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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 839/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrocielo - Via Roma N.44 03030 Castrocielo FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2025 depositato il 23/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:---------------------
Resistente/Appellato: ---------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il notaio Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Castrocielo e la MT spa, concessionaria per la riscossione, avverso l'avviso di accertamento N. 60 del 08.02.2024, relativo all'IMU 2020, per un immobile ubicato in Indirizzo_1, distinta in catasto fabbricati del Comune di Castrocielo al foglio 33, mappale 241.
Il ricorrente ha lamentato un generale difetto di motivazione dell'atto impugnato nonché la non debenza dell'imposta atteso che nell'immobile di cui sopra egli era non solo residente ma aveva anche la dimora abituale e di questo aveva fornito al Comune di Castrocielo ampia dimostrazione, sicchè l'appartamento era da considerare abitazione principale, prima casa esente da IMU.
Si è costituita la MT spa la quale, riconoscendo l'illegittimità della pretesa ha attestato di aver provveduto all'annullamento dell'avviso impugnato con invito a dichiarare estinto il processo per cessata materia del contendere.
La causa è stata trattata all'udienza del 23.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, letti gli atti di causa, rilevato che la parte resistente MT spa, concessionaria per la riscossione per conto del Comune di Castrocielo, ha attestato di aver annullato l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione N. 60 dell'08.02.2024, relativo all'IMU 2020, riconoscendo le ragioni del ricorrente, notaio Ricorrente_1, che aveva sostenuto l'illegittimità della richiesta in relazione al proprio immobile di Castrocielo, Indirizzo_1, esente da IMU in quanto prima casa, prende atto che è cessata la materia del contendere.
Per questi motivi
, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs 546/1992, dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 839/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrocielo - Via Roma N.44 03030 Castrocielo FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2025 depositato il 23/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:---------------------
Resistente/Appellato: ---------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il notaio Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Castrocielo e la MT spa, concessionaria per la riscossione, avverso l'avviso di accertamento N. 60 del 08.02.2024, relativo all'IMU 2020, per un immobile ubicato in Indirizzo_1, distinta in catasto fabbricati del Comune di Castrocielo al foglio 33, mappale 241.
Il ricorrente ha lamentato un generale difetto di motivazione dell'atto impugnato nonché la non debenza dell'imposta atteso che nell'immobile di cui sopra egli era non solo residente ma aveva anche la dimora abituale e di questo aveva fornito al Comune di Castrocielo ampia dimostrazione, sicchè l'appartamento era da considerare abitazione principale, prima casa esente da IMU.
Si è costituita la MT spa la quale, riconoscendo l'illegittimità della pretesa ha attestato di aver provveduto all'annullamento dell'avviso impugnato con invito a dichiarare estinto il processo per cessata materia del contendere.
La causa è stata trattata all'udienza del 23.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, letti gli atti di causa, rilevato che la parte resistente MT spa, concessionaria per la riscossione per conto del Comune di Castrocielo, ha attestato di aver annullato l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione N. 60 dell'08.02.2024, relativo all'IMU 2020, riconoscendo le ragioni del ricorrente, notaio Ricorrente_1, che aveva sostenuto l'illegittimità della richiesta in relazione al proprio immobile di Castrocielo, Indirizzo_1, esente da IMU in quanto prima casa, prende atto che è cessata la materia del contendere.
Per questi motivi
, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs 546/1992, dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.