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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 4471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4471 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. CE LA Presidente dott.ssa BR MM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2943/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Calogera Sciarratta, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. Rosa Geraci, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta del 23/10/2025 e del
2/11/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/3/2025, premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con (ad Agrigento il 2/5/2009), in costanza del quale CP_1
sono nati i figli (il 18/6/2012), (il 6/7/2013) e Per_1 Persona_2 Persona_3
(l'8/11/2018), ha aggiunto di non essersi più riconciliata con il marito dalla data di
1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa n. 441/2024 del 15-19/7/2024, emesso a definizione del procedimento n. 2236/2024 R.G.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con istanza congiunta depositata telematicamente il 15/3/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto, pertanto, la trasformazione del procedimento da contenzioso a congiunto.
Scaduto il termine del 5/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato di voler divorziare congiuntamente alle condizioni di cui all'accordo depositato il 15/3/2025 e personalmente sottoscritto. In particolare, hanno chiesto di divorziare alle seguenti condizioni:
“1. I figli: , e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2 Persona_3 genitori con collocazione degli stessi presso il madre, tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minorenni riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute verranno prese di comune accordo dai genitori, nel rispetto delle attitudini naturali e delle aspirazioni dei figli;
2. Il padre potrà vedere liberamente i figli e tenerli con sé quando desidera e, comunque indicativamente ogni sabato e domenica a settimane alterne, da stabilire concordemente fra i genitori, tenendo conto degli impegni di salute, di studio e di svago dei minori, della loro volontà, del loro desiderio e/o necessità ed impegni di lavoro degli stessi genitori;
3. Resta inteso che durante le ferie estive i figli potranno trascorrere con il padre un periodo di tempo consecutivo da concordare fra i coniugi, avendo riguardo anche alle esigenze ed ai progetti degli stessi figli, tale criterio sarà adottato anche per la suddivisione delle vacanze natalizie e pasquali e, comunque, rimandando, nello specifico al piano genitoriale elaborato da entrambi i genitori, che si allega al presente ricorso;
4. I genitori collaboreranno affinché gli stessi minori possano liberamente e serenamente frequentare anche i parenti di ciascun ramo degli stessi;
5. L'abitazione adibita a casa coniugale, sita in Palermo, via G. Vergara, 4, unitamente al mobilio, arredi e suppellettili ivi sussistenti, viene assegnata alla sig.ra in virtù del fatto che Parte_1 la abiterà con i figli e fino alla loro completa autosufficienza;
6. Il sig. si obbliga di corrispondere alla moglie, a titolo di concorso per il mantenimento CP_1 di tutti e tre i figli - e fino alla loro completa autosufficienza - un assegno mensile di €. 300,00 (euro
2 trecento/00), in ragione di €.100,00 (euro cento/00) per figlio, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, resta inteso fra le parti che tale somma non comprende le spese straordinarie necessarie ai figli, quali le spese per le cure mediche, quelle per il mantenimento dei figli agli studi, le spese relative alla frequentazione scolastica curriculari ed extra curriculari e per l'acquisto dei libri scolastici, ludiche e agonistiche, nonché ogni altra straordinaria che rimarrà a carico di entrambi i genitori in ragione del
50% ciascuno;
7. Gli istanti stabiliscono concordemente che l'Assegno Unico e Universale relativo ai tre figli, sarà percepito da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
8. Gli istanti stabiliscono concordemente che le indennità (fra le quali quella di frequenza) riconosciute alla minore , in ragione delle patologie di cui la stessa soffre, vengano Persona_4 trasferite alla madre e da questa percepite sempre in favore della minore che con la stessa madre convive;
9. Entrambi gli istanti dichiarano di rinunciare a richiedere, reciprocamente, l'assegno di mantenimento;
10. Entrambi gli istanti esprimono l'un l'altro consenso al rilascio, in favore di ciascuno, del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio;
11. Gli istanti accettano vicendevolmente le clausole su estese e dichiarano che ciascuna di esse è essenziale accettano vicendevolmente le clausole su estese e dichiarano che ciascuna di esse è essenziale, con valenza già alla data della sottoscrizione della presente istanza”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario ad Agrigento il 2/5/2009;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con sentenza di omologa n. 441/2024 del 15-19/7/2024, emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 2236/2024 R.G.
Le condizioni pattuite tra le parti, non contrarie alla legge, appaiono conformi agli interessi dei figli minori e possono, pertanto, essere omologate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 • preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento il 2/5/2009, da , nata Parte_1
ad Agrigento il 24/5/1984, e , nato a [...] l'[...], trascritto CP_1
agli atti dello Stato civile del predetto comune al n. 28, P. II, Serie A, Anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva;
• dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 6 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
BR MM CE LA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. CE LA Presidente dott.ssa BR MM Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2943/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Calogera Sciarratta, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. Rosa Geraci, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta del 23/10/2025 e del
2/11/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/3/2025, premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con (ad Agrigento il 2/5/2009), in costanza del quale CP_1
sono nati i figli (il 18/6/2012), (il 6/7/2013) e Per_1 Persona_2 Persona_3
(l'8/11/2018), ha aggiunto di non essersi più riconciliata con il marito dalla data di
1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa n. 441/2024 del 15-19/7/2024, emesso a definizione del procedimento n. 2236/2024 R.G.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con istanza congiunta depositata telematicamente il 15/3/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto, pertanto, la trasformazione del procedimento da contenzioso a congiunto.
Scaduto il termine del 5/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato di voler divorziare congiuntamente alle condizioni di cui all'accordo depositato il 15/3/2025 e personalmente sottoscritto. In particolare, hanno chiesto di divorziare alle seguenti condizioni:
“1. I figli: , e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2 Persona_3 genitori con collocazione degli stessi presso il madre, tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli minorenni riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute verranno prese di comune accordo dai genitori, nel rispetto delle attitudini naturali e delle aspirazioni dei figli;
2. Il padre potrà vedere liberamente i figli e tenerli con sé quando desidera e, comunque indicativamente ogni sabato e domenica a settimane alterne, da stabilire concordemente fra i genitori, tenendo conto degli impegni di salute, di studio e di svago dei minori, della loro volontà, del loro desiderio e/o necessità ed impegni di lavoro degli stessi genitori;
3. Resta inteso che durante le ferie estive i figli potranno trascorrere con il padre un periodo di tempo consecutivo da concordare fra i coniugi, avendo riguardo anche alle esigenze ed ai progetti degli stessi figli, tale criterio sarà adottato anche per la suddivisione delle vacanze natalizie e pasquali e, comunque, rimandando, nello specifico al piano genitoriale elaborato da entrambi i genitori, che si allega al presente ricorso;
4. I genitori collaboreranno affinché gli stessi minori possano liberamente e serenamente frequentare anche i parenti di ciascun ramo degli stessi;
5. L'abitazione adibita a casa coniugale, sita in Palermo, via G. Vergara, 4, unitamente al mobilio, arredi e suppellettili ivi sussistenti, viene assegnata alla sig.ra in virtù del fatto che Parte_1 la abiterà con i figli e fino alla loro completa autosufficienza;
6. Il sig. si obbliga di corrispondere alla moglie, a titolo di concorso per il mantenimento CP_1 di tutti e tre i figli - e fino alla loro completa autosufficienza - un assegno mensile di €. 300,00 (euro
2 trecento/00), in ragione di €.100,00 (euro cento/00) per figlio, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, resta inteso fra le parti che tale somma non comprende le spese straordinarie necessarie ai figli, quali le spese per le cure mediche, quelle per il mantenimento dei figli agli studi, le spese relative alla frequentazione scolastica curriculari ed extra curriculari e per l'acquisto dei libri scolastici, ludiche e agonistiche, nonché ogni altra straordinaria che rimarrà a carico di entrambi i genitori in ragione del
50% ciascuno;
7. Gli istanti stabiliscono concordemente che l'Assegno Unico e Universale relativo ai tre figli, sarà percepito da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
8. Gli istanti stabiliscono concordemente che le indennità (fra le quali quella di frequenza) riconosciute alla minore , in ragione delle patologie di cui la stessa soffre, vengano Persona_4 trasferite alla madre e da questa percepite sempre in favore della minore che con la stessa madre convive;
9. Entrambi gli istanti dichiarano di rinunciare a richiedere, reciprocamente, l'assegno di mantenimento;
10. Entrambi gli istanti esprimono l'un l'altro consenso al rilascio, in favore di ciascuno, del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio;
11. Gli istanti accettano vicendevolmente le clausole su estese e dichiarano che ciascuna di esse è essenziale accettano vicendevolmente le clausole su estese e dichiarano che ciascuna di esse è essenziale, con valenza già alla data della sottoscrizione della presente istanza”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario ad Agrigento il 2/5/2009;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con sentenza di omologa n. 441/2024 del 15-19/7/2024, emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 2236/2024 R.G.
Le condizioni pattuite tra le parti, non contrarie alla legge, appaiono conformi agli interessi dei figli minori e possono, pertanto, essere omologate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 • preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento il 2/5/2009, da , nata Parte_1
ad Agrigento il 24/5/1984, e , nato a [...] l'[...], trascritto CP_1
agli atti dello Stato civile del predetto comune al n. 28, P. II, Serie A, Anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva;
• dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 6 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
BR MM CE LA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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