mensilmente sino al momento del deposito della sentenza, dopo di che non verrà più versata in considerazione della corresponsione dei contributi al mantenimento dei
2 figli di cui al punto sub 7); 10. Le spese straordinarie relative ai figli, intese come scolastiche (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: tasse, imposte, costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norme escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico, tipo computer e relativi accessori ed aggiornamenti, gite scolastiche, lezioni private di sostegno, studi universitari e/o parauniversitari), ricreative (a titolo e semplificativo, ma non esaustivo: centri vacanza, soggiorni estivi e luoghi assimilati), sportive (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: corsi di ordinaria pratica sportiva con relative attrezzature e spese accessorie) e sanitarie (spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) da individuarsi e ripartirsi secondo il protocollo di Venezia del 2019 che le parti dichiarano di accettare, previamente concordate e con obbligo reciproco dei genitori di consegnare all'altro il documento giustificativo della spesa effettuata, verranno ripartite in ragione del 50% in capo a ciascun genitore;
11. I sig.ri e dichiarano che con il presente accordo hanno Pt_1 Per_1 provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra; 12. i sig.ri e si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei Pt_1 Per_1 documenti validi per l'espatrio”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 21/05/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 28/06/2003 nel Comune di Venezia e dalla cui unione sono nati i figli nt. Per_2 il 15/12/2003) e (nt. il 28/07/2009). Per_1
Nelle note scritte autorizzate per la discussione depositate il 05/06/2025 per il sig. e Per_1 il 06/06/2025 per la sig.ra i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
Pt_1 la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine dal 02/05/2024, data fissata per l'udienza innanzi al Giudice relatore del Tribunale di Venezia nella procedura di
3 separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come da ricorso, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli anche agli interessi degli stessi, ed in particolare agli interessi morali e materiali del figlio minore e agli interessi materiali della figlia Per_1 essendo quest'ultima maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Per_2
È peraltro manifestamente superfluo l'ascolto della prole, ascolto che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate, considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 28/06/2003 tra e e iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2003, Parte 1, n. 112.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
1. i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la residenza dove lo riterranno più opportuno, con l'obbligo di darne tempestiva comunicazione in caso di cambiamento;
2. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti ed a tal fine dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, al mantenimento reciproco e pertanto non corrisponderanno alcunché;
4 3. la casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi, in quanto Parte_1 affidataria prevalente del figlio minore;
4. il figlio minore rimarrà affidato, ai sensi dell'art. 155 c.c., così come Persona_1 modificato dalla L.n.54 dell'8 febbraio 2006, ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
5. il figlio minore continuerà a vivere con la madre, presso la quale è stabilita Persona_1 la sua residenza;
6. al genitore non convivente sarà comunque garantito di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio che potrà vedere e tenere presso di sé, in condizione abitativa consona alla sua età previamente comunicata all'altro genitore, in ogni momento previo accordo con l'altro coniuge, e comunque per due fine settimana alternati al mese, dalle 09.00 del sabato mattina alla domenica sera alle ore 20.00; quattro settimane anche non continuative in estate compatibilmente con gli impegni lavorativi, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
una settimana durante le vacanze di Natale ad anni alterni dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre mattina o dal giorno 30 dicembre mattina al giorno 7 gennaio;
e, sempre ad anni alterni, le vacanze di Pasqua;
il signor inoltre terrà con sé il figlio uno o più pomeriggi infrasettimanali previo accordo Per_1 con la signora Pt_1
7. il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento la somma di Euro 400,00 per il figlio Per_1 minore nonché € 400,00 per la figlia che, ancorché Persona_1 Persona_2 maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente, pari complessivamente ad Euro
800,00 con decorrenza dal mese successivo al deposito della relativa sentenza a decisione del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra e da sig. Pt_1
Tale contributo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
Per_1
8. gli assegni familiari continueranno ad essere corrisposti integralmente alla signora Pt_1 sin tanto che saranno dovuti;
9. il sig. continuerà a corrispondere inoltre alla sig.ra a titolo di contributo per Per_1 Pt_1 la restituzione del prestito INPDAP a suo tempo ottenuto dalla sig.ra la somma di Pt_1
Euro 133,00 da corrispondersi mensilmente sino al momento del deposito della sentenza,
5 dopo di che non verrà più versata in considerazione della corresponsione dei contributi al mantenimento dei figli di cui al punto sub 7);
10. Le spese straordinarie relative ai figli, intese come scolastiche (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: tasse, imposte, costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norme escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico, tipo computer e relativi accessori ed aggiornamenti, gite scolastiche, lezioni private di sostegno, studi universitari e/o parauniversitari), ricreative (a titolo e semplificativo, ma non esaustivo: centri vacanza, soggiorni estivi e luoghi assimilati), sportive (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: corsi di ordinaria pratica sportiva con relative attrezzature e spese accessorie) e sanitarie (spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) da individuarsi e ripartirsi secondo il protocollo di Venezia del 2019 che le parti dichiarano di accettare, previamente concordate e con obbligo reciproco dei genitori di consegnare all'altro il documento giustificativo della spesa effettuata, verranno ripartite in ragione del
50% in capo a ciascun genitore;
11. I sig.ri e dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a Pt_1 Per_1 regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
12. i sig.ri e si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei Pt_1 Per_1 documenti validi per l'espatrio
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso il 16.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2294/2025 v.g., promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/12/1971, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
MA AN (C.F. ) presso il cui studio legale sito a C.F._2
Venezia, in Piazzale Roma, Santa Croce 468/B, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata al ricorso e
(C.F. ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente a [...], in Quartiere Aretusa n.23 int.2, rappresentato e difeso dall'avv.
AN NA (C.F. ) presso il cui studio legale sito C.F._4 in Venezia-Mestre, via Aleardi 41, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti allegata al ricorso
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
1 Oggetto: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da ricorso introduttivo, confermato con la nota di conclusioni scritte depositate per l'udienza del 16/10/2025:
“
1. i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la residenza dove lo riterranno più opportuno, con l'obbligo di darne tempestiva comunicazione in caso di cambiamento;
2. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti ed a tal fine dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, al mantenimento reciproco e pertanto non corrisponderanno alcunché;
3. la casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra Parte_1 con tutti gli arredi, in quanto affidataria prevalente del figlio minore;
4. il figlio
[...] minore rimarrà affidato, ai sensi dell'art. 155 c.c., così come modificato dalla Persona_1
L.n.54 dell'8 febbraio 2006, ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
5. il figlio minore Persona_1 continuerà a vivere con la madre, presso la quale è stabilita la sua residenza;
6. al genitore non convivente sarà comunque garantito di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio che potrà vedere e tenere presso di sé, in condizione abitativa consona alla sua età previamente comunicata all'altro genitore, in ogni momento previo accordo con l'altro coniuge, e comunque per due fine settimana alternati al mese, dalle 09.00 del sabato mattina alla domenica sera alle ore 20.00; quattro settimane anche non continuative in estate compatibilmente con gli impegni lavorativi, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
una settimana durante le vacanze di Natale ad anni alterni dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre mattina o dal giorno 30 dicembre mattina al giorno 7 gennaio;
e, sempre ad anni alterni, le vacanze di Pasqua;
il signor inoltre terrà con sé il figlio uno o più pomeriggi infrasettimanali previo Per_1 accordo con la signora 7. il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento la Pt_1 Per_1 somma di Euro 400,00 per il figlio minore , nonché € 400,00 per la figlia Persona_1 [...]
che, ancorché maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente, pari Per_2 complessivamente ad Euro 800,00 con decorrenza dal mese successivo al deposito della relativa sentenza a decisione del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra e da sig. . Tale contributo verrà annualmente rivalutato Pt_1 Per_1 secondo gli indici ISTAT;
8. gli assegni familiari continueranno ad essere corrisposti integralmente alla signora sin tanto che saranno dovuti;
9. il sig. continuerà Pt_1 Per_1
a corrispondere inoltre alla sig.ra a titolo di contributo per la restituzione del Pt_1 prestito INPDAP a suo tempo ottenuto dalla sig.ra la somma di Euro 133,00 da Pt_1 corrispondersi mensilmente sino al momento del deposito della sentenza, dopo di che non verrà più versata in considerazione della corresponsione dei contributi al mantenimento dei
2 figli di cui al punto sub 7); 10. Le spese straordinarie relative ai figli, intese come scolastiche (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: tasse, imposte, costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norme escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico, tipo computer e relativi accessori ed aggiornamenti, gite scolastiche, lezioni private di sostegno, studi universitari e/o parauniversitari), ricreative (a titolo e semplificativo, ma non esaustivo: centri vacanza, soggiorni estivi e luoghi assimilati), sportive (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: corsi di ordinaria pratica sportiva con relative attrezzature e spese accessorie) e sanitarie (spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) da individuarsi e ripartirsi secondo il protocollo di Venezia del 2019 che le parti dichiarano di accettare, previamente concordate e con obbligo reciproco dei genitori di consegnare all'altro il documento giustificativo della spesa effettuata, verranno ripartite in ragione del 50% in capo a ciascun genitore;
11. I sig.ri e dichiarano che con il presente accordo hanno Pt_1 Per_1 provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra; 12. i sig.ri e si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei Pt_1 Per_1 documenti validi per l'espatrio”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 21/05/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 28/06/2003 nel Comune di Venezia e dalla cui unione sono nati i figli nt. Per_2 il 15/12/2003) e (nt. il 28/07/2009). Per_1
Nelle note scritte autorizzate per la discussione depositate il 05/06/2025 per il sig. e Per_1 il 06/06/2025 per la sig.ra i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
Pt_1 la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine dal 02/05/2024, data fissata per l'udienza innanzi al Giudice relatore del Tribunale di Venezia nella procedura di
3 separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come da ricorso, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli anche agli interessi degli stessi, ed in particolare agli interessi morali e materiali del figlio minore e agli interessi materiali della figlia Per_1 essendo quest'ultima maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente. Per_2
È peraltro manifestamente superfluo l'ascolto della prole, ascolto che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate, considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 28/06/2003 tra e e iscritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2003, Parte 1, n. 112.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
1. i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la residenza dove lo riterranno più opportuno, con l'obbligo di darne tempestiva comunicazione in caso di cambiamento;
2. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti ed a tal fine dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, al mantenimento reciproco e pertanto non corrisponderanno alcunché;
4 3. la casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi, in quanto Parte_1 affidataria prevalente del figlio minore;
4. il figlio minore rimarrà affidato, ai sensi dell'art. 155 c.c., così come Persona_1 modificato dalla L.n.54 dell'8 febbraio 2006, ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
5. il figlio minore continuerà a vivere con la madre, presso la quale è stabilita Persona_1 la sua residenza;
6. al genitore non convivente sarà comunque garantito di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio che potrà vedere e tenere presso di sé, in condizione abitativa consona alla sua età previamente comunicata all'altro genitore, in ogni momento previo accordo con l'altro coniuge, e comunque per due fine settimana alternati al mese, dalle 09.00 del sabato mattina alla domenica sera alle ore 20.00; quattro settimane anche non continuative in estate compatibilmente con gli impegni lavorativi, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
una settimana durante le vacanze di Natale ad anni alterni dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre mattina o dal giorno 30 dicembre mattina al giorno 7 gennaio;
e, sempre ad anni alterni, le vacanze di Pasqua;
il signor inoltre terrà con sé il figlio uno o più pomeriggi infrasettimanali previo accordo Per_1 con la signora Pt_1
7. il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento la somma di Euro 400,00 per il figlio Per_1 minore nonché € 400,00 per la figlia che, ancorché Persona_1 Persona_2 maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente, pari complessivamente ad Euro
800,00 con decorrenza dal mese successivo al deposito della relativa sentenza a decisione del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra e da sig. Pt_1
Tale contributo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
Per_1
8. gli assegni familiari continueranno ad essere corrisposti integralmente alla signora Pt_1 sin tanto che saranno dovuti;
9. il sig. continuerà a corrispondere inoltre alla sig.ra a titolo di contributo per Per_1 Pt_1 la restituzione del prestito INPDAP a suo tempo ottenuto dalla sig.ra la somma di Pt_1
Euro 133,00 da corrispondersi mensilmente sino al momento del deposito della sentenza,
5 dopo di che non verrà più versata in considerazione della corresponsione dei contributi al mantenimento dei figli di cui al punto sub 7);
10. Le spese straordinarie relative ai figli, intese come scolastiche (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: tasse, imposte, costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norme escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico, tipo computer e relativi accessori ed aggiornamenti, gite scolastiche, lezioni private di sostegno, studi universitari e/o parauniversitari), ricreative (a titolo e semplificativo, ma non esaustivo: centri vacanza, soggiorni estivi e luoghi assimilati), sportive (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: corsi di ordinaria pratica sportiva con relative attrezzature e spese accessorie) e sanitarie (spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) da individuarsi e ripartirsi secondo il protocollo di Venezia del 2019 che le parti dichiarano di accettare, previamente concordate e con obbligo reciproco dei genitori di consegnare all'altro il documento giustificativo della spesa effettuata, verranno ripartite in ragione del
50% in capo a ciascun genitore;
11. I sig.ri e dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a Pt_1 Per_1 regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
12. i sig.ri e si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei Pt_1 Per_1 documenti validi per l'espatrio
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso il 16.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
6