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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.12576/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
12576/2023
promossa da: e altri, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BONATO GIOVANNI;
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso depositato il 03/11/2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti di cittadina italiana per nascita da padre cittadino italiano Persona_1
(o o Persona_2 Persona_2 Persona_2
, cittadino italiano, nato a [...], in data [...] (v. all. 3).
[...]
In particolare, i ricorrenti deducevano che l'avo predetto, emigrato in Brasile, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria
Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4). Lo stesso ha contratto matrimonio con nel comune di Lucca (LU), in data CP_4
31/10/1872 (v. all. 5) e, dall'unione coniugale è nata nata in data [...], nella Persona_1
1 città di Carmópolis de Minas (Brasile), dove ha contratto matrimonio con il cittadino brasiliano Nominato SE dos Santos, in data 25/02/1895 (v. all. 6 e 7). Dall'unione coniugale è nata: Per_3
nata in data [...], nella città di Carmópolis de Minas (Brasile), dove ha contratto
[...] matrimonio con in data 22/04/1929, (v. all. 8 e 9). Successivamente al Persona_4 matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Dall'unione Persona_3 Persona_5 coniugale sono nati: (a) nata in data [...], nella città di Santo Parte_2
Antônio do Amparo (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con in data Controparte_5
20/05/1960, nella città di Aparecida do Norte, Brasile (v. all. 10 e 11). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_2 Persona_6
(b) nato in data [...], nella città di Santo
[...] Parte_3
Antônio do Amparo, Brasile, il quale ha contratto matrimonio com in Persona_7 data 10/04/1970 nella città di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 12 e 13). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il (c) Persona_7 Persona_8
nato in data [...], nella città di Santo Antônio do Amparo, Brasile, Parte_4 il quale ha contratto matrimonio con , in data 07/03/1983 nella città di Belo Controparte_6
Horizonte, Brasile (v. all. 14 e 15). Dall'unione coniugale tra e é nata: Persona_6 Controparte_5
(a.1) ricorrente, nata in data [...], nella città di Belo Parte_1
Horizonte, (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data Persona_9
21/05/2008 (v. all. 16 e 17). Dall'unione coniugale, sono nati: (a.1.1) Parte_5 nato in data [...], nella città di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 18); (a.1.2) Parte_6
nato in data [...], nella città di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 19). Dall'unione
[...] coniugale tra e sono nati: (b.1) Parte_3 Persona_8 [...]
ricorrente, nato in data [...], nella città di Belo Horizonte, (Brasile), dove ha Parte_7 contratto matrimonio con (o ), in Persona_10 Persona_11 data 09/05/2002 (v. all. 20 e 21). (b.2) ricorrente, nato in data [...], Parte_8 nella città di Belo Horizonte, Brasile, dove ha contratto matrimonio con in Persona_12 data 08/04/2005 (v. all. 22 e 23). Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_12 chiamarsi con il nome (b.3) , ricorrente, nata Parte_9 Parte_10 in data 09/01/1977, nella città di Belo Horizonte, Brasile, dove ha contratto matrimonio con
[...]
, in data 11/09/2002 (v. all. 24 e 25). Successivamente al matrimonio, Controparte_7 Parte_10 passerà a chiamarsi con il nome Dall'unione
[...] Persona_13 coniugale tra e (o Parte_7 Persona_10 Persona_11
, sono nati: (b.1.1) ricorrente, nato in data [...], nella
[...] Parte_11 città di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 26). (b.1.2) , ricorrente, nata in [...] Parte_12
15/03/2008, nella città di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 27); (b.1.3) nato in Parte_13 data 09/10/2010, nella città di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 28). Dall'unione coniugale tra
[...]
e sono nati: (b.2.1) Parte_8 Per_12 Parte_9 Parte_14 ricorrente, nata in data [...], nella città di Nova Lima, Brasile (v. all. 29). (b.2.2) Parte_15
ricorrente, nato in data [...], nella città di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 30).
[...]
Dall'unione coniugale tra e , sono Persona_13 Controparte_7 nati: (b.3.1) , ricorrente, nata in data [...], nella città Persona_14 di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 31). (b.3.2) , ricorrente, nato Persona_15 in data 21/04/2009, nella città di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 32). Dall'unione tra Parte_4
e è nato: (c.1) (o ),
[...] CP_8 Parte_16 Parte_16 ricorrente, nato in data [...], nella città di Santo Antônio do Amparo, (Brasile), il quale ha
2 contratto matrimonio con da ÇÃ IC in data 01/12/1973, nella città di Pará de Pt_2
Minas, Brasile (v. all. 33, 33.bis e 34). Dopo il divorzio dalla prima moglie, Parte_16
ha contrato nuovo matrimonio con in data 26/04/2013, nella
[...] Persona_16 città di Santo Antônio do Amparo, Brasile (v. all. 35). Dall'unione coniugale tra Parte_4
e è nato: (c.1.1)
[...] Controparte_9 Parte_17 ricorrente, nato in data [...], nella città di Belo Horizonte, Brasile. (v. all. 36). Dall'unione coniugale tra e sono nati: (c.1.2) Parte_16 Controparte_10
, ricorrente, nato in data [...], nella città di Sete Lagoas, Brasile, il Controparte_11 quale ha contratto matrimonio con , in data 30/09/1998 nella città di Montes Persona_17
Claros, Brasile (v. all. 37 e 38). Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_17 chiamarsi con il nome . (c.1.3) , la ricorrente, nata Persona_18 Parte_18 in data 29/05/1976, nella città di Sete Lagoas, Brasile, dove ha contratto matrimonio con
[...]
in data 11/10/1996 (v. all. 39 e 40). Successivamente al matrimonio, Persona_19 Parte_18 passerà a chiamarsi con il nome (c.1.4) ,
[...] Persona_20 Parte_19 ricorrente, nato in data [...], nella città di Sete Lagoas, Brasile, il quale ha contratto matrimonio con , in data 20/05/2013 nella città di Itaúna, Brasile (v. all. Persona_21
41 e 42). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il Per_21 Persona_21 nome . Dall'unione coniugale tra Persona_22 Parte_16
(o ) e sono nati: (c.1.5) Parte_16 Persona_16 Persona_23
nato in data [...], nella città di Santo Antônio do Amparo, Brasile (v. all. 43). (c.1.6)
[...]
nato in data [...], nella città di Santo Antônio do Parte_20
Amparo, Brasile (v. all. 44). (c.1.7) nato in data [...], nella città Parte_21 di Santo Antônio do Amparo, Brasile (v. all. 45). Dall'unione coniugale tra Controparte_11
e sono nati: (c.1.2.1) ricorrente, nato in [...] Persona_18 Persona_24
12/03/1999, nella città di Montes Claros, Brasile. (v. all. 46). (c.1.2.2) , Persona_25 nato in data [...], nella città di Montes Claros, Brasile. (v. all. 47). Dall'unione coniugale tra e è nato: (c.1.3.1) il Parte_22 Persona_19 Persona_26 ricorrente, nato in data [...], nella città di Sete Lagoas, Brasile. (v. all. 48). Dall'unione coniugale tra e sono nati: (c.1.4.1) Parte_23 Persona_22 [...]
, nato in data [...], nella città di Nova Lima, Brasile (v. all. 49). (c.1.4.2) Parte_24
, nata in data [...], nella città di Nova Lima, Brasile (v. all. 50). Parte_25
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 01/07/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo. La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare.
2. Questioni preliminari.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez.
3 unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). Par In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di equivoco processuale Controparte_1 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad un discendente di madre italiana, nato prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
3. La decisione Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Persona_1
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
4 Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Ne consegue che considerato che ha trasmesso “iure Persona_2 sanguinis” alla figlia la cittadinanza italiana, ella a sua volta l' ha trasmessa ai propri Persona_1 discendenti, e non può ritenersi che la stessa abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Deve pertanto ritenersi che i discendenti e le discendenti di
[...] siano a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in Persona_2 vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana. Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata, tutta opportunamente tradotta e apostillata, dalla quale risulta dimostrato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
5 Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022) In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
4. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Né si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
6 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nata in [...]/MG, Brasile, in data Parte_1
21/02/1968, codice fiscale , residente in [...], 464, C.F._1
Brumadinho/MG, Brasile, CAP 35.460-000;
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 27/01/1971, codice Parte_7 fiscale e la di lui figlia minore;
C.F._2
, nata in [...]/MG, Brasile, in data 15/03/2008, codice Parte_12 fiscale , tutti residenti in [...], 546/500, Belo C.F._3
Horizonte/MG, Brasile, CAP 30.315-500;
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 15/03/2005, codice Parte_11 fiscale , residente in [...], 546/500, Belo Horizonte/MG, C.F._4
Brasile, CAP 30.315-500;
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 21/02/1973, Parte_8 codice fiscale e i di lui figli minori;
C.F._5
, nata in [...]/MG, Brasile, in data 25/07/2007, codice Parte_14 fiscale , C.F._6
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 08/10/2009, Parte_15 codice fiscale , tutti residenti in [...]da Luz Serena, 325, Nova C.F._7
Lima/MG, Brasile, CAP 34.008-062;
, nata in [...]/MG, Brasile, in Persona_13 data 09/01/1977, codice fiscale;
e i di lei figli minori C.F._8
, nata in [...]/MG, Brasile, in Persona_14 data 28/05/2006, codice fiscale C.F._9
, nato in [...]/MG, Brasile, in Persona_15 data 21/04/2009, codice fiscale , tutti residenti in [...], 391, C.F._10
Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP 31.340-500;
, nato in [...]ônio do Amparo/MG, Brasile, Parte_16 in data 12/03/1951, codice fiscale residente in [...]de C.F._11
Aguiar, 43, Santo Antônio do Amparo/MG, Brasile, CAP 37.262-000;
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 07/02/1975, codice fiscale Controparte_12
e il di lui figlio minore C.F._12
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 31/12/2007, codice Persona_25 fiscale tutti residenti in [...]das Dores Barreto, 1080, C.F._13
Montes Claros/MG, Brasile, CAP 39.401-330;
7 , nato in [...]/MG, Brasile, in data 12/03/1999, codice Persona_24 fiscale , residente in [...]das Dores Barreto, 1080, Montes C.F._14
Claros/MG, Brasile, CAP 39.401-330;
, nata in [...]/MG, Brasile, in data 29/05/1976, Persona_20 codice fiscale e il di lei figlio minore C.F._15
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 19/12/2006, codice fiscale Persona_26
, tutti residenti in [...], Nova Lima/MG, Brasile, CAP C.F._16
34.003-040;
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 11/12/1983, codice fiscale Parte_23
, residente in [...], 358, Itaúna/MG, Brasile, CAP C.F._17
35.680-066,
, nato in [...]/MG, Brasile, in data Parte_17
27/07/1983, codice fiscale , residente in [...], 183, Belo C.F._18
Horizonte/MG, Brasile, CAP 30.411-156,
sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 1.200,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Giovanni Bonato che si è dichiarato antistatario. Firenze, 26/07/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
12576/2023
promossa da: e altri, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BONATO GIOVANNI;
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1. I fatti e l'andamento del processo
Con ricorso depositato il 03/11/2023 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti di cittadina italiana per nascita da padre cittadino italiano Persona_1
(o o Persona_2 Persona_2 Persona_2
, cittadino italiano, nato a [...], in data [...] (v. all. 3).
[...]
In particolare, i ricorrenti deducevano che l'avo predetto, emigrato in Brasile, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria
Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4). Lo stesso ha contratto matrimonio con nel comune di Lucca (LU), in data CP_4
31/10/1872 (v. all. 5) e, dall'unione coniugale è nata nata in data [...], nella Persona_1
1 città di Carmópolis de Minas (Brasile), dove ha contratto matrimonio con il cittadino brasiliano Nominato SE dos Santos, in data 25/02/1895 (v. all. 6 e 7). Dall'unione coniugale è nata: Per_3
nata in data [...], nella città di Carmópolis de Minas (Brasile), dove ha contratto
[...] matrimonio con in data 22/04/1929, (v. all. 8 e 9). Successivamente al Persona_4 matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Dall'unione Persona_3 Persona_5 coniugale sono nati: (a) nata in data [...], nella città di Santo Parte_2
Antônio do Amparo (Brasile), la quale ha contratto matrimonio con in data Controparte_5
20/05/1960, nella città di Aparecida do Norte, Brasile (v. all. 10 e 11). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Parte_2 Persona_6
(b) nato in data [...], nella città di Santo
[...] Parte_3
Antônio do Amparo, Brasile, il quale ha contratto matrimonio com in Persona_7 data 10/04/1970 nella città di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 12 e 13). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il (c) Persona_7 Persona_8
nato in data [...], nella città di Santo Antônio do Amparo, Brasile, Parte_4 il quale ha contratto matrimonio con , in data 07/03/1983 nella città di Belo Controparte_6
Horizonte, Brasile (v. all. 14 e 15). Dall'unione coniugale tra e é nata: Persona_6 Controparte_5
(a.1) ricorrente, nata in data [...], nella città di Belo Parte_1
Horizonte, (Brasile), dove ha contratto matrimonio con in data Persona_9
21/05/2008 (v. all. 16 e 17). Dall'unione coniugale, sono nati: (a.1.1) Parte_5 nato in data [...], nella città di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 18); (a.1.2) Parte_6
nato in data [...], nella città di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 19). Dall'unione
[...] coniugale tra e sono nati: (b.1) Parte_3 Persona_8 [...]
ricorrente, nato in data [...], nella città di Belo Horizonte, (Brasile), dove ha Parte_7 contratto matrimonio con (o ), in Persona_10 Persona_11 data 09/05/2002 (v. all. 20 e 21). (b.2) ricorrente, nato in data [...], Parte_8 nella città di Belo Horizonte, Brasile, dove ha contratto matrimonio con in Persona_12 data 08/04/2005 (v. all. 22 e 23). Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_12 chiamarsi con il nome (b.3) , ricorrente, nata Parte_9 Parte_10 in data 09/01/1977, nella città di Belo Horizonte, Brasile, dove ha contratto matrimonio con
[...]
, in data 11/09/2002 (v. all. 24 e 25). Successivamente al matrimonio, Controparte_7 Parte_10 passerà a chiamarsi con il nome Dall'unione
[...] Persona_13 coniugale tra e (o Parte_7 Persona_10 Persona_11
, sono nati: (b.1.1) ricorrente, nato in data [...], nella
[...] Parte_11 città di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 26). (b.1.2) , ricorrente, nata in [...] Parte_12
15/03/2008, nella città di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 27); (b.1.3) nato in Parte_13 data 09/10/2010, nella città di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 28). Dall'unione coniugale tra
[...]
e sono nati: (b.2.1) Parte_8 Per_12 Parte_9 Parte_14 ricorrente, nata in data [...], nella città di Nova Lima, Brasile (v. all. 29). (b.2.2) Parte_15
ricorrente, nato in data [...], nella città di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 30).
[...]
Dall'unione coniugale tra e , sono Persona_13 Controparte_7 nati: (b.3.1) , ricorrente, nata in data [...], nella città Persona_14 di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 31). (b.3.2) , ricorrente, nato Persona_15 in data 21/04/2009, nella città di Belo Horizonte, Brasile (v. all. 32). Dall'unione tra Parte_4
e è nato: (c.1) (o ),
[...] CP_8 Parte_16 Parte_16 ricorrente, nato in data [...], nella città di Santo Antônio do Amparo, (Brasile), il quale ha
2 contratto matrimonio con da ÇÃ IC in data 01/12/1973, nella città di Pará de Pt_2
Minas, Brasile (v. all. 33, 33.bis e 34). Dopo il divorzio dalla prima moglie, Parte_16
ha contrato nuovo matrimonio con in data 26/04/2013, nella
[...] Persona_16 città di Santo Antônio do Amparo, Brasile (v. all. 35). Dall'unione coniugale tra Parte_4
e è nato: (c.1.1)
[...] Controparte_9 Parte_17 ricorrente, nato in data [...], nella città di Belo Horizonte, Brasile. (v. all. 36). Dall'unione coniugale tra e sono nati: (c.1.2) Parte_16 Controparte_10
, ricorrente, nato in data [...], nella città di Sete Lagoas, Brasile, il Controparte_11 quale ha contratto matrimonio con , in data 30/09/1998 nella città di Montes Persona_17
Claros, Brasile (v. all. 37 e 38). Successivamente al matrimonio, passerà a Persona_17 chiamarsi con il nome . (c.1.3) , la ricorrente, nata Persona_18 Parte_18 in data 29/05/1976, nella città di Sete Lagoas, Brasile, dove ha contratto matrimonio con
[...]
in data 11/10/1996 (v. all. 39 e 40). Successivamente al matrimonio, Persona_19 Parte_18 passerà a chiamarsi con il nome (c.1.4) ,
[...] Persona_20 Parte_19 ricorrente, nato in data [...], nella città di Sete Lagoas, Brasile, il quale ha contratto matrimonio con , in data 20/05/2013 nella città di Itaúna, Brasile (v. all. Persona_21
41 e 42). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il Per_21 Persona_21 nome . Dall'unione coniugale tra Persona_22 Parte_16
(o ) e sono nati: (c.1.5) Parte_16 Persona_16 Persona_23
nato in data [...], nella città di Santo Antônio do Amparo, Brasile (v. all. 43). (c.1.6)
[...]
nato in data [...], nella città di Santo Antônio do Parte_20
Amparo, Brasile (v. all. 44). (c.1.7) nato in data [...], nella città Parte_21 di Santo Antônio do Amparo, Brasile (v. all. 45). Dall'unione coniugale tra Controparte_11
e sono nati: (c.1.2.1) ricorrente, nato in [...] Persona_18 Persona_24
12/03/1999, nella città di Montes Claros, Brasile. (v. all. 46). (c.1.2.2) , Persona_25 nato in data [...], nella città di Montes Claros, Brasile. (v. all. 47). Dall'unione coniugale tra e è nato: (c.1.3.1) il Parte_22 Persona_19 Persona_26 ricorrente, nato in data [...], nella città di Sete Lagoas, Brasile. (v. all. 48). Dall'unione coniugale tra e sono nati: (c.1.4.1) Parte_23 Persona_22 [...]
, nato in data [...], nella città di Nova Lima, Brasile (v. all. 49). (c.1.4.2) Parte_24
, nata in data [...], nella città di Nova Lima, Brasile (v. all. 50). Parte_25
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 01/07/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo. La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare.
2. Questioni preliminari.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez.
3 unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). Par In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di equivoco processuale Controparte_1 ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ad un discendente di madre italiana, nato prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
3. La decisione Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Persona_1
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
4 Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Ne consegue che considerato che ha trasmesso “iure Persona_2 sanguinis” alla figlia la cittadinanza italiana, ella a sua volta l' ha trasmessa ai propri Persona_1 discendenti, e non può ritenersi che la stessa abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Deve pertanto ritenersi che i discendenti e le discendenti di
[...] siano a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in Persona_2 vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana. Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata, tutta opportunamente tradotta e apostillata, dalla quale risulta dimostrato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
5 Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022) In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
4. Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Né si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento della circolare amministrativa richiamata. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
6 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nata in [...]/MG, Brasile, in data Parte_1
21/02/1968, codice fiscale , residente in [...], 464, C.F._1
Brumadinho/MG, Brasile, CAP 35.460-000;
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 27/01/1971, codice Parte_7 fiscale e la di lui figlia minore;
C.F._2
, nata in [...]/MG, Brasile, in data 15/03/2008, codice Parte_12 fiscale , tutti residenti in [...], 546/500, Belo C.F._3
Horizonte/MG, Brasile, CAP 30.315-500;
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 15/03/2005, codice Parte_11 fiscale , residente in [...], 546/500, Belo Horizonte/MG, C.F._4
Brasile, CAP 30.315-500;
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 21/02/1973, Parte_8 codice fiscale e i di lui figli minori;
C.F._5
, nata in [...]/MG, Brasile, in data 25/07/2007, codice Parte_14 fiscale , C.F._6
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 08/10/2009, Parte_15 codice fiscale , tutti residenti in [...]da Luz Serena, 325, Nova C.F._7
Lima/MG, Brasile, CAP 34.008-062;
, nata in [...]/MG, Brasile, in Persona_13 data 09/01/1977, codice fiscale;
e i di lei figli minori C.F._8
, nata in [...]/MG, Brasile, in Persona_14 data 28/05/2006, codice fiscale C.F._9
, nato in [...]/MG, Brasile, in Persona_15 data 21/04/2009, codice fiscale , tutti residenti in [...], 391, C.F._10
Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP 31.340-500;
, nato in [...]ônio do Amparo/MG, Brasile, Parte_16 in data 12/03/1951, codice fiscale residente in [...]de C.F._11
Aguiar, 43, Santo Antônio do Amparo/MG, Brasile, CAP 37.262-000;
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 07/02/1975, codice fiscale Controparte_12
e il di lui figlio minore C.F._12
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 31/12/2007, codice Persona_25 fiscale tutti residenti in [...]das Dores Barreto, 1080, C.F._13
Montes Claros/MG, Brasile, CAP 39.401-330;
7 , nato in [...]/MG, Brasile, in data 12/03/1999, codice Persona_24 fiscale , residente in [...]das Dores Barreto, 1080, Montes C.F._14
Claros/MG, Brasile, CAP 39.401-330;
, nata in [...]/MG, Brasile, in data 29/05/1976, Persona_20 codice fiscale e il di lei figlio minore C.F._15
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 19/12/2006, codice fiscale Persona_26
, tutti residenti in [...], Nova Lima/MG, Brasile, CAP C.F._16
34.003-040;
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 11/12/1983, codice fiscale Parte_23
, residente in [...], 358, Itaúna/MG, Brasile, CAP C.F._17
35.680-066,
, nato in [...]/MG, Brasile, in data Parte_17
27/07/1983, codice fiscale , residente in [...], 183, Belo C.F._18
Horizonte/MG, Brasile, CAP 30.411-156,
sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 1.200,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Giovanni Bonato che si è dichiarato antistatario. Firenze, 26/07/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
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