Articolo 35 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 34Articolo 36
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1 settembre 1984
Art. 35. (Esclusioni)

Il riconoscimento delle prestazioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 , esclude il diritto ai trattamenti previsti dai precedenti articoli 33 e 34.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984
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