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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 19/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 5556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 5556/2024 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in località Sdobba Diga 1, Staranzano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Russiani ed Elisa Berlasso
e da
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]66/A, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Olivo Pt_3 nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01.10.1988 a Duino Aurisina (TS) tra
[...]
e Parte_2 Parte_1
2. ordinare al Comune di Duino Aurisina (TS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1 3. disporre che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 30 di ogni mese Parte_1 Parte_2
l'importo di Euro 50,00 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge (assegno divorzile), a far data dal deposito del presente ricorso;
4. fatto salvo quanto previsto nel presente atto, le parti hanno definito ogni questione tra di loro intercorrente e dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altra a nessun titolo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Duino Aurisina (TS) in data 01/10/1988 (anno 1988, atto n. 28, parte 2, serie A) e la separazione è stata pronunciata in data
14/06/2021, con sentenza non definitiva n. 234 del 16/06/2021, passata in giudicato.
Dall'unione coniugale sono nate nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] Per_1 Per_2 ed nata a [...] il [...]. Per_3
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 18/11/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui le parti hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 01/10/1988, in Duino Aurisina (TS) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Duino
Aurisina (TS) (anno 1988, atto n. 28, parte 2, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
2 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Duino Aurisina (TS), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 5556/2024 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in località Sdobba Diga 1, Staranzano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Russiani ed Elisa Berlasso
e da
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]66/A, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Olivo Pt_3 nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01.10.1988 a Duino Aurisina (TS) tra
[...]
e Parte_2 Parte_1
2. ordinare al Comune di Duino Aurisina (TS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1 3. disporre che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 30 di ogni mese Parte_1 Parte_2
l'importo di Euro 50,00 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge (assegno divorzile), a far data dal deposito del presente ricorso;
4. fatto salvo quanto previsto nel presente atto, le parti hanno definito ogni questione tra di loro intercorrente e dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'una dall'altra a nessun titolo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Duino Aurisina (TS) in data 01/10/1988 (anno 1988, atto n. 28, parte 2, serie A) e la separazione è stata pronunciata in data
14/06/2021, con sentenza non definitiva n. 234 del 16/06/2021, passata in giudicato.
Dall'unione coniugale sono nate nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] Per_1 Per_2 ed nata a [...] il [...]. Per_3
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 18/11/2024, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui le parti hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 01/10/1988, in Duino Aurisina (TS) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Duino
Aurisina (TS) (anno 1988, atto n. 28, parte 2, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
2 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Duino Aurisina (TS), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
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