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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/05/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2211/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2211/2021 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore IG.ra , con il patrocinio dell'avv. Barbara Parte_2
Mancini del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
Piazza della Repubblica n. 26,
ATTRICE
contro
(C.F. ), rappresentato e difesa dall' avv. Controparte_1 C.F._1
Alberto Ferrari del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Verolanuova (BS) via Zanardelli n. 16,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Nel merito: DICHIARARE che il IG. si è reso gravemente Controparte_1
inadempiente alle obbligazioni assuntesi con i contratti a suo tempo stipulati inter partes e
per l'effetto DICHIARARE risolti i contratti de quibus e conseguentemente CONDANNARE
il IG. al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1 Parte_1
Euro 7.008,00 a titolo di penale prevista dai contratti stipulati inter partes, oltre interessi e
rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa e che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, rimettendoci, comunque, sin d'ora, in
quanto occorra alla valutazione equitativa del Tribunale adito. RIGETTARE tutte le domande
ed eccezioni avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nei
nostri scritti difensivi. Con vittoria di spese e competenze e successive occorrende”.
Per la convenuta: “Nel merito: Accertare e dichiarare che la società Finanziaria prescelta
dalla società attrice ha ritenuto di non finanziare il progetto e, pertanto, il signor CP_1
è esonerato da ogni vincolo di pagamento, essendo i contratti caducati e,
[...]
conseguentemente, rigettare la domanda promossa con atto di citazione. In ogni caso: con
vittoria di spese e competenze di causa.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.2.2019, promosso dinanzi al Tribunale di
Brescia, nei confronti di chiedeva di accertare e dichiarare Controparte_1
l'inadempimento del medesimo alle obbligazioni assuntesi con la sottoscrizione dei contratti nr. 30355T, nr. 2966 e nr. 50212T del 03/08/2019 aventi ad oggetto la fornitura ed installazione completa di una caldaia a condensazione, di un impianto fotovoltaico da 3 KWp
e di un sistema di accumulo per il corrispettivo complessivo di euro 23.360,00, e per l'effetto la condanna dello stesso al pagamento della penale contrattualmente prevista pari a €
7.008,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. Con il favore delle spese.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
integralmente ogni avverso assunto e pretesa, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e chiedendo il rigetto della domanda attorea. Chiedeva in particolare di accertare e dichiarare che la società Finanziaria prescelta dalla società attrice aveva ritenuto di non finanziare il progetto e, pertanto, il signor era esonerato da ogni vincolo di pagamento, Controparte_1
essendo i contratti caducati. Eccepiva la vessatorietà della clausola penale azionata dall'attrice. Alla prima udienza il Giudice concedeva alle parti i termini ex art 183 VI comma cpc.
Con decreto del 24.3.2022 ammetteva le prove per testi dedotte dalla parte convenuta limitatamente ai capitoli di prova ritenuti rilevanti .
La causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni.
All'esito della prova orale, con ordinanza del 9.5.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 29.11.2024 a seguito dell'udienza di trattazione cartolare, il Giudice
tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per memorie conclusionali e repliche ex art 190 cpc.
***
Parte attrice chiede la condanna del convenuto al pagamento della penale CP_1
contrattualmente pattuita ex art. 7, a fronte dell'inadempimento del medesimo alle obbligazioni assunte con i contratti n. 30355T n. 2966 e n. 50212T (docc. 2, 3 e 4), sottoscritti dal convenuto in data 3.8.2019 alla presenza del IG. , venditore con poteri Persona_1
Parte di rappresentanza di
Parte attrice sostiene in particolare la condotta inadempiente del convenuto per non aver quest'ultimo fornito documentazione necessaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del contratto per procedere con il perfezionamento della pratica, con la conseguenza che il convenuto sarebbe tenuto al pagamento della penale ex art. 7 dei contratti.
Parte convenuta sostiene per contro l'inefficacia dei contratti posto che li stessi sarebbero stati sottoposti all'avveramento della condizione dell'ottenimento del finanziamento ex art. 15 dei contratti.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Segnatamente, l'art. 12 del contratto di vendita (obblighi del cliente) prevede testualmente
Parte quanto segue “il cliente si impegna a fare visionare a e/o suoi incaricati, i luoghi
interessati dall'intervento di installazione del prodotto entro e non oltre 30 giorni dalla data della sottoscrizione del contratto da intendersi quale termine essenziale ad ogni effetto di
Parte legge. Il cliente si impegna a fornire a tutte le informazioni e la documentazione
necessaria nello specifico, per i clienti privati: carta di identità, codice fiscale, ultima bolletta
di energia elettrica, visura ipocatastale dell'immobile, estratto di mappa catastale,
dichiarazione di finanziabilità e qualsivoglia altro documento che si rendesse necessario per
il perfezionamento della pratica;
per le aziende: visura camerale, carta di identità del legale
rappresentante, ultima bolletta di energia elettrica, visura ipocatastale dell'immobile, estratti
di mappa catastale, dichiarazione di finanziabilità e qualsivoglia altro documento che si
rendesse necessario per il perfezionamento della pratica. Per lo studio della fattibilità, per il
progetto, per lo svolgimento dell'opera di installazione, nonché per l'inoltro di eventuali
richieste di autorizzazioni e ciò entro e non oltre il termine essenziale di 15 giorni dalla data
di firma del contratto. Il cliente si impegna a rimuovere qualsivoglia causa che impedisca
l'esecuzione dei lavori e a rendere accessibili i luoghi oggetto dell'installazione del prodotto.
Il cliente si impegna a corrispondere al venditore il prezzo pattuito secondo le modalità e nei
termini di scadenza previsti al punto 4. In presenza di strutture condominiali e/o di
multiproprietà, il cliente si impegna a collaborare fattivamente per l'ottenimento
dell'autorizzazione all'installazione del prodotto da parte del condominio e/o vicinato e a
Parte consegnare tali documenti a entro 60 giorni dalla firma del contratto, da intendersi quale
termine essenziale e tassativo ad ogni effetto di legge. La violazione degli obblighi del
presente articolo da parte del cliente in assenza di giusta causa determinerà l'insorgere di
un inadempimento all'assoggettamento al pagamento della clausola penale prevista al
punto 7”, (docc. 2, 3 e 4 attrice).
Parte A fronte di tale previsione contrattuale, il convenuto avrebbe dovuto fornire a tutta la documentazione necessaria per l'istruzione del contratto e, quindi, in primis, tutta la documentazione necessaria per l'ottenere la dichiarazione di finanziabilità di cui il medesimo necessitava per far fronte al pagamento del corrispettivo pattuito. Parte convenuta non ha offerto prova in giudizio di aver fornito tale documentazione in favore dell'attrice e pertanto non ha assolto l'onere della prova sul medesimo gravante.
Non vale a smentire quanto sopra, l'invocata clausola 15 da parte del convenuto.
E' pur vero che tale clausola sottopone l'efficacia del contratto all'ottenimento del finanziamento, per contro, deve osservarsi che la stessa prescrive in capo al cliente, odierno convenuto, l'impegno a richiedere tale finanziamento entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto e a comunicare con tempestività al venditore la propria finanziabilità o meno,
fornendo idonea documentazione scritta.
Parte convenuta non produce alcuna documentazione idonea ritenere provato che lo stesso abbia formulato alcuna richiesta di finanziamento e che l'abbia tempestivamente comunicata all'attrice.
Neppure può dirsi raggiunta la prova dell'adempimento da parte del convenuto all'esito dell'istruttoria orale esperita.
Deve pertanto ritenersi provato l'inadempimento contrattuale in capo al convenuto.
Trattassi di inadempimento, grave, posto che tale omessa consegna della documentazione,
non ha consentito l'istruzione della pratica propedeutica alla consegna della fornitura oggetti dei contratti azionati in giudizio.
Conseguentemente i contratti n. 30355T, n. 2966 e n. 50212T (docc. 2, 3 e 4), sottoscritti tra le parti in data 3.8.2019 devono essere dichiarati risolti.
Quanto alla successiva domanda di condanna al pagamento della penale prevista dall'art. 7 dei contratti formulata dall'attrice si osserva quanto segue.
L'art. 7 del contratto (inadempimento e clausola penale), prevede testualmente che: “Nel
caso di risoluzione del contratto per inadempimento del cliente, qualora l'inadempimento si
Parte verifichi prima della consegna del prodotto, lo stesso è tenuto a risarcire a titolo di penale per l'inadempimento una somma pari al 30% del prezzo del contratto. Se
l'inadempimento si verifica dopo la consegna del prodotto, il cliente è tenuto a risarcire a Parte a titolo di penale per l'inadempimento una somma pari al 60% del prezzo del contratto.
In tale caso il cliente è altresì tenuto alla restituzione del prodotto. Le spese necessarie per rimuovere il prodotto saranno a carico del cliente".
Parte Con raccomandata del 17/09/2019 ha richiesto a la documentazione Controparte_1
necessaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del contratto per procedere con il perfezionamento della pratica, precisando che “il mancato invio della documentazione entro
30 giorni dalla data della firma del contratto vi esporrà al pagamento della penale pari al
30% del valore del contratto stesso”, (doc. 6).
Parte convenuta ha eccepito la vessatorietà di detta clausola ai senti dell'art. 33 co. 2 lett.
f) del Codice del Consumo. La norma dispone in particolare che: “Si presumono vessatorie
fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto di: […] f) imporre al
consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una
somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo”.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Secondo l'art. 34 co. 1 del CdC: La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La medesima norma prevede altresì che nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, come nella specie,
incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola,
malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
La previsione di una penale pari al 30 % del prezzo di vendita pattuito (comprensivo di tutte le attività prodromiche) in caso di inadempimento avvenuto prima di ogni consegna del bene, appare d'importo manifestamente eccessivo, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto,
posto che a fronte della sola firma di un contratto (peraltro neppure a fronte di trattative individuali atteso che si tratta di contratto predisposto per moduli unilateralmente predisposti) il consumatore avrebbe dovuto pagare un prezzo pari a un terzo di quello dovuto in caso di avvenuta fornitura dei beni.
Neppure parte attrice ha provato che in ordine a tale clausola sia intervenuta una trattativa,
una negoziazione specifica, caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità,
serietà ed effettività, non essendo sufficiente a tale scopro la sottoscrizione in blocco apposta in calce ai contratti azionati.
Sulla scorta di tali considerazioni, va dichiarata la nullità per vessatorietà ex art. 36 CdC
della clausola n. 7 dei contratti oggetto di causa.
La nullità che colpisce le clausole vessatorie inserite nei contratti stipulati con il consumatore
è una nullità di protezione avente natura anche sanzionatoria per il professionista che abbia abusato della propria posizione di contraente forte, volta dunque all'espunzione dal programma contrattuale degli effetti abusivi della clausola se dannosi per il consumatore.
La conseguenza è l'inefficacia della clausola vessatoria nell'interesse del consumatore,
anche sotto il profilo dell'inammissibilità di applicazioni parziali o ridotte in favore del professionista.
Conseguentemente la clausola n. 7) deve essere dichiarata inefficace e, pertanto, parte convenuta, nulla deve e a titolo di penale in favore della parte attrice.
La dichiarata nullità della clausola preclude la sua rideterminazione. E' noto che la disposizione della rimodulazione della clausola penale manifestamente eccessiva postula,
invero, implicitamente la validità ed efficacia della clausola oggetto di riduzione (cfr
Cass.n.11174/2024). Per completezza, anche in caso di ritenuta validità della clausola (ipotesi ritenuta non ricorrente anche in ragione del richiamo in blocco) essa non si sarebbe sottratta alla sua rimodulazione. Nel caso, non poteva trascurarsi che non vi era stata alcuna controprestazione da parte dell'attrice e in ogni caso, non poteva dirsi che la stessa avesse effettuato l'attività prodromica e finalizzata a tale consegna. Invero, è la stessa attrice ad allegare che a causa della mancata consegna di documentazione da parte del convenuto non aveva potuto svolgere attività istruttoria alcuna. Non ha neppure offerto prova in giudizio di aver impiegato personale nei sopralluoghi e nella redazione della pratica, né nello studio di fattibilità delle opere, nell'analisi tecnica costi/benefici, progettazione e installazione (tutte attività previste come incluse nel prezzo ex art. 2 dei contratti).
Anche un diverso approdo decisionale, avrebbe portato a esiti sostanzialmente non dissimili.
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato l'inadempimento della parte convenuta dichiara risolti i contratti n. 30355T, n. 2966 e n. 50212T sottoscritti tra le parti in data 3.8.2019.
dichiara la nullità per vessatorietà della clausola n. 7 dei contratti n. 30355T, n. 2966 e n.
50212T;
compensa integralmente le spese di lite.
BRESCIA, 12 maggio 2025
Il Giudice Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2211/2021 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore IG.ra , con il patrocinio dell'avv. Barbara Parte_2
Mancini del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
Piazza della Repubblica n. 26,
ATTRICE
contro
(C.F. ), rappresentato e difesa dall' avv. Controparte_1 C.F._1
Alberto Ferrari del Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Verolanuova (BS) via Zanardelli n. 16,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Nel merito: DICHIARARE che il IG. si è reso gravemente Controparte_1
inadempiente alle obbligazioni assuntesi con i contratti a suo tempo stipulati inter partes e
per l'effetto DICHIARARE risolti i contratti de quibus e conseguentemente CONDANNARE
il IG. al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1 Parte_1
Euro 7.008,00 a titolo di penale prevista dai contratti stipulati inter partes, oltre interessi e
rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa e che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, rimettendoci, comunque, sin d'ora, in
quanto occorra alla valutazione equitativa del Tribunale adito. RIGETTARE tutte le domande
ed eccezioni avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nei
nostri scritti difensivi. Con vittoria di spese e competenze e successive occorrende”.
Per la convenuta: “Nel merito: Accertare e dichiarare che la società Finanziaria prescelta
dalla società attrice ha ritenuto di non finanziare il progetto e, pertanto, il signor CP_1
è esonerato da ogni vincolo di pagamento, essendo i contratti caducati e,
[...]
conseguentemente, rigettare la domanda promossa con atto di citazione. In ogni caso: con
vittoria di spese e competenze di causa.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16.2.2019, promosso dinanzi al Tribunale di
Brescia, nei confronti di chiedeva di accertare e dichiarare Controparte_1
l'inadempimento del medesimo alle obbligazioni assuntesi con la sottoscrizione dei contratti nr. 30355T, nr. 2966 e nr. 50212T del 03/08/2019 aventi ad oggetto la fornitura ed installazione completa di una caldaia a condensazione, di un impianto fotovoltaico da 3 KWp
e di un sistema di accumulo per il corrispettivo complessivo di euro 23.360,00, e per l'effetto la condanna dello stesso al pagamento della penale contrattualmente prevista pari a €
7.008,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. Con il favore delle spese.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
integralmente ogni avverso assunto e pretesa, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e chiedendo il rigetto della domanda attorea. Chiedeva in particolare di accertare e dichiarare che la società Finanziaria prescelta dalla società attrice aveva ritenuto di non finanziare il progetto e, pertanto, il signor era esonerato da ogni vincolo di pagamento, Controparte_1
essendo i contratti caducati. Eccepiva la vessatorietà della clausola penale azionata dall'attrice. Alla prima udienza il Giudice concedeva alle parti i termini ex art 183 VI comma cpc.
Con decreto del 24.3.2022 ammetteva le prove per testi dedotte dalla parte convenuta limitatamente ai capitoli di prova ritenuti rilevanti .
La causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni.
All'esito della prova orale, con ordinanza del 9.5.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 29.11.2024 a seguito dell'udienza di trattazione cartolare, il Giudice
tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per memorie conclusionali e repliche ex art 190 cpc.
***
Parte attrice chiede la condanna del convenuto al pagamento della penale CP_1
contrattualmente pattuita ex art. 7, a fronte dell'inadempimento del medesimo alle obbligazioni assunte con i contratti n. 30355T n. 2966 e n. 50212T (docc. 2, 3 e 4), sottoscritti dal convenuto in data 3.8.2019 alla presenza del IG. , venditore con poteri Persona_1
Parte di rappresentanza di
Parte attrice sostiene in particolare la condotta inadempiente del convenuto per non aver quest'ultimo fornito documentazione necessaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del contratto per procedere con il perfezionamento della pratica, con la conseguenza che il convenuto sarebbe tenuto al pagamento della penale ex art. 7 dei contratti.
Parte convenuta sostiene per contro l'inefficacia dei contratti posto che li stessi sarebbero stati sottoposti all'avveramento della condizione dell'ottenimento del finanziamento ex art. 15 dei contratti.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Segnatamente, l'art. 12 del contratto di vendita (obblighi del cliente) prevede testualmente
Parte quanto segue “il cliente si impegna a fare visionare a e/o suoi incaricati, i luoghi
interessati dall'intervento di installazione del prodotto entro e non oltre 30 giorni dalla data della sottoscrizione del contratto da intendersi quale termine essenziale ad ogni effetto di
Parte legge. Il cliente si impegna a fornire a tutte le informazioni e la documentazione
necessaria nello specifico, per i clienti privati: carta di identità, codice fiscale, ultima bolletta
di energia elettrica, visura ipocatastale dell'immobile, estratto di mappa catastale,
dichiarazione di finanziabilità e qualsivoglia altro documento che si rendesse necessario per
il perfezionamento della pratica;
per le aziende: visura camerale, carta di identità del legale
rappresentante, ultima bolletta di energia elettrica, visura ipocatastale dell'immobile, estratti
di mappa catastale, dichiarazione di finanziabilità e qualsivoglia altro documento che si
rendesse necessario per il perfezionamento della pratica. Per lo studio della fattibilità, per il
progetto, per lo svolgimento dell'opera di installazione, nonché per l'inoltro di eventuali
richieste di autorizzazioni e ciò entro e non oltre il termine essenziale di 15 giorni dalla data
di firma del contratto. Il cliente si impegna a rimuovere qualsivoglia causa che impedisca
l'esecuzione dei lavori e a rendere accessibili i luoghi oggetto dell'installazione del prodotto.
Il cliente si impegna a corrispondere al venditore il prezzo pattuito secondo le modalità e nei
termini di scadenza previsti al punto 4. In presenza di strutture condominiali e/o di
multiproprietà, il cliente si impegna a collaborare fattivamente per l'ottenimento
dell'autorizzazione all'installazione del prodotto da parte del condominio e/o vicinato e a
Parte consegnare tali documenti a entro 60 giorni dalla firma del contratto, da intendersi quale
termine essenziale e tassativo ad ogni effetto di legge. La violazione degli obblighi del
presente articolo da parte del cliente in assenza di giusta causa determinerà l'insorgere di
un inadempimento all'assoggettamento al pagamento della clausola penale prevista al
punto 7”, (docc. 2, 3 e 4 attrice).
Parte A fronte di tale previsione contrattuale, il convenuto avrebbe dovuto fornire a tutta la documentazione necessaria per l'istruzione del contratto e, quindi, in primis, tutta la documentazione necessaria per l'ottenere la dichiarazione di finanziabilità di cui il medesimo necessitava per far fronte al pagamento del corrispettivo pattuito. Parte convenuta non ha offerto prova in giudizio di aver fornito tale documentazione in favore dell'attrice e pertanto non ha assolto l'onere della prova sul medesimo gravante.
Non vale a smentire quanto sopra, l'invocata clausola 15 da parte del convenuto.
E' pur vero che tale clausola sottopone l'efficacia del contratto all'ottenimento del finanziamento, per contro, deve osservarsi che la stessa prescrive in capo al cliente, odierno convenuto, l'impegno a richiedere tale finanziamento entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto e a comunicare con tempestività al venditore la propria finanziabilità o meno,
fornendo idonea documentazione scritta.
Parte convenuta non produce alcuna documentazione idonea ritenere provato che lo stesso abbia formulato alcuna richiesta di finanziamento e che l'abbia tempestivamente comunicata all'attrice.
Neppure può dirsi raggiunta la prova dell'adempimento da parte del convenuto all'esito dell'istruttoria orale esperita.
Deve pertanto ritenersi provato l'inadempimento contrattuale in capo al convenuto.
Trattassi di inadempimento, grave, posto che tale omessa consegna della documentazione,
non ha consentito l'istruzione della pratica propedeutica alla consegna della fornitura oggetti dei contratti azionati in giudizio.
Conseguentemente i contratti n. 30355T, n. 2966 e n. 50212T (docc. 2, 3 e 4), sottoscritti tra le parti in data 3.8.2019 devono essere dichiarati risolti.
Quanto alla successiva domanda di condanna al pagamento della penale prevista dall'art. 7 dei contratti formulata dall'attrice si osserva quanto segue.
L'art. 7 del contratto (inadempimento e clausola penale), prevede testualmente che: “Nel
caso di risoluzione del contratto per inadempimento del cliente, qualora l'inadempimento si
Parte verifichi prima della consegna del prodotto, lo stesso è tenuto a risarcire a titolo di penale per l'inadempimento una somma pari al 30% del prezzo del contratto. Se
l'inadempimento si verifica dopo la consegna del prodotto, il cliente è tenuto a risarcire a Parte a titolo di penale per l'inadempimento una somma pari al 60% del prezzo del contratto.
In tale caso il cliente è altresì tenuto alla restituzione del prodotto. Le spese necessarie per rimuovere il prodotto saranno a carico del cliente".
Parte Con raccomandata del 17/09/2019 ha richiesto a la documentazione Controparte_1
necessaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del contratto per procedere con il perfezionamento della pratica, precisando che “il mancato invio della documentazione entro
30 giorni dalla data della firma del contratto vi esporrà al pagamento della penale pari al
30% del valore del contratto stesso”, (doc. 6).
Parte convenuta ha eccepito la vessatorietà di detta clausola ai senti dell'art. 33 co. 2 lett.
f) del Codice del Consumo. La norma dispone in particolare che: “Si presumono vessatorie
fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto di: […] f) imporre al
consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una
somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo
manifestamente eccessivo”.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
Secondo l'art. 34 co. 1 del CdC: La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La medesima norma prevede altresì che nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, come nella specie,
incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola,
malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
La previsione di una penale pari al 30 % del prezzo di vendita pattuito (comprensivo di tutte le attività prodromiche) in caso di inadempimento avvenuto prima di ogni consegna del bene, appare d'importo manifestamente eccessivo, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto,
posto che a fronte della sola firma di un contratto (peraltro neppure a fronte di trattative individuali atteso che si tratta di contratto predisposto per moduli unilateralmente predisposti) il consumatore avrebbe dovuto pagare un prezzo pari a un terzo di quello dovuto in caso di avvenuta fornitura dei beni.
Neppure parte attrice ha provato che in ordine a tale clausola sia intervenuta una trattativa,
una negoziazione specifica, caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità,
serietà ed effettività, non essendo sufficiente a tale scopro la sottoscrizione in blocco apposta in calce ai contratti azionati.
Sulla scorta di tali considerazioni, va dichiarata la nullità per vessatorietà ex art. 36 CdC
della clausola n. 7 dei contratti oggetto di causa.
La nullità che colpisce le clausole vessatorie inserite nei contratti stipulati con il consumatore
è una nullità di protezione avente natura anche sanzionatoria per il professionista che abbia abusato della propria posizione di contraente forte, volta dunque all'espunzione dal programma contrattuale degli effetti abusivi della clausola se dannosi per il consumatore.
La conseguenza è l'inefficacia della clausola vessatoria nell'interesse del consumatore,
anche sotto il profilo dell'inammissibilità di applicazioni parziali o ridotte in favore del professionista.
Conseguentemente la clausola n. 7) deve essere dichiarata inefficace e, pertanto, parte convenuta, nulla deve e a titolo di penale in favore della parte attrice.
La dichiarata nullità della clausola preclude la sua rideterminazione. E' noto che la disposizione della rimodulazione della clausola penale manifestamente eccessiva postula,
invero, implicitamente la validità ed efficacia della clausola oggetto di riduzione (cfr
Cass.n.11174/2024). Per completezza, anche in caso di ritenuta validità della clausola (ipotesi ritenuta non ricorrente anche in ragione del richiamo in blocco) essa non si sarebbe sottratta alla sua rimodulazione. Nel caso, non poteva trascurarsi che non vi era stata alcuna controprestazione da parte dell'attrice e in ogni caso, non poteva dirsi che la stessa avesse effettuato l'attività prodromica e finalizzata a tale consegna. Invero, è la stessa attrice ad allegare che a causa della mancata consegna di documentazione da parte del convenuto non aveva potuto svolgere attività istruttoria alcuna. Non ha neppure offerto prova in giudizio di aver impiegato personale nei sopralluoghi e nella redazione della pratica, né nello studio di fattibilità delle opere, nell'analisi tecnica costi/benefici, progettazione e installazione (tutte attività previste come incluse nel prezzo ex art. 2 dei contratti).
Anche un diverso approdo decisionale, avrebbe portato a esiti sostanzialmente non dissimili.
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato l'inadempimento della parte convenuta dichiara risolti i contratti n. 30355T, n. 2966 e n. 50212T sottoscritti tra le parti in data 3.8.2019.
dichiara la nullità per vessatorietà della clausola n. 7 dei contratti n. 30355T, n. 2966 e n.
50212T;
compensa integralmente le spese di lite.
BRESCIA, 12 maggio 2025
Il Giudice Elisabetta Arrigoni